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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 482/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 662/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R103637/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R103637/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R103637/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 665/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9DCOR100611/2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 6 febbraio 2025 la Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9D03R103637/2024, in materia di IRES, IRAP ed IVA per il periodo di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 662/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 6 febbraio 2025 la Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'atto di contestazione n. T9DCOR100611/2024, in materia di sanzione IRES per il periodo di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 665/2025 R.G.R.
Nei due ricorsi, la ricorrente eccepiva come illegittimamente l'Ufficio avesse ritenuto relative ad operazioni soggettivamente inesistenti le fatture emesse nei suoi confronti dalla S.L. Ricorrente_1 a r.l. e ad operazioni oggettivamente inesistenti quelle emesse dalla ricorrente a favore della stessa S.L.
Ricorrente_1 a r.l., in quanto le due società, in data 15 marzo 2018, avevano stipulato contratto di logistica per la fornitura, da parte della S.L. Ricorrente_1, di servizi integrati di logistica, trasporto conto terzi e movimentazione merci, per i quali riceveva una prima fattura il 30 aprile 2018 per euro 64.450,00 oltre iva;
avendo rilevato come la società non possedesse i requisiti per potere effettuare il trasporto conto terzi, la ricorrente disdiceva il contratto in data 28 giugno 2018, ma due giorni dopo la fornitrice emetteva nuova fattura per l'importo di euro 84.500,00 oltre iva, sicchè, al fine di definire i rapporti tra gli stessi, le parti redigevano nuovo accordo con cui la ricorrente si impegnava ad emettere fatture per euro 105.200, quale compensazione per i lavori non svolti, emettendo quindi, effettivamente, plurime fatture per l'importo complessivo di euro 100.200.
Riteneva che entrambi gli atti impugnati fossero illegittimi per carenza e difetto di motivazione, in quanto le contestazioni erano fondate su una verifica nei confronti della società fornitrice, cui la ricorrente era del tutto estranea e per la quale l'Agenzia delle Entrate non aveva allegato il relativo processo verbale di constatazione;
inoltre l'Ufficio non aveva fornito piena prova né della qualifica di società cartiera della fornitrice né della consapevolezza di tale qualifica da parte della ricorrente.
Osservava dunque come le fatture ricevute dalla S.L. Ricorrente_1 non fossero relative a d operazioni soggettivamente inesistenti, avendo comunque la stessa ricevuto parte delle stesse e, in particolare, attività di facchinaggio, per le quali aveva infatti riconosciuto alla fornitrice il corrispettivo di euro 44.800,00 oltre iva e, tantomeno, che fossero relative ad operazioni oggettivamente inesistenti quelle emesse dalla ricorrente a favore della fornitrice, per euro 100.200, poiché esse erano state emesse solo per compensare le errate fatture emesse nei suoi confronti per prestazioni non effettuate.
Eccepiva altresì violazione dell'art. 42 d.p.r. 600/1973 per mancata sottoscrizione del Direttore dell'Ufficio competente.
Con riferimento all'atto di contestazione impugnato rilevava inoltre che l'amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di accertamento, in quanto, essendo in contestazione l'anno di imposta 2018 e dovendo l'atto di contestazione essere emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della commissione della violazione contestata, il termine di decadenza doveva pertanto maturare al 31 dicembre
2023, mentre l'atto impugnato era stato notificato solo in data 19 dicembre 2024.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità di ciascun atto impugnato.
Osservava di avere pienamente provato come la S.L. Ricorrente_1 a r.l. fosse una mera cartiera, non in grado di fornire alla ricorrente alcuna delle prestazioni indicate nel contratto sottoscritto il 15 marzo 2018
e non solo quelle di trasporto conto terzi, avendo indicato tutti gli elementi idonei a far ritenere la società S.
L. Ricorrente_1 del tutto impossibilitata a fornire le prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti della ricorrente, atteso che, come riportato negli atti impugnati, non aveva mezzi e strumenti necessari per svolgere le attività indicate nelle fatture, forniva esclusivamente manodopera in favore di società cooperative del nord Italia operanti nel settore del facchinaggio, in modo peraltro illegittimo essendo sprovvista di alcuna autorizzazione, aveva avuto vita assai breve (circa due anni), aveva attivato esclusivamente una utenza telefonica, per altro mobile.
Gli atti impugnati erano compiutamente motivati, avendo l'Ufficio dato conto degli accertamenti effettuati nei confronti della società fornitrice, permettendo un pieno esercizio di difesa della contribuente.
Le fatture emesse dalla ricorrente nei confronti della S.L. Ricorrente_1 erano evidentemente relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e la ricorrente, anziché procedere all'emissione di tali fatture, ben avrebbe potuto emettere note di credito per compensare le fatture indebitamente emesse dalla fornitrice, anche a seguito della risoluzione del contratto;
peraltro l'Ufficio, pur non riconoscendo la deduzione di costi per euro 105.200, prendendo atto che la ricorrente aveva a sua volta emesso fatture per euro 100.200, indicandole poi tra i ricavi, aveva determinato la maggiore imposta sui redditi solo riguardo alla differenza tra le due somme .
Osservava che entrambi gli atti impugnati erano stati regolarmente sottoscritti dalla dott.ssa Nominativo_1, appositamente delegata dall'allora direttore della competente direzione provinciale della Agenzia delle entrate, come da documentazione che produceva.
Riteneva che l'atto di contestazione fosse stato tempestivamente notificato alla contribuente, in quanto la contestazione ha ad oggetto la dichiarazione presentata, per l'anno di imposta 2018, il 27 novembre 2019, sicchè il termine di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione) maturava il 31 dicembre 2024, mentre l'atto di contestazione è stato notificato il 19 dicembre 2024.
Chiedeva pertanto il rigetto di ciascun ricorso.
Con memoria integrativa, a seguito di ordinanza emessa da questa Corte, entrambe le parti specificavano, concordemente sul punto, come la ricorrente avesse effettivamente detratto l'iva, per euro 33.000, con riferimento alle due fatture per complessivi euro 150,000,00 emesse dalla S.L. società fornitrice, avesse versato l'iva sulle fatture emesse per complessivi euro 100.200.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la Corte, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, disponeva la riunione del ricorso n. 665/2025 al ricorso n. 662/2025 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati e devono pertanto essere respinti.
Entrambi gli atti impugnati sono compiutamente ed esaustivamente motivati, in quanto negli stessi sono chiaramente indicati gli elementi in base ai quali, a seguito di verifica nei confronti della S.L. Ricorrente_1 a r.l., questa era stata ritenuta una mera società cartiera, sicchè la ricorrente era stata compiutamente messa in grado di esercitare pienamente ed utilmente il proprio diritto di difesa, come peraltro dimostrato dai motivi di ricorso, da cui emerge chiaramente come siano state del tutto comprese le ragioni delle pretese impositiva.
La non condivisione di un atto impositivo non incide sulla sua idonea motivazione, in quanto questa serve esclusivamente a far conoscere le ragioni in fatto ed in diritto della pretesa impositiva, di cui poi bisogna verificare la legittimità. Gli atti impugnati sono stati sottoscritti da soggetto legittimato e, in particolare, dalla dott.ssa Nominativo_1, appositamente delegata dall'allora direttore della competente direzione provinciale della Agenzia delle
Entrate; sono infatti stati allegati alle controdeduzioni dell'Ufficio sia la delega di firma sia l'estratto di ruolo dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
La ricorrente e la S.L. Ricorrente_1 a r.l., in data 15 marzo 2028, hanno stipulato contratto di logistica per la fornitura, da parte della S.L. Ricorrente_1, di servizi integrati di logistica, trasporto conto terzi e movimentazione merci, per i quali la fornitrice ha emesso una prima fattura il 30 aprile 2018 per euro
64.450,00 oltre iva;
avendo rilevato come la società non possedesse i requisiti per potere effettuare il trasporto conto terzi, la ricorrente ha disdetto il contratto in data 28 giugno 2018, ma due giorni dopo la fornitrice ha emesso nuova fattura per l'importo di euro 84.500,00 oltre iva, sicchè, al fine di definire i rapporti tra gli stessi, le parti hanno redatto nuovo accordo con cui la ricorrente si è impegnata ad emettere fatture per euro
105.200, quale compensazione per i lavori non svolti, emettendo quindi, effettivamente, plurime fatture per l'importo complessivo di euro 100.200.
