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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3844/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Oggi 11 dicembre 2025, alle ore 12:00, innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco, sono comparsi: per l'Avv. ELISA BECONCINI, mentre Parte_1 per pur costituita, nessuno è comparso e neppure per le altre parti, già dichiarate CP_1 contumaci.
L'Avv. BECONCINI dà atto di aver depositato nota esplicativa, redatta dal geometra Per_1
dei dati catastali con allegata visura storica aggiornata sia dell'appartamento che
[...] dell'autorimessa.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, invita l'Avv. BECONCINI a precisare le conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv. BECONCINI precisa le conclusioni come in atti, con la modifica del numero delle particelle come da documentazione da ultimo depositata e si riporta a quanto già esposto nella comparsa conclusionale, rinunziando a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la sentenza che segue ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Maria Filomena De Cecco, all'udienza del 11 dicembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3844/2022 pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti PIERI Parte_1 C.F._1
AN e BECONCINI ED del Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
intervenuto ed attore in via riconvenzionale
contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._3 CP_4 C.F._4 CP_5
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._5 Controparte_6 CodiceFiscale_6
(C.F. ), (C.F. Controparte_7 C.F._7 Controparte_8
), (C.F. ) e C.F._8 CP_9 C.F._9 [...]
(C.F. ), nonché gli eredi di (C.F. CP_10 C.F._10 Parte_2
, (C.F. ), C.F._11 Parte_3 C.F._12
(C.F. , Controparte_11 C.F._13 [...]
(C.F. , (C.F. Controparte_12 C.F._14 Controparte_13
, (C.F. ), C.F._15 Controparte_14 C.F._16
(C.F. ), Parte_4 C.F._17 [...]
(C.F. ) e (C.F. Controparte_15 C.F._18 Controparte_12
) C.F._19
Convenuti contumaci pagina 2 di 14 e nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti MASI CP_1 C.F._20
IO e SE IC del Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
intervenuta
(C.F. , (C.F. CP_16 C.F._21 CP_17 C.F._22
e (C.F. ); Controparte_18 C.F._23
chiamati in causa contumaci
OGGETTO: azione dichiarativa di acquisto della piena proprietà di un immobile in forza di usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI
per l'intervenuto come da verbale dell'udienza odierna, con la modifica del numero Parte_1 delle particelle catastali attualmente che identificano attualmente l'unità immobiliare oggetto di domanda conformemente alla documentazione da ultimo depositata, ovvero: “Piaccia all'ecc.mo
Giudice del Tribunale di Firenze adito, contrariis reiectis:
Nel merito:
- rigettare la domanda attorea di usucapione relativa all'immobile sito in Fucecchio
(FI), frazione Ponte a Cappiano, Via Palagina n. 2, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Fucecchio al Foglio 48, Particella 49 sub 500, cat. A/3, classe 2, 6,5 vani, superficie catastale 122 mq., rendita euro 436,41 per quanto riguarda
l'appartamento, e al Foglio 48, Particella 49 sub 1, cat. C/6, classe 3, consistenza 22 mq., superficie catastale 25 mq., rendita euro 48,86 per quanto riguarda l'autorimessa al piano terreno, per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
- accertare e dichiarare, a favore del sig. l'intervenuto acquisto del pieno Parte_1 ed esclusivo diritto di proprietà della quota di 38/54 e, comunque, di quella diversa che dovesse risultare necessaria al completamento della proprietà esclusiva in capo allo stesso, per maturata usucapione dell'immobile sito in Fucecchio (FI), frazione Ponte a
Cappiano, Via Palagina n. 2, identificato al Foglio 48, Particella 49 sub 500, cat. A/3, classe 2, 6,5 vani, superficie catastale 122 mq., rendita euro 436,41 per quanto riguarda
l'appartamento, e al Foglio 48, Particella 49 sub 1, cat. C/6, classe 3, consistenza 22
pagina 3 di 14 mq., superficie catastale 25 mq., rendita euro 48,86 per quanto riguarda l'autorimessa al piano terreno
- conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della emananda sentenza provvisoriamente esecutiva e di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
- compensare le spese di lite in caso di non opposizione ovvero condannare le altre parti in causa, in solido tra loro, nel caso opposto”;
per l'intervenuta “che la Sig.ra venga ritenuta non opponente CP_1 CP_1 rispetto alla domanda di usucapione e che l'Ill.mo Tribunale Voglia, per quanto di competenza, accogliere la domanda avanzata dal Sig. . Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato anche mediante pubblici proclami ai sensi degli artt. 150 c.p.c. e 50 disp. att. c.p.c. in forza dell'apposita autorizzazione del Presidente del Tribunale di
Firenze con provvedimento del 16-21.3.2022, Parte_5 Parte_5
, , nonché, in proprio e nella loro qualità di eredi del Sig. Parte_6 Parte_7
, e Persona_2 Parte_8 Parte_9 Parte_10
hanno convenuto in giudizio
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e nonché gli eredi dei
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 defunti Parte_2 Parte_3 Controparte_11 [...]
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
e chiedendo l'accertamento Parte_4 Controparte_15 Controparte_12 dell'intervenuto acquisto in loro favore della quota di 1/3 della piena proprietà, o di quella diversa di cui dovessero risultare titolari i convenuti, dell'immobile sito in Fucecchio (FI), Via della Palagina n.
25, catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Fucecchio (FI), nel foglio di mappa 48, particella 49, sub 1-2-3, categoria A/5, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita € 112,07, e di un terreno sito nel medesimo Comune e catastalmente rappresentato al relativo Catasto Terreni nel foglio di mappa 48, particella 206, qualità orto irrig, classe U, superficie are 02 ca 80, R.D. € 7,38, R.A.
€ 3,69, invitandoli contestualmente al primo incontro del procedimento obbligatorio di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 già precedentemente instaurato, conclusosi poi con esito negativo.
2. A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto: pagina 4 di 14 - di essere titolari della quota di 2/3 della piena proprietà degli immobili oggetto di domanda in forza della successione dell'originaria unica proprietaria, deceduta in data Persona_3
24.3.1982;
- che la restante quota di 1/3 della piena proprietà dei predetti immobili era stata devoluta in forza della medesima successione al coniuge superstite successivamente morto in Parte_2
data 6.6.1991;
- di possedere e godere uti domini, in modo pubblico, pacifico, ininterrotto ed esclusivo, e di fatto inconciliabile con la possibilità di godimento comune con il Signor e con i suoi Parte_2
eredi, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi a propria esclusiva cura e spese e facendosi integralmente carico anche delle spese dovute a titolo di imposte, senza mai ricevere alcuna contestazione in proposito;
- che risultava particolarmente difficile individuare correttamente tutti gli eredi del Signor
e le loro rispettive discendenze. Parte_2
3. A seguito del deposito da parte degli attori delle dichiarazioni dei convenuti , e CP_9 CP_8
di non aver alcun interesse sugli immobili oggetto della domanda attorea e di non Controparte_5
volersi opporre alla stessa e della concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. disposta dal Giudice alla prima udienza di comparizione del 24.11.2022, alla quale nessuno dei convenuti è comparso, gli attori hanno depositato unicamente la propria memoria ex art. 183, comma 6
n. 2 c.p.c., chiedendo l'ammissione di prova testimoniale ed indicando come teste unicamente il signor
Parte_1
4. A seguito dell'ammissione della prova richiesta, alla successiva udienza del 16.2.2023, e dell'intimazione a di comparire all'udienza fissata per la sua escussione, inviata a Parte_1
quest'ultimo dagli attori, con comparsa di intervento volontario principale ex art. 102 c.p.c., depositata in data 30.3.2023, è intervenuto volontariamente nel presente giudizio il medesimo Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.mo Giudice del Tribunale di
Firenze adito, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale:
pagina 5 di 14 - accertare e dichiarare la qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 cpc del sig. per tutte le ragioni spiegate in narrativa e per l'effetto: Parte_1
- revocare l'udienza istruttoria fissata per il giorno 03/04/2023 per l'escussione del sig. quale testimone e fissare udienza di prima comparizione previa Parte_1
concessione di termine per la notifica anche per pubblici proclami e l'esperimento del procedimento di mediazione;
- disporre la rimessione in termini dell'intervenuto sig. per il compimento Parte_1
di tutti gli atti non più consentiti ai sensi dell'art. 268 cpc, comma 2, ultimo inciso;
Nel merito:
- rigettare la domanda attorea di usucapione relativa all'immobile sito in Fucecchio (FI), frazione Ponte a Cappiano, Via Palagina n. 2, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Fucecchio al foglio 48, Particella 49 sub 1-3, cat. A/5, classe 2, 3,5 vani, rendita euro 112,07, per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
Nel merito in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto del pieno ed esclusivo diritto di proprietà per maturata usucapione dell'immobile sito in Fucecchio (FI), frazione Ponte a
Cappiano, Via Palagina n. 2, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Fucecchio al Foglio 48, Particella 49 sub 1-3, cat. A/5, classe 2, 3,5 vani, rendita euro
112,07, a favore del sig. Parte_1
- conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della emananda sentenza provvisoriamente esecutiva e di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
- compensare le spese di lite in caso di non opposizione ovvero condannare le altre parti di causa, in solido tra loro nel caso opposto;
Con ogni più ampia riserva istruttoria.”.
5. A sostegno delle proprie difese l'intervenuto oltre a contestare sia la quota di Pt_1
comproprietà degli immobili oggetto di causa dedotta dagli attori come loro pervenuta in forza della pagina 6 di 14 successione di in quanto dalla modifica della prima denuncia di successione, Persona_3
debitamente trascritta, emerge che la stessa è pari alla minor misura di 1/3, sia la circostanza che gli attori abbiano effettivamente esercitato il possesso uti dominus anche su tale loro quota, ha dedotto ed eccepito:
- di intervenire nel presente giudizio quale pretermesso litisconsorte necessario ex art. 102
c.p.c., in quanto attuale possessore dell'abitazione oggetto di causa, attualmente ubicata al numero civico 2 di Via della Palagina a seguito di cambio della toponomastica avvenuto nel 1981;
- che infatti l'azione con cui viene rivendicata la proprietà di un bene deve essere proposta nei confronti di chi ne è proprietario o lo possiede all'atto della proposizione della domanda;
- di aver quindi diritto a compiere tutte le attività processuali per cui è legittimato senza dover subire le preclusioni processuali già maturate ex art. 268 c.p.c.;
- di possedere l'abitazione in questione uti dominus in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto dal mese di agosto del 1975, quando la stessa gli era stata consegnata direttamente dal Sig.
marito dell'allora unica proprietaria pur in assenza della Parte_2 Persona_3
sottoscrizione di alcun contratto, e di avervi da allora stabilito la propria dimora e residenza, abitandovi con la propria famiglia;
- che inoltre da tale momento, oltre a sostenere i costi di tutte le relative utenze domestiche, si è sempre occupato in via esclusiva, sostenendone personalmente ed integralmente i costi, di numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, quali il rifacimento del tetto, numerose modifiche strutturali, sia all'interno che all'esterno, l'allaccio delle condutture del metano, di cui l'abitazione era priva al momento in cui gli era stata consegnata, la realizzazione dell'impianto idraulico e l'acquisto ed installazione di termosifoni e dell'impianto dell'aria condizionata, provvedendo personalmente ad istruire le relative pratiche e ad ottenere i necessari permessi amministrativi;
- di non aver mai ricevuto alcuna contestazione o rivendicazione della proprietà della predetta abitazione, neanche a seguito del decesso di e di tanto da non Persona_3 Parte_2
conoscere nessuna delle parti della presente causa;
pagina 7 di 14 - che lui ed il suo nucleo familiare sono gli unici a possedere le chiavi di accesso all'abitazione, mai richieste loro da alcuno;
- che sussistono quindi tutti gli elementi per riconoscere in suo favore l'acquisto per usucapione della piena proprietà della stessa;
- che per quanto riguarda i dati catastali dell'abitazione in questione, il subalterno 3 indicato nella dichiarazione di successione di non risulta attualmente più esistente, e la Persona_3
consistenza attuale dei vani della stessa è maggiore di quella che risulta dalla visura catastale estratta.
6. A seguito della notifica del predetto atto di intervento, si è svolto e chiuso negativamente il procedimento di mediazione con il in occasione del quale, oltre ai convenuti , e Pt_1 CP_9 CP_8
anche i convenuti e hanno dichiarato di non opporsi alla Controparte_5 CP_6 Controparte_7
domanda di usucapione in favore dei soggetti che risulteranno averne diritto.
7. A seguito di vari rinvii di udienza disposti per verificare l'eventuale esito delle trattative nel frattempo intercorse tra gli attori e l'intervenuto con atto di intervento volontario depositato in Pt_1
data 22.10.2024 è intervenuta nel presente giudizio anche dichiarando di aver CP_1
acquistato la quota di 1/54 della piena proprietà di entrambi gli immobili oggetto di causa in forza della successione di deceduta il 28.6.2002, ma di non avere alcun interesse contrario Persona_4
all'accoglimento della domanda di usucapione svolta dall'intervenuto in relazione all'appartamento oggetto di causa.
