Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 831/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Matilde Boccia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 831/2020 avente ad oggetto
“assicurazione contro i danni” e pendente TRA
, sito in Arzano (NA), in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., codice fiscale rappresentato e P.IVA_1 difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'avv. Vincenzo Della Corte, presso il cui studio, sito in Napoli (NA), alla Via G.A. Campano n.46, è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
E in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carnevale, presso il cui studio, sito in Napoli (NA), alla Piazza Carità n.32, è elettivamente domiciliata
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 30.9.2024, e come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio ricorrente esponeva di essere assicurato con polizza assicurativa Globale Fabbricati n. 252528512 con la società che in data Controparte_2
29.10.2018, alle ore 12:00 cica, a causa del verificarsi di un evento atmosferico straordinario conosciuto come “Tempesta Vaia” e caratterizzato da forte vento e abbondanti piogge, aveva subito importanti danneggiamenti al lastrico solare;
che, successivamente, era stato necessario porre in essere tutti gli interventi di ripristino del fabbricato;
che, in particolare, tali interventi avevano riguardato l'accantonamento dei marmi perimetrali caduti o distaccati del terrazzo per un ammontare pari ad euro 720,00, lavori edili consistenti in fornitura e posa in opera di ponteggio metallico completo, fornitura e posa in opera di guaina per un perimetro complessivo di mq. 250 e tinteggiatura della guaina per un importo pari ad euro 10.250,00 nonché, lavori di ripristino dei due appartamenti collocati all'ultimo piano del fabbricato per un importo di n. 831/2020 r.g.a.c. Pagina 1 di 7
euro 2.500,00; che, a seguito di una perizia sullo stato dei luoghi, la società aveva calcolato in € 4.800,00 la misura Controparte_2 dell'indennizzo spettante;
che tale somma, ritenuta incongrua rispetto al danno subito, non era stata corrisposta;
che con comunicazione inviata a mezzo pec del 13.12.2018 era stata avanzata richiesta di risarcimento danni quantificati in euro 10.250,00 come da preventivo formulato dalla ditta Edil DOCA s.r.l. (in data 20.11.2018); che la società CP_2 aveva dichiarato il danno non indennizzabile nei termini della
[...] polizza stipulata;
che era stata formulata una proposta di mediazione alla quale la dichiarava di non voler partecipare. Controparte_2
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la Controparte_2
concludeva affinché la compagnia assicurativa convenuta venisse
[...] condannata al pagamento della somma di € 13.470,00, con vittoria di spese di lite. Si costituiva la compagnia la quale, contestando la Controparte_1 fondatezza in fatto della pretesa risarcitoria attorea eccepiva l'inoperatività della polizza in quanto, la garanzia assicurativa ricopriva solo i danni derivanti direttamente dagli eventi previsti nella stessa;
nel merito, l'evento dannoso non rientrava tra quelli coperti dalla garanzia assicurativa in quanto il perito fiduciario, in sede di sopralluogo, aveva riscontrato che i danni lamentati erano riconducibili esclusivamente alla mancata impermeabilizzazione del lastrico solaio nonché all'omessa manutenzione del fabbricato, e non a lesioni o rotture provocate in via diretta dalla forza degli agenti atmosferici;
sul quantum, relativamente al risarcimento danni richiesto, rilevava una quantificazione sproporzionata. Ciò posto concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese di lite. All'udienza del 11.04.2023, il Giudice, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, formulava una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., proponendo il pagamento, a favore dell'attrice ed a carico della società della somma di € 8.000,00 per Controparte_1
i danni subiti, oltre ad € 2.540,00 per compensi professionali oltre IVA CPA e rimborso forfettario spese generali. Con note di trattazione scritta per l'udienza del 30.10.2023 la compagnia convenuta rifiutava di raggiungere un accordo conciliativo sulla base della suddetta proposta ribadendo che il risarcimento dei danni doveva essere considerato in modo strettamente limitato alle garanzie previste dalla polizza assicurativa. Svolta l'istruttoria attraverso l'escussione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. 2. La pretesa azionata è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