E' dunque incontestato che la S.L. Ricorrente_1 abbia emesso due fatture per un imponibile complessivo di euro 150,000, oltre iva, a fronte di fornitura di servizi, che la stessa ricorrente ha limitato nella sua effettività ad euro 44.800, come indicato nell'accordo tra le parti;
come specificato dalle parti nelle memorie integrative, la ricorrente ha dedotto integralmente l'iv per euro 33.000 con riferimento alle due fatture suindicate
Come detto, l'avviso di accertamento è compiutamente ed esaustivamente motivato e l'Agenzia delle Entrate ha indicato tutti gli elementi idonei a far ritenere la S.L. Ricorrente_1 a r.l. del tutto impossibilitata a fornire le prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti della ricorrente, in quanto mera cartiera, non in grado di fornire alla ricorrente alcuna delle prestazioni indicate nel contratto sottoscritto il 15 marzo 2018
e non solo quelle di trasporto conto terzi, atteso che, come riportato negli atti impugnati, non aveva mezzi e strumenti necessari per svolgere le attività indicate nelle fatture, forniva esclusivamente manodopera in favore di società cooperative del nord Italia operanti nel settore del facchinaggio, in modo peraltro illegittimo essendo sprovvista di alcuna autorizzazione, aveva avuto vita assai breve (circa due anni), aveva attivato esclusivamente una utenza telefonica, per altro mobile.
La società fornitrice, al di là della disponibilità di dipendenti, non aveva mezzi e veicoli per potere svolgere le predette attività, sicchè le prestazioni indicate nelle fatture sono da considerare effettivamente inesistenti.
La ricorrente non ha fornito documentazione in grado di dimostrare la reale effettività di tali operazioni, neanche con riferimento alle attività di facchinaggio, per le quali ha comunque riconosciuto un importo di euro 44.800, oltre iva.
Non ha peraltro prodotto alcuna documentazione extracontabile, attestante rapporti tra le società nel corso del 2018, anche con riferimento alle attività di facchiaggio.
Tutti gli elementi suindicati attestano dunque in modo inequivoco come le operazioni indicate nelle fatture emesse dalla Società_1 a r.l., comprese quelle di facchinaggio invece ritenute esistenti dalla ricorrente, siano relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, sicchè l'iva indebitamente detratta dalla ricorrente, è stata correttamene ripresa a tassazione dall'amministrazione finanziaria, nella sua integralità,
Con riferimento alle fatture emesse dalla ricorrente nei confronti della S.L. Ricorrente_1 a r.l. è del tutto evidente che nessuna prestazione sia stata concretamente effettuata, in quanto le fatture sono state emesse solo per compensare gli importi indebitamente indicati dalla S.L. Ricorrente_1 per prestazioni non fornite;
esse sono dunque relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e la ricorrente, ai medesimi fini, anzichè emettere atti di chiaro valore tributario, ben avrebbe potuto limitarsi ad emissione di note di credito.
Pertanto è del tutto legittimo l'atto di contestazione impugnato ed esso è stato notificato tempestivamente dall'Ufficio.
La contestazione ha infatti ad oggetto la dichiarazione presentata, per l'anno di imposta 2018, il 27 novembre
2019, sicchè il termine di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione) maturava il
31 dicembre 2024, mentre l'atto di contestazione è stato notificato il 19 dicembre 2024.
Quanto alla ripresa a fin delle imposte dirette nell'avviso di accertamento impugnato l'Agenzia delle Entrate, correttamente, ha rilevato l'indeducibilità dei costi relativi alle fatture emesse dalla ricorrente, ma altresì preso atto che l'importo di euro 100.200 è stato indicato come ricavo e dunque la pretesa tributaria è stata limitata alla differenza tra le due somme.
Stante la assoluta particolarità della vicenda, è congruo ed equo compensare le spese di lite, atteso comunque il buon comportamento del contribuente, che ha chiaramente dichiarato come (almeno) parte degli importi indicati nelle fatture ricevute fossero relative a prestazioni non effettivamente ricevute.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Spese compensate. Milano 30 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Enrico Pavone
Il Presidente Lorenzo Di Gaetano
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 662/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R103637/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R103637/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R103637/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 665/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9DCOR100611/2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 295/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 6 febbraio 2025 la Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9D03R103637/2024, in materia di IRES, IRAP ed IVA per il periodo di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 662/2025 R.G.R.
Con ricorso in data 6 febbraio 2025 la Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento, l'atto di contestazione n. T9DCOR100611/2024, in materia di sanzione IRES per il periodo di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 665/2025 R.G.R.
Nei due ricorsi, la ricorrente eccepiva come illegittimamente l'Ufficio avesse ritenuto relative ad operazioni soggettivamente inesistenti le fatture emesse nei suoi confronti dalla S.L. Ricorrente_1 a r.l. e ad operazioni oggettivamente inesistenti quelle emesse dalla ricorrente a favore della stessa S.L.
Ricorrente_1 a r.l., in quanto le due società, in data 15 marzo 2018, avevano stipulato contratto di logistica per la fornitura, da parte della S.L. Ricorrente_1, di servizi integrati di logistica, trasporto conto terzi e movimentazione merci, per i quali riceveva una prima fattura il 30 aprile 2018 per euro 64.450,00 oltre iva;
avendo rilevato come la società non possedesse i requisiti per potere effettuare il trasporto conto terzi, la ricorrente disdiceva il contratto in data 28 giugno 2018, ma due giorni dopo la fornitrice emetteva nuova fattura per l'importo di euro 84.500,00 oltre iva, sicchè, al fine di definire i rapporti tra gli stessi, le parti redigevano nuovo accordo con cui la ricorrente si impegnava ad emettere fatture per euro 105.200, quale compensazione per i lavori non svolti, emettendo quindi, effettivamente, plurime fatture per l'importo complessivo di euro 100.200.
Riteneva che entrambi gli atti impugnati fossero illegittimi per carenza e difetto di motivazione, in quanto le contestazioni erano fondate su una verifica nei confronti della società fornitrice, cui la ricorrente era del tutto estranea e per la quale l'Agenzia delle Entrate non aveva allegato il relativo processo verbale di constatazione;
inoltre l'Ufficio non aveva fornito piena prova né della qualifica di società cartiera della fornitrice né della consapevolezza di tale qualifica da parte della ricorrente.
Osservava dunque come le fatture ricevute dalla S.L. Ricorrente_1 non fossero relative a d operazioni soggettivamente inesistenti, avendo comunque la stessa ricevuto parte delle stesse e, in particolare, attività di facchinaggio, per le quali aveva infatti riconosciuto alla fornitrice il corrispettivo di euro 44.800,00 oltre iva e, tantomeno, che fossero relative ad operazioni oggettivamente inesistenti quelle emesse dalla ricorrente a favore della fornitrice, per euro 100.200, poiché esse erano state emesse solo per compensare le errate fatture emesse nei suoi confronti per prestazioni non effettuate.
Eccepiva altresì violazione dell'art. 42 d.p.r. 600/1973 per mancata sottoscrizione del Direttore dell'Ufficio competente.
Con riferimento all'atto di contestazione impugnato rilevava inoltre che l'amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di accertamento, in quanto, essendo in contestazione l'anno di imposta 2018 e dovendo l'atto di contestazione essere emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della commissione della violazione contestata, il termine di decadenza doveva pertanto maturare al 31 dicembre
2023, mentre l'atto impugnato era stato notificato solo in data 19 dicembre 2024.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità di ciascun atto impugnato.
Osservava di avere pienamente provato come la S.L. Ricorrente_1 a r.l. fosse una mera cartiera, non in grado di fornire alla ricorrente alcuna delle prestazioni indicate nel contratto sottoscritto il 15 marzo 2018
e non solo quelle di trasporto conto terzi, avendo indicato tutti gli elementi idonei a far ritenere la società S.
L. Ricorrente_1 del tutto impossibilitata a fornire le prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti della ricorrente, atteso che, come riportato negli atti impugnati, non aveva mezzi e strumenti necessari per svolgere le attività indicate nelle fatture, forniva esclusivamente manodopera in favore di società cooperative del nord Italia operanti nel settore del facchinaggio, in modo peraltro illegittimo essendo sprovvista di alcuna autorizzazione, aveva avuto vita assai breve (circa due anni), aveva attivato esclusivamente una utenza telefonica, per altro mobile.