8. Con successiva ordinanza riservata del 24.10.2024 il Giudice, oltre a dichiarare la contumacia di tutti i convenuti e la qualità di litisconsorte necessario del Signor ha disposto la notifica Pt_1
dell'atto di intervento di quest'ultimo anche ai convenuti non destinatari della prima notifica dallo stesso effettuata mediante pubblici proclami ex artt. 150 c.p.c. e 50 disp. att. c.p.c. in forza dell'apposita autorizzazione del Presidente del Tribunale di Firenze con provvedimento del 28.4-3.5.2023, e l'integrazione del contradditorio anche nei confronti di e CP_17 CP_16 [...]
quali eredi di già titolare dell'ulteriore quota di 1/54 della piena CP_18 Persona_5
proprietà degli immobili oggetto di causa in forza della successione di e nelle more Persona_4
deceduto.
pagina 8 di 14 9. A seguito della rinuncia agli atti ed al presente giudizio da parte degli attori in data
30.4.2025, con ordinanza del 5.5.2025 il Giudice ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. tra gli stessi e le altre parti, a spese compensate.
10. Il giudizio è quindi proseguito tra l'intervenuto attore in usucapione, i Parte_1
convenuti contumaci e l'intervenuta in relazione al solo fabbricato posto al civico 2. Controparte_19
11. Con le proprie memorie ex art. 183, comma 6 nn. 1 e 2, c.p.c. ritualmente depositate l'intervenuto ha dato atto che a seguito dell'accordo nelle more raggiunto con gli attori era Pt_1
divenuto titolare, in comunione legale dei beni con la moglie della quota di 16/54 della CP_20
piena proprietà dell'unità immobiliare oggetto di domanda, comprendente l'appartamento posto al primo e secondo piano ed il locale ad uso garage posto al piano terreno, ribadendo il proprio interesse all'accoglimento della propria domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della piena proprietà della stessa.
12. La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante prove per testi, tutti escussi all'udienza del 15.9.2025. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ante riforma, per il deposito degli atti difensivi finali.
13. La causa è stata poi rimessa sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti in relazione all'attuale corretta identificazione catastale dell'immobile oggetto di causa e all'odierna udienza si è svolta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
*********
14. Preliminarmente, si dà atto che dalla documentazione catastale da ultimo depositata da con la nota di deposito del 5.12.2025, a seguito delle variazioni catastali del 15.3.2024 e Parte_1
del 3.4.2024, l'unità immobiliare oggetto della domanda ex art. 1158 c.c. svolta da quest'ultimo è attualmente rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Fucecchio (FI), nel foglio di mappa 48, particella 49, al subalterno 500, categoria A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 122 mq. (totale escluse aree scoperte: 120 mq.), rendita € 436,41, Via Palagina n. 25, piano T-1-2 per quanto riguarda l'appartamento e al subalterno 1, categoria C/6, classe 3, consistenza 22 mq., superficie catastale 25 mq., rendita € 48,86, Via Palagina n. 25 PT per quanto riguarda l'autorimessa.
pagina 9 di 14 15. Tanto premesso -in disparte ogni considerazione circa l'integrità del contraddittorio del presente giudizio, atteso che il convenuto è stato erroneamente dichiarato contumace, CP_9
pur essendo egli risultato essere già deceduto il 26.6.2023, ovvero prima della notifica dell'atto di intervento del Sig. eseguita alla moglie dello stesso, signora , pur Pt_11 Persona_6
non citata, il 10.1.2025, oltre un anno dopo il decesso ed in assenza di prova che si trattasse della sua unica erede (doc. 8 allegato alla nota di deposito depositata dall'intervenuto in data 14.3.2025), Pt_1
e in disparte dell'eventuale avvenuta devoluzione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.p.c. delle quote di comproprietà degli eredi degli intestatari catastali dell'abitazione oggetto di causa, a seguito del cui decesso è decorso il termine previsto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione delle relative eredità ed in assenza di prova dell'avvenuta accettazione o rinuncia delle stesse da parte di tutti i chiamati- la domanda ex art. 1158 c.c. svolta dall'intervenuto è infondata e deve quindi essere Parte_1
rigettata.
16. Infatti, l'intervenuto che ha chiesto l'accertamento del proprio acquisto per Parte_1
usucapione della piena ed esclusiva proprietà della predetta unità immobiliare, non ha adempiuto l'onere probatorio gravante sullo stesso.
17. Com'è noto, nei giudizi di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà grava su chi chiede detto accertamento l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed in particolare la circostanza di aver esercitato sui beni oggetto di domanda il possesso ad usucapionem, ovvero un potere di fatto che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto domandato in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico e protrattosi per tutto il tempo normativamente richiesto a tal fine dalla legge (tra le tante: Cass. n. 6314/2003), accompagnato dal cd. animus possidendi, ovvero dall'intenzione di comportarsi come titolare dello stesso, esercitandone le corrispondenti facoltà e disponendo del bene come se fosse proprio, per tutto il tempo normativamente richiesto, mediante l'esercizio di un'attività apertamente contrastante e inequivocabilmente incompatibile con il possesso altrui e contrapposta all'inerzia dell'effettivo titolare del diritto in questione (tra le tante: Cass. n. 29594/2021: Cass. n. 19568/2021; Cass. n. 20508/2019;
Cass. n. 23849/2018; Cass. n. 22667/2017; Cass. n. 21015/2016).
pagina 10 di 14 18. Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1141 e 1144 c.c. il potere di fatto sui beni oggetto di domanda dedotto dall'attore in usucapionem non deve fondarsi sulla detenzione, qualificata o meno, dei beni oggetto di domanda o sulla mera tolleranza dell'effettivo titolare del diritto, tenuto conto che entrambe le ipotesi in questione impediscono l'acquisto del possesso ad usucapionem e l'operatività della presunzione di cui all'art. 1141, comma 1 c.c. (tra le tante: Cass. n. 20508/2019;
Cass. n. 23849/2018; Cass. n. 22667/2017; Cass. n. 3898/2017; Cass. n. 21015/2016; Cass. n.
3923/2016; Cass. n. 17459/2015; Cass. n. 2044/2015; Cass. n. 2043/2015), salva la dimostrazione del suo mutamento in possesso ex art. 1141, comma 2, c.c.
19. Pertanto qualora, come nel caso di specie, risulti provato che la relazione con il bene sia iniziata come detenzione o con la tolleranza del titolare del diritto di proprietà, è onere dell'attore fornire la prova anche dell'interversio possessionis di cui all'art. 1141, comma 2 c.c., ovvero del mutamento del titolo originario di tale rapporto con il bene (tra le tante: Cass. n. 17388/2021; Cass. n.
20508/2019).
20. Tale mutamento, peraltro, non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve consistere in una manifestazione esteriore, specificamente rivolta contro il proprietario- possessore, affinché questi se ne possa rendere conto e da cui si possa chiaramente desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio (tra le tante: Cass. n. 6808/2025; Cass. n. 27411/2019; 26327/2016; Cass. n. 27584/2013; n.
13008/2010; Cass. n. 6237/2010; Cass. n. 2391/2009; Cass. n. 7271/2003).
21. Tanto premesso, alla luce di quanto dedotto dallo stesso e delle risultanze Pt_1
istruttorie, nel caso di specie non risulta provato da parte dell'intervenuto attore in usucapione l'esercizio sull'immobile oggetto di domanda del possesso ad usucapionem per tutto il tempo necessario richiesto dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto della proprietà degli stessi.
22. Infatti, indipendentemente da ogni considerazione in merito all'effettiva idoneità dei comportamenti e delle attività dedotte dall'intervenuto a poter essere configurati come possesso ex art. 1140 c.c., ai fini della decisione della presente causa risulta dirimente la circostanza che dalle argomentazioni svolte dallo stesso intervenuto a sostegno della propria domanda fin dal proprio atto di pagina 11 di 14 intervento volontario emerge che la relazione dello stesso con l'abitazione in questione, lungi dall'essere avvenuta mediante un atto volontario di apprensione in opposizione all'effettiva proprietaria, è iniziata come detenzione.
23. Lo stesso ha infatti affermato che l'abitazione per cui è causa gli era stata Pt_1
consegnata, in assenza di alcun contratto scritto, da allora marito dell'originaria Parte_2
formale proprietaria, nell'agosto del 1975, affinché potesse abitarvi con la sua Persona_3
famiglia.
24. È quindi evidente che a fronte della mancata previsione di un corrispettivo e della mancata corresponsione negli anni di un canone di locazione, come espressamente specificato dall'intervenuto nella propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., il rapporto sorto con tale consegna tra l'intervenuto ed il signor marito della proprietaria, deve essere qualificato come un Parte_2
contratto di comodato, e, più nello specifico, come un contratto di comodato c.d. precario ex art. 1810
c.c., ovvero senza determinazione di durata.
25. Di conseguenza, con la predetta consegna il ha acquistato la mera detenzione Pt_1
dell'unità immobiliare oggetto di domanda ed il dedotto disinteresse da parte della proprietaria e del marito, comodante, negli anni successivi è del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione in esame, tenuto conto che l'intervenuto non ha provato, né chiesto di provare, di aver mai posto in essere alcun atto qualificabile quale atto di interversio possessionis ex art. 1141, comma 2
c.c. e, quindi, di aver acquistato ed esercitato il possesso ad usucapionem per il tempo necessario ai fini del perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva.
26. Infatti, come concordemente rilevato dalla giurisprudenza in materia, non possono qualificarsi in tal senso né il mero uso dell'immobile, né la circostanza che il vi abbia trasferito Pt_1
la propria residenza ed attivato a suo nome le utenze domestiche, provvedendo ai lavori di allacciamento necessari a tal fine ed al loro pagamento (docc. 5, 11, 12, 17-19 e 23 del fascicolo dell'intervenuto , elementi non decisivi in proposito e del tutto compatibili con un rapporto di Pt_1
detenzione (tra le tante: Cass. n. 21726/2016; Cass. n. 21023/2016), così come il pagamento della
TARI, notoriamente dovuta da chi detiene gli immobili.
pagina 12 di 14 27. Analogamente, non rileva a tal fine nemmeno la circostanza che il abbia Pt_1
provveduto a far eseguire a sua cura e spese nell'immobile oggetto di domanda lavori e opere di manutenzione (docc.
6-12 del fascicolo dell'intervenuto e verbale dell'udienza del 15.9.2025) Pt_1
quali la ritinteggiatura della facciata e della ringhiera, la verniciatura delle persiane, modifiche interne all'appartamento o anche i lavori eseguiti sul tetto del fabbricato di cui lo stesso fa parte, consistiti nella
“ripassatura del manto di copertura con parziale sostituzione di tegole deteriorate e impermeabilizzazione delle falde” e nella “ripresa dell'intonaco della gronda”.
28. Tali interventi, espressamente qualificati dallo stesso come lavori di manutenzione Pt_1
ordinaria nella comunicazione inviata al Comune competente (pag. 2 doc. 6 del fascicolo dell'intervenuto , sono infatti del tutto compatibili con la disciplina del comodato ex artt. 1808 e Pt_1
ss. c.c. (tra le tante: Cass. n. 15699/2018; Cass. n. 21023/2016; Cass. n. 1216/2012; Cass. n.
3087/2010), e non risultano in atti ulteriori elementi da cui dedurre l'avvenuta interversio possessionis.
29. Né può essere valorizzato in tal senso il perdurato uso dell'immobile oggetto di domanda anche dopo il decesso del comodante, tenuto conto che, come concordemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in proposito, “la cessazione, per morte del comodante o del comodatario (art. 1811 c.c.), del rapporto di comodato, alla base della detenzione nomine alieno del comodatario stesso, non comporta, perdurando da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi il potere di fatto sulla cosa, l'automatico mutamento della detenzione in possesso utile ai fini dell'usucapione, essendo all'uopo comunque necessario, ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2, l'interversio possessionis” (Cass. n. 25887/2018; conformi: Cass. n. 12505/1993; Cass. n. 4258/1991), e che in assenza dell'immediata restituzione della cosa o della richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, non avvenuta nella fattispecie, “il rapporto deve intendersi proseguito con le caratteristiche
e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori” (Cass. n. 25887/2018; conformi: Cass. n.
8409/1990; Cass. n. 1772/1976).
30. Dal rigetto della domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà dell'abitazione oggetto di causa svolta dall'intervenuto consegue anche il rigetto Pt_1
della conseguente domanda avente ad oggetto l'ordine al competente Conservatore di trascrivere la presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.
pagina 13 di 14 31. Le spese del presente procedimento e della mediazione introdotta in corso di causa da devono essere compensate, attesa la soccombenza di quest'ultimo ed il sostanziale Parte_12
mancato svolgimento di attività processuale da parte dell'unica controparte costituita, CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA le domande svolte da Parte_1
spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Oggi 11 dicembre 2025, alle ore 12:00, innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco, sono comparsi: per l'Avv. ELISA BECONCINI, mentre Parte_1 per pur costituita, nessuno è comparso e neppure per le altre parti, già dichiarate CP_1 contumaci.
L'Avv. BECONCINI dà atto di aver depositato nota esplicativa, redatta dal geometra Per_1
dei dati catastali con allegata visura storica aggiornata sia dell'appartamento che
[...] dell'autorimessa.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, invita l'Avv. BECONCINI a precisare le conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'Avv. BECONCINI precisa le conclusioni come in atti, con la modifica del numero delle particelle come da documentazione da ultimo depositata e si riporta a quanto già esposto nella comparsa conclusionale, rinunziando a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la sentenza che segue ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Maria Filomena De Cecco, all'udienza del 11 dicembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3844/2022 pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti PIERI Parte_1 C.F._1
AN e BECONCINI ED del Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
intervenuto ed attore in via riconvenzionale
contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
), (C.F. ), C.F._3 CP_4 C.F._4 CP_5
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._5 Controparte_6 CodiceFiscale_6
(C.F. ), (C.F. Controparte_7 C.F._7 Controparte_8
), (C.F. ) e C.F._8 CP_9 C.F._9 [...]
(C.F. ), nonché gli eredi di (C.F. CP_10 C.F._10 Parte_2
, (C.F. ), C.F._11 Parte_3 C.F._12
(C.F. , Controparte_11 C.F._13 [...]
(C.F. , (C.F. Controparte_12 C.F._14 Controparte_13
, (C.F. ), C.F._15 Controparte_14 C.F._16
(C.F. ), Parte_4 C.F._17 [...]
(C.F. ) e (C.F. Controparte_15 C.F._18 Controparte_12
) C.F._19
Convenuti contumaci pagina 2 di 14 e nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti MASI CP_1 C.F._20
IO e SE IC del Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
intervenuta
(C.F. , (C.F. CP_16 C.F._21 CP_17 C.F._22
e (C.F. ); Controparte_18 C.F._23
chiamati in causa contumaci
OGGETTO: azione dichiarativa di acquisto della piena proprietà di un immobile in forza di usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI
per l'intervenuto come da verbale dell'udienza odierna, con la modifica del numero Parte_1 delle particelle catastali attualmente che identificano attualmente l'unità immobiliare oggetto di domanda conformemente alla documentazione da ultimo depositata, ovvero: “Piaccia all'ecc.mo
Giudice del Tribunale di Firenze adito, contrariis reiectis:
Nel merito:
- rigettare la domanda attorea di usucapione relativa all'immobile sito in Fucecchio
(FI), frazione Ponte a Cappiano, Via Palagina n. 2, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Fucecchio al Foglio 48, Particella 49 sub 500, cat. A/3, classe 2, 6,5 vani, superficie catastale 122 mq., rendita euro 436,41 per quanto riguarda
l'appartamento, e al Foglio 48, Particella 49 sub 1, cat. C/6, classe 3, consistenza 22 mq., superficie catastale 25 mq., rendita euro 48,86 per quanto riguarda l'autorimessa al piano terreno, per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
- accertare e dichiarare, a favore del sig. l'intervenuto acquisto del pieno Parte_1 ed esclusivo diritto di proprietà della quota di 38/54 e, comunque, di quella diversa che dovesse risultare necessaria al completamento della proprietà esclusiva in capo allo stesso, per maturata usucapione dell'immobile sito in Fucecchio (FI), frazione Ponte a
Cappiano, Via Palagina n. 2, identificato al Foglio 48, Particella 49 sub 500, cat. A/3, classe 2, 6,5 vani, superficie catastale 122 mq., rendita euro 436,41 per quanto riguarda
l'appartamento, e al Foglio 48, Particella 49 sub 1, cat. C/6, classe 3, consistenza 22
pagina 3 di 14 mq., superficie catastale 25 mq., rendita euro 48,86 per quanto riguarda l'autorimessa al piano terreno
- conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della emananda sentenza provvisoriamente esecutiva e di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
- compensare le spese di lite in caso di non opposizione ovvero condannare le altre parti in causa, in solido tra loro, nel caso opposto”;
per l'intervenuta “che la Sig.ra venga ritenuta non opponente CP_1 CP_1 rispetto alla domanda di usucapione e che l'Ill.mo Tribunale Voglia, per quanto di competenza, accogliere la domanda avanzata dal Sig. . Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato anche mediante pubblici proclami ai sensi degli artt. 150 c.p.c. e 50 disp. att. c.p.c. in forza dell'apposita autorizzazione del Presidente del Tribunale di
Firenze con provvedimento del 16-21.3.2022, Parte_5 Parte_5
, , nonché, in proprio e nella loro qualità di eredi del Sig. Parte_6 Parte_7
, e Persona_2 Parte_8 Parte_9 Parte_10
hanno convenuto in giudizio
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
e nonché gli eredi dei
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 defunti Parte_2 Parte_3 Controparte_11 [...]
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
e chiedendo l'accertamento Parte_4 Controparte_15 Controparte_12 dell'intervenuto acquisto in loro favore della quota di 1/3 della piena proprietà, o di quella diversa di cui dovessero risultare titolari i convenuti, dell'immobile sito in Fucecchio (FI), Via della Palagina n.
25, catastalmente rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Fucecchio (FI), nel foglio di mappa 48, particella 49, sub 1-2-3, categoria A/5, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita € 112,07, e di un terreno sito nel medesimo Comune e catastalmente rappresentato al relativo Catasto Terreni nel foglio di mappa 48, particella 206, qualità orto irrig, classe U, superficie are 02 ca 80, R.D. € 7,38, R.A.
€ 3,69, invitandoli contestualmente al primo incontro del procedimento obbligatorio di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010 già precedentemente instaurato, conclusosi poi con esito negativo.
