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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1076/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TI LE, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6088/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Comune di San LA La Strada - P.zza Municipio 1 81020 San LA La Strada CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2172/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 07/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3513 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3513 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 389/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De LA CE presentò ricorso alla CGT di primo grado di Caserta chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3513 del 9 dicembre 2024 di euro 902,00 emesso dal Comune di San LA La Strada, notificato il successivo 28 dicembre, per omesso/parziale versamento della TARI dovuta negli anni d'imposta
2019 e 2020, eccependo:
1) Difetto di sottoscrizione. Violazione dell'art. 1, comma 162 L. 296/96, dell'art.1, comma 87, della legge
549/95, dell'art. 1, comma 692, della legge n. 147/2013, art. 42 del DPR 600/1973 e dell'art. 21- septies della legge 241/1990 e dell'art.1, comma 87, della legge 549/95;
2) Difetto di notifica atto presupposto e difetto di motivazione per relationem. Risultano violati e/o falsamente applicati l'art. 7, comma 1, parte 2, della legge n. 212/2000 e art. 1, comma 162, legge 296/06.
Disconoscimento notifica atti richiamati;
3) Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 24 Cost., e degli art. 7, comma 1, parte 1, della legge n. 212/2000
e art. 1, comma 162, della Legge 296/2006. Eccesso di potere per difetto di attività istruttoria. Carenza di legittimazione passiva e disconoscimento. Errore e/o mancata chiarezza dei calcoli eseguiti;
4) Violazione dell'art. 2697 c.c. e art- 7, comma 5 bis, d.lgs 546/92 e dell'art. 7 della Legge 212/2000. Difetto di riscontro probatorio. Disconoscimento e carenza di legittimazione passiva. Illegittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dall'Ente impositore. Necessità di un prodromico avviso di accertamento;
5) In ogni caso, nullità della pretesa tributaria per intervenuta decadenza ex art. 1, comma 163, L. 296/2006
e art. 72, D.lgs 507/93. Nullità dell'atto derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio amministrativo preventivo tra ufficio impositore e contribuente. Violazione dell'art. 6bis legge 212/2000;
6) Indebita richiesta per assenza di violazioni addebitate al ricorrente, per mancanza del titolo costitutivo della pretesa in capo all'ente. Violazione dell'art. 1, comma 688, legge n. 147/2013 e dell9art. 35 del regolamento comunale I.U.C.;
7) Indebita applicazione delle spese di notifica. Risultano violati e/o falsamente applicati l'art. 23 Cost. e l'art. 3 del decreto del 14 aprile 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze;
8) applicazione del principio di non contestazione ex art 115 c.cp. per operato disconoscimento
Il Comune si costituì in giudizio contestando la fondatezza del ricorso del quale chiese il rigetto.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 2172 emessa all'udienza del 28.4.2025 e depositata il 7.5.2025 accolse il ricorso condannando il Comune al pagamento di euro 200,00 per spese a favore del difensore. Il primo giudice rilevò il vizio di motivazione dell'atto perché non conteneva alcuna indicazione dell'immobile tassato, della sua ubicazione, consistenza, dati catastali.
La decisione è stata impugnata dal Comune che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Il contribuente, intervenuto in giudizio, ha contestato la fondatezza della impugnazione ed ha concluso per la conferma della decisione con vittoria di spese e loro distrazione al difensore.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato ha eccepito il difetto di legittimazione processuale dell'avvocato che si è costituito per il Comune. La determina di conferimento dell'incarico all'avv. Difensore_1 era a firma del responsabile dell'Area I, affari legali e contenzioso, dott. Nominativo_1, mentre il responsabile del tributo TARI, legittimato alla gestione del contenzioso e della costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 546/92 e dell'art. 1, comma 161, Legge 296/06 e dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013 (istitutiva della UC di cui la TARI fa parte), era Nominativo_2, responsabile dell'Area IV, finanze e tributi.
Il vizio sussisterebbe anche in questo grado atteso che l'appellante, nella persona del sindaco pro-tempore, ha conferito all'Avv. Difensore_1 l'incarico di resistere nel giudizio di primo grado e di appellare la sentenza.
