TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 31/10/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3702 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/08/2024 da: 1) , nato a [...] l'[...], Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
e 2) , nata a [...] [...], Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...] ed entrambi con l'Avv. ADAMI GIOVANNI, presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Michele al Tagliamento (VE), in data 13/1/2017 (registri atti di matrimonio, anno 2017 atto n.1 parte I ufficio 1)
separati con sentenza n.90/2025 (passata in giudicato in data 19/9/25, come da documenti in atti) con i seguenti figli:
- nata il [...] in [...]_1
- nato il [...] in [...]_2
- ato il 01/09/2015 in LATISANA (UD) Parte_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 08/08/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e poi, decorso il termine di legge, quella di divorzio. Pronunciata la separazione e rimessa la causa in istruttoria, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno dato atto di aver depositato la documentazione di cui all'art 473-bis.12 c.p.c., hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza e hanno ribadito la richiesta di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni concordate:
1.
[residenza] i coniugi continueranno a vivere separati libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2.
[affidamento dei figli e , loro collocazione prevalente e residenza] Per_2 Per_3 confermarsi l'affidamento condiviso di e nei termini previsti dal terzo comma Per_2 Per_3 dell'articolo 337 ter del c.c. nel senso, cioè, che la responsabilità genitoriale, se pure limitatamente alle scelte di natura ordinaria, verrà esercitata dal genitore alle cure del quale i figli saranno di volta in volta affidati. La signora conferma la delega al signor a tenere i rapporti con la Parte_2 Parte_1 scuola dei figli e così anche a sottoscrivere, pure, per suo conto le deleghe per l'accompagnamento e/o il ritiro degli stessi da scuola (oltre che agli/dagli allenamenti sportivi). La collocazione prevalente e residenza di e viene confermata presso il papà, Per_2 Per_3 nell'immobile già destinato a casa coniugale dal canto proprio, continuerà, pure, a vivere con il papà e i fratelli e presso Per_1 Per_2 Per_3
l'immobile già destinato a casa coniugale. 3.
[tempi di permanenza di e con la mamma] Per_2 Per_3 quanto ai tempi di permanenza di con la mamma, data l'età del ragazzo il prossimo Per_2 Per_2
30 luglio compirà i 17 anni] vengono rimessi direttamente al suo accordo con la madre. Per quanto invece riguarda [di 10 anni] le parti concordano che egli starà con la madre, fatti Per_3 salvi diversi accordi che le parti avessero raggiungere
- per un paio di ore nel corso di 3 pomeriggi settimanali [per l'individuazione dei quali i genitori di si metteranno d'accordo], ad eccezione dei periodi di vacanza che i figli Per_3 dovessero trascorrere con il padre;
- per almeno 7 giornate in occasione delle festività scolastiche estive nonché
- per alcune ore in occasione del giorno di Natale e, ad anni alterni, in occasione della giornata di Pasqua o del lunedì dell'Angelo, anche in tal caso, fatta salva l'ipotesi in cui i figli dovessero trascorrere in tale periodo una vacanza con il padre. Resta, altresì, inteso, che il signor metterà al corrente la signora delle eventuali Pt_1 Pt_2 vacanze che avesse trascorrere con i figli con almeno una settimana di anticipo;
4.
[casa coniugale] confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, completa di tutti i beni mobili e arredi che la compongono, al signor;
Parte_1
5.
[mantenimento dei figli e ] Per_1 Per_2 Per_3
a titolo di contributo ordinario fisso al mantenimento dei 3 figli la signora si obbliga a Pt_2 corrispondere a favore del signor la quota a sé spettante dell'assegno unico Parte_1 universale che verrà, dunque, percepito integralmente da quest'ultimo. Quanto alle spese straordinarie da sostenere a beneficio dei figli - per l'individuazione delle quali le parti fanno espresso riferimento al protocollo adottato dal Tribunale di Pordenone in data 22.02.2018 che, per comodità di consultazione, si riporta in nota anche nella porzione relativa alle modalità di condividere le spese da concordare - verranno sostenute integralmente dal signor
. Pt_1
Le parti fanno presente che allo stato, così come sopra previsto, il contributo fisso al mantenimento dei figli può essere esclusivamente determinato dalla “rinuncia” da parte della signora
[...]
a favore del signor , alla quota di Assegno Unico universale alla stessa Pt_2 Parte_1 spettante, data la di lei attuale condizione reddituale, peraltro precaria. 6.
[eventuale contributo al mantenimento della signora Pt_2 le parti danno atto che la signora in data 5 agosto 2024, è stata assunta dalla ON Pt_2
Terme s.p.a., di tal che ella risulta economicamente autosufficiente. Le parti convengono, peraltro, che per il caso in cui dovessi in futuro venir meno tale impiego per ragioni indipendenti dalla di lei volontà che per il caso in cui ella non dovesse reperire altra attività lavorativa neppure stagionale né sussidio di disoccupazione, il signor le Parte_1 corrisponderà, mensilmente, la somma di euro 300,00 – trecento euro – (fatti salvi gli aggiornamenti Istat medio tempore maturati). Tale versamento dovrà, in tal caso, avvenire anticipatamente, entro il 1° giorno di ciascun mese, con accredito sul conto corrente che la signora avrà cura di comunicare al marito e sarà Pt_2 annualmente aggiornabile su base ISTAT. Le parti convengono, altresì, che l'indicato importo di euro 300,00 [qualora dovuto] venga rideterminato nella misura del 50% (fatti salvi gli aggiornamenti Istat medio tempore eventualmente maturati) nel caso in cui la signora abbia dato corso ad una convivenza di fatto anche se non formalizzata o emergente dall'ufficio anagrafe;
7.
[passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio] Ciascun genitore presta il proprio assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio relativi ai figli minorenni. Resta, altresì, inteso che tali documenti verranno tenuti in custodia dal padre quale genitore collocatario prevalente di e;
Per_2 Persona_4
8.
[spese della procedura] le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in San Michele al Tagliamento (VE), in data 13/1/2017 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio, anno 2017 atto n.1 parte I ufficio 1)
Così deciso in Pordenone, il 31/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini