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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5116 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3983 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 settembre 2025 e vertente tra
TRA
(cod. fisc. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Avv. (cod. fisc. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Vona
APPELLANTE ed APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, anche Controparte_2 P.IVA_2 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Carlo GALVAGNO e dall'Avv. Paolo CASETTA;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla il fallimento n° 286/2016 Controparte_3
Tribunale di Roma della premesso che: Parte_1
- La era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 31 marzo 2016; Parte_1
- Il 26 giugno 2014 la società poi fallita aveva ceduto alla ed alla ( poi CP_2 Controparte_4 denominata con due distinti atti di cessione la propria partecipazione al capitale Controparte_5 sociale della Energy Life Indistry s.r.l. e precisamente: una quota del valore nominale di € 4.433,00 era stata ceduta alla per un corrispettivo di € 387.450,00 ed una quota del valore nominale di CP_2
4.147,00 era stata ceduta alla per un corrispettivo di € 362.550,00; Controparte_4
- in entrambi i casi il pagamento del prezzo era stato posticipato e dilazionato nel tempo;
- la compagine poi fallita non aveva incassato alcunchè per le suddette cessioni;
- nel 2014 sia la che la 2010 s.r.l. erano socie della compagine fallita e tutte e tre le CP_2 CP_4 società erano amministrate dal Sig. Persona_1
- le due cessioni, quindi, erano un chiaro esempio di mala gestio con evidenti finalità distrattive poste in essere dall'amministratore della società fallita, il quale non si era peritato di introdurre alcuna garanzia per l'adempimento rendendo così aleatorio il pagamento del corrispettivo perché posticipato nel tempo ed addirittura da versarsi per i 2/3 a distanza di ben sei anni e mezzo dalla cessione delle quote;
- la cessione alla prevedeva: (i) il trasferimento immediato della quota con tutti i relativi diritti CP_2 ed effetti;
(ii) il pagamento posticipato del prezzo attraverso rate annuali costanti di € 30.000,00 cadauna scadenti il 31 dicembre di ogni anno a partire del 31 dicembre 2015( e quindi con la prima rata a distanza di oltre 18 mesi dal trasferimento della quota) fino al 31 dicembre 2019 e con una sesta rata finale al 31 dicembre 2020 di € 237.450,0; il tutto senza interessi e garanzie;
- la non aveva pagato alcunchè; CP_2
- il Curatore fallimentare aveva sollecitato il pagamento della prima rata del corrispettivo prevista al 31 dicembre 2015 per un ammontare di € 30.000,00 e per tutta risposta la aveva comunicato di CP_2 aver compensato l'intero importo di € 387.450,00 con un proprio maggior credito di € 670.400,00 a titolo di finanziamento soci;
- tale apporto monetario sarebbe derivato dai finanziamenti erogati dalla MA s.r.l.( precedente socia della prima che quest'ultima cedesse la quota alla Parte_1 CP_2
- non vi era alcun credito per finanziamento soci;
- la compensazione non era avvenuta perché mancava la prova dell'acquisto del credito sia la notificazione alla società fallita sia il c.d. atto di opposizione della compensazione cioè l'atto di volersi avvalere della compensazione ovvero mancava l'accordo fra le Deri e la società fallita di compensare le poste contabili;
- ove mai fosse stato effettuato il finanziamento il fatto che la compensazione non fosse stata contemplata nella scrittura di cessione ed anzi che fosse previsto un pagamento dilazionato nel tempo era indice che il cessionario aveva rinunciato ad avvalersi della compensazione;
- se poi fosse emerso che vi era stata compensazione era evidente che questa non era legittima per cui si richiedeva la ripetizione della somma compensata;
- infatti il finanziamento dei soci è postergato rispetto al soddisfacimento dei creditori ex art. 2467 c.c. come eccepito dal Curatore del fallimento nella missiva di risposta a quella della CP_2
- ciò voleva dire che il rimborso del finanziamento per il tramite della compensazione era illegittimo;
- l'unico dato incontrovertibile era che la non aveva corrisposto l'importo di € 30.000,00 e che CP_2 non aveva pagato neanche la seconda rata scaduta al 31 dicembre 2016 e tanto meno quella scaduta al 31 dicembre 2017;
- era interesse del fallimento attore ottenere il pagamento dell'intero prezzo di cessione della quota;
- infatti la era decaduta dal beneficio del termine: il mancato pagamento di tre rate per CP_2 complessivi € 90.000,00, il silenzio dopo la missiva del Curatore, la struttura e la modalità della cessione, l'assenza di pubblicità in ordine ai bilanci della società semplice erano tutti elementi CP_2 che costituivano l'ipotesi prevista dall'art. 1186 c.c. per diminuzione o ancor più per insolvibilità patrimoniale;
tanto esposto chiedeva condannarsi la al pagamento della somma complessiva Controparte_3 pari ad € 387.450,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 2° comma c.c. dalla domanda ovvero al pagamento delle rate scadute alla data di pubblicazione della pronuncia oltre accessori di legge a decorrere dalle singole scadenze.
Si costituiva la società semplice e, con comparsa di risposta, replicava di essere titolare del CP_2 credito pari ad € 670.000,00 ceduto dalla MA s.r.l. in data 02/08/2014, credito che, per ragioni di natura temporale, non avrebbe potuto essere opposto in compensazione alla data del trasferimento delle quote societarie della compagine poi fallita avvenuto in data 26/06/2014; in ogni caso non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2467 c.c. in quanto non si verteva in ipotesi di prestiti anomali effettuati al fine di porre rimedio alle ipotesi di sottocapitalizzazione cosiddetta nominale;
da ultimo, ove fosse stata accolta la domanda attorea, sussisteva il diritto al pagamento del prezzo del trasferimento delle quote societarie in forma rateale.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, già operata la compensazione fra le reciproche poste contabili, condanna la a pagare al fallimento attore la somma pari ad € 24.050,00 oltre interessi legali Controparte_3
e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo;
Condanna la a rifondere in favore del fallimento Controparte_3 attore le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.835,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Ritiene il Tribunale che la domanda di adempimento contrattuale debba trovare accoglimento per quanto di ragione. Giova rammentare che, con contratto concluso per corrispondenza mediante proposta in data 31/07/2014 ed accettazione in data 02/08/2014, la ha acquistato dalla MA s.r.l. un credito del CP_2 valore capitale di € 670.400,00 nei confronti della compagine poi fallita- asseritamente- a titolo di finanziamento soci (accordo perfezionato in data successiva a quello del 26/06/2014 di trasferimento delle quote societarie dalla Elg alla ). CP_2
La cessione del credito è stata comunicata, ai sensi dell'art. 1264 c.c., in data 06/08/2014 al debitore ceduto( nonché, in ogni caso, al Curatore del fallimento attore con missiva del 13 giugno 2016).
A fronte della richiesta di pagamento avanzata dal Curatore del fallimento attore la ha eccepito CP_2
l'estinzione della obbligazione di pagamento del prezzo convenuto per compensazione con il richiamato credito.
Sono stati forniti adeguati riscontri in ordine alla circostanza che taluni versamenti operati dalla MA s.r.l. nelle casse di Elg negli anni 2013 e 2014 siano state effettuati a titolo di finanziamento soci ( cfr. gli estratti- conto bancari recanti la annotazione della causale dei bonifici a titolo di finanziamento soci quanto all'importo di € 363.400,00 mentre le residue consistenti rimesse non recano la indicazione di alcuna causale di pagamento).
Non vale obiettare che non potrebbe essere opposto il richiamato credito in compensazione in difetto dell'ammissione dello stesso al passivo della procedura fallimentare atteso che è consentito eccepire la compensazione in sede extra-concorsuale purchè il credito non ecceda l'importo monetario di quello assunto in comparazione.
Quel che appare decisivo al fine dell'esame della presente controversia è il profilo che riscontri di data certa ex art. 2704 c.c. sono stati forniti in ordine alla effettuazione di rimesse bancarie della MA alla Elg a titolo di finanziamento soci per l'importo di € 363.400,00 dovendo presumersi che le residue rimesse siano state effettuate ad altro titolo( delle quali non può essere richiesta la ripetizione).
Non valgono ad inficiare le superiori valutazioni le indicazioni negoziali dei contraenti( peraltro prive di data certa ex art. 2704 c.c. ) nonché le appostazioni contabili non aventi connotazione di chiarezza e di univocità.
Ed infatti è la stessa Dott.ssa consulente in ambito penale del Sig. ( Persona_2 Persona_1 amministratore della della Deri s.s. e della ad asserire che Parte_1 Controparte_4 il finanziamento per complessivi € 670.400,00 non risulta “ dalla documentazione ufficiale depositata presso la CCIAA( cfr. pag. 16 dell'elaborato allegato n° 10 alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta ).
Operate le predette premesse occorre verificare altresì se, nel caso oggetto di indagine, ricorrano i presupposti di cui all'art. 2467 2° comma c.c., rilievo- ad argomentare della difesa del fallimento attore- ostativo alla fondatezza della eccezione di compensazione.
Osserva il Collegio che è difforme il focus di valutazione della inesistenza del credito per inopponibilità della compensazione legale e quello della non rimborsabilità del credito per effetto della postergazione ex art. 2467 2° comma c.c.; ed infatti quanto al profilo dapprima delineato giova ribadire che sono stati forniti riscontri della esistenza di poste contabili contrapposte aventi data certa ex art 2704 c.c. formatesi in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale in danno della Elg quanto all'importo di € 363.400,00 e che non è richiesta la esplicitazione formale della volontà ante causam di avvalersi della compensazione legale;
quanto al residuo profilo lo stesso potrebbe essere validamente accertato in sede concorsuale allorquando - sul presupposto dell'ammissione del credito della l passivo del fallimento della Elg - fosse apprezzata una deficienza di attivo al fine CP_2 di soddisfare in forma integrale tutti i creditori ammessi al passivo della procedura de qua.
Peraltro il fallimento attore( sul quale incombeva l'onere della prova) ha omesso di fornire evidenze che i plurimi versamenti nella cassa della Elg abbiano avuto la connotazione di cui all'art. 2467 2° comma c.c.(ossia che gli importi siano stati erogati, in considerazione della attività esercitata dalla società, a fronte di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure versandosi in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento).
In forza dei superiori rilievi- si ribadisce- la domanda può trovare accoglimento quanto alla differenza fra la somma oggetto di trasferimento di quote societarie, pari ad € 387.450,00, e quella riconosciuta versata a titolo di finanziamento soci, pari ad € 363.400,00, con atti di data certa ex art. 2704 c.c. ( apparendo tali i riscontri dei versamenti operati con la richiamata causale, risultanti dagli estratti di conto corrente bancario versati in atti)
Ne consegue che la è tenuta a versare( già operata la compensazione legale fra le reciproche CP_2 poste contabili) la somma pari ad € 24.050,00; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 2° comma c.c.( essendo presumibile che, se la somma fosse stata versata alle scadenze concordate, sarebbe stata reinvestita nel circuito produttivo)a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo.]»
§ 2 — Ha proposto appello il fallimento originario attore, come in epigrafe indicato, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ in riforma della sentenza n.1083/2022 del Tribunale delle Imprese di Roma, accogliere le domande come formulate in primo grado e cioè condannare la società semplice al pagamento dell'importo di €387.450,00 oltre interessi e CP_2 rivalutazione sempre come richiesti con rideterminazione dell'ammontare delle spese di lite di primo grado. Con vittoria delle spese di lite in favore dello Stato, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio”
Ha resistito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello e svolgendo, a sua volta, appello incidentale con il quale ha chiesto “ in riforma dell'appellata sentenza, accertare il credito di CP_2 verso il fallimento per l'esatto importo di € 428.400,00 – in luogo di €363.400,00 erroneamente indicati nella sentenza di primo grado, per mero errore di calcolo sulla somma dei bonifici con la causale finanziamento – e, quindi, accertata la reciproca coesistenza di crediti e debiti e, conseguentemente, dichiarata la compensazione, rigettare l'appello avversario e respingere la domanda del fallimento di condanna al pagamento di euro 387.450,00, in quanto ulla deve al CP_2 fallimento appellante”.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 3 — L'appello principale , composto di 13 pagine, è articolato in sei motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo - titolato “ Vis attractiva del giudice fallimentare in ordine alla eccezione di compensazione” – il fallimento appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe potuto conoscere della detta eccezione perché trattasi di accertamento riservato al giudice fallimentare, stante la prevalenza delle norme relative alla par condicio ed essendo l'art. 56 L.F. riferibile sempre e solo al giudice fallimentare.
