TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2025/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa IA Vittoria LE Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2025/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._1
- Mestre, Via Leonida Bissolati n. 42;
e a OG (BDH), il 28.11.1985, (C.F ), residente in Controparte_2 C.F._2
Venezia - Mestre, Via Leonida Bissolati n. 42; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Bozzone del Foro di Rovigo
presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Via Ospedale, Email_1
n.
9 - sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
e con l'intervento ex lege del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 14.05.2024 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 10.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 30.09.2025; Conclusioni del P.M.: Il P.M. ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.05.2024 e premesso di aver contratto CP_1 Controparte_2
matrimonio con rito civile il 18.05.2017, in Venezia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2017, parte I, Ufficio 8, atto n. 55, che dalla loro unione non erano nati figli e che tra loro era intervenuta la separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del 18.12.2024 (dep. il 8.02.2025)
– hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1. nessuna richiesta reciproca essendo i ricorrenti entrambi autosufficienti sotto il profilo economico;
2. autorizzazione al rilascio rinnovo reciproco del passaporto;
3. con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia di provvedere all'annotazione come per Legge.”
Con successive note scritte del 10.06.2025 depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del
30.09.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e congiuntisi in CP_1 Controparte_2
matrimonio in data 18.05.2017, in Venezia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia dell'anno 2017, parte I, Ufficio 8, atto n. 55, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa IA Vittoria LE
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa IA Vittoria LE Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2025/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._1
- Mestre, Via Leonida Bissolati n. 42;
e a OG (BDH), il 28.11.1985, (C.F ), residente in Controparte_2 C.F._2
Venezia - Mestre, Via Leonida Bissolati n. 42; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Bozzone del Foro di Rovigo
presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, Via Ospedale, Email_1
n.
9 - sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
e con l'intervento ex lege del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 14.05.2024 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 10.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 30.09.2025; Conclusioni del P.M.: Il P.M. ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.05.2024 e premesso di aver contratto CP_1 Controparte_2
matrimonio con rito civile il 18.05.2017, in Venezia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2017, parte I, Ufficio 8, atto n. 55, che dalla loro unione non erano nati figli e che tra loro era intervenuta la separazione personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del 18.12.2024 (dep. il 8.02.2025)
– hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1. nessuna richiesta reciproca essendo i ricorrenti entrambi autosufficienti sotto il profilo economico;
2. autorizzazione al rilascio rinnovo reciproco del passaporto;
3. con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia di provvedere all'annotazione come per Legge.”
Con successive note scritte del 10.06.2025 depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del
30.09.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e congiuntisi in CP_1 Controparte_2
matrimonio in data 18.05.2017, in Venezia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia dell'anno 2017, parte I, Ufficio 8, atto n. 55, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa IA Vittoria LE
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca