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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 28/01/2026, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1249/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'NO LE, Relatore
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12783/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112400162451 IMU 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 S.r.l.s. ha proposto ricorso avverso l'avviso, notificatole il 4.6.2024 da Roma Capitale per il pagamento della TARI per l'anno 2024, per il complessivo importo di euro 14.408,00, in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, ad uso albergo.
La ricorrente rileva di aver detenuto l'immobile – in forza di un contratto di affitto di azienda sottoscritto con la Società_1 s.r.l. il 9.3.2015 – risoltosi a seguito del venir meno del rapporto presupposto (contratto di leasing tra la Banca_1, proprietaria, e la Società_2 s.r.l., che l'aveva a sua volta concesso in locazione alla Società_1); a seguito della risoluzione del contratto di leasing, l'immobile era stato restituito alla legittima proprietaria in data 12.1.2018.
Per tali ragioni, era venuto meno il presupposto impositivo a far tempo da tale data.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, rappresentando la correttezza del suo operato, considerato che la società ricorrente non aveva mai depositato una denuncia di cessazione per l'immobile di Indirizzo_1; ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha prodotto provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate il 10.7.2023 nei confronti della Società_2 s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la contribuente ha dimostrato l'insussistenza dei presupposti della pretesa tributaria per l'anno 2024, provando in giudizio di avere riconsegnato l'immobile sottoposto a tassazione alla Banca_1 in data 12.1.2018.
Ne consegue la fondatezza del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, considerato che la società ricorrente non aveva ritualmente denunciato l'avvenuto rilascio del bene all'ente impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Roma, 26.1.2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
LI D'OS ST EA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'NO LE, Relatore
COSENTINO MARIA GIULIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12783/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112400162451 IMU 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 S.r.l.s. ha proposto ricorso avverso l'avviso, notificatole il 4.6.2024 da Roma Capitale per il pagamento della TARI per l'anno 2024, per il complessivo importo di euro 14.408,00, in relazione all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, ad uso albergo.
La ricorrente rileva di aver detenuto l'immobile – in forza di un contratto di affitto di azienda sottoscritto con la Società_1 s.r.l. il 9.3.2015 – risoltosi a seguito del venir meno del rapporto presupposto (contratto di leasing tra la Banca_1, proprietaria, e la Società_2 s.r.l., che l'aveva a sua volta concesso in locazione alla Società_1); a seguito della risoluzione del contratto di leasing, l'immobile era stato restituito alla legittima proprietaria in data 12.1.2018.
Per tali ragioni, era venuto meno il presupposto impositivo a far tempo da tale data.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, rappresentando la correttezza del suo operato, considerato che la società ricorrente non aveva mai depositato una denuncia di cessazione per l'immobile di Indirizzo_1; ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha prodotto provvedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate il 10.7.2023 nei confronti della Società_2 s.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la contribuente ha dimostrato l'insussistenza dei presupposti della pretesa tributaria per l'anno 2024, provando in giudizio di avere riconsegnato l'immobile sottoposto a tassazione alla Banca_1 in data 12.1.2018.
Ne consegue la fondatezza del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, considerato che la società ricorrente non aveva ritualmente denunciato l'avvenuto rilascio del bene all'ente impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Roma, 26.1.2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
LI D'OS ST EA