§ 3.2 — Col secondo motivo - titolato “Inesistenza del credito opposto in compensazione. Motivazione contraddittoria” - il fallimento appellante si duole che sia stato ritenuto esistente il credito di MA solo in ragione di una causale “finanziamento soci” indicata negli estratti conto bancari, mai riscontrata dalla società poi fallita, considerato pure che le scritture contabili non troverebbero opponibilità nei confronti del curatore.
Aggiunge il fallimento che l'operazione “cessione” sarebbe fittizia per non avere data certa e perché sarebbe inverosimile non aver applicato sin da subito la compensazione tra le poste in gioco.
Non vi sarebbe, quindi, prova – secondo parte appellante – del finanziamento soci, erroneamente ritenuto invece esistente dal Tribunale.
§ 3.3 — Col terzo motivo – titolato “ Contraddittorietà della motivazione nonché carenza dei requisiti della certezza e liquidità del credito opposto in compensazione” – il fallimento appellante si duole che il Tribunale non avrebbe considerato che il credito preteso dalla è tutt'altro che certo e che CP_2 ciò osta ex se ed inevitabilmente alla compensazione di cui all'art.56 L.Fall., norma che quindi il giudice di primo grado avrebbe violato. Ciò in ragione del fatto che il credito era contestato dal fallimento, sottolineando come la somma fosse maggiore di quella poi riconosciuta dal Tribunale che, già solo per questo aspetto, avrebbe dovuto trarne le conseguenze così come dal fatto che l'importo maggiore (di euro 670.400,00) non risultava dichiarato alla Camera di Commercio, come indicato dal consulente di parte dell'imputato in sede penale.
§3.4 – Col quarto motivo – titolato “Inesistenza e comunque inopponibilità della presunta cessione del credito” – il fallimento appellante lamenta che il tribunale avrebbe errato nel ritenere che la cessione del credito fosse valida ed opponibile al fallimento perché comunicata in data anteriore al fallimento della società fallita (e in ogni caso poi al fallimento con missiva del 13 giugno 2016) avendo totalmente omesso di esaminare l'eccezione di mancanza di data certa della cessione e della sua mancata comunicazione alla società fallita.
§3.5 – Col quinto motivo – titolato “Violazione dell'art.56, co.2, L.F.” – il fallimento appellante formula la detta denuncia deducendo: “la presunta cessione è stata posta in essere al solo fine di liberare la dalle obbligazioni contratte nei confronti della società fallita. È di nitida percezione CP_2 che la cessione è stata fatta “a tavolino” dopo il fallimento della ELG al fine di non pagare il credito vantato dalla società fallita. Infatti: (i) non è plausibile che la cessione del credito non sia stata fatta contestualmente alla cessione delle quote;
(ii) non è plausibile che la compensazione non sia stata immediatamente operata in sede di cessione del credito per finanziamento soci;
(iii) manca la prova del pagamento del prezzo (€50.000,00) della cessione del credito.
In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto motivare rigettando l'eccezione di compensazione perché la cessione di credito è priva di data certa ante fallimento e la sua comunicazione è successiva alla dichiarazione di fallimento, di guisa che è da ritenersi effettuata in costanza di fallimento e come tale è inopponibile alla curatela per violazione dell'art.56 L. Fall.”.
§3.6 – Con l'ultimo motivo – titolato “ Violazione dell'art.2467 c.c.” – il fallimento, deducendo che i “presunti” finanziamenti erano finalizzati per entità e per affermazione della stessa a far CP_2 superare le difficoltà della società poi posta in liquidazione, invoca sia la diversa qualificazione delle elargizioni economiche effettuate da MA (conferimento soci e non finanziamento), sia la postergazione del recupero di tali crediti, con conseguente inapplicabilità della compensazione invece disposta dal Tribunale.
§ 4 — Premesso che non è possibile concedere ulteriori termini – come richiesto da parte appellante nelle note di trattazione scritta, nonostante non abbia motivato la ragione per la quale non si è avvalsa della memoria anticipata – perché già concessi, l'appello principale è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, va evidenziato come sia lo stesso fallimento appellante a riconoscere l'esistenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. tra tutte Cass. N. 9787/22 e, più di recente, Cass. N. 13345/24) circa l'ammissibilità, in un giudizio di ordinaria cognizione, di un accertamento tra poste economiche senza che ciò pregiudichi la specialità della procedura concorsuale, purchè ovviamente il
contro
-credito avverso il fallimento non superi il credito di quest'ultimo.
Rispetto a tale orientamento – utilizzato dallo stesso Tribunale nella sentenza impugnata – non viene offerto alcun specifico
contro
-argomento, bensì invocata semplicemente la specialità della procedura e la “par condicio” che, in realtà, proprio la Corte di legittimità preserva con il detto limite dettato per la compensazione.
Ne consegue la reiezione di questa doglianza.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, non può trovare accoglimento perché la doglianza non coglie affatto il ragionamento logico-giuridico del Tribunale che, peraltro, ha individuato solo alcune somme come giustificate dalla causale “finanziamento soci” attraverso gli estratti conto bancari ed altri riscontri documentali/contabili, neppure attaccati specificamente dall'appellante fallimento.
Ebbene, contrariamente a quanto quest'ultimo deduce, quel che non risulta – a fronte dei versamenti ottenuti da parte della società MA in proprio favore – è che la società oggi fallita non ha mai opposto alcunchè né ai versamenti stessi né tanto meno alla “causale” indicata al momento del versamento in proprio favore, a riprova dunque che detta imputazione è stata pienamente accettata dalla società in bonis, condotta che oggi il fallimento non può mettere in discussione proprio perché non adduce ex art. 342 CPC alcun elemento utile in senso contrario alla condotta concludente posta in essere dalla società beneficiaria. Il credito – poi ceduto – è pertanto esistente così come affermato dal Tribunale, statuizione che peraltro ha trovato pure riscontro nella sentenza di assoluzione in sede penale in favore del legale rappresentante della odierna società appellata – da quest'ultima prodotta nelle note finali, CP_2 trattandosi di documento sopravvenuto e come tale ammissibile oltre che rilevante – ove il giudice penale, appunto, ha condiviso la ricostruzione documentale e contabile già contenuta nel presente giudizio.
Di qui la reiezione del profilo di impugnazione.
§4.3 – Anche il terzo motivo non merita accoglimento.
