Art. 27. (Sospensione cautelare)
Il medico incaricato e' immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura.
Il medico incaricato puo' essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:
a) a procedimento penale e la natura del reato scrittogli sia particolarmente grave;
b) a procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per infrazioni di particolare gravita'. La sospensione puo' essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione e' revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro 20 giorni dalla data del provvedimento di sospensione stessa.
La sospensione di cui al precedente comma e' disposta con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.
Durante il periodo della sospensione cautelare, al medico incaricato non compete alcun assegno.
Il medico incaricato e' immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura.
Il medico incaricato puo' essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:
a) a procedimento penale e la natura del reato scrittogli sia particolarmente grave;
b) a procedimento disciplinare da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per infrazioni di particolare gravita'. La sospensione puo' essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione e' revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro 20 giorni dalla data del provvedimento di sospensione stessa.
La sospensione di cui al precedente comma e' disposta con decreto motivato del Ministro per la grazia e giustizia.
Durante il periodo della sospensione cautelare, al medico incaricato non compete alcun assegno.