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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIII, sentenza 16/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 317/2022 depositato il 02/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 340/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI e pubblicata il 25/10/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420110004965129 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420110004965129 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420110011521730 IMP. REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120001727492 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120001727492 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120001727492 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130001205261 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130004449244 IMP. REGISTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130006645054 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130007278060 CANONE RADIOAUD 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri atti e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Inopinatamente il contribuente impugnava l'estratto di ruolo nonostante la regolare notifica delle cartelle di pagamento. E ancora più inopinatamente impugnava la sentenza di primo grado che gli dava torto.
Più specificatamente, accadeva che:
Con ricorso in primo grado notificato unicamente nei confronti dell'Agente della riscossione, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'estratto di ruolo del 22/12/2020, afferente i seguenti atti:
- cartella di pagamento n.02420110004965129000 (ruolo n.0550107/2011);
- cartella di pagamento n.02420110011521730000 (ruolo n.0000277/2011);
- cartella di pagamento n. 02420120001727492000 (ruolo n.0550065/2012);
- cartella di pagamento n.02420130001205261000 (ruolo n.0550008/2013);
- cartella di pagamento n.02420130004449244000 (ruolo n.0000095/2013);
- cartella di pagamento n.02420130006645054000 (ruolo n.0400025/2013);
- cartella di pagamento n.02420130007278060000 (ruolo n.0000272/2013); per un debito erariale complessivo di € 41.181,33.
PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
Nell'interposto ricorso la ricorrente eccepiva:
1) In via preliminare, sosteneva l'impugnabilità dell'estratto di ruolo dinanzi alle Commissioni Tributarie;
2) Nel merito eccepiva, la prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate;
3) Contestava, altresì, la mancata notifica, nullità ed illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate:
3.1) richiedeva la prova del contenuto integrale della cartella e del collegamento tra la stessa e la relazione di notifica.
La ricorrente chiedeva, pertanto, all'On.le Commissione Tributaria Provinciale adita:
- nel merito, di accogliere integralmente il ricorso accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento n.ri
02420110004965129000,
02420110011521730000,
02420120001727492000,
02420130001205261000,
02420130004449244000,
02420130006645054000,
02420130007278060000;
- in ogni caso, accertare la legittimità/nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica delle suddette cartelle di pagamento impugnate, annullando conseguentemente in ogni caso le medesime poiché nulle e/o inesistenti;
- vinte le spese di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso ex articolo 21 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, perché tardivamente proposto, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le cartelle di pagamento impugnate erano state oggetto di successivi atti autonomamente impugnabili ed interruttivi della prescrizione. In diritto e nel merito, contestava tutti i motivi di ricorso relativi a presunti vizi riguardanti atti di propria esclusiva competenza, sollevate dalla ricorrente, confermando la regolarità e correttezza della procedura di notifica delle cartelle di pagamento, sottese all'estratto di ruolo impugnato.
L'Ufficio si costituiva nel giudizio di primo grado con atto di intervento volontario notificato alle parti già costituite e depositato in data 21/05/2021, contestando tutte le eccezioni della parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità e validità delle cartelle di pagamento sottese all'estratto di ruolo impugnato.
ESITO DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, in data 6 dicembre 2019, con la sentenza n.
340/02/2021, depositata il 25 ottobre 2021, rigettava il ricorso della contribuente: nello specifico, la
Commissione tributaria Provinciale di Brindisi dichiarava inammissibile il ricorso presentato avverso gli estratti di ruolo, in quanto tardivo, e riteneva, altresì, infondate tutte le eccezioni ivi sollevate, con compensazione delle spese processuali.