2. A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto: pagina 4 di 14 - di essere titolari della quota di 2/3 della piena proprietà degli immobili oggetto di domanda in forza della successione dell'originaria unica proprietaria, deceduta in data Persona_3
24.3.1982;
- che la restante quota di 1/3 della piena proprietà dei predetti immobili era stata devoluta in forza della medesima successione al coniuge superstite successivamente morto in Parte_2
data 6.6.1991;
- di possedere e godere uti domini, in modo pubblico, pacifico, ininterrotto ed esclusivo, e di fatto inconciliabile con la possibilità di godimento comune con il Signor e con i suoi Parte_2
eredi, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi a propria esclusiva cura e spese e facendosi integralmente carico anche delle spese dovute a titolo di imposte, senza mai ricevere alcuna contestazione in proposito;
- che risultava particolarmente difficile individuare correttamente tutti gli eredi del Signor
e le loro rispettive discendenze. Parte_2
3. A seguito del deposito da parte degli attori delle dichiarazioni dei convenuti , e CP_9 CP_8
di non aver alcun interesse sugli immobili oggetto della domanda attorea e di non Controparte_5
volersi opporre alla stessa e della concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. disposta dal Giudice alla prima udienza di comparizione del 24.11.2022, alla quale nessuno dei convenuti è comparso, gli attori hanno depositato unicamente la propria memoria ex art. 183, comma 6
n. 2 c.p.c., chiedendo l'ammissione di prova testimoniale ed indicando come teste unicamente il signor
Parte_1
4. A seguito dell'ammissione della prova richiesta, alla successiva udienza del 16.2.2023, e dell'intimazione a di comparire all'udienza fissata per la sua escussione, inviata a Parte_1
quest'ultimo dagli attori, con comparsa di intervento volontario principale ex art. 102 c.p.c., depositata in data 30.3.2023, è intervenuto volontariamente nel presente giudizio il medesimo Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.mo Giudice del Tribunale di
Firenze adito, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale:
pagina 5 di 14 - accertare e dichiarare la qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 cpc del sig. per tutte le ragioni spiegate in narrativa e per l'effetto: Parte_1
- revocare l'udienza istruttoria fissata per il giorno 03/04/2023 per l'escussione del sig. quale testimone e fissare udienza di prima comparizione previa Parte_1
concessione di termine per la notifica anche per pubblici proclami e l'esperimento del procedimento di mediazione;
- disporre la rimessione in termini dell'intervenuto sig. per il compimento Parte_1
di tutti gli atti non più consentiti ai sensi dell'art. 268 cpc, comma 2, ultimo inciso;
Nel merito:
- rigettare la domanda attorea di usucapione relativa all'immobile sito in Fucecchio (FI), frazione Ponte a Cappiano, Via Palagina n. 2, identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Fucecchio al foglio 48, Particella 49 sub 1-3, cat. A/5, classe 2, 3,5 vani, rendita euro 112,07, per tutte le ragioni spiegate in narrativa;
Nel merito in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto del pieno ed esclusivo diritto di proprietà per maturata usucapione dell'immobile sito in Fucecchio (FI), frazione Ponte a
Cappiano, Via Palagina n. 2, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Fucecchio al Foglio 48, Particella 49 sub 1-3, cat. A/5, classe 2, 3,5 vani, rendita euro
112,07, a favore del sig. Parte_1
- conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della emananda sentenza provvisoriamente esecutiva e di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità;
- compensare le spese di lite in caso di non opposizione ovvero condannare le altre parti di causa, in solido tra loro nel caso opposto;
Con ogni più ampia riserva istruttoria.”.
5. A sostegno delle proprie difese l'intervenuto oltre a contestare sia la quota di Pt_1
comproprietà degli immobili oggetto di causa dedotta dagli attori come loro pervenuta in forza della pagina 6 di 14 successione di in quanto dalla modifica della prima denuncia di successione, Persona_3
debitamente trascritta, emerge che la stessa è pari alla minor misura di 1/3, sia la circostanza che gli attori abbiano effettivamente esercitato il possesso uti dominus anche su tale loro quota, ha dedotto ed eccepito:
- di intervenire nel presente giudizio quale pretermesso litisconsorte necessario ex art. 102
c.p.c., in quanto attuale possessore dell'abitazione oggetto di causa, attualmente ubicata al numero civico 2 di Via della Palagina a seguito di cambio della toponomastica avvenuto nel 1981;
- che infatti l'azione con cui viene rivendicata la proprietà di un bene deve essere proposta nei confronti di chi ne è proprietario o lo possiede all'atto della proposizione della domanda;
- di aver quindi diritto a compiere tutte le attività processuali per cui è legittimato senza dover subire le preclusioni processuali già maturate ex art. 268 c.p.c.;
- di possedere l'abitazione in questione uti dominus in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto dal mese di agosto del 1975, quando la stessa gli era stata consegnata direttamente dal Sig.
marito dell'allora unica proprietaria pur in assenza della Parte_2 Persona_3
sottoscrizione di alcun contratto, e di avervi da allora stabilito la propria dimora e residenza, abitandovi con la propria famiglia;
- che inoltre da tale momento, oltre a sostenere i costi di tutte le relative utenze domestiche, si è sempre occupato in via esclusiva, sostenendone personalmente ed integralmente i costi, di numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, quali il rifacimento del tetto, numerose modifiche strutturali, sia all'interno che all'esterno, l'allaccio delle condutture del metano, di cui l'abitazione era priva al momento in cui gli era stata consegnata, la realizzazione dell'impianto idraulico e l'acquisto ed installazione di termosifoni e dell'impianto dell'aria condizionata, provvedendo personalmente ad istruire le relative pratiche e ad ottenere i necessari permessi amministrativi;
- di non aver mai ricevuto alcuna contestazione o rivendicazione della proprietà della predetta abitazione, neanche a seguito del decesso di e di tanto da non Persona_3 Parte_2
conoscere nessuna delle parti della presente causa;
pagina 7 di 14 - che lui ed il suo nucleo familiare sono gli unici a possedere le chiavi di accesso all'abitazione, mai richieste loro da alcuno;
- che sussistono quindi tutti gli elementi per riconoscere in suo favore l'acquisto per usucapione della piena proprietà della stessa;
- che per quanto riguarda i dati catastali dell'abitazione in questione, il subalterno 3 indicato nella dichiarazione di successione di non risulta attualmente più esistente, e la Persona_3
consistenza attuale dei vani della stessa è maggiore di quella che risulta dalla visura catastale estratta.
6. A seguito della notifica del predetto atto di intervento, si è svolto e chiuso negativamente il procedimento di mediazione con il in occasione del quale, oltre ai convenuti , e Pt_1 CP_9 CP_8
anche i convenuti e hanno dichiarato di non opporsi alla Controparte_5 CP_6 Controparte_7
domanda di usucapione in favore dei soggetti che risulteranno averne diritto.
7. A seguito di vari rinvii di udienza disposti per verificare l'eventuale esito delle trattative nel frattempo intercorse tra gli attori e l'intervenuto con atto di intervento volontario depositato in Pt_1
data 22.10.2024 è intervenuta nel presente giudizio anche dichiarando di aver CP_1
acquistato la quota di 1/54 della piena proprietà di entrambi gli immobili oggetto di causa in forza della successione di deceduta il 28.6.2002, ma di non avere alcun interesse contrario Persona_4
all'accoglimento della domanda di usucapione svolta dall'intervenuto in relazione all'appartamento oggetto di causa.
8. Con successiva ordinanza riservata del 24.10.2024 il Giudice, oltre a dichiarare la contumacia di tutti i convenuti e la qualità di litisconsorte necessario del Signor ha disposto la notifica Pt_1
dell'atto di intervento di quest'ultimo anche ai convenuti non destinatari della prima notifica dallo stesso effettuata mediante pubblici proclami ex artt. 150 c.p.c. e 50 disp. att. c.p.c. in forza dell'apposita autorizzazione del Presidente del Tribunale di Firenze con provvedimento del 28.4-3.5.2023, e l'integrazione del contradditorio anche nei confronti di e CP_17 CP_16 [...]
quali eredi di già titolare dell'ulteriore quota di 1/54 della piena CP_18 Persona_5
proprietà degli immobili oggetto di causa in forza della successione di e nelle more Persona_4
deceduto.
pagina 8 di 14 9. A seguito della rinuncia agli atti ed al presente giudizio da parte degli attori in data
30.4.2025, con ordinanza del 5.5.2025 il Giudice ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. tra gli stessi e le altre parti, a spese compensate.
10. Il giudizio è quindi proseguito tra l'intervenuto attore in usucapione, i Parte_1
convenuti contumaci e l'intervenuta in relazione al solo fabbricato posto al civico 2. Controparte_19
11. Con le proprie memorie ex art. 183, comma 6 nn. 1 e 2, c.p.c. ritualmente depositate l'intervenuto ha dato atto che a seguito dell'accordo nelle more raggiunto con gli attori era Pt_1
divenuto titolare, in comunione legale dei beni con la moglie della quota di 16/54 della CP_20
piena proprietà dell'unità immobiliare oggetto di domanda, comprendente l'appartamento posto al primo e secondo piano ed il locale ad uso garage posto al piano terreno, ribadendo il proprio interesse all'accoglimento della propria domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della piena proprietà della stessa.
12. La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante prove per testi, tutti escussi all'udienza del 15.9.2025. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ante riforma, per il deposito degli atti difensivi finali.
13. La causa è stata poi rimessa sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti in relazione all'attuale corretta identificazione catastale dell'immobile oggetto di causa e all'odierna udienza si è svolta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
*********
14. Preliminarmente, si dà atto che dalla documentazione catastale da ultimo depositata da con la nota di deposito del 5.12.2025, a seguito delle variazioni catastali del 15.3.2024 e Parte_1
del 3.4.2024, l'unità immobiliare oggetto della domanda ex art. 1158 c.c. svolta da quest'ultimo è attualmente rappresentata al Catasto Fabbricati del Comune di Fucecchio (FI), nel foglio di mappa 48, particella 49, al subalterno 500, categoria A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 122 mq. (totale escluse aree scoperte: 120 mq.), rendita € 436,41, Via Palagina n. 25, piano T-1-2 per quanto riguarda l'appartamento e al subalterno 1, categoria C/6, classe 3, consistenza 22 mq., superficie catastale 25 mq., rendita € 48,86, Via Palagina n. 25 PT per quanto riguarda l'autorimessa.
pagina 9 di 14 15. Tanto premesso -in disparte ogni considerazione circa l'integrità del contraddittorio del presente giudizio, atteso che il convenuto è stato erroneamente dichiarato contumace, CP_9
pur essendo egli risultato essere già deceduto il 26.6.2023, ovvero prima della notifica dell'atto di intervento del Sig. eseguita alla moglie dello stesso, signora , pur Pt_11 Persona_6
non citata, il 10.1.2025, oltre un anno dopo il decesso ed in assenza di prova che si trattasse della sua unica erede (doc. 8 allegato alla nota di deposito depositata dall'intervenuto in data 14.3.2025), Pt_1
e in disparte dell'eventuale avvenuta devoluzione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.p.c. delle quote di comproprietà degli eredi degli intestatari catastali dell'abitazione oggetto di causa, a seguito del cui decesso è decorso il termine previsto dall'art. 480 c.c. per l'accettazione delle relative eredità ed in assenza di prova dell'avvenuta accettazione o rinuncia delle stesse da parte di tutti i chiamati- la domanda ex art. 1158 c.c. svolta dall'intervenuto è infondata e deve quindi essere Parte_1
rigettata.
16. Infatti, l'intervenuto che ha chiesto l'accertamento del proprio acquisto per Parte_1
usucapione della piena ed esclusiva proprietà della predetta unità immobiliare, non ha adempiuto l'onere probatorio gravante sullo stesso.
17. Com'è noto, nei giudizi di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà grava su chi chiede detto accertamento l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed in particolare la circostanza di aver esercitato sui beni oggetto di domanda il possesso ad usucapionem, ovvero un potere di fatto che si sia estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto domandato in modo continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico e protrattosi per tutto il tempo normativamente richiesto a tal fine dalla legge (tra le tante: Cass. n. 6314/2003), accompagnato dal cd. animus possidendi, ovvero dall'intenzione di comportarsi come titolare dello stesso, esercitandone le corrispondenti facoltà e disponendo del bene come se fosse proprio, per tutto il tempo normativamente richiesto, mediante l'esercizio di un'attività apertamente contrastante e inequivocabilmente incompatibile con il possesso altrui e contrapposta all'inerzia dell'effettivo titolare del diritto in questione (tra le tante: Cass. n. 29594/2021: Cass. n. 19568/2021; Cass. n. 20508/2019;
Cass. n. 23849/2018; Cass. n. 22667/2017; Cass. n. 21015/2016).
pagina 10 di 14 18. Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1141 e 1144 c.c. il potere di fatto sui beni oggetto di domanda dedotto dall'attore in usucapionem non deve fondarsi sulla detenzione, qualificata o meno, dei beni oggetto di domanda o sulla mera tolleranza dell'effettivo titolare del diritto, tenuto conto che entrambe le ipotesi in questione impediscono l'acquisto del possesso ad usucapionem e l'operatività della presunzione di cui all'art. 1141, comma 1 c.c. (tra le tante: Cass. n. 20508/2019;
Cass. n. 23849/2018; Cass. n. 22667/2017; Cass. n. 3898/2017; Cass. n. 21015/2016; Cass. n.
3923/2016; Cass. n. 17459/2015; Cass. n. 2044/2015; Cass. n. 2043/2015), salva la dimostrazione del suo mutamento in possesso ex art. 1141, comma 2, c.c.
19. Pertanto qualora, come nel caso di specie, risulti provato che la relazione con il bene sia iniziata come detenzione o con la tolleranza del titolare del diritto di proprietà, è onere dell'attore fornire la prova anche dell'interversio possessionis di cui all'art. 1141, comma 2 c.c., ovvero del mutamento del titolo originario di tale rapporto con il bene (tra le tante: Cass. n. 17388/2021; Cass. n.
