Art. 3.
Le nomine di cui ai precedenti articoli avranno decorrenza dalla data sotto la quale gli interessati avrebbero potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, se avessero ultimato i corsi o esperimenti prescritti, o, per gli aspiranti di complemento di Marina, se avessero compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado.
Per gli allievi e gli aspiranti di cui all'art. 1 deceduti prima della data anzidetta, la data di decorrenza della nomina sara' stabilita in corrispondenza al giorno precedente a quello del decesso.
Il conferimento della nomina al personale di cui all'art. 2 e' subordinato al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge per la nomina ad ufficiale di complemento, eccezione fatta dei requisiti dell'eta' e della idoneita' fisica e di quello di aver superato prove od esperimenti.
Le nomine di cui ai precedenti articoli avranno decorrenza dalla data sotto la quale gli interessati avrebbero potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, se avessero ultimato i corsi o esperimenti prescritti, o, per gli aspiranti di complemento di Marina, se avessero compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado.
Per gli allievi e gli aspiranti di cui all'art. 1 deceduti prima della data anzidetta, la data di decorrenza della nomina sara' stabilita in corrispondenza al giorno precedente a quello del decesso.
Il conferimento della nomina al personale di cui all'art. 2 e' subordinato al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge per la nomina ad ufficiale di complemento, eccezione fatta dei requisiti dell'eta' e della idoneita' fisica e di quello di aver superato prove od esperimenti.