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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 07/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06894/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6894 del 2024, proposto da Società Mc 2013 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, CH US De LA, che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Maria Cioccolini, Andrea Strafaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, Roma Capitale, Municipio Iv, Roma Capitale, Municipio IV, U.O. Amministrativa, E.Q. Attività Produttive, Mercati, Commercio, Servizio Attività Prod, Roma Capitale, Roma Capitale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della Determinazione Dirigenziale del Municipio IV, U.O. Amministrativa, E.Q. Attività produttive, mercati, commercio, Servizio Attività Produttive, Mercati Commercio, Ufficio Laboratori, prot. n. CE/64689/2024 del 16 maggio 2024, notificato in data 20 maggio 2024, avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività di deposito a cielo aperto di veicoli, esercitata dalla ricorrente in via Galla Placidia n. 95;
- del presupposto rapporto informativo prot. VE/2024/21237 della Polizia Locale di Roma Capitale, U.O. IV Gruppo Tiburtino, trasmesso al Municipio IV, U.O. Amministrativa, E.Q. Attività produttive, mercati, commercio, Servizio Attività Produttive, Mercati Commercio, Ufficio Laboratori in data 15 aprile 2024, prot. CE/2024/48430 (atto non conosciuto da parte ricorrente);
- del presupposto Verbale di Accertamento di violazione n. 11244359/2024 (atto non conosciuto da parte ricorrente);
- nonché, di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati, allo stato non conosciuti e non conoscibili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
CONSIDERATO che parte ricorrente ha impugnato la Determinazione del 16.05.2024, indicata in epigrafe, avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività – ritenuta priva di titolo – di deposito a cielo aperto di veicoli in via Galla Placidia n. 95, lamentandone la illegittimità stante la comprovata sussistenza del relativo titolo autorizzativo, costituito dalla SCIA del 19.05.2015, prot. n. CE/2015/40401;
RILEVATO che con Determinazione del 15.07.2024, versata in atti in pari data, Roma Capitale ha rettificato, con integrazione, il provvedimento impugnato, per specificare che il divieto alla prosecuzione dello svolgimento delle attività di deposito è riferito alla particella n.1253 della porzione di territorio di interesse;
RILEVATO che con le ordinanze nn. 3244 e 4482 del 2024 è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato, anche al fine di consentire alla parte ricorrente di proporre ricorso per motivi aggiunti, poi non proposto (come precisato in atti dalla stessa parte, in vista della odierna camera di consiglio, rimettendosi “ alla valutazione del Collegio in merito a quanto sopravvenuto in corso di causa ”);
RITENUTO, pertanto, che – come da avviso datone alle parti presenti – la causa può essere definita ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo il ricorso palesemente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
RITENUTO, invero, che, a seguito della adozione della nuova Determinazione del 15.07.2024, alcuna utilità parte ricorrente potrebbe conseguire dallo scrutinio del ricorso, le cui censure risultano ormai superate, né dall’annullamento del provvedimento impugnato, ad oggi rettificato ed integrato dalla P.A. con determinazione consolidata;
RITENUTO, infine, che la peculiarità della vicenda consenta la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO