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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 4995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4995 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 16 ottobre 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G. 4609/2024 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore - Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra – Consigliere dott.ssa Ada Meterangelis – Consigliere rel.
Alle ore 10.32 nessuno è comparso per l'appellante
Per l'appellato è comparso l'avv. Daniele Rossi che chiede dichiararsi l'improcedibilità dell'appello con condanna degli appellanti alle spese.
La Corte
si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
1 La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4609 R.G.A.C. per l'anno 2024, decisa all'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._2 mandato in atti, dall'avv. Roberto De Giacomo, presso il cui studio in
Napoli, Viale Antonio Gramsci n. 21, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Daniele Rossi, presso il cui studio in Portici, via Libertà n. 80, è elettivamente domiciliato;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Napoli n.
4974/2024, pubblicata in data 13.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla prima udienza di discussione del 18.9.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., gli appellanti non depositavano note scritte nel termine perentorio assegnato e la causa veniva quindi rinviata, ex art. 348 c.p.c., all'udienza odierna, alla quale, nonostante
2 il regolare avviso, nessuno compariva per gli appellanti.
La disposizione dell'art. 348, comma 2, c.p.c. impone di dare avviso del rinvio dell'udienza all'appellante non costituito o non comparso ed
è fondata unicamente sulla necessità di garantire l'interesse dell'appellante di evitare, con la comparizione alla successiva udienza, la dichiarazione d'improcedibilità del gravame.
Quindi, attesa la persistente assenza degli appellanti all'odierna udienza, sono maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per dichiarare l'improcedibilità dell'appello.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità della predetta decisione a definire in rito il processo ed a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte dichiara l'improcedibilità del gravame.
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della definizione in mero rito e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Daniele Rossi, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P Q M
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
24.10.2024 da e , contro la sentenza Parte_1 Parte_2 del tribunale di Napoli n. 4974/2024, pubblicata in data 13.5.2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Daniele Rossi, dichiaratosi antistatario;
3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 16.10.2025
3 L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
4
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 16 ottobre 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G. 4609/2024 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore - Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra – Consigliere dott.ssa Ada Meterangelis – Consigliere rel.
Alle ore 10.32 nessuno è comparso per l'appellante
Per l'appellato è comparso l'avv. Daniele Rossi che chiede dichiararsi l'improcedibilità dell'appello con condanna degli appellanti alle spese.
La Corte
si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
1 La Corte, successivamente, in prosieguo di udienza ed in assenza delle parti, pronuncia sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4609 R.G.A.C. per l'anno 2024, decisa all'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._2 mandato in atti, dall'avv. Roberto De Giacomo, presso il cui studio in
Napoli, Viale Antonio Gramsci n. 21, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Daniele Rossi, presso il cui studio in Portici, via Libertà n. 80, è elettivamente domiciliato;
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Napoli n.
4974/2024, pubblicata in data 13.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla prima udienza di discussione del 18.9.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., gli appellanti non depositavano note scritte nel termine perentorio assegnato e la causa veniva quindi rinviata, ex art. 348 c.p.c., all'udienza odierna, alla quale, nonostante
2 il regolare avviso, nessuno compariva per gli appellanti.
La disposizione dell'art. 348, comma 2, c.p.c. impone di dare avviso del rinvio dell'udienza all'appellante non costituito o non comparso ed
è fondata unicamente sulla necessità di garantire l'interesse dell'appellante di evitare, con la comparizione alla successiva udienza, la dichiarazione d'improcedibilità del gravame.
Quindi, attesa la persistente assenza degli appellanti all'odierna udienza, sono maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per dichiarare l'improcedibilità dell'appello.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità della predetta decisione a definire in rito il processo ed a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte dichiara l'improcedibilità del gravame.
Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della definizione in mero rito e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore dell'avv. Daniele Rossi, dichiaratosi antistatario.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P Q M
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
24.10.2024 da e , contro la sentenza Parte_1 Parte_2 del tribunale di Napoli n. 4974/2024, pubblicata in data 13.5.2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Daniele Rossi, dichiaratosi antistatario;
3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 16.10.2025
3 L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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