In primo luogo perché il Tribunale ha fatto un preciso ragionamento – come si è già detto – circa l'esistenza di un credito che, seppur inferiore a quello rivendicato (euro 363.400,00 in luogo di 670.400,00), non può non essere considerato riscontrato documentalmente, così come , si ripete, già indicato sopra. Sarà, allora, la differenza tra le due somme a non poter essere compensabile (come infatti è accaduto), ma senza che ciò pregiudichi anche il residuo. I documenti già sopra indicati , senza alcun elemento in contrasto nella condotta della società oggi fallita, comprovano i versamenti e la loro imputazione, sicchè vi è riscontro pieno ed attendibile dell'esistenza del credito.
§4.4 – Il quarto motivo va pure respinto.
Il Tribunale ha chiaramente affermato che per individuare la c.d. data certa non occorreva che la cessione del credito avvenisse mediante scrittura privata autenticata o addirittura con atto pubblico, sicchè il contratto di cessione realizzato con corrispondenza è valido ed efficace e come tale pure opponibile al fallimento, che pacificamente ha ricevuto comunicazione nel 2016, mentre va evidenziato come la comunicazione al debitore ceduto (a prescindere dalla ricezione o meno della raccomandata) fosse stata effettuata esclusivamente per evitare la liberazione.
Ora, non può parte appellante limitarsi ad affermare che la proposta e la accettazione tra MA e CP_2 non abbia riscontro nelle raccomandate prive di ricezione, atteso che il Tribunale – con la più ampia motivazione – ha tratto la conclusione che vi erano ulteriori elementi di carattere documentale e contabile dai quali trarre argomenti univoci circa la riconducibilità di detto atto di cessione a quel periodo temporale, antecedente al fallimento e come tale a quest'ultimo opponibile. La fittizietà (come sembra paventare il fallimento appellante) dell'operazione aveva bisogno di allegazione e prova anche in questa sede ex art. 342 CPC, adempimento non ossequiato, tanto più che ex art. 116 CPC ulteriori argomenti in senso contrario alla tesi sostenuta dal fallimento possono dedursi dalla sentenza penale versata in atti, nella quale si afferma “… dalle prove dichiarative e documentali raccolte è emerso chiaramente – quanto alla contestata distrazione per la cessione di quote alla CP_2 in assenza di corrispettivo – che il credito vantato dalla cessionaria ed opposto in CP_2 compensazione alla fallita ELG era effettivamente esistente…”.
Di qui la reiezione della doglianza.
§4.5 – Il quinto motivo, per quanto suggestivo, non è fondato anche alla luce di quanto già sopra affermato circa la “data certa” della cessione del credito, con la conseguenza che la comunicazione al curatore fallimentare non assume alcun rilievo in ragione di debiti scaduti prima del fallimento e per i quali, come si è detto, è certa la cessione della posizione attiva tra la originaria creditrice MA e la odierna appellata CP_2
Il richiamo, allora, all'art. 56 L.F. ed alla sua lettura rigorosa , per quanto condivisibile, non risulta applicabile al caso di specie in cui il fallimento, a proposito del prezzo vile della cessione (che evidentemente terrà conto del rischio imprenditoriale) e della “fittizietà” della cessione come strumentale ad impedire l'esercizio del credito da parte della società ormai fallita, ha formulato in sostanza mere congetture.
Vi sarebbe stato bisogno, almeno, di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che, in realtà, non sono neppure ben delineati nell'atto di gravame, nonostante l'onere ex art. 342 CPC.
Ne consegue che, non sussistendo elementi ostativi, bene ha fatto il Tribunale ad applicare la compensazione ex art. 56 L.F.
§4.6 – L'ultimo motivo va parimenti respinto: il Tribunale ha più volte spiegato le ragioni per le quali le somme versate da MAGA alla società in bonis, oggi fallita, non possono che essere ricondotte a finanziamenti: non vi sono elementi gravi, precisi e concordanti in contrasto con tale “causale” pure indicata nei bonifici, nel totale silenzio della beneficiaria che mai (se non con la curatela e nel giudizio in esame) ha posto in discussione tale imputazione. L'entità delle somme e il periodo temporale non paiono, da soli, sufficienti a darne una diversa imputazione, tanto meno la sola frase riportata nelle difese della odierna appellata – con riguardo alla soluzione di difficoltà operative dell'impresa finanziata – può essere sufficiente allo scopo.
Egualmente deve dirsi per la postergazione che non trova applicazione in assenza dei presupposti.
Di qui la reiezione di tutto il gravame principale.
§ 5 — Quanto all'appello incidentale, la lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale CP_2 lì ove non ha accertato il reale ammontare dei bonifici con casuale finanziamento, con riguardo al calcolo della somma dei bonifici con causale finanziamento. Deduce in particolare “Infatti, prendendo in esame gli estratti conto prodotti in giudizio (doc. 07 e allegato 5.A al doc.10, relazione dott.ssa
, si ricava che essi contengono 17 operazioni con specifica causale finanziamento, per Per_2 complessivi €428.400,00; le 17 operazioni di cui su tratta sono state evidenziate con cerchio rosso nel medesimo doc.07, che si riproduce con scansione a colori a corredo del presente atto di costituzione in appello)”.
La maggior somma, quindi, non consentirebbe al fallimento di ottenere la condanna di perché CP_2 il debito di quest'ultima sarebbe totalmente “coperto” dal proprio credito.
Orbene, rileva la Corte che se è pur vero che il Tribunale ha valorizzato la causale “finanziamento”, ha poi tenuto conto solo di quelle poste che avevano pure ulteriore riscontro documentale, rispetto al mero estratto conto bancario.
Di questo profilo, invero, l'appellante incidentale non si cura, sicchè quel passaggio motivazionale non risulta attaccato da alcun
contro
-argomento, neppure proposto se non come errore di mero calcolo;
d'altronde, anche la sentenza penale ha ritenuto la somma compensabile (ai fini dell'assoluzione dell'imputato) nella misura inferiore, elemento ex art. 116 CPC ben valorizzabile in questa sede. Di qui la reiezione dell'appello incidentale.
§ 6 — La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Trattandosi di procedimenti di appello introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 1083/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Compensa tra le parti le spese del grado;
4. Dichiara le parti appellanti – principale e incidentale – tenute ciascuna a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la rispettiva impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3983 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 settembre 2025 e vertente tra
TRA
(cod. fisc. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore Avv. (cod. fisc. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Vona
APPELLANTE ed APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa, per procura in atti, anche Controparte_2 P.IVA_2 disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Carlo GALVAGNO e dall'Avv. Paolo CASETTA;
APPELLATA ed APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA § 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla il fallimento n° 286/2016 Controparte_3
Tribunale di Roma della premesso che: Parte_1
- La era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 31 marzo 2016; Parte_1
- Il 26 giugno 2014 la società poi fallita aveva ceduto alla ed alla ( poi CP_2 Controparte_4 denominata con due distinti atti di cessione la propria partecipazione al capitale Controparte_5 sociale della Energy Life Indistry s.r.l. e precisamente: una quota del valore nominale di € 4.433,00 era stata ceduta alla per un corrispettivo di € 387.450,00 ed una quota del valore nominale di CP_2
4.147,00 era stata ceduta alla per un corrispettivo di € 362.550,00; Controparte_4
- in entrambi i casi il pagamento del prezzo era stato posticipato e dilazionato nel tempo;
- la compagine poi fallita non aveva incassato alcunchè per le suddette cessioni;
- nel 2014 sia la che la 2010 s.r.l. erano socie della compagine fallita e tutte e tre le CP_2 CP_4 società erano amministrate dal Sig. Persona_1
- le due cessioni, quindi, erano un chiaro esempio di mala gestio con evidenti finalità distrattive poste in essere dall'amministratore della società fallita, il quale non si era peritato di introdurre alcuna garanzia per l'adempimento rendendo così aleatorio il pagamento del corrispettivo perché posticipato nel tempo ed addirittura da versarsi per i 2/3 a distanza di ben sei anni e mezzo dalla cessione delle quote;
- la cessione alla prevedeva: (i) il trasferimento immediato della quota con tutti i relativi diritti CP_2 ed effetti;
(ii) il pagamento posticipato del prezzo attraverso rate annuali costanti di € 30.000,00 cadauna scadenti il 31 dicembre di ogni anno a partire del 31 dicembre 2015( e quindi con la prima rata a distanza di oltre 18 mesi dal trasferimento della quota) fino al 31 dicembre 2019 e con una sesta rata finale al 31 dicembre 2020 di € 237.450,0; il tutto senza interessi e garanzie;
- la non aveva pagato alcunchè; CP_2
- il Curatore fallimentare aveva sollecitato il pagamento della prima rata del corrispettivo prevista al 31 dicembre 2015 per un ammontare di € 30.000,00 e per tutta risposta la aveva comunicato di CP_2 aver compensato l'intero importo di € 387.450,00 con un proprio maggior credito di € 670.400,00 a titolo di finanziamento soci;
- tale apporto monetario sarebbe derivato dai finanziamenti erogati dalla MA s.r.l.( precedente socia della prima che quest'ultima cedesse la quota alla Parte_1 CP_2
- non vi era alcun credito per finanziamento soci;
- la compensazione non era avvenuta perché mancava la prova dell'acquisto del credito sia la notificazione alla società fallita sia il c.d. atto di opposizione della compensazione cioè l'atto di volersi avvalere della compensazione ovvero mancava l'accordo fra le Deri e la società fallita di compensare le poste contabili;
- ove mai fosse stato effettuato il finanziamento il fatto che la compensazione non fosse stata contemplata nella scrittura di cessione ed anzi che fosse previsto un pagamento dilazionato nel tempo era indice che il cessionario aveva rinunciato ad avvalersi della compensazione;
- se poi fosse emerso che vi era stata compensazione era evidente che questa non era legittima per cui si richiedeva la ripetizione della somma compensata;
- infatti il finanziamento dei soci è postergato rispetto al soddisfacimento dei creditori ex art. 2467 c.c. come eccepito dal Curatore del fallimento nella missiva di risposta a quella della CP_2
- ciò voleva dire che il rimborso del finanziamento per il tramite della compensazione era illegittimo;
- l'unico dato incontrovertibile era che la non aveva corrisposto l'importo di € 30.000,00 e che CP_2 non aveva pagato neanche la seconda rata scaduta al 31 dicembre 2016 e tanto meno quella scaduta al 31 dicembre 2017;
- era interesse del fallimento attore ottenere il pagamento dell'intero prezzo di cessione della quota;
- infatti la era decaduta dal beneficio del termine: il mancato pagamento di tre rate per CP_2 complessivi € 90.000,00, il silenzio dopo la missiva del Curatore, la struttura e la modalità della cessione, l'assenza di pubblicità in ordine ai bilanci della società semplice erano tutti elementi CP_2 che costituivano l'ipotesi prevista dall'art. 1186 c.c. per diminuzione o ancor più per insolvibilità patrimoniale;
tanto esposto chiedeva condannarsi la al pagamento della somma complessiva Controparte_3 pari ad € 387.450,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 2° comma c.c. dalla domanda ovvero al pagamento delle rate scadute alla data di pubblicazione della pronuncia oltre accessori di legge a decorrere dalle singole scadenze.
Si costituiva la società semplice e, con comparsa di risposta, replicava di essere titolare del CP_2 credito pari ad € 670.000,00 ceduto dalla MA s.r.l. in data 02/08/2014, credito che, per ragioni di natura temporale, non avrebbe potuto essere opposto in compensazione alla data del trasferimento delle quote societarie della compagine poi fallita avvenuto in data 26/06/2014; in ogni caso non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2467 c.c. in quanto non si verteva in ipotesi di prestiti anomali effettuati al fine di porre rimedio alle ipotesi di sottocapitalizzazione cosiddetta nominale;
da ultimo, ove fosse stata accolta la domanda attorea, sussisteva il diritto al pagamento del prezzo del trasferimento delle quote societarie in forma rateale.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, già operata la compensazione fra le reciproche poste contabili, condanna la a pagare al fallimento attore la somma pari ad € 24.050,00 oltre interessi legali Controparte_3
e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo;
Condanna la a rifondere in favore del fallimento Controparte_3 attore le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.835,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Ritiene il Tribunale che la domanda di adempimento contrattuale debba trovare accoglimento per quanto di ragione. Giova rammentare che, con contratto concluso per corrispondenza mediante proposta in data 31/07/2014 ed accettazione in data 02/08/2014, la ha acquistato dalla MA s.r.l. un credito del CP_2 valore capitale di € 670.400,00 nei confronti della compagine poi fallita- asseritamente- a titolo di finanziamento soci (accordo perfezionato in data successiva a quello del 26/06/2014 di trasferimento delle quote societarie dalla Elg alla ). CP_2
La cessione del credito è stata comunicata, ai sensi dell'art. 1264 c.c., in data 06/08/2014 al debitore ceduto( nonché, in ogni caso, al Curatore del fallimento attore con missiva del 13 giugno 2016).
