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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/10/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME La Dott.ssa RI NO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 73/2025 R.G., promossa da
(C.F.–P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv.
PE RA ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'ente in alla Via Parte_1
V. Cortese n. 25, ex P.O. Madonna dei Cieli
OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla CP_1 C.F._1
Via Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cortese, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 135/2024 del 28.12.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.01.2025 l' proponeva tempestivamente Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in oggetto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , del compenso per l'attività lavorativa prestata in giornate CP_1 festive infrasettimanali nel periodo 2019/2022, oltre interessi legali, spese e competenze della procedura monitoria, deducendo che, secondo la previsione contenuta nell'art. 29, comma 6 del
CCNL 2016/2018 (posta a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria), il riconoscimento di detto emolumento era condizionato alla presentazione di un'esplicita richiesta di fruire del riposo compensativo o, in alternativa, di ottenere la monetizzazione dell'attività svolta, che nel caso di specie difettava l'esplicita richiesta di monetizzazione per tutti i turni indicati nel prospetto riepilogativo riportato nel ricorso e che, di conseguenza, la somma ingiunta era, allo stato, inesigibile;
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito riferito al periodo antecedente al quinquennio anteriore alla data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 22, comma 36 della L. n. 724/1994 per gli emolumenti di natura retributiva.
2. Nel costituirsi in giudizio , premettendo che l' opponente non CP_1 Parte_1 aveva sollevato alcuna contestazione in ordine all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, alla collocazione e durata oraria della medesima, né circa l'ammontare dell'importo richiesto in via monitoria a titolo di compenso per lavoro festivo infrasettimanale, eccepiva che la mancata formulazione, entro i trenta giorni successivi alla prestazione di lavoro festivo infrasettimanale, non poteva comportare alcuna decadenza dal diritto alla fruizione del riposo compensativo o, in alternativa, alla monetizzazione dell'attività svolta, non essendo prevista alcuna sanzione di tal genere e rilevando la tardiva proposizione della richiesta ai soli fini della decorrenza degli interessi legali in caso di inadempienza dell'amministrazione; richiamava la disciplina in materia di obbligazione alternativa contenuta nell'art. 1285 c.c., evidenziando che l' non aveva dedotto né provato di aver provveduto a far godere Parte_2 alla parte opposta i riposi compensativi corrispondenti ai giorni festivi infrasettimanali lavorati, né di aver provveduto alla corresponsione della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo;
contestava, poi, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e, in via subordinata, procedeva alla rideterminazione dell'importo richiesto espungendo dalla domanda il credito maturato per i turni di lavoro festivo infrasettimanale espletati anteriormente al 31.12.2019.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, chiedeva, in via principale, che venisse revocato il decreto ingiuntivo impugnato, con condanna dell' al pagamento della complessiva somma di € 1.310,55 o della diversa somma Parte_2 ritenuta di giustizia, a titolo di lavoro festivo infrasettimanale prestato negli anni 2020/2022, oltre Parte interessi legali;
in via subordinata, chiedeva la condanna dell' a farle godere i riposi compensativi per le ore di lavoro festivo infrasettimanale prestato negli anni 2020/2022 o per il diverso numero di ore ritenuto di giustizia.
3. Con decreto emesso il 25.09.2025, su richiesta congiunta delle parti, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.10.2025 con il deposito telematico di note scritte.
Constatato che entrambe le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. L'opposizione è solo parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito specificati.
Occorre evidenziare, innanzitutto, che l' non ha contestato il fatto costitutivo della Parte_2 domanda proposta in sede monitoria, ovvero lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, né la durata e la collocazione oraria dei turni, né ancora l'ammontare degli importi richiesti con applicazione della maggiorazione del 30% a titolo di lavoro straordinario diurno e della maggiorazione del 50% per le ore prestate nella fascia oraria notturna.
La questione controversa attiene, invero, all'interpretazione da attribuire alla clausola contenuta nell'art. 29, comma 6 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, ratione temporis applicabile, nella parte in cui prevede che “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”.
2 Secondo la prospettazione della parte opponente, la richiesta del lavoratore, da effettuarsi entro il termine di trenta giorni dalla prestazione del turno festivo infrasettimanale, costituirebbe un elemento essenziale ai fini dell'azionabilità del diritto sancito dalla norma contrattuale richiamata, sicché, in assenza di un'esplicita richiesta, al dipendente sarebbe preclusa la possibilità di fruire del riposo compensativo, nonché quella, alternativa, di ottenere la monetizzazione dell'attività svolta.
Di contrario avviso la parte opposta, secondo la quale la mancata o tardiva presentazione della richiesta (nel caso di specie è pacifica la mancata presentazione della domanda) potrebbe rilevare soltanto ai fini della decorrenza degli interessi legali da porre a carico dell'amministrazione inadempiente, non essendo espressamente prevista alcuna decadenza dal diritto.
5. Tanto premesso, in punto di inquadramento giuridico della fattispecie, entrambe le parti richiamano l'art. 1285 c.c., a tenore del quale “il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.”.
Ai sensi dell'art. 1286 c.c., la scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo;
se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo (cfr. art. 1287, comma 2 c.c.).
Per definizione, l'obbligazione alternativa presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diviene irrevocabile con la dichiarazione comunicata all'altra parte (cfr. Cass. Sez. 2 n. 24819 del
16.09.2024).
Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 1287, comma 2 c.c. in quanto l'art. 29, comma 6 citato attribuisce al lavoratore/creditore la facoltà di scelta della prestazione da adempiere;
tuttavia, poiché
è pacifico che la parte opposta non ha presentato alcuna domanda nel termine assegnato dalla contrattazione collettiva, tale scelta avrebbe dovuto essere esercitata dall' , la quale, Parte_1
a fronte dell'inerzia del dipendente, al fine di liberarsi dall'obbligazione, avrebbe dovuto remunerare la prestazione resa nelle giornate festive infrasettimanali ovvero consentire la fruizione dei riposi compensativi in misura corrispondente al lavoro festivo infrasettimanale prestato.
L è rimasta, invece, del tutto inadempiente, non essendo stato allegato né Parte_2 dimostrato che la medesima abbia concesso al dipendente, in alternativa alla monetizzazione, i riposi compensativi in misura corrispondente alle ore di lavoro festivo infrasettimanale effettuate.
Tale aspetto rende la fattispecie in esame diversa da quella affrontata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24545/2024 pubblicata il 12.09.2024 (ampiamente richiamata nel ricorso in opposizione), nella quale l' aveva concesso alla lavoratrice i riposi Parte_1 compensativi, rispettando di sua iniziativa, ma anche senza obiezioni immediate della dipendente, una delle due modalità alternativamente previste dalla norma.
Deve, pertanto, concludersi che la mancata presentazione della richiesta da parte del dipendente non abbia comportato la decadenza dal diritto sancito dall'art. 29, comma 6 del CCNL 2016/2018, non
3 essendo espressamente prevista alcuna conseguenza sanzionatoria in caso di mancata e/o tardiva richiesta.
A sostegno della suddetta interpretazione può citarsi la recentissima sentenza del Tribunale di Napoli
n. 7190/2025 del 13.10.2025, nella quale si afferma che “... Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta
- libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall' , invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta CP_2 applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.”. Parte Va, inoltre, evidenziato che, come dedotto dall' a sostegno dell'eccepita prescrizione, il diritto per cui è causa sorge per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali, sicché, correlativamente, l'obbligazione posta a carico dell'Azienda datrice di lavoro non si estingue fino a quando non sia adempiuta una delle due prestazioni individuate dalla contrattazione collettiva.
6. In ordine al quantum debeatur, per completezza di motivazione si ritiene opportuno menzionare l'art 31 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, che, al comma 7, prevede che “La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all'art. 37, comma 2 lett. b del CCNL integrativo del 20.9.2001 (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7/4/1999 (Riduzione dell'orario) il valore del divisore è fissato in 151”.