L'eccezione non è fondata.
In caso di contenzioso TARI, la delibera di costituzione in giudizio, con il quale il Comune autorizza i propri legali è atto che rientra nei poteri della giunta la quale ha per entrambi i gradi deciso di costituirsi in giudizio e di appellare la sentenza. La conseguente procura è stata firmata dal Sindaco.
L'appellato ha poi eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 53 del decreto legislativo
546/92.
Il contenuto della impugnazione sarebbe genero e contraddittorio, le doglianze sarebbero state esposte in maniera inammissibilmente confusa e contraddittoria.
L'eccezione va rigettata in quanto la esposizione dei motivi di impugnazione è chiara e comprensibile.
Passando ai motivi di appello, il Comune contesta la decisione facendo rilevare che l'atto conteneva tutte le indicazioni che avrebbero potuto consentire al contribuente di difendersi.
La decisione di primo grado va riformata.
L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, Ordinanza del 08/11/2017, n. 26431).
Alla luce del suindicato principio, l'avviso impugnato risulta esaustivamente motivato. Alla pagina 2 conteneva nella prima colonna queste indicazioni: Den.211942 Indirizzo_1 tre componenti, a seguire la superficie – 100 mq – e la tariffa applicata.
Il contribuente, anche perché era riportato il numero della denuncia che aveva presentato, aveva ben chiaro quale fosse l'immobile tassato, gli anni nei quali non era stata pagata la tassa e i criteri con i quali era stata calcolata.
L'appellato ha riproposto le eccezioni sollevate con il ricorso.
L'appellato, ha eccepito altre carenze motivazionali dell'atto che non indicherebbe:
quale tariffa se sia stata applicata, quella domestica o non domestica;
gli importi della tariffa variabile e fissa;
il titolo di possesso/detenzione dell'immobile (diritto reale, locazione, comodato, affitto di azienda, altro);
la descrizione puntuale della destinazione d'uso dell'immobile;
i dati catastali;
l'aliquota applicata per il calcolo della TEFA;
il calcolo eseguito per determinare il quantum debeatur.
I suindicati rilievi non sono fondati in quanto le tariffe sono contenute negli atti deliberativi conoscibili dal contribuente e, comunque, i dati riportati nell'atto impugnato erano sufficienti per consentire al contribuente di verificarne la legittimità.
L'appellato ha lamentato che i primi giudici non si sarebbero pronunciati sull'eccezione sollevata nel ricorso in relazione alla mancata prova della superficie dell'immobile e del numero degli occupanti, prova resa necessaria dal formale disconoscimento.
Eccezione non fondata in quanto superficie e numero degli occupanti erano stati ricavati dalla denuncia presentata dal De CE sicché doveva essere il contribuente a provarne la non veridicità.
Ha poi contestato la possibilità di apporre la firma a stampa.
Eccezione infondata in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 1 comma 87 della legge 549/95
e 3 del d.lgs. 39/1993, la firma autografa del responsabile del procedimento non costituisce (ulteriormente) requisito di validità dell'atto, potendo la stessa, a mente delle citate norme, essere validamente surrogata, nei casi in cui l'atto sia prodotto da sistemi automatici o informatizzati, dalla indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, come avvenuto nel caso in esame.
La illegittimità della motivazione per relationem in quanto era contenuto il riferimento ad atti che non erano stati allegati.
Gli atti di cui parte ricorrente lamenta l'assenza sono gli avvisi di pagamento che hanno il solo scopo di sollecitare il versamento spontaneo del tributo e, comunque, non essendo necessaria la notifica di atti prodromici, la loro omessa allegazione non poteva incidere sull'impianto motivazionale dell'atto.
Quello impugnato è un avviso di accertamento esecutivo che è il tipico atto con cui l'Ente impositore manifesta la pretesa impositiva nei confronti del contribuente e dal quale ha inizio la sequela procedimentale per la riscossione del tributo. Gli atti di cui parte ricorrente lamenta l'assenza sono gli avvisi di pagamento, prodotti dal Comune in primo grado, con mera finalità di sollecitazione in ottica collaborativa per compulsare il versamento spontaneo, per di più in genere con rateizzo.
Ha eccepito che non sarebbe stata valutata la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato sotto il profilo del modello, di cui alla citata lett. b), adottato dall'Ente per accertare e (congiuntamente) riscuotere il tributo preteso.
La eccezione non ha fondamento in quanto per la tassa in esame non è previsto alcun atto prodromico all'emissione dell'avviso di accertamento.
Tra i numerosi motivi di opposizione del primo grado, il contribuente aveva eccepito di non aver posseduto, né detenuto nell'anno in esame alcun immobile nel Comune di San LA La Strada e di non aver mai presentato alcuna dichiarazione ai fini del tributo accertato.
L'eccezione va respinta in quanto l'avviso è fondato su quanto risulta al catasto e su documenti presentati dal contribuente il quale avrebbe dovuto fornire la prova che quell'immobile, del quale erano indicati gli estremi, non gli apparteneva.
In sede di ricorso introduttivo, l'appellato, nel contestare la legittimità dell'atto impugnato, rilevava che il
Comune di San LA La Strada fosse incorso in decadenza con l'atto impugnato, avendo provveduto alla notifica dello stesso oltre il termine (annuale) stabilito dall'art. 72 D.lgs 507/93 non abrogato dalla Legge n.
296/2006, né successivamente e, in subordine, oltre il termine (triennale) stabilito dall'art. 1 comma 163 della Legge 296/2006, mai esplicitamente abrogato.
L'eccezione non è fondata in quanto il termine di decadenza è quello previsto dall'articolo L'art. 1 comma
161 legge n. 296/2006, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, termine rispettato.
L'appellato lamenta l'assenza del titolo costitutivo dell'inadempimento, per non aver il Comune, in applicazione dell'art. 1, comma 688, legge 147/2013, e dell'art. 35 del regolamento UC (di cui la TARI fa parte) fissato le scadenze di pagamento della TARI 2019 e 2020.
Sarebbe stato violato l'art. 1, comma 688, legge n. 147/2013 e l'art. 35, Sez. IV, del regolamento comunale
UC (di cui la TARI fa parte) approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del 21/07/2014) che stabilisce, per regole e tempistiche per il versamento della Tari ordinaria ovverossia quella calcolata sulla base dei dati dichiarati.
L'eccezione non è fondata atteso che il ritardo nella pubblicazione delle delibere sul sito del MEF non incida sull'efficacia delle delibere, ma attiene solo ad una forma di pubblicità che non può incidere sulla validità dell'atto impugnato. Irrilevante ai fini della legittimità dell'atto è l'omessa determinazione da parte del Comune delle date entro le quali doveva essere effettuato il pagamento, atteso che al contribuente si imputa l'omesso e non il tadivo versamento del tributo per annualità passate, rispetto alle quali risulta ampiamente decorso il termine di adempimento.
Ha poi eccepito l'indebita applicazione delle spese di notifica, eccezione infondata.
La materia è regolata dal decreto del ministero delle Finanze del 14 aprile 2023.
L'articolo 1 al c. 1 prevede che:
1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalita' di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
Il costo della notifica è stabilito dall'articolo 2 il quale al c. 1 prevede che:
1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, e' fissato nella misura unitaria di euro 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, di euro 6,51 per le raccomandate semplici, di euro 2 per le notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata, di euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge n. 160 del 2019".
Con l'atto impugnato, notificato a mezzo posta, è stato chiesto il pagamento di euro 7,83 per spese di spedizione, importo corrispondente a quello previsto dalla suindicata normativa.