Gli atti impugnati erano compiutamente motivati, avendo l'Ufficio dato conto degli accertamenti effettuati nei confronti della società fornitrice, permettendo un pieno esercizio di difesa della contribuente.
Le fatture emesse dalla ricorrente nei confronti della S.L. Ricorrente_1 erano evidentemente relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e la ricorrente, anziché procedere all'emissione di tali fatture, ben avrebbe potuto emettere note di credito per compensare le fatture indebitamente emesse dalla fornitrice, anche a seguito della risoluzione del contratto;
peraltro l'Ufficio, pur non riconoscendo la deduzione di costi per euro 105.200, prendendo atto che la ricorrente aveva a sua volta emesso fatture per euro 100.200, indicandole poi tra i ricavi, aveva determinato la maggiore imposta sui redditi solo riguardo alla differenza tra le due somme .
Osservava che entrambi gli atti impugnati erano stati regolarmente sottoscritti dalla dott.ssa Nominativo_1, appositamente delegata dall'allora direttore della competente direzione provinciale della Agenzia delle entrate, come da documentazione che produceva.
Riteneva che l'atto di contestazione fosse stato tempestivamente notificato alla contribuente, in quanto la contestazione ha ad oggetto la dichiarazione presentata, per l'anno di imposta 2018, il 27 novembre 2019, sicchè il termine di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione) maturava il 31 dicembre 2024, mentre l'atto di contestazione è stato notificato il 19 dicembre 2024.
Chiedeva pertanto il rigetto di ciascun ricorso.
Con memoria integrativa, a seguito di ordinanza emessa da questa Corte, entrambe le parti specificavano, concordemente sul punto, come la ricorrente avesse effettivamente detratto l'iva, per euro 33.000, con riferimento alle due fatture per complessivi euro 150,000,00 emesse dalla S.L. società fornitrice, avesse versato l'iva sulle fatture emesse per complessivi euro 100.200.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la Corte, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, disponeva la riunione del ricorso n. 665/2025 al ricorso n. 662/2025 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati e devono pertanto essere respinti.
Entrambi gli atti impugnati sono compiutamente ed esaustivamente motivati, in quanto negli stessi sono chiaramente indicati gli elementi in base ai quali, a seguito di verifica nei confronti della S.L. Ricorrente_1 a r.l., questa era stata ritenuta una mera società cartiera, sicchè la ricorrente era stata compiutamente messa in grado di esercitare pienamente ed utilmente il proprio diritto di difesa, come peraltro dimostrato dai motivi di ricorso, da cui emerge chiaramente come siano state del tutto comprese le ragioni delle pretese impositiva.
La non condivisione di un atto impositivo non incide sulla sua idonea motivazione, in quanto questa serve esclusivamente a far conoscere le ragioni in fatto ed in diritto della pretesa impositiva, di cui poi bisogna verificare la legittimità. Gli atti impugnati sono stati sottoscritti da soggetto legittimato e, in particolare, dalla dott.ssa Nominativo_1, appositamente delegata dall'allora direttore della competente direzione provinciale della Agenzia delle
Entrate; sono infatti stati allegati alle controdeduzioni dell'Ufficio sia la delega di firma sia l'estratto di ruolo dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate.
I fatti del processo sono pacifici ed incontroversi.
La ricorrente e la S.L. Ricorrente_1 a r.l., in data 15 marzo 2028, hanno stipulato contratto di logistica per la fornitura, da parte della S.L. Ricorrente_1, di servizi integrati di logistica, trasporto conto terzi e movimentazione merci, per i quali la fornitrice ha emesso una prima fattura il 30 aprile 2018 per euro
64.450,00 oltre iva;
avendo rilevato come la società non possedesse i requisiti per potere effettuare il trasporto conto terzi, la ricorrente ha disdetto il contratto in data 28 giugno 2018, ma due giorni dopo la fornitrice ha emesso nuova fattura per l'importo di euro 84.500,00 oltre iva, sicchè, al fine di definire i rapporti tra gli stessi, le parti hanno redatto nuovo accordo con cui la ricorrente si è impegnata ad emettere fatture per euro
105.200, quale compensazione per i lavori non svolti, emettendo quindi, effettivamente, plurime fatture per l'importo complessivo di euro 100.200.