Il successivo comma 8 stabilisce che “La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Nel quantificare la somma ingiunta la parte opposta ha fatto corretta applicazione dei parametri retributivi e delle maggiorazioni sopraindicati, tanto è vero che l'ASP opponente non ha sollevato alcuna obiezione sul punto.
7. Si ritiene, tuttavia, fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2984, n. 4 c.c. riferita ai crediti maturati in epoca antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, stante l'assenza di ulteriori documentati atti interruttivi.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che l'assenza della domanda amministrativa non impedisce il decorso del termine di prescrizione, che va computato dal momento in cui il credito sorge e diviene esigibile per effetto della prestazione dell'attività lavorativa nei turni festivi infrasettimanali.
4 8. Per tutti i motivi esposti, l'opposizione va parzialmente accolta.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo impugnato deve essere revocato, con condanna dell'
[...]
al pagamento della minor somma, non contestata, di € 1.310,55 a titolo di compenso per il Parte_2 lavoro festivo infrasettimanale effettuato negli anni 2020/2022, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo.
9. In ragione della controvertibilità della questione esaminata e del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese del giudizio possono essere compensate nella misura della metà, condannando l' al pagamento della restante metà, liquidata, tenuto conto del valore Parte_2 della causa, della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale e della pluralità di analoghi procedimenti patrocinati dal medesimo difensore, in € 720,65 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte opposta ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 135/2024 emesso da questo Tribunale il 28.12.2024;
- condanna l' al pagamento della minor somma di € 1.310,55 a titolo di compenso Parte_2 per il lavoro festivo infrasettimanale effettuato negli anni 2020/2022, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l' opponente al pagamento della metà delle spese del giudizio, Parte_1 liquidata in € 720,65 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte opposta ex art. 93 c.p.c., compensando la restante metà.
Lamezia Terme, 27.10.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa RI NO
5
SENTENZA nella causa iscritta al n. 73/2025 R.G., promossa da
(C.F.–P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv.
PE RA ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'ente in alla Via Parte_1
V. Cortese n. 25, ex P.O. Madonna dei Cieli
OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla CP_1 C.F._1
Via Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cortese, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 135/2024 del 28.12.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17.01.2025 l' proponeva tempestivamente Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in oggetto, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di , del compenso per l'attività lavorativa prestata in giornate CP_1 festive infrasettimanali nel periodo 2019/2022, oltre interessi legali, spese e competenze della procedura monitoria, deducendo che, secondo la previsione contenuta nell'art. 29, comma 6 del
CCNL 2016/2018 (posta a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria), il riconoscimento di detto emolumento era condizionato alla presentazione di un'esplicita richiesta di fruire del riposo compensativo o, in alternativa, di ottenere la monetizzazione dell'attività svolta, che nel caso di specie difettava l'esplicita richiesta di monetizzazione per tutti i turni indicati nel prospetto riepilogativo riportato nel ricorso e che, di conseguenza, la somma ingiunta era, allo stato, inesigibile;
eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del credito riferito al periodo antecedente al quinquennio anteriore alla data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 22, comma 36 della L. n. 724/1994 per gli emolumenti di natura retributiva.
