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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13489/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da Avv. MARRAZZO MARILENA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso da Avv. CAMPESE FABIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – parte ricorrente, Parte_1
allega d'aver contratto matrimonio civile in Albania in data
08/11/1986 con , parte resistente, unione dalla Controparte_1
quale sono nati i figli (10.4.1990) e (3.12.1991). Per_1 Per_2
Lamenta che la convivenza con suo marito è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti perpetrati dallo stesso ai danni suoi e del secondogenito, affetto da grave disabilità, e che, pertanto, unitamente a quest'ultimo si è allontanata dalla casa coniugale dove, invece, continua a vivere il resistente.
Aggiunge di risiedere temporaneamente con suo figlio Per_2
presso una comunità e di non percepire alcun reddito, mentre suo figlio percepisce un'indennità a causa della sua invalidità.
Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., di assegnarle la casa familiare in ragione della convivenza con il secondogenito e di porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile non inferiore ad € 400,00 a titolo di mantenimento. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa delle discutibili frequentazioni di sua moglie e, negando di aver usato violenza nei confronti dei suoi familiari, lamenta di aver subito violenze da parte del primogenito, attualmente in carcere.
Allega d'essere ammalato di cancro al pancreas e di percepire €
1.100,00 mensili a titolo di pensione.
2 Chiede, quindi, la pronuncia della separazione tra i coniugi,
l'assegnazione della casa coniugale e il rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla controparte, con vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa
è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c.,
3 ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda, formulata nel ricorso introduttivo, non è stata reiterata negli scritti conclusivi dalla parte ricorrente e, pertanto, deve ritenersi implicitamente rinunciata.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI Pt_2
MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, possono essere confermate integralmente.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo
4 riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 29/11/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
nata in [...] in data [...], e Parte_1
, nato in [...] in data [...] Controparte_1
(matrimonio celebrato in Albania in data 08/11/1986, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di
SKRAPAR al n. 27, anno 1986);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 13/11/2024,
5 da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 2.759,75 per spese, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13489/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da Avv. MARRAZZO MARILENA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso da Avv. CAMPESE FABIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – parte ricorrente, Parte_1
allega d'aver contratto matrimonio civile in Albania in data
08/11/1986 con , parte resistente, unione dalla Controparte_1
quale sono nati i figli (10.4.1990) e (3.12.1991). Per_1 Per_2
Lamenta che la convivenza con suo marito è divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti perpetrati dallo stesso ai danni suoi e del secondogenito, affetto da grave disabilità, e che, pertanto, unitamente a quest'ultimo si è allontanata dalla casa coniugale dove, invece, continua a vivere il resistente.
Aggiunge di risiedere temporaneamente con suo figlio Per_2
presso una comunità e di non percepire alcun reddito, mentre suo figlio percepisce un'indennità a causa della sua invalidità.
Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., di assegnarle la casa familiare in ragione della convivenza con il secondogenito e di porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile non inferiore ad € 400,00 a titolo di mantenimento. Con vittoria di spese.
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, deduce che l'unione matrimoniale si è deteriorata a causa delle discutibili frequentazioni di sua moglie e, negando di aver usato violenza nei confronti dei suoi familiari, lamenta di aver subito violenze da parte del primogenito, attualmente in carcere.
Allega d'essere ammalato di cancro al pancreas e di percepire €
1.100,00 mensili a titolo di pensione.
2 Chiede, quindi, la pronuncia della separazione tra i coniugi,
l'assegnazione della casa coniugale e il rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla controparte, con vittoria di spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentiti i coniugi e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio. La causa
è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute negli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c.,
3 ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda, formulata nel ricorso introduttivo, non è stata reiterata negli scritti conclusivi dalla parte ricorrente e, pertanto, deve ritenersi implicitamente rinunciata.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI Pt_2
MANTENIMENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, possono essere confermate integralmente.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la condanna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo
4 riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al
Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta.
Dette spese saranno pagate in favore dello Stato, poiché la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 29/11/2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
nata in [...] in data [...], e Parte_1
, nato in [...] in data [...] Controparte_1
(matrimonio celebrato in Albania in data 08/11/1986, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di
SKRAPAR al n. 27, anno 1986);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 13/11/2024,
5 da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in € 2.759,75 per spese, oltre 15% di spese generali, IVA e CAP come per legge, da pagare in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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