20508/2019).
20. Tale mutamento, peraltro, non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve consistere in una manifestazione esteriore, specificamente rivolta contro il proprietario- possessore, affinché questi se ne possa rendere conto e da cui si possa chiaramente desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio (tra le tante: Cass. n. 6808/2025; Cass. n. 27411/2019; 26327/2016; Cass. n. 27584/2013; n.
13008/2010; Cass. n. 6237/2010; Cass. n. 2391/2009; Cass. n. 7271/2003).
21. Tanto premesso, alla luce di quanto dedotto dallo stesso e delle risultanze Pt_1
istruttorie, nel caso di specie non risulta provato da parte dell'intervenuto attore in usucapione l'esercizio sull'immobile oggetto di domanda del possesso ad usucapionem per tutto il tempo necessario richiesto dall'art. 1158 c.c. ai fini dell'acquisto della proprietà degli stessi.
22. Infatti, indipendentemente da ogni considerazione in merito all'effettiva idoneità dei comportamenti e delle attività dedotte dall'intervenuto a poter essere configurati come possesso ex art. 1140 c.c., ai fini della decisione della presente causa risulta dirimente la circostanza che dalle argomentazioni svolte dallo stesso intervenuto a sostegno della propria domanda fin dal proprio atto di pagina 11 di 14 intervento volontario emerge che la relazione dello stesso con l'abitazione in questione, lungi dall'essere avvenuta mediante un atto volontario di apprensione in opposizione all'effettiva proprietaria, è iniziata come detenzione.
23. Lo stesso ha infatti affermato che l'abitazione per cui è causa gli era stata Pt_1
consegnata, in assenza di alcun contratto scritto, da allora marito dell'originaria Parte_2
formale proprietaria, nell'agosto del 1975, affinché potesse abitarvi con la sua Persona_3
famiglia.
24. È quindi evidente che a fronte della mancata previsione di un corrispettivo e della mancata corresponsione negli anni di un canone di locazione, come espressamente specificato dall'intervenuto nella propria memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., il rapporto sorto con tale consegna tra l'intervenuto ed il signor marito della proprietaria, deve essere qualificato come un Parte_2
contratto di comodato, e, più nello specifico, come un contratto di comodato c.d. precario ex art. 1810
c.c., ovvero senza determinazione di durata.
25. Di conseguenza, con la predetta consegna il ha acquistato la mera detenzione Pt_1
dell'unità immobiliare oggetto di domanda ed il dedotto disinteresse da parte della proprietaria e del marito, comodante, negli anni successivi è del tutto irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda di usucapione in esame, tenuto conto che l'intervenuto non ha provato, né chiesto di provare, di aver mai posto in essere alcun atto qualificabile quale atto di interversio possessionis ex art. 1141, comma 2
c.c. e, quindi, di aver acquistato ed esercitato il possesso ad usucapionem per il tempo necessario ai fini del perfezionamento dell'invocata fattispecie acquisitiva.
26. Infatti, come concordemente rilevato dalla giurisprudenza in materia, non possono qualificarsi in tal senso né il mero uso dell'immobile, né la circostanza che il vi abbia trasferito Pt_1
la propria residenza ed attivato a suo nome le utenze domestiche, provvedendo ai lavori di allacciamento necessari a tal fine ed al loro pagamento (docc. 5, 11, 12, 17-19 e 23 del fascicolo dell'intervenuto , elementi non decisivi in proposito e del tutto compatibili con un rapporto di Pt_1
detenzione (tra le tante: Cass. n. 21726/2016; Cass. n. 21023/2016), così come il pagamento della
TARI, notoriamente dovuta da chi detiene gli immobili.
pagina 12 di 14 27. Analogamente, non rileva a tal fine nemmeno la circostanza che il abbia Pt_1
provveduto a far eseguire a sua cura e spese nell'immobile oggetto di domanda lavori e opere di manutenzione (docc.
6-12 del fascicolo dell'intervenuto e verbale dell'udienza del 15.9.2025) Pt_1
quali la ritinteggiatura della facciata e della ringhiera, la verniciatura delle persiane, modifiche interne all'appartamento o anche i lavori eseguiti sul tetto del fabbricato di cui lo stesso fa parte, consistiti nella
“ripassatura del manto di copertura con parziale sostituzione di tegole deteriorate e impermeabilizzazione delle falde” e nella “ripresa dell'intonaco della gronda”.
28. Tali interventi, espressamente qualificati dallo stesso come lavori di manutenzione Pt_1
ordinaria nella comunicazione inviata al Comune competente (pag. 2 doc. 6 del fascicolo dell'intervenuto , sono infatti del tutto compatibili con la disciplina del comodato ex artt. 1808 e Pt_1
ss. c.c. (tra le tante: Cass. n. 15699/2018; Cass. n. 21023/2016; Cass. n. 1216/2012; Cass. n.
3087/2010), e non risultano in atti ulteriori elementi da cui dedurre l'avvenuta interversio possessionis.
29. Né può essere valorizzato in tal senso il perdurato uso dell'immobile oggetto di domanda anche dopo il decesso del comodante, tenuto conto che, come concordemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in proposito, “la cessazione, per morte del comodante o del comodatario (art. 1811 c.c.), del rapporto di comodato, alla base della detenzione nomine alieno del comodatario stesso, non comporta, perdurando da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi il potere di fatto sulla cosa, l'automatico mutamento della detenzione in possesso utile ai fini dell'usucapione, essendo all'uopo comunque necessario, ai sensi dell'art. 1141 c.c., comma 2, l'interversio possessionis” (Cass. n. 25887/2018; conformi: Cass. n. 12505/1993; Cass. n. 4258/1991), e che in assenza dell'immediata restituzione della cosa o della richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, non avvenuta nella fattispecie, “il rapporto deve intendersi proseguito con le caratteristiche
e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori” (Cass. n. 25887/2018; conformi: Cass. n.
8409/1990; Cass. n. 1772/1976).
30. Dal rigetto della domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà dell'abitazione oggetto di causa svolta dall'intervenuto consegue anche il rigetto Pt_1
della conseguente domanda avente ad oggetto l'ordine al competente Conservatore di trascrivere la presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c.
pagina 13 di 14 31. Le spese del presente procedimento e della mediazione introdotta in corso di causa da devono essere compensate, attesa la soccombenza di quest'ultimo ed il sostanziale Parte_12
mancato svolgimento di attività processuale da parte dell'unica controparte costituita, CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA le domande svolte da Parte_1
spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
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