A fronte della richiesta di pagamento avanzata dal Curatore del fallimento attore la ha eccepito CP_2
l'estinzione della obbligazione di pagamento del prezzo convenuto per compensazione con il richiamato credito.
Sono stati forniti adeguati riscontri in ordine alla circostanza che taluni versamenti operati dalla MA s.r.l. nelle casse di Elg negli anni 2013 e 2014 siano state effettuati a titolo di finanziamento soci ( cfr. gli estratti- conto bancari recanti la annotazione della causale dei bonifici a titolo di finanziamento soci quanto all'importo di € 363.400,00 mentre le residue consistenti rimesse non recano la indicazione di alcuna causale di pagamento).
Non vale obiettare che non potrebbe essere opposto il richiamato credito in compensazione in difetto dell'ammissione dello stesso al passivo della procedura fallimentare atteso che è consentito eccepire la compensazione in sede extra-concorsuale purchè il credito non ecceda l'importo monetario di quello assunto in comparazione.
Quel che appare decisivo al fine dell'esame della presente controversia è il profilo che riscontri di data certa ex art. 2704 c.c. sono stati forniti in ordine alla effettuazione di rimesse bancarie della MA alla Elg a titolo di finanziamento soci per l'importo di € 363.400,00 dovendo presumersi che le residue rimesse siano state effettuate ad altro titolo( delle quali non può essere richiesta la ripetizione).
Non valgono ad inficiare le superiori valutazioni le indicazioni negoziali dei contraenti( peraltro prive di data certa ex art. 2704 c.c. ) nonché le appostazioni contabili non aventi connotazione di chiarezza e di univocità.
Ed infatti è la stessa Dott.ssa consulente in ambito penale del Sig. ( Persona_2 Persona_1 amministratore della della Deri s.s. e della ad asserire che Parte_1 Controparte_4 il finanziamento per complessivi € 670.400,00 non risulta “ dalla documentazione ufficiale depositata presso la CCIAA( cfr. pag. 16 dell'elaborato allegato n° 10 alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta ).
Operate le predette premesse occorre verificare altresì se, nel caso oggetto di indagine, ricorrano i presupposti di cui all'art. 2467 2° comma c.c., rilievo- ad argomentare della difesa del fallimento attore- ostativo alla fondatezza della eccezione di compensazione.
Osserva il Collegio che è difforme il focus di valutazione della inesistenza del credito per inopponibilità della compensazione legale e quello della non rimborsabilità del credito per effetto della postergazione ex art. 2467 2° comma c.c.; ed infatti quanto al profilo dapprima delineato giova ribadire che sono stati forniti riscontri della esistenza di poste contabili contrapposte aventi data certa ex art 2704 c.c. formatesi in data antecedente all'apertura della procedura concorsuale in danno della Elg quanto all'importo di € 363.400,00 e che non è richiesta la esplicitazione formale della volontà ante causam di avvalersi della compensazione legale;
quanto al residuo profilo lo stesso potrebbe essere validamente accertato in sede concorsuale allorquando - sul presupposto dell'ammissione del credito della l passivo del fallimento della Elg - fosse apprezzata una deficienza di attivo al fine CP_2 di soddisfare in forma integrale tutti i creditori ammessi al passivo della procedura de qua.
Peraltro il fallimento attore( sul quale incombeva l'onere della prova) ha omesso di fornire evidenze che i plurimi versamenti nella cassa della Elg abbiano avuto la connotazione di cui all'art. 2467 2° comma c.c.(ossia che gli importi siano stati erogati, in considerazione della attività esercitata dalla società, a fronte di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure versandosi in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento).
In forza dei superiori rilievi- si ribadisce- la domanda può trovare accoglimento quanto alla differenza fra la somma oggetto di trasferimento di quote societarie, pari ad € 387.450,00, e quella riconosciuta versata a titolo di finanziamento soci, pari ad € 363.400,00, con atti di data certa ex art. 2704 c.c. ( apparendo tali i riscontri dei versamenti operati con la richiamata causale, risultanti dagli estratti di conto corrente bancario versati in atti)
Ne consegue che la è tenuta a versare( già operata la compensazione legale fra le reciproche CP_2 poste contabili) la somma pari ad € 24.050,00; il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 1224 2° comma c.c.( essendo presumibile che, se la somma fosse stata versata alle scadenze concordate, sarebbe stata reinvestita nel circuito produttivo)a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo.]»
§ 2 — Ha proposto appello il fallimento originario attore, come in epigrafe indicato, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ in riforma della sentenza n.1083/2022 del Tribunale delle Imprese di Roma, accogliere le domande come formulate in primo grado e cioè condannare la società semplice al pagamento dell'importo di €387.450,00 oltre interessi e CP_2 rivalutazione sempre come richiesti con rideterminazione dell'ammontare delle spese di lite di primo grado. Con vittoria delle spese di lite in favore dello Stato, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio”
Ha resistito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello e svolgendo, a sua volta, appello incidentale con il quale ha chiesto “ in riforma dell'appellata sentenza, accertare il credito di CP_2 verso il fallimento per l'esatto importo di € 428.400,00 – in luogo di €363.400,00 erroneamente indicati nella sentenza di primo grado, per mero errore di calcolo sulla somma dei bonifici con la causale finanziamento – e, quindi, accertata la reciproca coesistenza di crediti e debiti e, conseguentemente, dichiarata la compensazione, rigettare l'appello avversario e respingere la domanda del fallimento di condanna al pagamento di euro 387.450,00, in quanto ulla deve al CP_2 fallimento appellante”.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 3 — L'appello principale , composto di 13 pagine, è articolato in sei motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo - titolato “ Vis attractiva del giudice fallimentare in ordine alla eccezione di compensazione” – il fallimento appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe potuto conoscere della detta eccezione perché trattasi di accertamento riservato al giudice fallimentare, stante la prevalenza delle norme relative alla par condicio ed essendo l'art. 56 L.F. riferibile sempre e solo al giudice fallimentare.