SECONDO GRADO DI GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
In data 10/01/2022 perveniva all'Ufficio l'Atto di appello presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1, avverso la sentenza n. 340/02/2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, depositata il 25/10/2021, con cui veniva richiesta la riforma, per i seguenti motivi d'impugnativa:
1) difetto di motivazione, insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo all'impugnabilità dell'estratto di ruolo innanzi alla Commissione Tributaria, (eccezione già evidenziata nelle deduzioni di primo grado);
2) difetto di motivazione, insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo al disconoscimento effettuato dalla parte appellante, della documentazione depositata dalle parti resistenti, nonché alla illegittimità/nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
3) mancata attività probatoria ex articoli 214 e segg. del c.p.c., delle parti resistenti a seguito del disconoscimento;
non avendo le controparti proposto istanza di verificazione deriva l'efficacia del disconoscimento e l'inefficacia della scrittura prodotta;
4) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo all'effettuato disconoscimento, (eccezione già evidenziata nelle deduzioni di primo grado);
5) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo all'onere probatorio che incombe per agenzia entrate – riscossione e sul mancato deposito in giudizio della matrice ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del
29/09/1973 n.602 (eccezione già evidenziata nelle deduzioni di primo grado);
6) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. Avendo riguardo alla invalidità della notifica dei titoli impugnati (eccezione già evidenziata nelle deduzioni di primo grado);
7) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. Avendo riguardo alla invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento (eccezione già evidenziata nelle deduzioni di primo grado);
8) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo alle eccezioni effettuate in primo grado, riportate pedissequamente, sull'avvenuta estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione;
9) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. Avendo riguardo alle eccezioni e deduzioni formulate in primo grado sull'istanza di rateazione e compensazione.
10) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. Avendo riguardo all'eccezioni e deduzioni formulate in primo grado, riportando pedissequamente quanto ivi dedotto, in ordine alla contestazione sul merito della richiesta di pagamento;
L'appellante chiedeva, quindi, all'On.le Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la riforma della sentenza n. 340/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, formulando le seguenti richieste:
- nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione alle cartelle n.ri
02420110004965129000, 02420110011521730000,
02420120001727492000, 02420130001205261000, 02420130004449244000,
024201300066 45054000, 02420130007278060000; con conseguente estinzione del titolo;
- nel merito: accogliere integralmente il ricorso, accertando e dichiarando la illegittimità, nullità, inesistenza e, comunque, la mancata notifica delle cartelle di pagamento n.ri 02420110004965129000, 02420110011521730000,
02420120001727492000, 02420130001205261000, 02420130004449244000,
02420130006645054000, 02420130007278060000; nonché di tutti gli atti dedotti da controparte prodromici e successivi, anche al fine della interruzione della prescrizione impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il collegio adito non ritenesse di accogliere il presente ricorso, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la sussistenza di motivata giurisprudenza in ordine alle eccezioni deduzioni formulate nell'atto di appello, come evidenziate anche nel giudizio di primo grado.
Si costituiva l'Ufficio instando per il rigetto della domanda
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
In tema di impugnabilità degli estratti di ruolo, accadeva invero che la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la decisione n. 19704 del 2015 riteneva ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) purché la stessa non fosse stata validamente notificata e della quale il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Concessionario.
E, nel caso di specie, l'impugnazione è inammissibile, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento. A nulla vale, pertanto, la sterile dissertazione fatta da parte appellante in ordine alle modifiche legislative intervenute successivamente.
A beneficio di parte appellante,valga comunque quanto segue.
Si è detto delle Sezinoi Unite del 2015 e questo era lo stato dell'arte sino al Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha aggiunto all'articolo 12 del D.P.
R. n. 602 del 1973, dopo il comma 4, un comma 4-bis, che così recita: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che siassume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Dal tenore di tale disposizione si ricava il totale cambiamento di rotta rispetto all'assetto interpretativo precedente: l'impugnazione diretta del ruolo, conosciuto attraverso l'estratto di ruolo, è oggi normativamente ammessa, ma la proposizione dell'azione è subordinata alla espressa prova di un interesse non generico, bensì “qualificato”, siccome preventivamente individuato dal legislatore Quello che sino ad oggi, dunque, è stato generalmente consentito, soprattutto dopo le Sezioni Unite del
2015, per il “doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso,
ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il primo accesso alla tutela giurisdizionale”, nell'imminenza della riscossione, da ora in poi diventa un'ipotesi eccezionale, circoscritta a casi specifici e tipizzati, da provare a cura del debitore che dimostri che l'iscrizione possa procurargli “un pregiudizio”.
Il legislatore non ha adottato alcuna disposizione di carattere transitorio. La nuova norma, dunque, si applica da subito, e precisamente dal 21 dicembre 2021, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale (art. 1 comma 2 legge n. 215 del 2021).
