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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 446/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa ARnna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa AR Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 446 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Angri alla Via R. De Pascale n. 11, presso lo studio dell'Avv.
AR RI, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] – C.F. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Pompei alla via Carlo Alberto n. 59, presso lo studio dell'Avv.
AR SI, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla propria memoria difensiva;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 I procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo ciascuno l'accoglimento della propria domanda.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto di “eliminare l'assegno di mantenimento nei confronti della Sig.ra in subordine diminuire il contributo al mantenimento in CP_1 favore della in euro 50,00 da versarsi ogni mese a carico del CP_1 Pt_1 modificare l'affido del minore, mutandolo in affido condiviso con collocazione paritaria del minore presso la madre e presso il padre, in base ad uno schema settimanale tipo : lunedì e giovedì con la madre venerdì – lunedì col padre;
eliminare il contributo al mantenimento in favore del minore a carico del padre, prevedendo un mantenimento diretto di entrambi i genitori nei confronti del minore;
in subordine, accogliendo in ogni caso la richiesta di modifica del tempo di permanenza del minore presso il padre (tempi già ampliati sensibilmente nei fatti) e accogliendo l'eccezione sulla diminuzione dell'importo mensile percepito dal con l'assegno unico per il figlio, voglia Pt_1 sensibilmente diminuire il contributo al mantenimento in favore del minore, riducendolo ad euro 300,00; confermare il regime delle festività e delle vacanze estive così come previste dalla Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 1235/2018; confermare le statuizioni relativamente alle spese straordinarie, così come previste dalla Sentenza
Tribunale di Torre Annunziata 1235/2018, che qui si abbiano per ripetute e trascritte, precisando che i ticket per il pranzo del minore verranno acquistati separatamente dei genitori e consegnati al figlio dal genitore che lo accompagna a scuola;
confermare sempre e comunque l'assegnazione della ex casa coniugale al ”. Pt_1
Di contro, parte resistente ha concluso per l'affidamento del figlio minore in maniera congiunta e condivisa ad entrambi i genitori;
riconoscere l'assegno a carico del per il mantenimento del figlio minore nella misura di euro 600,00 in favore Pt_1 della oltre al 50% delle spese straordinarie;
riconoscere un assegno CP_1 divorzile a favore della resistente pari ad euro 200,00 mensili da aggiornare secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese.
Il P.M. ha concluso in data 23.09.2025, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata con la sentenza non definitiva n. 2098/2022 pubblicata in data 23.09.2022 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 16.05.2009 in Pompei da e Parte_1
in questa sede, il Collegio è chiamato a decidere solo in ordine ai CP_1 rapporti accessori ed, in particolare, in relazione alla regolamentazione dell'affido del
2 figlio della coppia nonché alla quantificazione dell'assegno di Persona_1 mantenimento in favore dello stesso ed alla verifica dei presupposti per l'eventuale riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile in favore della CP_1
Con ricorso depositato il 28.01.2021, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in data 16.05.2009 in Pompei.
[...]
Il ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio era nato un figlio, Per_1
, in data 26.10.2010, ed aggiungeva che era separato dalla coniuge fin dal
[...]
22.05.2018, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 1235/2018 (poi corretta in data
29.01.2019), previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data
06.04.2017, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 14.03.2019.
Con la su citata sentenza, recependosi l'accordo raggiunto dalle parti, veniva previsto l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione presso la Persona_1 madre e disciplina del diritto di visita del padre. Il Tribunale di Torre Annunziata poneva a carico del un assegno mensile di complessivi euro 800,00, di cui euro CP_1
200,00 a titolo di mantenimento della coniuge e di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , (somma determinata tenuto conto degli Persona_1 assegni familiari percepiti in via esclusiva dal padre) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, modificando il regime di affido, mutandolo in maniera condivisa con collocazione paritaria del minore presso la madre e presso il padre ed eliminando, dunque, il contributo al mantenimento in favore del minore a carico del padre, prevedendo un mantenimento diretto di entrambi i genitori nei confronti del minore. In subordine, accogliendo in ogni caso la richiesta di modifica del tempo di permanenza del minore presso il padre, ampliando sensibilmente i tempi di permanenza e pernotto del bambino presso il padre, chiedeva di diminuire il contributo al mantenimento in favore del minore, riducendolo ad euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Inoltre, il chiedeva di non prevedere alcun assegno divorzile nei confronti della Pt_1
che nelle more aveva dimostrato, a suo dire, di essere abile al lavoro ma di CP_1 non cercare una occupazione stabile per migliorare la sua situazione economica, adagiandosi sulla sicurezza di ricevere un congruo contributo al mantenimento mensile da parte sua. In subordine, chiedeva di diminuire il contributo al mantenimento in favore della in euro 50,00 e di confermare, in ogni caso, l'assegnazione a lui della ex CP_1 casa coniugale avendo nelle more anche provveduto a riarredarla.
3 Si costituiva la quale non si opponeva alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva la conferma dei provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione.
All'udienza presidenziale del 23.02.2022, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando le statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1235/2018 pubblicata dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 22.05.2018 (così come corretta in data 29.01.2019) e rimettendo, infine, la causa dinanzi all'istruttore per l'udienza del 02.05.2022.
All'udienza su citata, vista la richiesta delle parti, il G.I. rimetteva la causa in decisione al collegio senza termini per la pronuncia sul solo status.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 04.08.2022.
Il Tribunale di Torre Annunziata, vista la su citata sentenza non definitiva emessa, rimetteva le parti dinanzi al G.I , concedendo i termini ex art. 183 comma 6 cpc (
30+30+20) decorrenti dal 03.10.2022 e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 22.03.2023, poi differita al 25.10.2023.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rigettava la richiesta di prova orale formulata da parte attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.04.2024, invitando le parti a depositare entro il 25.03.2024, le ultime tre dichiarazioni dei redditi, o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili.
All'udienza del 08.04.2024, visto che parte ricorrente aveva insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati, il G.I., previa revoca dell'ordinanza con la quale era stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, ammetteva l'interrogatorio formale di rinviando per il suo CP_1 raccoglimento all'udienza dell'11.09.2024.
Raccolto l'interrogatorio formale della all'udienza su menzionata, il CP_1
G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.03.2025, poi differita al 12.05.2025.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M. ha concluso in data 23.09.2025, nulla opponendo.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato a emettere le
4 statuizioni di carattere accessorio, e dunque a stabilire il regime di affido del figlio minore e a quantificare l'assegno di mantenimento dovuto nei suoi Persona_1 confronti, nonché a stabilire se possa essere previsto un assegno divorzile in favore della resistente.
Il Tribunale è, dunque, chiamato a pronunciarsi in ordine al regime di affidamento del figlio minore , nato il [...]. Persona_1
Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ.,
16953/2008, 24841/2010).
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità) (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del
19/07/2016).
Nel caso in esame, dalle allegazioni delle parti non sono emersi elementi tali da giustificare, ad avviso del Collegio, una deroga alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso del minore.
5 Pertanto, si dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre.
All'uopo ed in ordine alla richiesta di parte ricorrente di collocazione “paritaria” del minore, si osserva che “in tema di separazione dei coniugi, l'affido condiviso solo tendenzialmente comporta, in mancanza di gravi ragioni ostative, una ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza con i genitori, in quanto il giudice, in concreto, ben può discostarsi da tale principio, regolando diversamente siffatti tempi, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere
e alla sua crescita armoniosa e serena, tenendo conto, da un lato, del suo diritto a una significativa relazione anche con il genitore non convivente, dall'altro del diritto di entrambi
i genitori a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, n.17221; la Suprema Corte ha confermato il provvedimento di merito che, pur ampliando il diritto di visita paterno, aveva rigettato la domanda di collocazione alternata, anche sul rilievo che i figli erano ormai adolescenti e avviati a gestire con autonomia il rapporto con i genitori).
Nella specie la richiesta del padre di una collocazione paritaria del figlio non appare rispondente a reali esigenze di gestione del minore e a garantirgli una situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita serena.
Analoga domanda era già stata spiegata dal in precedente procedimento Pt_1 attivato per la modifica delle condizioni della separazione, ai sensi dell'art. 710 cpc, ed il
Collegio nel disattenderla, con pronuncia resa in data 10.08.2020, aveva così argomentato “Quanto al minore, premesso che era già previsto in sede di separazione che lo stesso potesse stare con il padre ogniqualvolta lo volesse, prevedendosi poi solo una disciplina minima di tale permanenza, comunque l'attuale situazione così come delineata in ricorso – che consiste in uno o due giorni e in un pernottamento in più rispetto al minimo previsto in sede di separazione – non è tale da incidere sull'assetto economico delineato dalle parti in quella sede. Non può, infine, essere accolta la richiesta del ricorrente di disporre la collocazione paritaria presso i due genitori del minore in quanto la stessa non si ritiene conforme, nel caso di specie, all'interesse del figlio minore, atteso che le parti vivono in comuni differenti (Pompei e Lettere) e la scuola frequentata dal bambino si trova nel comune di residenza della madre e comunque in mancanza, allo stato, di una pacifica, consolidata, paritaria gestione di fatto della vita del minore” (cfr decreto del Tribunale di
Torre Annunziata, n. cronol. 1920/2020 del 10/08/2020, allegato alla comparsa di costituzione e risposta della resistente).
Alcuna diversa argomentazione a supporto della sua richiesta è stata spiegata dal ricorrente nel presente giudizio, risultando invariata l'ubicazione della casa del Pt_1 nel Comune di Lettere e quella della madre nel comune di Pompei e tenuto conto anche
6 dell'attività lavorativa del (Maresciallo dei CC) che lo vede impegnato in turni e Pt_1 con orari anche non preventivabili stante la reperibilità che lo stesso deve assicurare, nonché dell'età del minore, ormai adolescente ed avviato a gestire con autonomia il rapporto con i genitori.
In ordine al diritto di visita, il Tribunale ritiene di confermare quanto stabilito con ordinanza presidenziale (che confermava quanto statuito in sede di separazione), che si riporta in dispositivo.
Va, pertanto, confermato quanto già previsto nell'accordo di separazione, con il quale i coniugi, pur regolando il diritto di visita, hanno anche voluto agevolare un migliore rapporto del figlio con il padre, garantendo a quest'ultimo il diritto di vedere e trattenere con sé il minore ogni qual volta volesse.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento del figlio . Persona_1
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della prole da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età del figlio (di anni 15, nato il [...]) e delle sue crescenti esigenze, e Persona_1 per altro verso delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 600,00, quale contributo da garantire al minore per
7 il suo mantenimento, confermando, difatti, quanto statuito in sede di separazione e con ordinanza presidenziale.
Nella specie, il ricorrente, sottoufficiale dei Carabinieri – Comandante di Stazione, non ha provato alcuna contrazione reddituale rispetto all'epoca della separazione che giustificherebbe la diminuzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico. Per come documentato, infatti, da quest'ultimo, il percepisce mediamente una Pt_1 somma mensile di circa euro 2.300,00/2.500,00 (cfr. C.U. 2019 pari ad euro 37.496,21 lordi annui;
C.U. 2020 pari ad euro 40.916,21 lordi annui;
C.U. 2021 pari ad euro
41.644,46 lordi annui). Di contro, la resistente ha dichiarato di essere disoccupata, e di aver avuto due brevi e temporanee esperienze lavorative. Si richiamano sul punto il verbale di udienza dell'11.09.2024, le certificazioni dei datori di lavoro (cfr. lettera di assunzione a tempo determinato e part time dal 08.09.2018 al 31.12.2018 della ditta
“Gabbiano” di Pompei e contratto di formazione professionale della soc. “Golden Point” dal 04.04.2019 al 03.07.2019) e quelle reddituali (cfr. ISEE 2022 con indicatore ISE pari ad euro 9.860; certificazione R.P.F 2023 pari ad euro 2.400 annui lordi).
Parte ricorrente a sostegno della propria richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento a suo carico per il figlio minore, evidenzia che nella determinazione dell'importo del predetto assegno si era tenuto conto della percezione da parte sua degli assegni familiari, assegni su cui la non aveva diritto;
che con l'introduzione CP_1 dell'assegno unico percepiva da Marzo 2022 la sola somma di € 50.00 per il figlio che la riforma sull'assegno unico gli aveva fatto perdere sia le detrazioni per il Per_1 figlio a carico sia l'importo sicuramente più elevato previsto a titolo di assegno familiare mensile.
Tuttavia si osserva che la determinazione all'attualità dell'assegno in oggetto in euro
600,00, corrisponde comunque ad una diminuzione dell'importo stabilito in sede di separazione, in quanto non si è tenuto conto della rivalutazione monetaria ad oggi maturata (l'importo di euro 600,00 oggetto di accordo tra le parti in sede di separazione rivalutato dal 1.04.2029 ammonterebbe ad oggi ad euro 712,00).
Pertanto, il Collegio reputa adeguato determinare l'assegno mensile da porsi a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
in euro 600,00. Detta somma deve, dunque, essere versata alla entro
[...] CP_1 il 5 di ogni mese e deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per il figlio minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o
8 private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Quanto, infine, alla domanda formulata dalla resistente e volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, ammissibile in quanto tempestivamente formulata, appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n.
4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n. 4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n.
18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità
9 del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.
18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del
2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle
Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale,
10 comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una
11 delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame, per le stesse motivazioni su esposte per quanto riguarda la capacità reddituale delle parti, si ritiene congruo fissare, in euro 100,00
l'assegno divorzile dovuto dal in favore della Pt_1 CP_1
Ebbene, è pacifico in causa (per non essere mai stato contestato e per averlo anche più volte dedotto nel ricorso introduttivo lo stesso ) che la Parte_1 resistente durante gli anni di convivenza matrimoniale è stata priva di reddito e casalinga. Agli atti (in allegato nella memoria 183,6° co. di parte resistente) vi è l' attestato di iscrizione nelle liste di formazione lavoro della regione Campania che attesta lo stato di disoccupazione della a far data dal 20.9.2010 un mese prima che CP_1 nascesse il figlio . Persona_1
In giudizio è emerso, altresì, che la resistente, dopo la separazione, ha cercato di collocarsi nel mercato del lavoro e ha avuto due brevi e temporanee esperienze lavorative.
Si richiamano sul punto le dichiarazioni rese della in sede di interrogatorio CP_1 formale (verbale di udienza dell'11.9.2024) e le certificazioni dei datori di lavoro (file esperienze lavorative allegate alla memoria difensiva con: la lettera di assunzione a tempo determinato e part time dall'8.9.2018 al 31.12.2018 della ditta Gabbiano di Pompei e il contratto di formazione professionale della soc.Golden point (dal 4.4.2019 al 3.7.2019).
Risultano depositati dalla resistente anche attestato di iscrizione al Centro per l'Impiego e il certificato di qualificazione professionale di Operatore Socio Sanitario che
– ha conseguito il 28.7.2021 (cfr memoria ex art. 183 VI comma cpc CP_1 depositata in data 01.12.2024).
Ciò posto si osserva che la Corte di cassazione ha chiarito che l'assegno divorzile, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare (Cass. 35434/2023) e che, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto
12 qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass. 24795/2024).
Ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cassazione civile sez. I,
09/07/2025, (ud. 13/05/2025, dep. 09/07/2025), n.18693; Cass. 4328/2024).
In ragione delle riferite pacifiche circostanze, espletata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, emerge che la non è inserita stabilmente nel mondo lavorativo a fronte di una solida e CP_1 stabile posizione economica del nonché che nel corso della vita matrimoniale ( Pt_1 le parti si sono sposate in data 16.05.2009 e separate con sentenza resa in data 22 maggio 2018,) quest'ultima non ha lavorato ma ha contribuito al ménage familiare, pur dovendosi dare atto, anche ai fini del quantum debeatur, che si è in presenza di mere difficoltà a reperire un lavoro stabile da parte della resistente e dovendosi considerare del fatto che il diploma di OSS conseguito le dovrebbe assicurare maggiori opportunità di lavoro.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulla domanda accessoria alla cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva n. 2098/2022 così provvede:
• dispone l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
• dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_1 quando vorrà, previo accordo con e comunque: CP_1
a. il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
13 b. a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica con pernottamento;
c. in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d. in occasione delle vacanze pasquali, ad anni alterni, le giornate di Sabato
Santo, domenica di Pasqua e lunedì in Albis oppure i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì precedenti il Sabato Santo;
e. durante le vacanze estive, trenta giorni anche non consecutivi in giorni e/o periodi da concordare con entro il 31 maggio di CP_1 ogni anno o, in caso di mancato accordo, ad anni alterni, dal 1 al 16 luglio e dal 1 al 15 agosto ovvero dal 17 al 31 luglio ovvero dal 16 al 31 agosto;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
per il mantenimento del figlio minore , l'assegno mensile
[...] Persona_1 di euro 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per il figlio minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari ad euro 100,00, entro
[...] il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 30.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa AR Rosaria Barbato dott.ssa ARnna Lopiano
14 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa ARnna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa AR Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 446 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...] – C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Angri alla Via R. De Pascale n. 11, presso lo studio dell'Avv.
AR RI, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] – C.F. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Pompei alla via Carlo Alberto n. 59, presso lo studio dell'Avv.
AR SI, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla propria memoria difensiva;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 I procuratori delle parti si sono riportati ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo ciascuno l'accoglimento della propria domanda.
In particolare, parte ricorrente ha chiesto di “eliminare l'assegno di mantenimento nei confronti della Sig.ra in subordine diminuire il contributo al mantenimento in CP_1 favore della in euro 50,00 da versarsi ogni mese a carico del CP_1 Pt_1 modificare l'affido del minore, mutandolo in affido condiviso con collocazione paritaria del minore presso la madre e presso il padre, in base ad uno schema settimanale tipo : lunedì e giovedì con la madre venerdì – lunedì col padre;
eliminare il contributo al mantenimento in favore del minore a carico del padre, prevedendo un mantenimento diretto di entrambi i genitori nei confronti del minore;
in subordine, accogliendo in ogni caso la richiesta di modifica del tempo di permanenza del minore presso il padre (tempi già ampliati sensibilmente nei fatti) e accogliendo l'eccezione sulla diminuzione dell'importo mensile percepito dal con l'assegno unico per il figlio, voglia Pt_1 sensibilmente diminuire il contributo al mantenimento in favore del minore, riducendolo ad euro 300,00; confermare il regime delle festività e delle vacanze estive così come previste dalla Sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 1235/2018; confermare le statuizioni relativamente alle spese straordinarie, così come previste dalla Sentenza
Tribunale di Torre Annunziata 1235/2018, che qui si abbiano per ripetute e trascritte, precisando che i ticket per il pranzo del minore verranno acquistati separatamente dei genitori e consegnati al figlio dal genitore che lo accompagna a scuola;
confermare sempre e comunque l'assegnazione della ex casa coniugale al ”. Pt_1
Di contro, parte resistente ha concluso per l'affidamento del figlio minore in maniera congiunta e condivisa ad entrambi i genitori;
riconoscere l'assegno a carico del per il mantenimento del figlio minore nella misura di euro 600,00 in favore Pt_1 della oltre al 50% delle spese straordinarie;
riconoscere un assegno CP_1 divorzile a favore della resistente pari ad euro 200,00 mensili da aggiornare secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese.
Il P.M. ha concluso in data 23.09.2025, nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che, essendo stata già pronunciata con la sentenza non definitiva n. 2098/2022 pubblicata in data 23.09.2022 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 16.05.2009 in Pompei da e Parte_1
in questa sede, il Collegio è chiamato a decidere solo in ordine ai CP_1 rapporti accessori ed, in particolare, in relazione alla regolamentazione dell'affido del
2 figlio della coppia nonché alla quantificazione dell'assegno di Persona_1 mantenimento in favore dello stesso ed alla verifica dei presupposti per l'eventuale riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile in favore della CP_1
Con ricorso depositato il 28.01.2021, chiedeva che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in data 16.05.2009 in Pompei.
[...]
Il ricorrente esponeva che, in costanza di matrimonio era nato un figlio, Per_1
, in data 26.10.2010, ed aggiungeva che era separato dalla coniuge fin dal
[...]
22.05.2018, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 1235/2018 (poi corretta in data
29.01.2019), previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data
06.04.2017, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 14.03.2019.
Con la su citata sentenza, recependosi l'accordo raggiunto dalle parti, veniva previsto l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione presso la Persona_1 madre e disciplina del diritto di visita del padre. Il Tribunale di Torre Annunziata poneva a carico del un assegno mensile di complessivi euro 800,00, di cui euro CP_1
200,00 a titolo di mantenimento della coniuge e di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , (somma determinata tenuto conto degli Persona_1 assegni familiari percepiti in via esclusiva dal padre) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, modificando il regime di affido, mutandolo in maniera condivisa con collocazione paritaria del minore presso la madre e presso il padre ed eliminando, dunque, il contributo al mantenimento in favore del minore a carico del padre, prevedendo un mantenimento diretto di entrambi i genitori nei confronti del minore. In subordine, accogliendo in ogni caso la richiesta di modifica del tempo di permanenza del minore presso il padre, ampliando sensibilmente i tempi di permanenza e pernotto del bambino presso il padre, chiedeva di diminuire il contributo al mantenimento in favore del minore, riducendolo ad euro 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Inoltre, il chiedeva di non prevedere alcun assegno divorzile nei confronti della Pt_1
che nelle more aveva dimostrato, a suo dire, di essere abile al lavoro ma di CP_1 non cercare una occupazione stabile per migliorare la sua situazione economica, adagiandosi sulla sicurezza di ricevere un congruo contributo al mantenimento mensile da parte sua. In subordine, chiedeva di diminuire il contributo al mantenimento in favore della in euro 50,00 e di confermare, in ogni caso, l'assegnazione a lui della ex CP_1 casa coniugale avendo nelle more anche provveduto a riarredarla.
3 Si costituiva la quale non si opponeva alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva la conferma dei provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione.
All'udienza presidenziale del 23.02.2022, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando le statuizioni di cui alla sentenza di separazione n. 1235/2018 pubblicata dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 22.05.2018 (così come corretta in data 29.01.2019) e rimettendo, infine, la causa dinanzi all'istruttore per l'udienza del 02.05.2022.
All'udienza su citata, vista la richiesta delle parti, il G.I. rimetteva la causa in decisione al collegio senza termini per la pronuncia sul solo status.
Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 04.08.2022.
Il Tribunale di Torre Annunziata, vista la su citata sentenza non definitiva emessa, rimetteva le parti dinanzi al G.I , concedendo i termini ex art. 183 comma 6 cpc (
30+30+20) decorrenti dal 03.10.2022 e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 22.03.2023, poi differita al 25.10.2023.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. rigettava la richiesta di prova orale formulata da parte attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.04.2024, invitando le parti a depositare entro il 25.03.2024, le ultime tre dichiarazioni dei redditi, o certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili.
All'udienza del 08.04.2024, visto che parte ricorrente aveva insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati, il G.I., previa revoca dell'ordinanza con la quale era stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, ammetteva l'interrogatorio formale di rinviando per il suo CP_1 raccoglimento all'udienza dell'11.09.2024.
Raccolto l'interrogatorio formale della all'udienza su menzionata, il CP_1
G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.03.2025, poi differita al 12.05.2025.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti giorni 60 per il deposito delle conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Disponeva trasmettersi il fascicolo al P.M. affinché rendesse le proprie conclusioni.
Il P.M. ha concluso in data 23.09.2025, nulla opponendo.
Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in questa sede, è chiamato a emettere le
4 statuizioni di carattere accessorio, e dunque a stabilire il regime di affido del figlio minore e a quantificare l'assegno di mantenimento dovuto nei suoi Persona_1 confronti, nonché a stabilire se possa essere previsto un assegno divorzile in favore della resistente.
Il Tribunale è, dunque, chiamato a pronunciarsi in ordine al regime di affidamento del figlio minore , nato il [...]. Persona_1
Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc.) (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18559 del 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 del 29/03/2012; Cass. Civ.,
16953/2008, 24841/2010).
In tema di affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la scelta spirituale di uno dei genitori di aderire ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, quella dei Testimoni di Geova, non potesse costituire ragione sufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei minori all'altro genitore, in presenza di emergenze probatorie per le quali entrambi i coniugi risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità) (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14728 del
19/07/2016).
Nel caso in esame, dalle allegazioni delle parti non sono emersi elementi tali da giustificare, ad avviso del Collegio, una deroga alla regola preferenziale dell'affidamento condiviso del minore.
5 Pertanto, si dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre.
All'uopo ed in ordine alla richiesta di parte ricorrente di collocazione “paritaria” del minore, si osserva che “in tema di separazione dei coniugi, l'affido condiviso solo tendenzialmente comporta, in mancanza di gravi ragioni ostative, una ripartizione simmetrica e paritaria dei tempi di permanenza con i genitori, in quanto il giudice, in concreto, ben può discostarsi da tale principio, regolando diversamente siffatti tempi, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere
e alla sua crescita armoniosa e serena, tenendo conto, da un lato, del suo diritto a una significativa relazione anche con il genitore non convivente, dall'altro del diritto di entrambi
i genitori a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, n.17221; la Suprema Corte ha confermato il provvedimento di merito che, pur ampliando il diritto di visita paterno, aveva rigettato la domanda di collocazione alternata, anche sul rilievo che i figli erano ormai adolescenti e avviati a gestire con autonomia il rapporto con i genitori).
Nella specie la richiesta del padre di una collocazione paritaria del figlio non appare rispondente a reali esigenze di gestione del minore e a garantirgli una situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita serena.
Analoga domanda era già stata spiegata dal in precedente procedimento Pt_1 attivato per la modifica delle condizioni della separazione, ai sensi dell'art. 710 cpc, ed il
Collegio nel disattenderla, con pronuncia resa in data 10.08.2020, aveva così argomentato “Quanto al minore, premesso che era già previsto in sede di separazione che lo stesso potesse stare con il padre ogniqualvolta lo volesse, prevedendosi poi solo una disciplina minima di tale permanenza, comunque l'attuale situazione così come delineata in ricorso – che consiste in uno o due giorni e in un pernottamento in più rispetto al minimo previsto in sede di separazione – non è tale da incidere sull'assetto economico delineato dalle parti in quella sede. Non può, infine, essere accolta la richiesta del ricorrente di disporre la collocazione paritaria presso i due genitori del minore in quanto la stessa non si ritiene conforme, nel caso di specie, all'interesse del figlio minore, atteso che le parti vivono in comuni differenti (Pompei e Lettere) e la scuola frequentata dal bambino si trova nel comune di residenza della madre e comunque in mancanza, allo stato, di una pacifica, consolidata, paritaria gestione di fatto della vita del minore” (cfr decreto del Tribunale di
Torre Annunziata, n. cronol. 1920/2020 del 10/08/2020, allegato alla comparsa di costituzione e risposta della resistente).
Alcuna diversa argomentazione a supporto della sua richiesta è stata spiegata dal ricorrente nel presente giudizio, risultando invariata l'ubicazione della casa del Pt_1 nel Comune di Lettere e quella della madre nel comune di Pompei e tenuto conto anche
6 dell'attività lavorativa del (Maresciallo dei CC) che lo vede impegnato in turni e Pt_1 con orari anche non preventivabili stante la reperibilità che lo stesso deve assicurare, nonché dell'età del minore, ormai adolescente ed avviato a gestire con autonomia il rapporto con i genitori.
In ordine al diritto di visita, il Tribunale ritiene di confermare quanto stabilito con ordinanza presidenziale (che confermava quanto statuito in sede di separazione), che si riporta in dispositivo.
Va, pertanto, confermato quanto già previsto nell'accordo di separazione, con il quale i coniugi, pur regolando il diritto di visita, hanno anche voluto agevolare un migliore rapporto del figlio con il padre, garantendo a quest'ultimo il diritto di vedere e trattenere con sé il minore ogni qual volta volesse.
Per quanto concerne i profili patrimoniali, va poi previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento del figlio . Persona_1
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze
(Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n. 13504).
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della prole da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età del figlio (di anni 15, nato il [...]) e delle sue crescenti esigenze, e Persona_1 per altro verso delle situazioni reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 600,00, quale contributo da garantire al minore per
7 il suo mantenimento, confermando, difatti, quanto statuito in sede di separazione e con ordinanza presidenziale.
Nella specie, il ricorrente, sottoufficiale dei Carabinieri – Comandante di Stazione, non ha provato alcuna contrazione reddituale rispetto all'epoca della separazione che giustificherebbe la diminuzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico. Per come documentato, infatti, da quest'ultimo, il percepisce mediamente una Pt_1 somma mensile di circa euro 2.300,00/2.500,00 (cfr. C.U. 2019 pari ad euro 37.496,21 lordi annui;
C.U. 2020 pari ad euro 40.916,21 lordi annui;
C.U. 2021 pari ad euro
41.644,46 lordi annui). Di contro, la resistente ha dichiarato di essere disoccupata, e di aver avuto due brevi e temporanee esperienze lavorative. Si richiamano sul punto il verbale di udienza dell'11.09.2024, le certificazioni dei datori di lavoro (cfr. lettera di assunzione a tempo determinato e part time dal 08.09.2018 al 31.12.2018 della ditta
“Gabbiano” di Pompei e contratto di formazione professionale della soc. “Golden Point” dal 04.04.2019 al 03.07.2019) e quelle reddituali (cfr. ISEE 2022 con indicatore ISE pari ad euro 9.860; certificazione R.P.F 2023 pari ad euro 2.400 annui lordi).
Parte ricorrente a sostegno della propria richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento a suo carico per il figlio minore, evidenzia che nella determinazione dell'importo del predetto assegno si era tenuto conto della percezione da parte sua degli assegni familiari, assegni su cui la non aveva diritto;
che con l'introduzione CP_1 dell'assegno unico percepiva da Marzo 2022 la sola somma di € 50.00 per il figlio che la riforma sull'assegno unico gli aveva fatto perdere sia le detrazioni per il Per_1 figlio a carico sia l'importo sicuramente più elevato previsto a titolo di assegno familiare mensile.
Tuttavia si osserva che la determinazione all'attualità dell'assegno in oggetto in euro
600,00, corrisponde comunque ad una diminuzione dell'importo stabilito in sede di separazione, in quanto non si è tenuto conto della rivalutazione monetaria ad oggi maturata (l'importo di euro 600,00 oggetto di accordo tra le parti in sede di separazione rivalutato dal 1.04.2029 ammonterebbe ad oggi ad euro 712,00).
Pertanto, il Collegio reputa adeguato determinare l'assegno mensile da porsi a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
in euro 600,00. Detta somma deve, dunque, essere versata alla entro
[...] CP_1 il 5 di ogni mese e deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per il figlio minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o
8 private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Quanto, infine, alla domanda formulata dalla resistente e volta al riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, ammissibile in quanto tempestivamente formulata, appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una significativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n. 11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n.
4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n. 4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la significativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017 e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n.
18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità
9 del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n.
18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del
2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle
Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale,
10 comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ.
La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una
11 delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame, per le stesse motivazioni su esposte per quanto riguarda la capacità reddituale delle parti, si ritiene congruo fissare, in euro 100,00
l'assegno divorzile dovuto dal in favore della Pt_1 CP_1
Ebbene, è pacifico in causa (per non essere mai stato contestato e per averlo anche più volte dedotto nel ricorso introduttivo lo stesso ) che la Parte_1 resistente durante gli anni di convivenza matrimoniale è stata priva di reddito e casalinga. Agli atti (in allegato nella memoria 183,6° co. di parte resistente) vi è l' attestato di iscrizione nelle liste di formazione lavoro della regione Campania che attesta lo stato di disoccupazione della a far data dal 20.9.2010 un mese prima che CP_1 nascesse il figlio . Persona_1
In giudizio è emerso, altresì, che la resistente, dopo la separazione, ha cercato di collocarsi nel mercato del lavoro e ha avuto due brevi e temporanee esperienze lavorative.
Si richiamano sul punto le dichiarazioni rese della in sede di interrogatorio CP_1 formale (verbale di udienza dell'11.9.2024) e le certificazioni dei datori di lavoro (file esperienze lavorative allegate alla memoria difensiva con: la lettera di assunzione a tempo determinato e part time dall'8.9.2018 al 31.12.2018 della ditta Gabbiano di Pompei e il contratto di formazione professionale della soc.Golden point (dal 4.4.2019 al 3.7.2019).
Risultano depositati dalla resistente anche attestato di iscrizione al Centro per l'Impiego e il certificato di qualificazione professionale di Operatore Socio Sanitario che
– ha conseguito il 28.7.2021 (cfr memoria ex art. 183 VI comma cpc CP_1 depositata in data 01.12.2024).
Ciò posto si osserva che la Corte di cassazione ha chiarito che l'assegno divorzile, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare (Cass. 35434/2023) e che, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto
12 qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cass. 24795/2024).
Ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio (Cassazione civile sez. I,
09/07/2025, (ud. 13/05/2025, dep. 09/07/2025), n.18693; Cass. 4328/2024).
In ragione delle riferite pacifiche circostanze, espletata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, emerge che la non è inserita stabilmente nel mondo lavorativo a fronte di una solida e CP_1 stabile posizione economica del nonché che nel corso della vita matrimoniale ( Pt_1 le parti si sono sposate in data 16.05.2009 e separate con sentenza resa in data 22 maggio 2018,) quest'ultima non ha lavorato ma ha contribuito al ménage familiare, pur dovendosi dare atto, anche ai fini del quantum debeatur, che si è in presenza di mere difficoltà a reperire un lavoro stabile da parte della resistente e dovendosi considerare del fatto che il diploma di OSS conseguito le dovrebbe assicurare maggiori opportunità di lavoro.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta e, in particolare, sulla domanda accessoria alla cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza non definitiva n. 2098/2022 così provvede:
• dispone l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre;
• dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_1 quando vorrà, previo accordo con e comunque: CP_1
a. il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
13 b. a fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica con pernottamento;
c. in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d. in occasione delle vacanze pasquali, ad anni alterni, le giornate di Sabato
Santo, domenica di Pasqua e lunedì in Albis oppure i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì precedenti il Sabato Santo;
e. durante le vacanze estive, trenta giorni anche non consecutivi in giorni e/o periodi da concordare con entro il 31 maggio di CP_1 ogni anno o, in caso di mancato accordo, ad anni alterni, dal 1 al 16 luglio e dal 1 al 15 agosto ovvero dal 17 al 31 luglio ovvero dal 16 al 31 agosto;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
per il mantenimento del figlio minore , l'assegno mensile
[...] Persona_1 di euro 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per il figlio minore, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari ad euro 100,00, entro
[...] il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 30.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa AR Rosaria Barbato dott.ssa ARnna Lopiano
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