2. Nel costituirsi in giudizio , premettendo che l' opponente non CP_1 Parte_1 aveva sollevato alcuna contestazione in ordine all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, alla collocazione e durata oraria della medesima, né circa l'ammontare dell'importo richiesto in via monitoria a titolo di compenso per lavoro festivo infrasettimanale, eccepiva che la mancata formulazione, entro i trenta giorni successivi alla prestazione di lavoro festivo infrasettimanale, non poteva comportare alcuna decadenza dal diritto alla fruizione del riposo compensativo o, in alternativa, alla monetizzazione dell'attività svolta, non essendo prevista alcuna sanzione di tal genere e rilevando la tardiva proposizione della richiesta ai soli fini della decorrenza degli interessi legali in caso di inadempienza dell'amministrazione; richiamava la disciplina in materia di obbligazione alternativa contenuta nell'art. 1285 c.c., evidenziando che l' non aveva dedotto né provato di aver provveduto a far godere Parte_2 alla parte opposta i riposi compensativi corrispondenti ai giorni festivi infrasettimanali lavorati, né di aver provveduto alla corresponsione della maggiorazione per il lavoro straordinario festivo;
contestava, poi, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e, in via subordinata, procedeva alla rideterminazione dell'importo richiesto espungendo dalla domanda il credito maturato per i turni di lavoro festivo infrasettimanale espletati anteriormente al 31.12.2019.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, chiedeva, in via principale, che venisse revocato il decreto ingiuntivo impugnato, con condanna dell' al pagamento della complessiva somma di € 1.310,55 o della diversa somma Parte_2 ritenuta di giustizia, a titolo di lavoro festivo infrasettimanale prestato negli anni 2020/2022, oltre Parte interessi legali;
in via subordinata, chiedeva la condanna dell' a farle godere i riposi compensativi per le ore di lavoro festivo infrasettimanale prestato negli anni 2020/2022 o per il diverso numero di ore ritenuto di giustizia.
3. Con decreto emesso il 25.09.2025, su richiesta congiunta delle parti, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.10.2025 con il deposito telematico di note scritte.
Constatato che entrambe le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. L'opposizione è solo parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito specificati.
Occorre evidenziare, innanzitutto, che l' non ha contestato il fatto costitutivo della Parte_2 domanda proposta in sede monitoria, ovvero lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, né la durata e la collocazione oraria dei turni, né ancora l'ammontare degli importi richiesti con applicazione della maggiorazione del 30% a titolo di lavoro straordinario diurno e della maggiorazione del 50% per le ore prestate nella fascia oraria notturna.
La questione controversa attiene, invero, all'interpretazione da attribuire alla clausola contenuta nell'art. 29, comma 6 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, ratione temporis applicabile, nella parte in cui prevede che “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del lavoratore da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”.
2 Secondo la prospettazione della parte opponente, la richiesta del lavoratore, da effettuarsi entro il termine di trenta giorni dalla prestazione del turno festivo infrasettimanale, costituirebbe un elemento essenziale ai fini dell'azionabilità del diritto sancito dalla norma contrattuale richiamata, sicché, in assenza di un'esplicita richiesta, al dipendente sarebbe preclusa la possibilità di fruire del riposo compensativo, nonché quella, alternativa, di ottenere la monetizzazione dell'attività svolta.
Di contrario avviso la parte opposta, secondo la quale la mancata o tardiva presentazione della richiesta (nel caso di specie è pacifica la mancata presentazione della domanda) potrebbe rilevare soltanto ai fini della decorrenza degli interessi legali da porre a carico dell'amministrazione inadempiente, non essendo espressamente prevista alcuna decadenza dal diritto.
5. Tanto premesso, in punto di inquadramento giuridico della fattispecie, entrambe le parti richiamano l'art. 1285 c.c., a tenore del quale “il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.”.
Ai sensi dell'art. 1286 c.c., la scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo;
se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo (cfr. art. 1287, comma 2 c.c.).
Per definizione, l'obbligazione alternativa presuppone l'originario concorso di due o più prestazioni, poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diviene irrevocabile con la dichiarazione comunicata all'altra parte (cfr. Cass. Sez. 2 n. 24819 del
16.09.2024).
Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 1287, comma 2 c.c. in quanto l'art. 29, comma 6 citato attribuisce al lavoratore/creditore la facoltà di scelta della prestazione da adempiere;
tuttavia, poiché
è pacifico che la parte opposta non ha presentato alcuna domanda nel termine assegnato dalla contrattazione collettiva, tale scelta avrebbe dovuto essere esercitata dall' , la quale, Parte_1
a fronte dell'inerzia del dipendente, al fine di liberarsi dall'obbligazione, avrebbe dovuto remunerare la prestazione resa nelle giornate festive infrasettimanali ovvero consentire la fruizione dei riposi compensativi in misura corrispondente al lavoro festivo infrasettimanale prestato.
L è rimasta, invece, del tutto inadempiente, non essendo stato allegato né Parte_2 dimostrato che la medesima abbia concesso al dipendente, in alternativa alla monetizzazione, i riposi compensativi in misura corrispondente alle ore di lavoro festivo infrasettimanale effettuate.
Tale aspetto rende la fattispecie in esame diversa da quella affrontata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 24545/2024 pubblicata il 12.09.2024 (ampiamente richiamata nel ricorso in opposizione), nella quale l' aveva concesso alla lavoratrice i riposi Parte_1 compensativi, rispettando di sua iniziativa, ma anche senza obiezioni immediate della dipendente, una delle due modalità alternativamente previste dalla norma.
Deve, pertanto, concludersi che la mancata presentazione della richiesta da parte del dipendente non abbia comportato la decadenza dal diritto sancito dall'art. 29, comma 6 del CCNL 2016/2018, non
3 essendo espressamente prevista alcuna conseguenza sanzionatoria in caso di mancata e/o tardiva richiesta.
A sostegno della suddetta interpretazione può citarsi la recentissima sentenza del Tribunale di Napoli
n. 7190/2025 del 13.10.2025, nella quale si afferma che “... Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta
- libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall' , invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta CP_2 applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce, invece, un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.”. Parte Va, inoltre, evidenziato che, come dedotto dall' a sostegno dell'eccepita prescrizione, il diritto per cui è causa sorge per effetto dello svolgimento dell'attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali, sicché, correlativamente, l'obbligazione posta a carico dell'Azienda datrice di lavoro non si estingue fino a quando non sia adempiuta una delle due prestazioni individuate dalla contrattazione collettiva.
6. In ordine al quantum debeatur, per completezza di motivazione si ritiene opportuno menzionare l'art 31 del CCNL Comparto Sanità 2016/2018, che, al comma 7, prevede che “La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all'art. 37, comma 2 lett. b del CCNL integrativo del 20.9.2001 (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7/4/1999 (Riduzione dell'orario) il valore del divisore è fissato in 151”.
Il successivo comma 8 stabilisce che “La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno
(dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Nel quantificare la somma ingiunta la parte opposta ha fatto corretta applicazione dei parametri retributivi e delle maggiorazioni sopraindicati, tanto è vero che l'ASP opponente non ha sollevato alcuna obiezione sul punto.
7. Si ritiene, tuttavia, fondata l'eccezione di prescrizione ex art. 2984, n. 4 c.c. riferita ai crediti maturati in epoca antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, stante l'assenza di ulteriori documentati atti interruttivi.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che l'assenza della domanda amministrativa non impedisce il decorso del termine di prescrizione, che va computato dal momento in cui il credito sorge e diviene esigibile per effetto della prestazione dell'attività lavorativa nei turni festivi infrasettimanali.
4 8. Per tutti i motivi esposti, l'opposizione va parzialmente accolta.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo impugnato deve essere revocato, con condanna dell'
[...]
al pagamento della minor somma, non contestata, di € 1.310,55 a titolo di compenso per il Parte_2 lavoro festivo infrasettimanale effettuato negli anni 2020/2022, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo.
9. In ragione della controvertibilità della questione esaminata e del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese del giudizio possono essere compensate nella misura della metà, condannando l' al pagamento della restante metà, liquidata, tenuto conto del valore Parte_2 della causa, della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale e della pluralità di analoghi procedimenti patrocinati dal medesimo difensore, in € 720,65 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte opposta ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 135/2024 emesso da questo Tribunale il 28.12.2024;
- condanna l' al pagamento della minor somma di € 1.310,55 a titolo di compenso Parte_2 per il lavoro festivo infrasettimanale effettuato negli anni 2020/2022, oltre interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l' opponente al pagamento della metà delle spese del giudizio, Parte_1 liquidata in € 720,65 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito di parte opposta ex art. 93 c.p.c., compensando la restante metà.
Lamezia Terme, 27.10.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa RI NO
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