Deve, a questo punto, verificarsi se lo ius superveniens suindicato abbia o meno valore retroattivo, con eventuale applicabilità anche ai giudizi tributari in corso.
Nella giurisprudenza di merito si sono registrate posizioni discordanti (nel senso dell'irretroattività CTP
Cosenza sent. 505/2022; CTP Latina, n. 53 del 2022; CTP Siracusa, n. 400 del 2022; in senso contrario
CTP Catania n.357/22 nella quale la Commissione osserva: “Invero la ratio della suddetta norma non è
altro che una specificazione dell'interesse ad agire…di conseguenza anche i ricorsi tributari notificati prima della novellata norma vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza -ex plurimis Cass. 14073/20- secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio -di qualunque tipo ed in qualunque fase- deve sussistere non solo alla proposizione della domanda ma anche al momento della decisione”. In sostanza si afferma che il legislatore ha individuato “un interesse qualificato” alla impugnazione immediata da proporre avverso il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata, fermo restando l'esclusione tout court dell'impugnazione contro l'estratto di ruolo;
mancando l'interesse ad agire, il giudice non giungerà ad affrontare il merito del ricorso, ma dovrà dichiarare il difetto di interesse e, quindi, il difetto di azione;
sicché, la nuova normativa produrrebbe l'inammissibilità sopravvenuta in tutti i casi di ricorsi proposti al di fuori delle ipotesi tassative di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito in legge n. 215 del 2021.
Da ultimo, secondo Corte di Cassazione Sezioni unite del 06/09/2022 n. 26283, “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17
dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Viene, dunque, sostenuta la tesi della retroattività della novella che trova applicazione a tutte le azioni giurisdizionali proposte anteriormente e successivamente alla sua introduzione, incidendo direttamente anche sui processi in corso.
Le spese si compensano in ragione della mutata normativa in materia
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 317/2022 depositato il 02/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 340/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI e pubblicata il 25/10/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420110004965129 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420110004965129 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420110011521730 IMP. REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120001727492 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120001727492 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420120001727492 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130001205261 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130004449244 IMP. REGISTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130006645054 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420130007278060 CANONE RADIOAUD 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai propri atti e conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Inopinatamente il contribuente impugnava l'estratto di ruolo nonostante la regolare notifica delle cartelle di pagamento. E ancora più inopinatamente impugnava la sentenza di primo grado che gli dava torto.
Più specificatamente, accadeva che:
Con ricorso in primo grado notificato unicamente nei confronti dell'Agente della riscossione, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'estratto di ruolo del 22/12/2020, afferente i seguenti atti:
- cartella di pagamento n.02420110004965129000 (ruolo n.0550107/2011);
- cartella di pagamento n.02420110011521730000 (ruolo n.0000277/2011);
- cartella di pagamento n. 02420120001727492000 (ruolo n.0550065/2012);
- cartella di pagamento n.02420130001205261000 (ruolo n.0550008/2013);
- cartella di pagamento n.02420130004449244000 (ruolo n.0000095/2013);
- cartella di pagamento n.02420130006645054000 (ruolo n.0400025/2013);
- cartella di pagamento n.02420130007278060000 (ruolo n.0000272/2013); per un debito erariale complessivo di € 41.181,33.
PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
Nell'interposto ricorso la ricorrente eccepiva:
1) In via preliminare, sosteneva l'impugnabilità dell'estratto di ruolo dinanzi alle Commissioni Tributarie;
2) Nel merito eccepiva, la prescrizione delle cartelle di pagamento impugnate;
3) Contestava, altresì, la mancata notifica, nullità ed illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate:
3.1) richiedeva la prova del contenuto integrale della cartella e del collegamento tra la stessa e la relazione di notifica.
La ricorrente chiedeva, pertanto, all'On.le Commissione Tributaria Provinciale adita:
- nel merito, di accogliere integralmente il ricorso accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento n.ri
02420110004965129000,
02420110011521730000,
02420120001727492000,
02420130001205261000,
02420130004449244000,
02420130006645054000,
02420130007278060000;
- in ogni caso, accertare la legittimità/nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica delle suddette cartelle di pagamento impugnate, annullando conseguentemente in ogni caso le medesime poiché nulle e/o inesistenti;
- vinte le spese di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente,
l'inammissibilità del ricorso ex articolo 21 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, perché tardivamente proposto, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le cartelle di pagamento impugnate erano state oggetto di successivi atti autonomamente impugnabili ed interruttivi della prescrizione. In diritto e nel merito, contestava tutti i motivi di ricorso relativi a presunti vizi riguardanti atti di propria esclusiva competenza, sollevate dalla ricorrente, confermando la regolarità e correttezza della procedura di notifica delle cartelle di pagamento, sottese all'estratto di ruolo impugnato.
L'Ufficio si costituiva nel giudizio di primo grado con atto di intervento volontario notificato alle parti già costituite e depositato in data 21/05/2021, contestando tutte le eccezioni della parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità e validità delle cartelle di pagamento sottese all'estratto di ruolo impugnato.
ESITO DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
La Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, in data 6 dicembre 2019, con la sentenza n.
340/02/2021, depositata il 25 ottobre 2021, rigettava il ricorso della contribuente: nello specifico, la
Commissione tributaria Provinciale di Brindisi dichiarava inammissibile il ricorso presentato avverso gli estratti di ruolo, in quanto tardivo, e riteneva, altresì, infondate tutte le eccezioni ivi sollevate, con compensazione delle spese processuali.
SECONDO GRADO DI GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
In data 10/01/2022 perveniva all'Ufficio l'Atto di appello presentato dalla Sig.ra Ricorrente_1, avverso la sentenza n. 340/02/2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, depositata il 25/10/2021, con cui veniva richiesta la riforma, per i seguenti motivi d'impugnativa:
1) difetto di motivazione, insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo all'impugnabilità dell'estratto di ruolo innanzi alla Commissione Tributaria, (eccezione già evidenziata nelle deduzioni di primo grado);
2) difetto di motivazione, insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo al disconoscimento effettuato dalla parte appellante, della documentazione depositata dalle parti resistenti, nonché alla illegittimità/nullità/inesistenza e comunque la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
3) mancata attività probatoria ex articoli 214 e segg. del c.p.c., delle parti resistenti a seguito del disconoscimento;
non avendo le controparti proposto istanza di verificazione deriva l'efficacia del disconoscimento e l'inefficacia della scrittura prodotta;
4) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo all'effettuato disconoscimento, (eccezione già evidenziata nelle deduzioni di primo grado);
5) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo all'onere probatorio che incombe per agenzia entrate – riscossione e sul mancato deposito in giudizio della matrice ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del
29/09/1973 n.602 (eccezione già evidenziata nelle deduzioni di primo grado);
6) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. Avendo riguardo alla invalidità della notifica dei titoli impugnati (eccezione già evidenziata nelle deduzioni di primo grado);
7) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. Avendo riguardo alla invalidità della notifica dell'intimazione di pagamento (eccezione già evidenziata nelle deduzioni di primo grado);
8) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge, avendo riguardo alle eccezioni effettuate in primo grado, riportate pedissequamente, sull'avvenuta estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione;
9) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. Avendo riguardo alle eccezioni e deduzioni formulate in primo grado sull'istanza di rateazione e compensazione.
10) difetto di motivazione – insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge. Avendo riguardo all'eccezioni e deduzioni formulate in primo grado, riportando pedissequamente quanto ivi dedotto, in ordine alla contestazione sul merito della richiesta di pagamento;
L'appellante chiedeva, quindi, all'On.le Commissione Tributaria Regionale della Puglia, la riforma della sentenza n. 340/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, formulando le seguenti richieste:
- nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione alle cartelle n.ri
02420110004965129000, 02420110011521730000,
02420120001727492000, 02420130001205261000, 02420130004449244000,
024201300066 45054000, 02420130007278060000; con conseguente estinzione del titolo;
- nel merito: accogliere integralmente il ricorso, accertando e dichiarando la illegittimità, nullità, inesistenza e, comunque, la mancata notifica delle cartelle di pagamento n.ri 02420110004965129000, 02420110011521730000,
02420120001727492000, 02420130001205261000, 02420130004449244000,
02420130006645054000, 02420130007278060000; nonché di tutti gli atti dedotti da controparte prodromici e successivi, anche al fine della interruzione della prescrizione impugnati, conseguentemente annullando detti atti poiché nulli e/o inesistenti;
- in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il collegio adito non ritenesse di accogliere il presente ricorso, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la sussistenza di motivata giurisprudenza in ordine alle eccezioni deduzioni formulate nell'atto di appello, come evidenziate anche nel giudizio di primo grado.
Si costituiva l'Ufficio instando per il rigetto della domanda
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
In tema di impugnabilità degli estratti di ruolo, accadeva invero che la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la decisione n. 19704 del 2015 riteneva ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) purché la stessa non fosse stata validamente notificata e della quale il contribuente fosse venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Concessionario.
E, nel caso di specie, l'impugnazione è inammissibile, stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento. A nulla vale, pertanto, la sterile dissertazione fatta da parte appellante in ordine alle modifiche legislative intervenute successivamente.
A beneficio di parte appellante,valga comunque quanto segue.
Si è detto delle Sezinoi Unite del 2015 e questo era lo stato dell'arte sino al Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021, che ha aggiunto all'articolo 12 del D.P.
R. n. 602 del 1973, dopo il comma 4, un comma 4-bis, che così recita: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che siassume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Dal tenore di tale disposizione si ricava il totale cambiamento di rotta rispetto all'assetto interpretativo precedente: l'impugnazione diretta del ruolo, conosciuto attraverso l'estratto di ruolo, è oggi normativamente ammessa, ma la proposizione dell'azione è subordinata alla espressa prova di un interesse non generico, bensì “qualificato”, siccome preventivamente individuato dal legislatore Quello che sino ad oggi, dunque, è stato generalmente consentito, soprattutto dopo le Sezioni Unite del
2015, per il “doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso,
ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il primo accesso alla tutela giurisdizionale”, nell'imminenza della riscossione, da ora in poi diventa un'ipotesi eccezionale, circoscritta a casi specifici e tipizzati, da provare a cura del debitore che dimostri che l'iscrizione possa procurargli “un pregiudizio”.
Il legislatore non ha adottato alcuna disposizione di carattere transitorio. La nuova norma, dunque, si applica da subito, e precisamente dal 21 dicembre 2021, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale (art. 1 comma 2 legge n. 215 del 2021).
Deve, a questo punto, verificarsi se lo ius superveniens suindicato abbia o meno valore retroattivo, con eventuale applicabilità anche ai giudizi tributari in corso.
Nella giurisprudenza di merito si sono registrate posizioni discordanti (nel senso dell'irretroattività CTP
Cosenza sent. 505/2022; CTP Latina, n. 53 del 2022; CTP Siracusa, n. 400 del 2022; in senso contrario
CTP Catania n.357/22 nella quale la Commissione osserva: “Invero la ratio della suddetta norma non è
altro che una specificazione dell'interesse ad agire…di conseguenza anche i ricorsi tributari notificati prima della novellata norma vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza -ex plurimis Cass. 14073/20- secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio -di qualunque tipo ed in qualunque fase- deve sussistere non solo alla proposizione della domanda ma anche al momento della decisione”. In sostanza si afferma che il legislatore ha individuato “un interesse qualificato” alla impugnazione immediata da proporre avverso il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata, fermo restando l'esclusione tout court dell'impugnazione contro l'estratto di ruolo;
mancando l'interesse ad agire, il giudice non giungerà ad affrontare il merito del ricorso, ma dovrà dichiarare il difetto di interesse e, quindi, il difetto di azione;
sicché, la nuova normativa produrrebbe l'inammissibilità sopravvenuta in tutti i casi di ricorsi proposti al di fuori delle ipotesi tassative di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall'art.
3-bis del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito in legge n. 215 del 2021.
Da ultimo, secondo Corte di Cassazione Sezioni unite del 06/09/2022 n. 26283, “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17
dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Viene, dunque, sostenuta la tesi della retroattività della novella che trova applicazione a tutte le azioni giurisdizionali proposte anteriormente e successivamente alla sua introduzione, incidendo direttamente anche sui processi in corso.
Le spese si compensano in ragione della mutata normativa in materia
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese compensate.