E' dunque incontestato che la S.L. Ricorrente_1 abbia emesso due fatture per un imponibile complessivo di euro 150,000, oltre iva, a fronte di fornitura di servizi, che la stessa ricorrente ha limitato nella sua effettività ad euro 44.800, come indicato nell'accordo tra le parti;
come specificato dalle parti nelle memorie integrative, la ricorrente ha dedotto integralmente l'iv per euro 33.000 con riferimento alle due fatture suindicate
Come detto, l'avviso di accertamento è compiutamente ed esaustivamente motivato e l'Agenzia delle Entrate ha indicato tutti gli elementi idonei a far ritenere la S.L. Ricorrente_1 a r.l. del tutto impossibilitata a fornire le prestazioni indicate nelle fatture emesse nei confronti della ricorrente, in quanto mera cartiera, non in grado di fornire alla ricorrente alcuna delle prestazioni indicate nel contratto sottoscritto il 15 marzo 2018
e non solo quelle di trasporto conto terzi, atteso che, come riportato negli atti impugnati, non aveva mezzi e strumenti necessari per svolgere le attività indicate nelle fatture, forniva esclusivamente manodopera in favore di società cooperative del nord Italia operanti nel settore del facchinaggio, in modo peraltro illegittimo essendo sprovvista di alcuna autorizzazione, aveva avuto vita assai breve (circa due anni), aveva attivato esclusivamente una utenza telefonica, per altro mobile.
La società fornitrice, al di là della disponibilità di dipendenti, non aveva mezzi e veicoli per potere svolgere le predette attività, sicchè le prestazioni indicate nelle fatture sono da considerare effettivamente inesistenti.
La ricorrente non ha fornito documentazione in grado di dimostrare la reale effettività di tali operazioni, neanche con riferimento alle attività di facchinaggio, per le quali ha comunque riconosciuto un importo di euro 44.800, oltre iva.
Non ha peraltro prodotto alcuna documentazione extracontabile, attestante rapporti tra le società nel corso del 2018, anche con riferimento alle attività di facchiaggio.
Tutti gli elementi suindicati attestano dunque in modo inequivoco come le operazioni indicate nelle fatture emesse dalla Società_1 a r.l., comprese quelle di facchinaggio invece ritenute esistenti dalla ricorrente, siano relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, sicchè l'iva indebitamente detratta dalla ricorrente, è stata correttamene ripresa a tassazione dall'amministrazione finanziaria, nella sua integralità,
Con riferimento alle fatture emesse dalla ricorrente nei confronti della S.L. Ricorrente_1 a r.l. è del tutto evidente che nessuna prestazione sia stata concretamente effettuata, in quanto le fatture sono state emesse solo per compensare gli importi indebitamente indicati dalla S.L. Ricorrente_1 per prestazioni non fornite;
esse sono dunque relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e la ricorrente, ai medesimi fini, anzichè emettere atti di chiaro valore tributario, ben avrebbe potuto limitarsi ad emissione di note di credito.
Pertanto è del tutto legittimo l'atto di contestazione impugnato ed esso è stato notificato tempestivamente dall'Ufficio.
La contestazione ha infatti ad oggetto la dichiarazione presentata, per l'anno di imposta 2018, il 27 novembre
2019, sicchè il termine di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione) maturava il
31 dicembre 2024, mentre l'atto di contestazione è stato notificato il 19 dicembre 2024.
Quanto alla ripresa a fin delle imposte dirette nell'avviso di accertamento impugnato l'Agenzia delle Entrate, correttamente, ha rilevato l'indeducibilità dei costi relativi alle fatture emesse dalla ricorrente, ma altresì preso atto che l'importo di euro 100.200 è stato indicato come ricavo e dunque la pretesa tributaria è stata limitata alla differenza tra le due somme.
Stante la assoluta particolarità della vicenda, è congruo ed equo compensare le spese di lite, atteso comunque il buon comportamento del contribuente, che ha chiaramente dichiarato come (almeno) parte degli importi indicati nelle fatture ricevute fossero relative a prestazioni non effettivamente ricevute.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Spese compensate. Milano 30 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Enrico Pavone
Il Presidente Lorenzo Di Gaetano