§ 3.2 — Col secondo motivo - titolato “Inesistenza del credito opposto in compensazione. Motivazione contraddittoria” - il fallimento appellante si duole che sia stato ritenuto esistente il credito di MA solo in ragione di una causale “finanziamento soci” indicata negli estratti conto bancari, mai riscontrata dalla società poi fallita, considerato pure che le scritture contabili non troverebbero opponibilità nei confronti del curatore.
Aggiunge il fallimento che l'operazione “cessione” sarebbe fittizia per non avere data certa e perché sarebbe inverosimile non aver applicato sin da subito la compensazione tra le poste in gioco.
Non vi sarebbe, quindi, prova – secondo parte appellante – del finanziamento soci, erroneamente ritenuto invece esistente dal Tribunale.
§ 3.3 — Col terzo motivo – titolato “ Contraddittorietà della motivazione nonché carenza dei requisiti della certezza e liquidità del credito opposto in compensazione” – il fallimento appellante si duole che il Tribunale non avrebbe considerato che il credito preteso dalla è tutt'altro che certo e che CP_2 ciò osta ex se ed inevitabilmente alla compensazione di cui all'art.56 L.Fall., norma che quindi il giudice di primo grado avrebbe violato. Ciò in ragione del fatto che il credito era contestato dal fallimento, sottolineando come la somma fosse maggiore di quella poi riconosciuta dal Tribunale che, già solo per questo aspetto, avrebbe dovuto trarne le conseguenze così come dal fatto che l'importo maggiore (di euro 670.400,00) non risultava dichiarato alla Camera di Commercio, come indicato dal consulente di parte dell'imputato in sede penale.
§3.4 – Col quarto motivo – titolato “Inesistenza e comunque inopponibilità della presunta cessione del credito” – il fallimento appellante lamenta che il tribunale avrebbe errato nel ritenere che la cessione del credito fosse valida ed opponibile al fallimento perché comunicata in data anteriore al fallimento della società fallita (e in ogni caso poi al fallimento con missiva del 13 giugno 2016) avendo totalmente omesso di esaminare l'eccezione di mancanza di data certa della cessione e della sua mancata comunicazione alla società fallita.
§3.5 – Col quinto motivo – titolato “Violazione dell'art.56, co.2, L.F.” – il fallimento appellante formula la detta denuncia deducendo: “la presunta cessione è stata posta in essere al solo fine di liberare la dalle obbligazioni contratte nei confronti della società fallita. È di nitida percezione CP_2 che la cessione è stata fatta “a tavolino” dopo il fallimento della ELG al fine di non pagare il credito vantato dalla società fallita. Infatti: (i) non è plausibile che la cessione del credito non sia stata fatta contestualmente alla cessione delle quote;
(ii) non è plausibile che la compensazione non sia stata immediatamente operata in sede di cessione del credito per finanziamento soci;
(iii) manca la prova del pagamento del prezzo (€50.000,00) della cessione del credito.
In definitiva, il Tribunale avrebbe dovuto motivare rigettando l'eccezione di compensazione perché la cessione di credito è priva di data certa ante fallimento e la sua comunicazione è successiva alla dichiarazione di fallimento, di guisa che è da ritenersi effettuata in costanza di fallimento e come tale è inopponibile alla curatela per violazione dell'art.56 L. Fall.”.
§3.6 – Con l'ultimo motivo – titolato “ Violazione dell'art.2467 c.c.” – il fallimento, deducendo che i “presunti” finanziamenti erano finalizzati per entità e per affermazione della stessa a far CP_2 superare le difficoltà della società poi posta in liquidazione, invoca sia la diversa qualificazione delle elargizioni economiche effettuate da MA (conferimento soci e non finanziamento), sia la postergazione del recupero di tali crediti, con conseguente inapplicabilità della compensazione invece disposta dal Tribunale.
§ 4 — Premesso che non è possibile concedere ulteriori termini – come richiesto da parte appellante nelle note di trattazione scritta, nonostante non abbia motivato la ragione per la quale non si è avvalsa della memoria anticipata – perché già concessi, l'appello principale è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, va evidenziato come sia lo stesso fallimento appellante a riconoscere l'esistenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. tra tutte Cass. N. 9787/22 e, più di recente, Cass. N. 13345/24) circa l'ammissibilità, in un giudizio di ordinaria cognizione, di un accertamento tra poste economiche senza che ciò pregiudichi la specialità della procedura concorsuale, purchè ovviamente il
contro
-credito avverso il fallimento non superi il credito di quest'ultimo.
Rispetto a tale orientamento – utilizzato dallo stesso Tribunale nella sentenza impugnata – non viene offerto alcun specifico
contro
-argomento, bensì invocata semplicemente la specialità della procedura e la “par condicio” che, in realtà, proprio la Corte di legittimità preserva con il detto limite dettato per la compensazione.
Ne consegue la reiezione di questa doglianza.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, non può trovare accoglimento perché la doglianza non coglie affatto il ragionamento logico-giuridico del Tribunale che, peraltro, ha individuato solo alcune somme come giustificate dalla causale “finanziamento soci” attraverso gli estratti conto bancari ed altri riscontri documentali/contabili, neppure attaccati specificamente dall'appellante fallimento.
Ebbene, contrariamente a quanto quest'ultimo deduce, quel che non risulta – a fronte dei versamenti ottenuti da parte della società MA in proprio favore – è che la società oggi fallita non ha mai opposto alcunchè né ai versamenti stessi né tanto meno alla “causale” indicata al momento del versamento in proprio favore, a riprova dunque che detta imputazione è stata pienamente accettata dalla società in bonis, condotta che oggi il fallimento non può mettere in discussione proprio perché non adduce ex art. 342 CPC alcun elemento utile in senso contrario alla condotta concludente posta in essere dalla società beneficiaria. Il credito – poi ceduto – è pertanto esistente così come affermato dal Tribunale, statuizione che peraltro ha trovato pure riscontro nella sentenza di assoluzione in sede penale in favore del legale rappresentante della odierna società appellata – da quest'ultima prodotta nelle note finali, CP_2 trattandosi di documento sopravvenuto e come tale ammissibile oltre che rilevante – ove il giudice penale, appunto, ha condiviso la ricostruzione documentale e contabile già contenuta nel presente giudizio.
Di qui la reiezione del profilo di impugnazione.
§4.3 – Anche il terzo motivo non merita accoglimento.