L'appello va accolto e l'atto impugnato va confermato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'appellato al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro
500,00 – 200,00 per il primo grado e 300,00 per questo grado – oltre oneri accessori, se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TI LE, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6088/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Comune di San LA La Strada - P.zza Municipio 1 81020 San LA La Strada CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2172/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 07/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3513 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3513 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 389/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello con vittoria di spese
Appellato: rigetto dell'appello con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De LA CE presentò ricorso alla CGT di primo grado di Caserta chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3513 del 9 dicembre 2024 di euro 902,00 emesso dal Comune di San LA La Strada, notificato il successivo 28 dicembre, per omesso/parziale versamento della TARI dovuta negli anni d'imposta
2019 e 2020, eccependo:
1) Difetto di sottoscrizione. Violazione dell'art. 1, comma 162 L. 296/96, dell'art.1, comma 87, della legge
549/95, dell'art. 1, comma 692, della legge n. 147/2013, art. 42 del DPR 600/1973 e dell'art. 21- septies della legge 241/1990 e dell'art.1, comma 87, della legge 549/95;
2) Difetto di notifica atto presupposto e difetto di motivazione per relationem. Risultano violati e/o falsamente applicati l'art. 7, comma 1, parte 2, della legge n. 212/2000 e art. 1, comma 162, legge 296/06.
Disconoscimento notifica atti richiamati;
3) Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 24 Cost., e degli art. 7, comma 1, parte 1, della legge n. 212/2000
e art. 1, comma 162, della Legge 296/2006. Eccesso di potere per difetto di attività istruttoria. Carenza di legittimazione passiva e disconoscimento. Errore e/o mancata chiarezza dei calcoli eseguiti;
4) Violazione dell'art. 2697 c.c. e art- 7, comma 5 bis, d.lgs 546/92 e dell'art. 7 della Legge 212/2000. Difetto di riscontro probatorio. Disconoscimento e carenza di legittimazione passiva. Illegittimità dell'iscrizione d'ufficio operata dall'Ente impositore. Necessità di un prodromico avviso di accertamento;
5) In ogni caso, nullità della pretesa tributaria per intervenuta decadenza ex art. 1, comma 163, L. 296/2006
e art. 72, D.lgs 507/93. Nullità dell'atto derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio amministrativo preventivo tra ufficio impositore e contribuente. Violazione dell'art. 6bis legge 212/2000;
6) Indebita richiesta per assenza di violazioni addebitate al ricorrente, per mancanza del titolo costitutivo della pretesa in capo all'ente. Violazione dell'art. 1, comma 688, legge n. 147/2013 e dell9art. 35 del regolamento comunale I.U.C.;
7) Indebita applicazione delle spese di notifica. Risultano violati e/o falsamente applicati l'art. 23 Cost. e l'art. 3 del decreto del 14 aprile 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze;
8) applicazione del principio di non contestazione ex art 115 c.cp. per operato disconoscimento
Il Comune si costituì in giudizio contestando la fondatezza del ricorso del quale chiese il rigetto.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 2172 emessa all'udienza del 28.4.2025 e depositata il 7.5.2025 accolse il ricorso condannando il Comune al pagamento di euro 200,00 per spese a favore del difensore. Il primo giudice rilevò il vizio di motivazione dell'atto perché non conteneva alcuna indicazione dell'immobile tassato, della sua ubicazione, consistenza, dati catastali.
La decisione è stata impugnata dal Comune che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Il contribuente, intervenuto in giudizio, ha contestato la fondatezza della impugnazione ed ha concluso per la conferma della decisione con vittoria di spese e loro distrazione al difensore.
Nella seduta del 20 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato ha eccepito il difetto di legittimazione processuale dell'avvocato che si è costituito per il Comune. La determina di conferimento dell'incarico all'avv. Difensore_1 era a firma del responsabile dell'Area I, affari legali e contenzioso, dott. Nominativo_1, mentre il responsabile del tributo TARI, legittimato alla gestione del contenzioso e della costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 546/92 e dell'art. 1, comma 161, Legge 296/06 e dell'art. 1, comma 692, legge 147/2013 (istitutiva della UC di cui la TARI fa parte), era Nominativo_2, responsabile dell'Area IV, finanze e tributi.
Il vizio sussisterebbe anche in questo grado atteso che l'appellante, nella persona del sindaco pro-tempore, ha conferito all'Avv. Difensore_1 l'incarico di resistere nel giudizio di primo grado e di appellare la sentenza.
L'eccezione non è fondata.
In caso di contenzioso TARI, la delibera di costituzione in giudizio, con il quale il Comune autorizza i propri legali è atto che rientra nei poteri della giunta la quale ha per entrambi i gradi deciso di costituirsi in giudizio e di appellare la sentenza. La conseguente procura è stata firmata dal Sindaco.
L'appellato ha poi eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione dell'articolo 53 del decreto legislativo
546/92.
Il contenuto della impugnazione sarebbe genero e contraddittorio, le doglianze sarebbero state esposte in maniera inammissibilmente confusa e contraddittoria.
L'eccezione va rigettata in quanto la esposizione dei motivi di impugnazione è chiara e comprensibile.
Passando ai motivi di appello, il Comune contesta la decisione facendo rilevare che l'atto conteneva tutte le indicazioni che avrebbero potuto consentire al contribuente di difendersi.
La decisione di primo grado va riformata.
L'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, Ordinanza del 08/11/2017, n. 26431).
Alla luce del suindicato principio, l'avviso impugnato risulta esaustivamente motivato. Alla pagina 2 conteneva nella prima colonna queste indicazioni: Den.211942 Indirizzo_1 tre componenti, a seguire la superficie – 100 mq – e la tariffa applicata.
Il contribuente, anche perché era riportato il numero della denuncia che aveva presentato, aveva ben chiaro quale fosse l'immobile tassato, gli anni nei quali non era stata pagata la tassa e i criteri con i quali era stata calcolata.
L'appellato ha riproposto le eccezioni sollevate con il ricorso.
L'appellato, ha eccepito altre carenze motivazionali dell'atto che non indicherebbe:
quale tariffa se sia stata applicata, quella domestica o non domestica;
gli importi della tariffa variabile e fissa;
il titolo di possesso/detenzione dell'immobile (diritto reale, locazione, comodato, affitto di azienda, altro);
la descrizione puntuale della destinazione d'uso dell'immobile;
i dati catastali;
l'aliquota applicata per il calcolo della TEFA;
il calcolo eseguito per determinare il quantum debeatur.
I suindicati rilievi non sono fondati in quanto le tariffe sono contenute negli atti deliberativi conoscibili dal contribuente e, comunque, i dati riportati nell'atto impugnato erano sufficienti per consentire al contribuente di verificarne la legittimità.
L'appellato ha lamentato che i primi giudici non si sarebbero pronunciati sull'eccezione sollevata nel ricorso in relazione alla mancata prova della superficie dell'immobile e del numero degli occupanti, prova resa necessaria dal formale disconoscimento.
Eccezione non fondata in quanto superficie e numero degli occupanti erano stati ricavati dalla denuncia presentata dal De CE sicché doveva essere il contribuente a provarne la non veridicità.
Ha poi contestato la possibilità di apporre la firma a stampa.
Eccezione infondata in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 1 comma 87 della legge 549/95
e 3 del d.lgs. 39/1993, la firma autografa del responsabile del procedimento non costituisce (ulteriormente) requisito di validità dell'atto, potendo la stessa, a mente delle citate norme, essere validamente surrogata, nei casi in cui l'atto sia prodotto da sistemi automatici o informatizzati, dalla indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, come avvenuto nel caso in esame.
La illegittimità della motivazione per relationem in quanto era contenuto il riferimento ad atti che non erano stati allegati.
Gli atti di cui parte ricorrente lamenta l'assenza sono gli avvisi di pagamento che hanno il solo scopo di sollecitare il versamento spontaneo del tributo e, comunque, non essendo necessaria la notifica di atti prodromici, la loro omessa allegazione non poteva incidere sull'impianto motivazionale dell'atto.
Quello impugnato è un avviso di accertamento esecutivo che è il tipico atto con cui l'Ente impositore manifesta la pretesa impositiva nei confronti del contribuente e dal quale ha inizio la sequela procedimentale per la riscossione del tributo. Gli atti di cui parte ricorrente lamenta l'assenza sono gli avvisi di pagamento, prodotti dal Comune in primo grado, con mera finalità di sollecitazione in ottica collaborativa per compulsare il versamento spontaneo, per di più in genere con rateizzo.
Ha eccepito che non sarebbe stata valutata la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato sotto il profilo del modello, di cui alla citata lett. b), adottato dall'Ente per accertare e (congiuntamente) riscuotere il tributo preteso.
La eccezione non ha fondamento in quanto per la tassa in esame non è previsto alcun atto prodromico all'emissione dell'avviso di accertamento.
Tra i numerosi motivi di opposizione del primo grado, il contribuente aveva eccepito di non aver posseduto, né detenuto nell'anno in esame alcun immobile nel Comune di San LA La Strada e di non aver mai presentato alcuna dichiarazione ai fini del tributo accertato.
L'eccezione va respinta in quanto l'avviso è fondato su quanto risulta al catasto e su documenti presentati dal contribuente il quale avrebbe dovuto fornire la prova che quell'immobile, del quale erano indicati gli estremi, non gli apparteneva.
In sede di ricorso introduttivo, l'appellato, nel contestare la legittimità dell'atto impugnato, rilevava che il
Comune di San LA La Strada fosse incorso in decadenza con l'atto impugnato, avendo provveduto alla notifica dello stesso oltre il termine (annuale) stabilito dall'art. 72 D.lgs 507/93 non abrogato dalla Legge n.
296/2006, né successivamente e, in subordine, oltre il termine (triennale) stabilito dall'art. 1 comma 163 della Legge 296/2006, mai esplicitamente abrogato.
L'eccezione non è fondata in quanto il termine di decadenza è quello previsto dall'articolo L'art. 1 comma
161 legge n. 296/2006, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, termine rispettato.
L'appellato lamenta l'assenza del titolo costitutivo dell'inadempimento, per non aver il Comune, in applicazione dell'art. 1, comma 688, legge 147/2013, e dell'art. 35 del regolamento UC (di cui la TARI fa parte) fissato le scadenze di pagamento della TARI 2019 e 2020.
Sarebbe stato violato l'art. 1, comma 688, legge n. 147/2013 e l'art. 35, Sez. IV, del regolamento comunale
UC (di cui la TARI fa parte) approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del 21/07/2014) che stabilisce, per regole e tempistiche per il versamento della Tari ordinaria ovverossia quella calcolata sulla base dei dati dichiarati.
L'eccezione non è fondata atteso che il ritardo nella pubblicazione delle delibere sul sito del MEF non incida sull'efficacia delle delibere, ma attiene solo ad una forma di pubblicità che non può incidere sulla validità dell'atto impugnato. Irrilevante ai fini della legittimità dell'atto è l'omessa determinazione da parte del Comune delle date entro le quali doveva essere effettuato il pagamento, atteso che al contribuente si imputa l'omesso e non il tadivo versamento del tributo per annualità passate, rispetto alle quali risulta ampiamente decorso il termine di adempimento.
Ha poi eccepito l'indebita applicazione delle spese di notifica, eccezione infondata.
La materia è regolata dal decreto del ministero delle Finanze del 14 aprile 2023.
L'articolo 1 al c. 1 prevede che:
1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonche' le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalita' di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
Il costo della notifica è stabilito dall'articolo 2 il quale al c. 1 prevede che:
1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, e' fissato nella misura unitaria di euro 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, di euro 6,51 per le raccomandate semplici, di euro 2 per le notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata, di euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge n. 160 del 2019".
Con l'atto impugnato, notificato a mezzo posta, è stato chiesto il pagamento di euro 7,83 per spese di spedizione, importo corrispondente a quello previsto dalla suindicata normativa.
L'appello va accolto e l'atto impugnato va confermato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'appellato al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro
500,00 – 200,00 per il primo grado e 300,00 per questo grado – oltre oneri accessori, se dovuti.