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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 22998/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 22998/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 9.12.2024 TRA in persona del legale rapp.te p.t, sig. Parte_1 Parte_1
con sede in Calvizzano (Na) alla via Dante Alighieri, P.iva:
[...] P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci (C.F: , presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia in San Vitaliano (Na) alla via Mazzini n. 8, giusta procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
E
, in persona del pro tempore, rappr. e dif. Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (C.F. , presso i cui uffici in C.F._2 via Diaz n. 11 ex lege domicilia;
- RESISTENTE –
E
, nato a [...] l'[...]; Controparte_3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione.
Conclusioni: all'udienza del 9.12.2024 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – il procuratore di parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate;
il procuratore di parte resistente, invece, non depositava note scritte in sostituzione dell'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione n. 27609/2016 Parte_1 emesso dal G.I.P., dott.ssa Giovanna Ceppaluni, che ha liquidato alla odierna ricorrente,
pagina 1 di 5 in qualità di custode giudiziario di 6 videocassette e 18 DVD, la somma di 1.477,82 euro oltre IVA, deducendo che tale somma sia minore rispetto a quella dovuta rispetto al tempo ed alla tipologia della custodia.
Più precisamente, la società custode ha chiesto il pagamento delle proprie indennità affermando di aver custodito, in area recintata coperta, la merce su una superficie di 1 mq per 8742 giorni ed ha invocato l'applicazione del criterio di liquidazione di cui al combinato disposto degli artt. 5 D.M. 265/2006 e 58, comma 2, T.U. 115/2002, chiedendo una rideterminazione del quantum liquidato.
Contrariamente a quanto chiesto dalla società ricorrente, il G.I.P. ha ritenuto di dover applicare al caso di specie la disciplina del D.M. 265/2006 dettata per casi analoghi
(veicoli a motore e natanti) in base alla similitudine dello spazio fisico occupato dai beni, dal momento che attualmente manca una disciplina per la custodia della categoria dei beni in oggetto.
Le doglianze mosse dall'odierna ricorrente, in realtà, sono due:
- in via preliminare, la lamenta che il G.I.P. ha ritenuto la Parte_1 prescrizione parziale del credito vantato, omettendo di considerare che la stessa, in realtà, era stata interrotta in data 18.5.2005;
- nel merito, lamenta che, in base ad un criterio equitativo che prende quale parametro di calcolo le tabelle prefettizie, la somma spettante ammonterebbe ad euro 7.367,16
o, tutt'al più, in base all'art. 4 del D.M. n. 80 del 2009, ad euro 5.245,20.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1 negando ogni addebito e chiedendo il rigetto nel merito della domanda evidenziando la pina legittimità del compenso liquidato.
Quindi, con ordinanza del 22.4.2024, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di vale a dire del soggetto che risultava imputato nel Controparte_3 procedimento penale recante n. 27609/2016 R.G.N.R., nel quale erano stati sequestrati i beni oggetto di custodia giudiziaria.
Il , benché ritualmente citato con atto notificato a mani in data 3.5.2024, non CP_3 si costituiva in giudizio e veniva quindi dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e deve essere, quindi, accolta nei limiti di cui in motivazione.
In via preliminare, deve essere accolta la prima doglianza formulata dal ricorrente e concernente l'errata dichiarazione di prescrizione del diritto a percepire l'indennità di custodia, in relazione al periodo compreso tra il 19.7.1999 ed il 21.2.2009.
Il GIP, infatti, in relazione a tale periodo, aveva dichiarato la prescrizione del diritto al compenso, sul presupposto che la società dopo aver Parte_1 avanzato una prima istanza di liquidazione in data 20.4.2009, ne avesse depositato pagina 2 di 5 un'altra, a fini interruttivi della prescrizione, soltanto in data 22.2.2019 e, quindi, dopo oltre dieci anni.
Senonché, nel presente giudizio, parte ricorrente ha prodotto unitamente al ricorso n. 4 istanze di liquidazione che risultano tutte ritualmente depositate presso il Tribunale di
Napoli.
Si tratta, in particolare, delle istanze depositate in data 18.5.2005, 15.2.2013, 10.2.2017 e
16.3.2023, le quali appaiono idonee ad interrompere la prescrizione decennale del diritto al compenso.
Ne deriva che il diritto fatto valere dal ricorrente non risulta prescritto per alcun segmento temporale a partire dall'inizio della custodia (16.3.1999) e fino alla cessazione della stessa (16.2.2023).
Per inciso, deve appena rilevarsi che, per mero errore materiale, nel ricorso è indicata quale data di inizio della custodia il 13.3.1999, laddove invece sia nei solleciti della parte, che nel decreto di liquidazione, si fa riferimento correttamente alla data del
16.3.1999. In punto di diritto, va, infatti, evidenziato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (ex multis Cass. n. 22362/2018): “il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione continuativa e matura di giorno in giorno, così che è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno (…)”. Alla luce di quanto sopra, quindi, parte ricorrente deve essere liquidata, così come richiesto, per l'intero periodo in cui si è svolta la custodia (e, quindi, per il periodo compreso tra il 16.3.1999 ed il 16.2.2023).
Nel merito, invece, deve condividersi quanto ritenuto da parte resistente: l'indennità di custodia deve essere liquidata ai sensi degli artt. 58 e 59 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 5 del
D.M. n. 265/2006 i quali stabiliscono che, per la determinazione dell'indennità di custodia di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, si deve fare riferimento alle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59 e, in via residuale, agli usi locali. In assenza di una soluzione univoca adottata dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, le maggiori criticità sorgono nel caso in cui non vi siano usi locali cui fare riferimento e, di conseguenza, il problema attiene alla scelta del criterio da adottare per liquidare i custodi di beni diversi dai veicoli, trattandosi, nel caso di specie, di videocassette e dvd.
Dalla lettera delle norme sopra citate si evince che le tabelle prefettizie non possono essere inquadrate come usi locali, come sostenuto da parte ricorrente, dal momento che sono poste in via alternativa a questi ultimi (art. 58 d.P.R. 115/2002). Ed inoltre, la società non ha dimostrato l'esistenza di altri usi negoziali nel territorio partenopeo vigenti per la liquidazione della custodia giudiziale dei beni in oggetto.
pagina 3 di 5 Si aggiunga che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 276 D.P.R.
115/2002, che stabiliva che l'indennità del custode doveva essere determinata sulla base delle tariffe prefettizie ridotto secondo equità, ha mantenuto efficacia soltanto fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 59. Il regolamento di approvazione delle tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia è stato emanato con D.M. 9 febbraio 2006, n. 265, sicché l'art. 276, che ha indubbia natura di disposizione transitoria, non è più applicabile.
Per le ragioni sopra esposte, quindi, deve procedersi alla liquidazione secondo equità, come ha sostenuto in maniera assolutamente condivisibile il Controparte_1 nella propria memoria difensiva.
La concretizzazione di tale parametro, nel caso in esame, ha condotto il G.I.P. alla quantificazione effettuata nel decreto di liquidazione.
Orbene, tale quantificazione deve essere aumentata, in ragione dell'accoglimento della prima doglianza della concernente l'erroneo accertamento della Parte_1 prescrizione del diritto all'indennizzo per il periodo intercorrente tra il 19.7.1999 e il 21.2.2009 e, quindi, del maggiore periodo di custodia liquidabile.
In proposito, deve osservarsi che, dalla documentazione acquisita – e, segnatamente, dall'istanza depositata dalla presso il Tribunale di Napoli e Parte_1 dal decreto di liquidazione opposto – emerge chiaramente che la società ricorrente ha custodito n. 6 videocassette e n. 18 DVD;
laddove, invece, nel ricorso con il quale è stata proposta l'odierna opposizione si fa erroneamente riferimento, quale oggetto della custodia, a n. 207 musicassette, le quali, a detta della ricorrente, avrebbero occupato uno spazio di 1 mq in area coperta.
Senonché, il criterio dell'ingombro spaziale seguito da parte ricorrente appare ictu oculi errato e fuorviante, atteso che n. 6 videocassette e n. 18 DVD occupano, di sicuro, uno spazio molto inferiore a quello indicato dalla ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, in considerazione dell'esiguo spazio occupato dalla merce oggetto di custodia, deve riconoscersi alla società ricorrente una somma che si stima equo quantificare in 100,00 euro, per ogni anno in cui la custodia si è protratta.
Ne deriva che, in ragione della durata della custodia protrattasi per 24 anni (dal
16.3.1999 al 16.2.2023), alla società ricorrente deve essere liquidata una somma complessiva di 2.400,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda (16.3.2023, data dell'istanza di liquidazione). In considerazione del limitato accoglimento della domanda e quindi della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) in riforma del decreto di liquidazione n. 27609/2016 emesso dal G.I.P. di Napoli, liquida in favore della a titolo di compenso per Parte_1
pagina 4 di 5 la custodia giudiziaria effettuata dal 16.3.1999 al 16.2.2023, la somma omnicomprensiva di 2.400,00 euro, oltre interessi legali dal marzo 2023 al saldo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Napoli, 20.1.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile n. 22998/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 9.12.2024 TRA in persona del legale rapp.te p.t, sig. Parte_1 Parte_1
con sede in Calvizzano (Na) alla via Dante Alighieri, P.iva:
[...] P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Malesci (C.F: , presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia in San Vitaliano (Na) alla via Mazzini n. 8, giusta procura allegata al ricorso;
- RICORRENTE -
E
, in persona del pro tempore, rappr. e dif. Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato (C.F. , presso i cui uffici in C.F._2 via Diaz n. 11 ex lege domicilia;
- RESISTENTE –
E
, nato a [...] l'[...]; Controparte_3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione.
Conclusioni: all'udienza del 9.12.2024 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – il procuratore di parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate;
il procuratore di parte resistente, invece, non depositava note scritte in sostituzione dell'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, la
[...] ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione n. 27609/2016 Parte_1 emesso dal G.I.P., dott.ssa Giovanna Ceppaluni, che ha liquidato alla odierna ricorrente,
pagina 1 di 5 in qualità di custode giudiziario di 6 videocassette e 18 DVD, la somma di 1.477,82 euro oltre IVA, deducendo che tale somma sia minore rispetto a quella dovuta rispetto al tempo ed alla tipologia della custodia.
Più precisamente, la società custode ha chiesto il pagamento delle proprie indennità affermando di aver custodito, in area recintata coperta, la merce su una superficie di 1 mq per 8742 giorni ed ha invocato l'applicazione del criterio di liquidazione di cui al combinato disposto degli artt. 5 D.M. 265/2006 e 58, comma 2, T.U. 115/2002, chiedendo una rideterminazione del quantum liquidato.
Contrariamente a quanto chiesto dalla società ricorrente, il G.I.P. ha ritenuto di dover applicare al caso di specie la disciplina del D.M. 265/2006 dettata per casi analoghi
(veicoli a motore e natanti) in base alla similitudine dello spazio fisico occupato dai beni, dal momento che attualmente manca una disciplina per la custodia della categoria dei beni in oggetto.
Le doglianze mosse dall'odierna ricorrente, in realtà, sono due:
- in via preliminare, la lamenta che il G.I.P. ha ritenuto la Parte_1 prescrizione parziale del credito vantato, omettendo di considerare che la stessa, in realtà, era stata interrotta in data 18.5.2005;
- nel merito, lamenta che, in base ad un criterio equitativo che prende quale parametro di calcolo le tabelle prefettizie, la somma spettante ammonterebbe ad euro 7.367,16
o, tutt'al più, in base all'art. 4 del D.M. n. 80 del 2009, ad euro 5.245,20.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1 negando ogni addebito e chiedendo il rigetto nel merito della domanda evidenziando la pina legittimità del compenso liquidato.
Quindi, con ordinanza del 22.4.2024, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di vale a dire del soggetto che risultava imputato nel Controparte_3 procedimento penale recante n. 27609/2016 R.G.N.R., nel quale erano stati sequestrati i beni oggetto di custodia giudiziaria.
Il , benché ritualmente citato con atto notificato a mani in data 3.5.2024, non CP_3 si costituiva in giudizio e veniva quindi dichiarato contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e deve essere, quindi, accolta nei limiti di cui in motivazione.
In via preliminare, deve essere accolta la prima doglianza formulata dal ricorrente e concernente l'errata dichiarazione di prescrizione del diritto a percepire l'indennità di custodia, in relazione al periodo compreso tra il 19.7.1999 ed il 21.2.2009.
Il GIP, infatti, in relazione a tale periodo, aveva dichiarato la prescrizione del diritto al compenso, sul presupposto che la società dopo aver Parte_1 avanzato una prima istanza di liquidazione in data 20.4.2009, ne avesse depositato pagina 2 di 5 un'altra, a fini interruttivi della prescrizione, soltanto in data 22.2.2019 e, quindi, dopo oltre dieci anni.
Senonché, nel presente giudizio, parte ricorrente ha prodotto unitamente al ricorso n. 4 istanze di liquidazione che risultano tutte ritualmente depositate presso il Tribunale di
Napoli.
Si tratta, in particolare, delle istanze depositate in data 18.5.2005, 15.2.2013, 10.2.2017 e
16.3.2023, le quali appaiono idonee ad interrompere la prescrizione decennale del diritto al compenso.
Ne deriva che il diritto fatto valere dal ricorrente non risulta prescritto per alcun segmento temporale a partire dall'inizio della custodia (16.3.1999) e fino alla cessazione della stessa (16.2.2023).
Per inciso, deve appena rilevarsi che, per mero errore materiale, nel ricorso è indicata quale data di inizio della custodia il 13.3.1999, laddove invece sia nei solleciti della parte, che nel decreto di liquidazione, si fa riferimento correttamente alla data del
16.3.1999. In punto di diritto, va, infatti, evidenziato che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (ex multis Cass. n. 22362/2018): “il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato a una prestazione continuativa e matura di giorno in giorno, così che è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno (…)”. Alla luce di quanto sopra, quindi, parte ricorrente deve essere liquidata, così come richiesto, per l'intero periodo in cui si è svolta la custodia (e, quindi, per il periodo compreso tra il 16.3.1999 ed il 16.2.2023).
Nel merito, invece, deve condividersi quanto ritenuto da parte resistente: l'indennità di custodia deve essere liquidata ai sensi degli artt. 58 e 59 d.P.R. 115/2002 e dell'art. 5 del
D.M. n. 265/2006 i quali stabiliscono che, per la determinazione dell'indennità di custodia di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, si deve fare riferimento alle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59 e, in via residuale, agli usi locali. In assenza di una soluzione univoca adottata dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, le maggiori criticità sorgono nel caso in cui non vi siano usi locali cui fare riferimento e, di conseguenza, il problema attiene alla scelta del criterio da adottare per liquidare i custodi di beni diversi dai veicoli, trattandosi, nel caso di specie, di videocassette e dvd.
Dalla lettera delle norme sopra citate si evince che le tabelle prefettizie non possono essere inquadrate come usi locali, come sostenuto da parte ricorrente, dal momento che sono poste in via alternativa a questi ultimi (art. 58 d.P.R. 115/2002). Ed inoltre, la società non ha dimostrato l'esistenza di altri usi negoziali nel territorio partenopeo vigenti per la liquidazione della custodia giudiziale dei beni in oggetto.
pagina 3 di 5 Si aggiunga che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 276 D.P.R.
115/2002, che stabiliva che l'indennità del custode doveva essere determinata sulla base delle tariffe prefettizie ridotto secondo equità, ha mantenuto efficacia soltanto fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 59. Il regolamento di approvazione delle tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia è stato emanato con D.M. 9 febbraio 2006, n. 265, sicché l'art. 276, che ha indubbia natura di disposizione transitoria, non è più applicabile.
Per le ragioni sopra esposte, quindi, deve procedersi alla liquidazione secondo equità, come ha sostenuto in maniera assolutamente condivisibile il Controparte_1 nella propria memoria difensiva.
La concretizzazione di tale parametro, nel caso in esame, ha condotto il G.I.P. alla quantificazione effettuata nel decreto di liquidazione.
Orbene, tale quantificazione deve essere aumentata, in ragione dell'accoglimento della prima doglianza della concernente l'erroneo accertamento della Parte_1 prescrizione del diritto all'indennizzo per il periodo intercorrente tra il 19.7.1999 e il 21.2.2009 e, quindi, del maggiore periodo di custodia liquidabile.
In proposito, deve osservarsi che, dalla documentazione acquisita – e, segnatamente, dall'istanza depositata dalla presso il Tribunale di Napoli e Parte_1 dal decreto di liquidazione opposto – emerge chiaramente che la società ricorrente ha custodito n. 6 videocassette e n. 18 DVD;
laddove, invece, nel ricorso con il quale è stata proposta l'odierna opposizione si fa erroneamente riferimento, quale oggetto della custodia, a n. 207 musicassette, le quali, a detta della ricorrente, avrebbero occupato uno spazio di 1 mq in area coperta.
Senonché, il criterio dell'ingombro spaziale seguito da parte ricorrente appare ictu oculi errato e fuorviante, atteso che n. 6 videocassette e n. 18 DVD occupano, di sicuro, uno spazio molto inferiore a quello indicato dalla ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, in considerazione dell'esiguo spazio occupato dalla merce oggetto di custodia, deve riconoscersi alla società ricorrente una somma che si stima equo quantificare in 100,00 euro, per ogni anno in cui la custodia si è protratta.
Ne deriva che, in ragione della durata della custodia protrattasi per 24 anni (dal
16.3.1999 al 16.2.2023), alla società ricorrente deve essere liquidata una somma complessiva di 2.400,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda (16.3.2023, data dell'istanza di liquidazione). In considerazione del limitato accoglimento della domanda e quindi della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) in riforma del decreto di liquidazione n. 27609/2016 emesso dal G.I.P. di Napoli, liquida in favore della a titolo di compenso per Parte_1
pagina 4 di 5 la custodia giudiziaria effettuata dal 16.3.1999 al 16.2.2023, la somma omnicomprensiva di 2.400,00 euro, oltre interessi legali dal marzo 2023 al saldo;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Napoli, 20.1.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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