In primo luogo perché il Tribunale ha fatto un preciso ragionamento – come si è già detto – circa l'esistenza di un credito che, seppur inferiore a quello rivendicato (euro 363.400,00 in luogo di 670.400,00), non può non essere considerato riscontrato documentalmente, così come , si ripete, già indicato sopra. Sarà, allora, la differenza tra le due somme a non poter essere compensabile (come infatti è accaduto), ma senza che ciò pregiudichi anche il residuo. I documenti già sopra indicati , senza alcun elemento in contrasto nella condotta della società oggi fallita, comprovano i versamenti e la loro imputazione, sicchè vi è riscontro pieno ed attendibile dell'esistenza del credito.
§4.4 – Il quarto motivo va pure respinto.
Il Tribunale ha chiaramente affermato che per individuare la c.d. data certa non occorreva che la cessione del credito avvenisse mediante scrittura privata autenticata o addirittura con atto pubblico, sicchè il contratto di cessione realizzato con corrispondenza è valido ed efficace e come tale pure opponibile al fallimento, che pacificamente ha ricevuto comunicazione nel 2016, mentre va evidenziato come la comunicazione al debitore ceduto (a prescindere dalla ricezione o meno della raccomandata) fosse stata effettuata esclusivamente per evitare la liberazione.
Ora, non può parte appellante limitarsi ad affermare che la proposta e la accettazione tra MA e CP_2 non abbia riscontro nelle raccomandate prive di ricezione, atteso che il Tribunale – con la più ampia motivazione – ha tratto la conclusione che vi erano ulteriori elementi di carattere documentale e contabile dai quali trarre argomenti univoci circa la riconducibilità di detto atto di cessione a quel periodo temporale, antecedente al fallimento e come tale a quest'ultimo opponibile. La fittizietà (come sembra paventare il fallimento appellante) dell'operazione aveva bisogno di allegazione e prova anche in questa sede ex art. 342 CPC, adempimento non ossequiato, tanto più che ex art. 116 CPC ulteriori argomenti in senso contrario alla tesi sostenuta dal fallimento possono dedursi dalla sentenza penale versata in atti, nella quale si afferma “… dalle prove dichiarative e documentali raccolte è emerso chiaramente – quanto alla contestata distrazione per la cessione di quote alla CP_2 in assenza di corrispettivo – che il credito vantato dalla cessionaria ed opposto in CP_2 compensazione alla fallita ELG era effettivamente esistente…”.
Di qui la reiezione della doglianza.
§4.5 – Il quinto motivo, per quanto suggestivo, non è fondato anche alla luce di quanto già sopra affermato circa la “data certa” della cessione del credito, con la conseguenza che la comunicazione al curatore fallimentare non assume alcun rilievo in ragione di debiti scaduti prima del fallimento e per i quali, come si è detto, è certa la cessione della posizione attiva tra la originaria creditrice MA e la odierna appellata CP_2
Il richiamo, allora, all'art. 56 L.F. ed alla sua lettura rigorosa , per quanto condivisibile, non risulta applicabile al caso di specie in cui il fallimento, a proposito del prezzo vile della cessione (che evidentemente terrà conto del rischio imprenditoriale) e della “fittizietà” della cessione come strumentale ad impedire l'esercizio del credito da parte della società ormai fallita, ha formulato in sostanza mere congetture.
Vi sarebbe stato bisogno, almeno, di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che, in realtà, non sono neppure ben delineati nell'atto di gravame, nonostante l'onere ex art. 342 CPC.
Ne consegue che, non sussistendo elementi ostativi, bene ha fatto il Tribunale ad applicare la compensazione ex art. 56 L.F.
§4.6 – L'ultimo motivo va parimenti respinto: il Tribunale ha più volte spiegato le ragioni per le quali le somme versate da MAGA alla società in bonis, oggi fallita, non possono che essere ricondotte a finanziamenti: non vi sono elementi gravi, precisi e concordanti in contrasto con tale “causale” pure indicata nei bonifici, nel totale silenzio della beneficiaria che mai (se non con la curatela e nel giudizio in esame) ha posto in discussione tale imputazione. L'entità delle somme e il periodo temporale non paiono, da soli, sufficienti a darne una diversa imputazione, tanto meno la sola frase riportata nelle difese della odierna appellata – con riguardo alla soluzione di difficoltà operative dell'impresa finanziata – può essere sufficiente allo scopo.
Egualmente deve dirsi per la postergazione che non trova applicazione in assenza dei presupposti.
Di qui la reiezione di tutto il gravame principale.
§ 5 — Quanto all'appello incidentale, la lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale CP_2 lì ove non ha accertato il reale ammontare dei bonifici con casuale finanziamento, con riguardo al calcolo della somma dei bonifici con causale finanziamento. Deduce in particolare “Infatti, prendendo in esame gli estratti conto prodotti in giudizio (doc. 07 e allegato 5.A al doc.10, relazione dott.ssa
, si ricava che essi contengono 17 operazioni con specifica causale finanziamento, per Per_2 complessivi €428.400,00; le 17 operazioni di cui su tratta sono state evidenziate con cerchio rosso nel medesimo doc.07, che si riproduce con scansione a colori a corredo del presente atto di costituzione in appello)”.
La maggior somma, quindi, non consentirebbe al fallimento di ottenere la condanna di perché CP_2 il debito di quest'ultima sarebbe totalmente “coperto” dal proprio credito.
Orbene, rileva la Corte che se è pur vero che il Tribunale ha valorizzato la causale “finanziamento”, ha poi tenuto conto solo di quelle poste che avevano pure ulteriore riscontro documentale, rispetto al mero estratto conto bancario.
Di questo profilo, invero, l'appellante incidentale non si cura, sicchè quel passaggio motivazionale non risulta attaccato da alcun
contro
-argomento, neppure proposto se non come errore di mero calcolo;
d'altronde, anche la sentenza penale ha ritenuto la somma compensabile (ai fini dell'assoluzione dell'imputato) nella misura inferiore, elemento ex art. 116 CPC ben valorizzabile in questa sede. Di qui la reiezione dell'appello incidentale.
§ 6 — La reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Trattandosi di procedimenti di appello introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 1083/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale;
2. Rigetta l'appello incidentale;
3. Compensa tra le parti le spese del grado;
4. Dichiara le parti appellanti – principale e incidentale – tenute ciascuna a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la rispettiva impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore