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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7954 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 41165 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(10/06/1940 ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Parte_1
AR LO e dall'avv. Francesco Petrolo;
(RICORRENTE)
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
(RESISTENTE CONTUMACE)
^^^^^
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato, l'istante in epigrafe esponeva di aver instaurato un procedimento ex art 445-bis c.p.c. per accertare la sussistenza del requisito sanitario ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento;
che il
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la detta richiesta di omologa;
che pertanto l'istante in epigrafe, dopo aver manifestato il proprio dissenso scritto, instaurava il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa ovvero da altra data ritenuta di giustizia.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l' restava contumace malgrado la rituale CP_1 vocatio in ius.
Dagli esiti della relazione medico-legale e da tutte le ragioni sopra esposte il presente ricorso deve essere accolto per quanto di ragione nel senso di accertare e dichiarare il diritto della del Sig.ra al riconoscimento dello status di invalido ultrasessantacinquenne Parte_1 con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.n. 509/88, 124/98) grave, in misura del 100%, nonché quelli previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
quanto sopra, alla luce della documentazione in precedenza citata, con evidenza clinico-documentale, a decorrere da ottobre 2024.
L'Ente di previdenza, conseguentemente, dovrà essere condannato al pagamento dei ratei delle prestazioni riconosciute dal CTU in epigrafe, in favore della ricorrente, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano (S.C., sentenza del 9 aprile 2019, n.
9878), nella fattispecie, come in dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
PQM
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accerta e dichiara in favore di il diritto al riconoscimento dello status di Parte_1 invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.n. 509/88, 124/98) grave, in misura del 100%, nonché quelli previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
quanto sopra, alla luce della documentazione in precedenza citata, con evidenza clinico-documentale, a decorrere da ottobre 2024 e per l'effetto;
2) condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento dei ratei delle prestazioni CP_1 riconosciute dal CTU in epigrafe, in favore della ricorrente, oltre accessori come per legge, a decorrere da ottobre 2024;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.948,00#, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 03/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, all'udienza del 03/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 41165 R.G. degli Affari Civili contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
(10/06/1940 ), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Parte_1
AR LO e dall'avv. Francesco Petrolo;
(RICORRENTE)
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
(RESISTENTE CONTUMACE)
^^^^^
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato, l'istante in epigrafe esponeva di aver instaurato un procedimento ex art 445-bis c.p.c. per accertare la sussistenza del requisito sanitario ai fini della concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento;
che il
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la detta richiesta di omologa;
che pertanto l'istante in epigrafe, dopo aver manifestato il proprio dissenso scritto, instaurava il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa ovvero da altra data ritenuta di giustizia.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l' restava contumace malgrado la rituale CP_1 vocatio in ius.
Dagli esiti della relazione medico-legale e da tutte le ragioni sopra esposte il presente ricorso deve essere accolto per quanto di ragione nel senso di accertare e dichiarare il diritto della del Sig.ra al riconoscimento dello status di invalido ultrasessantacinquenne Parte_1 con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.n. 509/88, 124/98) grave, in misura del 100%, nonché quelli previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
quanto sopra, alla luce della documentazione in precedenza citata, con evidenza clinico-documentale, a decorrere da ottobre 2024.
L'Ente di previdenza, conseguentemente, dovrà essere condannato al pagamento dei ratei delle prestazioni riconosciute dal CTU in epigrafe, in favore della ricorrente, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano (S.C., sentenza del 9 aprile 2019, n.
9878), nella fattispecie, come in dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
PQM
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accerta e dichiara in favore di il diritto al riconoscimento dello status di Parte_1 invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.n. 509/88, 124/98) grave, in misura del 100%, nonché quelli previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
quanto sopra, alla luce della documentazione in precedenza citata, con evidenza clinico-documentale, a decorrere da ottobre 2024 e per l'effetto;
2) condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento dei ratei delle prestazioni CP_1 riconosciute dal CTU in epigrafe, in favore della ricorrente, oltre accessori come per legge, a decorrere da ottobre 2024;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.948,00#, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
Roma, 03/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile