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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n 16330/24 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. LUCA CUPPARI ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo via Catania
n. 15, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'avv. Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna
Rizzo, che lo rappresentano e difendono giusta procura indicata in atti.
- convenuto -
OGGETTO: pagamento ratei reddito di cittadinanza
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art. 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 20 giugno 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Condannare in forma specifica
l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento, in favore del sig. ad avere corrisposto il Parte_1 reddito di cittadinanza dalla data della domanda amministrativa del 28 ottobre 2021 e per gli anni 2022 e 2023 sino alla data della debenza ex lege” il tutto con vittoria delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva la non ottemperanza dell' a quanto CP_2 statuito da questo Tribunale con la sentenza n. 646/2024 che dichiarava il diritto del ad avere corrisposto il reddito di cittadinanza dalla data della domanda Pt_1 amministrativa del 28 ottobre 2021 e per gli anni 2022e 2023 sino alla data di debenza ex lege del beneficio.
Si costituiva in giudizio con memoria del 18 marzo 2025 l'istituto rappresentando che “ [..] A seguito della sentenza emessa a definizione del ricorso n.
7391/2023 RG, che ha condannato l a liquidare la domanda prot. CP_1 Parte_2
2021-4938948, in data 19/03/2024 l'Istituto ha avviato il riesame della domanda che inizialmente era stata respinta” ed evidenziando, altresì, che i pagamenti mensili
(stante la modalità di erogazione rateale tipica di siffatta prestazione) erano stati avviati in data antecedente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 7 maggio 2025 le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere essendo intervenuto l'ultimo pagamento ma il procuratore di parte ricorrente chiedeva di poter depositare documentazione attestante le date dei versamenti ai fini della pronunzia in ordine alle spese di lite.
La causa, concesso siffatto rinvio, assunta in riserva all'udienza del 20 giugno
2025 (tenuta in modalità cartolare), verificato il deposito delle note autorizzate ex art
127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
2 Sulla base delle incontestate allegazioni in atti risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, verificata la documentazione depositata da parte ricorrente (da cui emerge che, in effetti, gran parte dei ratei sono stati pagati in data antecedente al deposito del ricorso e che l'ultimo versamento è stato effettuato il
14.2.2025, anteriormente alla prima udienza di comparizione), si ritiene ricorrano giusti motivi per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 20 giugno 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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