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Nel merito, senz'altro è pacifica, tra le parti, l'esistenza di un contratto di assicurazione (polizza assicurativa n. 252528512 allegata al fascicolo di parte attrice). Tale circostanza non risulta essere stata contestata, anzi, è stata riconosciuta sia dall'attore che dalla convenuta società. Gli aspetti controversi riguardano, invece, le condizioni di operatività della polizza, l'estensione della sua garanzia e la quantificazione del danno. Nella fattispecie in esame, i danni rientranti nell'oggetto dell'assicurazione tra il Condominio e la sono Controparte_2 specificatamente contemplati in polizza alla sezione “Incendio e rischi complementari”, in particolare, all'art. 1.1 – lettera M – denominata
“eventi atmosferici” (cfr. condizioni generali polizza – allegato al fascicolo di parte attrice). Segnatamente, l'art. 1.1 - lettera M -, fornisce una elencazione tassativa degli eventi e delle condizioni in virtù del cui verificarsi è previsto l'obbligo di indennizzo a carico della compagnia di assicurazione. In particolare, quanto al petitum, è previsto l'obbligo di indennizzo di quei soli danni che siano la diretta conseguenza di “vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non”, specificando che “sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno del fabbricato purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti” (cfr. condizioni di polizza Globale Fabbricati Civili n. 252528512 allegata al fascicolo di parte attrice). Sul punto si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere di parte attrice provare che il rischio avveratosi rientra nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto della copertura assicurativa, per i quali, il contratto prevede il pagamento di un indennizzo, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda (Cass. Sez. III - Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018). Nel caso in esame, l'espletata prova testimoniale unitamente alla documentazione fotografica allegata in atti, non ha permesso di accertare inequivocabilmente che i danni lamentati (consistenti in danneggiamenti al lastrico solaio fossero la diretta conseguenza delle CP_3 precipitazioni e delle raffiche di vento collegate all'evento meteorologico avverso dedotto in citazione e verificatosi nel mese di ottobre dell'anno 2018. Sostanzialmente, alla luce della istruttoria espletata non può dirsi sia emerso con evidente certezza che il lastrico solaio del Parte_1 oggetto di causa abbia subito danni derivati dagli avversi eventi atmosferici verificatisi nell'ottobre 2018.
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Agli elementi di fatto riferiti in citazione - generici e vaghi - si aggiunge l'evidente lacunosità delle risultanze istruttorie acquisite in corso di causa. In primo luogo, i testi escussi all'udienza del 2.05.2022 e 6.04.2023, hanno reso dichiarazioni generiche e in ordine alle cause del sinistro tali da rendere logicamente poco credibile che l'emergere dei danni verificatisi fossero da ricondurre unicamente all'evento atmosferico dedotto all'atto introduttivo. La teste sebbene avesse riferito di essere una dei Testimone_1 condomini dell'edificio di cui è causa, specificando di essere la conduttrice dell'immobile sito al quarto piano del Condominio di via Ferrara, 18 e di essere a conoscenza dello svolgimento di lavori di manutenzione all'interno dello stabile, in modo antitetico, successivamente riferisce di non sapere se per l'acquisto dei materiali utilizzati per la posa in opera di suddetti lavori venissero coinvolti tutti i condomini (“sono conduttrice di un appartamento sito al piano 4 del;
Al riguardo posso dire che nelle circostanze Parte_1 annuali ho visto sempre mio zio intento a trasportare mediante l'ascensore fino al 4 piano dei rotoloni neri;
non so dire se i materiali utilizzati per tali lavori venivano acquistati dagli altri condomini;
…posso dire che ogni anno vengono fatti dei rappezzi della guaina sovrastrante il lastrico solare;
ci viene detto da mio zio di non stendere i panni in quanto va stesa una pittura rossa;
non so dire con precisione la cadenza quinquennale, posso dire di riconoscere la presenza di maggiori materiali consistenti nella pittura rossa in una cadenza temporale differente;
i lavori venivano effettuati da mio zio e da altre due persone che non so chi siano”( cfr. dichiarazione testimoniale Testimone_2 udienza del 2.5.2022). Di contro, la seconda teste escussa, anch'essa Testimone_3 residente a[...], dichiarava di essere a conoscenza di lavori di manutenzione del manto del lastrico solaio e di sapere che fosse lo stesso amministratore del condominio a farsi carico delle spese relative alle riparazioni da attuare (“…risiedo per contratto di comodato d'uso, dal 2006 all'attualità, presso il Condominio;
Ogni anno da quando abito lì, quindi a decorrere dal 2006. Lo so perché abitando nel condominio avevo modo di verificarlo;
ogni anno venivano fatti rappezzi al lastrico solare;
invece ogni 5 anni fanno una manutenzione straordinaria che consiste nell'apposizione di un minerale rosso sul lastrico solare;
io vedevo l'amministratore insieme a due operai, con rotoloni di guaina che portavano gli operai;
il materiale veniva acquistato dall'amministratore, a me veniva detto da lui…; conosco questa circostanza perché l'amm.re mette avviso giù al portone e contestualmente avvisa verbalmente anche della data di esecuzione di detto lavoro” (cfr. dichiarazione testimoniale verbale udienza Testimone_3
6.4.2023). Le evidenziate incongruenze inducono a fornire un giudizio di palese contrasto in punto dichiarativo dei testi escussi considerando che si tratta n. 831/2020 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 N.831/2020 R.G.A.C.
di una circostanza di dirimente rilievo nella vicenda dedotta in citazione. Le dichiarazioni testimoniali non sono idonee a dimostrare il nesso di causalità tra l'evento atmosferico e il danno, in particolare, che il sopraelevamento della guaina di impermeabilizzazione del lastrico solaio fosse la diretta conseguenza delle violente precipitazioni. In aggiunta alla palese lacunosità emersa dalle testimonianze espletate nel corso del giudizio, l'incertezza sollevata circa l'esistenza nel nesso di causalità tra l'evento e i danneggiamenti trova conferma anche nella consulenza tecnica d'ufficio effettuata dall' Ing. . Persona_1
Sul punto, mette conto evidenziare che non è stato promosso dal alcuna procedura di A.T.P. che avrebbe permesso al Parte_1 consulente di cristallizzare la situazione al tempo dell'evento dannoso. Al contrario, il Consulente nominato nel presente giudizio, al fine di poter valutare la sussistenza ed il nesso causale dei danni lamentati, essendo decorso un lungo lasso di tempo, si è potuto avvalere solamente delle riproduzioni fotografiche prodotte in atti e/o reperiti mediante l'ausilio del portale “Google Maps”. Nel caso in esame, appaiono condivisibili le conclusioni a cui è giunto il consulente incaricato – Ing. – atteso che offre Persona_1 all'interprete una logica e ricostruzione fattuale e tecnica delle circostanze in oggetto di accertamento peritale, prevendendo, peraltro, a motivate e logiche conclusioni, afferma che “Dai sopralluoghi effettuati non è stato possibile riscontrare la situazione di fatto lamentata da parte attrice, in quanto, a seguito dell'evento denunciato in ricorso, il manto impermeabile è stato ripristinato, e come anticipato nel paragrafo 4.1, in occasione delle operazioni peritali, il sottoscritto ha accertato, in corrispondenza dello stesso, solo la presenza di avvallamenti, lacerazioni e assenza di continuità” aggiungendo, inoltre che
“Considerando il rifacimento dello stesso e il lungo lasso di tempo trascorso tra l'evento denunciato in ricorso e l'inizio delle operazioni peritali, durante il quale il manto impermeabile esistente alla data dell'evento meteorico del 29 ottobre 2018, ha subito delle alterazioni, e che qualsiasi indagine e/o saggio, non avrebbe consentito di rilevare la situazione lamentata all'epoca dei fatti denunciati in ricorso, il sottoscritto al fine di rilevare la causa che ha comportato la formazione dei vizi lamentati da parte ricorrente, ha dovuto avvalersi esclusivamente della documentazione presente nel fascicolo di causa. Da un'accurata visione della stessa, è stato possibile individuare le condizioni di manutenzione dello strato bituminoso impermeabile del lastrico solare del
alla Via Ferrara, 18 al momento dell'evento Controparte_4 atmosferico dedotto in lite, che non risultava in perfette condizioni manutentive, mostrando evidenti segni di discontinuità sull'intera superficie e in particolare in corrispondenza dei ferri di armatura, non più visibili in sede di sopralluogo”. Durante lo svolgimento delle operazioni peritali, il consulente, al seguito di un'accurata verifica che ha permesso di accertare l'effettivo verificarsi dell'evento meteorologico dedotto in citazione ritiene “che i danni riscontrati al lastrico solare condominiale siano da ascrivere all'inadeguato stato
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di manutenzione del manto impermeabile presente sullo stesso”. In definitiva, può ritenersi senza dubbio accertata l'assenza del nesso di causalità, diretto ed esclusivo, tra l'evento atmosferico verificatosi in data 29.10.2018 e l'evento di sollevamento della guaina del lastrico solaio nonché l'insieme dei danni di infiltrazione lamentati all'atto introduttivo. Per tale ragione, l'ausiliario giungeva alla conclusione dell'impossibilità di redigere alcun prospetto di quantificazione del danno poiché, in ragione dei rilievi effettuati, non era stata riscontrata alcuna rottura, infiltrazione o lesione provocata al lastrico solaio CP_3
Orbene, per tutti quanto è emerso dalle operazioni peritali e dall'istruttoria espletata, è da escludere la riconducibilità dei danni all'evento dedotto, di guisa deve ritenersi esclusa l'operatività della polizza “Globale Fabbricati Civili” n. 252528512, stante le condizioni previste all'art. 1.1 – lettera M – e sopra richiamate. Infine, è indubbio che incombesse sulla parte attrice l'onere di dimostrare l'integrità del tetto e della sua impermeabilizzazione, nonché la presenza di eventuali infiltrazioni all'interno delle abitazioni prima degli eventi atmosferici del 29.10.2018, trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa al pagamento dell'indennizzo. Tutto quanto premesso, la domanda attorea non merita accoglimento. 3. Da ultimo, per mera completezza motivazionale, non appare ultroneo evidenziare che alcuna discrasia con la presente statuizione di rigetto costituisce la pur formulata proposta conciliativa in corso di causa, giacché ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. “Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto una proposta transattiva o conciliativa”. Ed invero la giurisprudenza di merito ha in ripetute occasioni sottolineato e la dottrina è concorde nel ritenere che la previsione di cui al menzionato articolo costituisce l'espressione di un principio generale e che la stessa assolve ad un compito deflattivo, mirato ad evitare che le controversie debbano concludersi con sentenza. In ogni caso la proposta prescinde del tutto da una valutazione del merito della causa, essendo mirata ad una definizione che consenta alle parti di raggiungere un risultato concreto, soddisfacente, conveniente e vantaggioso in tempi brevi e più economici nell'ottica di un risparmio anche delle spese di giustizia. Disancorata, dunque, dalla cognizione piena che richiede una motivazione nel merito che tiene conto di tutte le risultanze acquisite in corso di causa, disattesa la formulata proposta, nulla osta ad una statuizione di rigetto nel merito della domanda, come accaduto nel caso di specie.
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Ogni altra questione, pur sollevata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di rigetto di cui sopra. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto della non complessità della questione e delle fasi effettivamente svolte. Vanno infine definitivamente poste a carico di parte attrice anche le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta integralmente la domanda proposta da Parte_2
- in persona dell'amministratore p.t., codice fiscale
[...]
; P.IVA_1
• condanna il - in persona Parte_2 dell'amministratore p.t, codice fiscale al pagamento, in P.IVA_1 favore della in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
• pone definitivamente a carico del Parte_2
- in persona dell'amministratore p.t. - le spese di C.T.U. liquidate
[...] come da separato decreto. Così deciso in Aversa, 16/01/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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