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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/09/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3240 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: adempimento contrattuale, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in S. Giuliano Terme Parte_1 presso lo studio dell'Avv. B. Polese, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona del liquidatore pro tempore, TR elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio dell'Avv. F. Gori, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: Accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato dalla società in persona Pt_1 del legale rappresentante pro tempore - in virtù dell'incorporazione della - Controparte_2 nei confronti della società in persona TR del legale rappresentante pro tempore e pari ad € 85.261,06 come specificato nelle premesse ed in considerazione di ciò condannare la medesima TR
, in personale del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore - della somma di € 85.261,06 oltre Pt_1 interessi moratori ex art. 1224 come per legge dal giorno della messa in mora al saldo Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarre. Insisteva inoltre, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
Parte convenuta: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese da distrarre. Insisteva inoltre, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha allegato di aver incorporato per fusione Parte_1
e che tale società aveva fornito a materiale Controparte_2 CP_1 TR edile per complessivi € 85.261,05. Tale importo non era stato pagato e, a seguito della conseguente richiesta alla controparte, era emersa l'esistenza di un accordo denominato “accettazione proposta assunzione del debito di da parte di con TR Pt_2 CP_3 effetto liberatorio e remissorio e pagamento a saldo e stralcio del credito” sottoscritto in data 17.06.2013, che cristallizzava l'esposizione debitoria della al TR
17.06.2013 in € 78.861,05 che sarebbe stato accollato dalla con stralcio ad € CP_4
39.430,53.
Tuttavia tale ultima società era LL per cui era stata proposta istanza di ammissione al passivo fallimentare, respinta tuttavia dal GD in ragione della genericità dell'atto dal quale si sarebbe dovuto evincere l'accollo del debito della convenuta da parte della LL . D'altro canto era Pt_2 emerso che dopo l'accordo in questione i rapporti commerciali tra le parti erano proseguiti, avendo maturato la società convenuta un ulteriore debito per € 6.500,00, non incluso nell'accordo citato.
Concludeva pertanto nei termini indicati in epigrafe ritenendo che, in ragione della inidoneità dell'accordo citato a produrre l'assunzione del debito da parte della società LL, esso dovesse essere integralmente onorato dalla società convenuta.
Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, evidenziava l'esistenza ed operatività tra le parti dell'accollo liberatorio, tra l'altro in parte eseguito da parte di per l'importo di € CP_4
16.429,40, con conseguente difetto di legittimazione passiva di in TR relazione alle domande proposte. Dell'accordo in questione l'attrice era ben consapevole, tanto da aver proposto domanda di ammissione al passivo, rigettata dal fallimento solo per vizi di Pt_2 inopponibilità della scrittura verso il fallimento e non vizi attinenti l'accordo in sé. Negava inoltre l'esistenza di ulteriori rapporti, successivi all'accollo formalizzato affermando che, in ogni caso, le somme ulteriori in questione sarebbero già state computate nell'accordo liberatorio del giugno 2013, e dunque non sarebbero di per sé più dovute.
Sulla scorta di una istruttoria documentale, precisate le conclusioni all'udienza del 23-9-2025 all'esito della discussione orale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
******
Tanto premesso la domanda è solo in parte fondata e va dunque accolta nei limiti di ragione.
Le circostanze di causa sono pacifiche tra le parti, dovendosi in questa sede unicamente verificare se l'accordo di “accettazione proposta assunzione del debito di TR [...]
da parte di con effetto liberatorio e remissorio e pagamento a saldo e CP_1 Pt_2 CP_3 stralcio del credito”, sottoscritto tra le parti in data 17.06.2013 (prodotto in giudizio da entrambe le parti, doc. 6 attore e doc. 3 convenuta), sia effettivamente operante tra le parti. Trattandosi infatti, espressamente, di un accollo liberatorio con rimessione di una parte del credito non potrebbe infatti la parte attrice, in quel caso, certamente azionare il credito (e tanto più l'intero credito) nei confronti del debitore originario, a seguito dell'inadempimento dell'accollante.
2 La parte attrice ritiene che non lo sia, sulla base del solo rinvio al provvedimento del GD del fallimento che non ha ammesso il credito al passivo affermando che: “la prima scrittura del Pt_2
27.05.2013 indirizzata a tutti i creditori della nella quale risulta in calce la TR sottoscrizione della a conferma della serietà dell'intenzione di assunzione dei debiti, risulta Pt_2 assolutamente generica…”. Dunque, per effetto di tale genericità, l'accordo dovrebbe considerarsi
“non produttivo di effetti giuridici e dunque non idoneo a produrre l'assunzione del debito da parte della società LL”.
Ad essere generici sono in realtà, come si vede, i rilievi che la parte muove all'accordo di cui sopra, non essendo neppure ben comprensibile quali vizi genetici dell'accordo la parte vorrebbe far derivare da tale genericità, lamentata per relationem. Potrebbe ipotizzarsi che la parte abbia inteso far valere una nullità di esso per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, tuttavia occorre Con rilevare che non è noto quale sia il materiale documentale sottoposto al nell'ambito della procedura fallimentare (si dà atto infatti, in quella sede, dell'assenza di un allegato), ma in ogni caso dalla combinazione dei documenti in questa sede prodotti in giudizio dalla stessa parte attrice come doc. 6 si evince chiaramente come l'accordo fosse sufficientemente specifico (v. in particolare la proposta del 24.4.13, cui si ricollega chiaramente il documento del 27.5.13 sottoscritto anche da il tutto completato infine dall'accettazione di cui sopra si è detto, che a quel punto non era CP_6 necessario fosse ulteriormente sottoscritta da , ben potendo risultare la completa conclusione Pt_2 dell'accordo dalla sommatoria dei diversi documenti citati).
È pur vero che nei citati documenti si dà atto che al fine dell'operatività dell'accollo sarebbe stato necessario il verificarsi di una serie di presupposti (es. il consenso dei creditori), tuttavia è anche vero che da un lato la società attrice non ha mai dedotto che essi non si sarebbero verificati e dall'altro, soprattutto, che l'accordo si fosse perfezionato e fosse operativo tra le parti è chiaramente dimostrato dal fatto che ha provveduto ad una serie di pagamenti in adempimento di esso, Pt_2 per € 16.429,40. Pagamenti ricevuti da tanto che la società attrice si è limitata sul punto ad CP_2 una genericissima contestazione (definendoli “presunti”). Tuttavia, trattandosi (a seguito dell'incorporazione) della parte che tali pagamenti ha ricevuto, non avrebbe potuto non sapere se essi fossero effettivamente avvenuti o meno, ed avrebbe dovuto quindi assumere una posizione specifica sul punto. Tali pagamenti, inoltre, sono comunque documentati dai bonifici prodotti in atti dalla società convenuta (doc. 5).
Ma vi è di più poiché, oltre ad aver ricevuto i predetti pagamenti senza tuttavia darne atto nel presente giudizio, la attrice ha poi a propria volta richiesto l'ammissione del credito di € 39.430,50 al passivo del fallimento , a dimostrazione evidente che essa era ben consapevole Pt_2 dell'esistenza ed operatività tra le parti dell'accordo. Accordo che oggi invece afferma genericamente essere privo di effetti giuridici a seguito della mancata ammissione del credito al passivo del fallimento, mancata ammissione che appare tra l'altro, in effetti, essere avvenuta essenzialmente per il fatto che si trattava di atto non avente data certa, e dunque non opponibile alla procedura.
Vi è da rilevare tuttavia che la società attrice agisce in giudizio per l'ulteriore credito di € 6.500,00, relativo a forniture che afferma effettuate successivamente, non incluso nell'accordo del quale si è
3 sinora parlato e che, parrebbe capirsi, in relazione ad esso fossero state consegnate due cambiali, tornate tuttavia insolute.
La difesa della parte convenuta sul punto è contraddittoria, in quanto da un lato nega vi siano stati rapporti commerciali successivi alla formalizzazione dell'accordo, ma dall'altro afferma che “in ogni caso, le cambiali insolute erano già state computate nell'accordo liberatorio del giugno 2013 e dunque non sarebbero di per sé più dovute”. Facendo tuttavia riferimento ad una comunicazione mail (doc. 4, da essa stessa prodotta in causa a dimostrazione dell'avvenuta ricezione della comunicazione), datata 9.7.13, con la quale comunica appunto che Controparte_2
l'esposizione di prefabbricati è salita ad € 85.261,05. Ma tale comunicazione è CP_1 successiva all'accordo del quale si è sinora detto, e dunque l'importo di € 6.500,00 non è stato considerato in quella sede. Tanto è vero che nella copia dell'accordo prodotta dalla parte attrice è indicata la somma di € 78.861,05, con un “saldo e stralcio” concordato pari ad € 39.430,53, mentre invece la società convenuta ha prodotto in giudizio una copia del medesimo accordo (doc. 3) che reca una cancellazione manoscritta dell'importo di € 78.861,05 e l'indicazione in alto della diversa somma di € 85.261,05. Trattasi, all'evidenza di un maldestro – e non certo caratterizzato da correttezza e buona fede nei confronti della controparte contrattuale – tentativo di dimostrare appunto che l'accordo includerebbe anche l'importo citato, nonostante l'evidente discrepanza temporale sopra evidenziata. Maldestro poiché il resto del testo dell'accordo è rimasto inalterato, in particolare laddove si propone la “definizione a saldo e stralcio del credito nella misura del 50% (pari ad € 39.430,53)”, che però è il 50% di € 78.861,05, e non di € 85.261,05 (ed infatti anche l'importo dei ratei da pagare è poi parametrato, al successivo punto A, al primo importo citato).
La società convenuta va dunque condannata al pagamento in favore di quella attrice della somma di euro € 6.500,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, stante l'accoglimento solo parziale della domanda con conseguente parziale soccombenza reciproca. Per la restante parte le spese seguono la soccombenza della convenuta, essendo stata comunque la domanda in parte accolta, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della snellezza della fase decisionale, priva di memorie finali. Si considera, inoltre, quale valore della causa quello corrispondente al decisum, stante l'estrema sproporzione rispetto a quanto domandato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento della domanda condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro € 6.500,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
b) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna la società convenuta al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (di cui € 390,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge, da distrarre.
Firenze, il 24.9.25 Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3240 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: adempimento contrattuale, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in S. Giuliano Terme Parte_1 presso lo studio dell'Avv. B. Polese, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona del liquidatore pro tempore, TR elettivamente domiciliata in Prato presso lo studio dell'Avv. F. Gori, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: Accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato dalla società in persona Pt_1 del legale rappresentante pro tempore - in virtù dell'incorporazione della - Controparte_2 nei confronti della società in persona TR del legale rappresentante pro tempore e pari ad € 85.261,06 come specificato nelle premesse ed in considerazione di ciò condannare la medesima TR
, in personale del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore - della somma di € 85.261,06 oltre Pt_1 interessi moratori ex art. 1224 come per legge dal giorno della messa in mora al saldo Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarre. Insisteva inoltre, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
Parte convenuta: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese da distrarre. Insisteva inoltre, in via istruttoria, per l'ammissione delle prove articolate e non ammesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha allegato di aver incorporato per fusione Parte_1
e che tale società aveva fornito a materiale Controparte_2 CP_1 TR edile per complessivi € 85.261,05. Tale importo non era stato pagato e, a seguito della conseguente richiesta alla controparte, era emersa l'esistenza di un accordo denominato “accettazione proposta assunzione del debito di da parte di con TR Pt_2 CP_3 effetto liberatorio e remissorio e pagamento a saldo e stralcio del credito” sottoscritto in data 17.06.2013, che cristallizzava l'esposizione debitoria della al TR
17.06.2013 in € 78.861,05 che sarebbe stato accollato dalla con stralcio ad € CP_4
39.430,53.
Tuttavia tale ultima società era LL per cui era stata proposta istanza di ammissione al passivo fallimentare, respinta tuttavia dal GD in ragione della genericità dell'atto dal quale si sarebbe dovuto evincere l'accollo del debito della convenuta da parte della LL . D'altro canto era Pt_2 emerso che dopo l'accordo in questione i rapporti commerciali tra le parti erano proseguiti, avendo maturato la società convenuta un ulteriore debito per € 6.500,00, non incluso nell'accordo citato.
Concludeva pertanto nei termini indicati in epigrafe ritenendo che, in ragione della inidoneità dell'accordo citato a produrre l'assunzione del debito da parte della società LL, esso dovesse essere integralmente onorato dalla società convenuta.
Quest'ultima, nel costituirsi in giudizio, evidenziava l'esistenza ed operatività tra le parti dell'accollo liberatorio, tra l'altro in parte eseguito da parte di per l'importo di € CP_4
16.429,40, con conseguente difetto di legittimazione passiva di in TR relazione alle domande proposte. Dell'accordo in questione l'attrice era ben consapevole, tanto da aver proposto domanda di ammissione al passivo, rigettata dal fallimento solo per vizi di Pt_2 inopponibilità della scrittura verso il fallimento e non vizi attinenti l'accordo in sé. Negava inoltre l'esistenza di ulteriori rapporti, successivi all'accollo formalizzato affermando che, in ogni caso, le somme ulteriori in questione sarebbero già state computate nell'accordo liberatorio del giugno 2013, e dunque non sarebbero di per sé più dovute.
Sulla scorta di una istruttoria documentale, precisate le conclusioni all'udienza del 23-9-2025 all'esito della discussione orale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
******
Tanto premesso la domanda è solo in parte fondata e va dunque accolta nei limiti di ragione.
Le circostanze di causa sono pacifiche tra le parti, dovendosi in questa sede unicamente verificare se l'accordo di “accettazione proposta assunzione del debito di TR [...]
da parte di con effetto liberatorio e remissorio e pagamento a saldo e CP_1 Pt_2 CP_3 stralcio del credito”, sottoscritto tra le parti in data 17.06.2013 (prodotto in giudizio da entrambe le parti, doc. 6 attore e doc. 3 convenuta), sia effettivamente operante tra le parti. Trattandosi infatti, espressamente, di un accollo liberatorio con rimessione di una parte del credito non potrebbe infatti la parte attrice, in quel caso, certamente azionare il credito (e tanto più l'intero credito) nei confronti del debitore originario, a seguito dell'inadempimento dell'accollante.
2 La parte attrice ritiene che non lo sia, sulla base del solo rinvio al provvedimento del GD del fallimento che non ha ammesso il credito al passivo affermando che: “la prima scrittura del Pt_2
27.05.2013 indirizzata a tutti i creditori della nella quale risulta in calce la TR sottoscrizione della a conferma della serietà dell'intenzione di assunzione dei debiti, risulta Pt_2 assolutamente generica…”. Dunque, per effetto di tale genericità, l'accordo dovrebbe considerarsi
“non produttivo di effetti giuridici e dunque non idoneo a produrre l'assunzione del debito da parte della società LL”.
Ad essere generici sono in realtà, come si vede, i rilievi che la parte muove all'accordo di cui sopra, non essendo neppure ben comprensibile quali vizi genetici dell'accordo la parte vorrebbe far derivare da tale genericità, lamentata per relationem. Potrebbe ipotizzarsi che la parte abbia inteso far valere una nullità di esso per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, tuttavia occorre Con rilevare che non è noto quale sia il materiale documentale sottoposto al nell'ambito della procedura fallimentare (si dà atto infatti, in quella sede, dell'assenza di un allegato), ma in ogni caso dalla combinazione dei documenti in questa sede prodotti in giudizio dalla stessa parte attrice come doc. 6 si evince chiaramente come l'accordo fosse sufficientemente specifico (v. in particolare la proposta del 24.4.13, cui si ricollega chiaramente il documento del 27.5.13 sottoscritto anche da il tutto completato infine dall'accettazione di cui sopra si è detto, che a quel punto non era CP_6 necessario fosse ulteriormente sottoscritta da , ben potendo risultare la completa conclusione Pt_2 dell'accordo dalla sommatoria dei diversi documenti citati).
È pur vero che nei citati documenti si dà atto che al fine dell'operatività dell'accollo sarebbe stato necessario il verificarsi di una serie di presupposti (es. il consenso dei creditori), tuttavia è anche vero che da un lato la società attrice non ha mai dedotto che essi non si sarebbero verificati e dall'altro, soprattutto, che l'accordo si fosse perfezionato e fosse operativo tra le parti è chiaramente dimostrato dal fatto che ha provveduto ad una serie di pagamenti in adempimento di esso, Pt_2 per € 16.429,40. Pagamenti ricevuti da tanto che la società attrice si è limitata sul punto ad CP_2 una genericissima contestazione (definendoli “presunti”). Tuttavia, trattandosi (a seguito dell'incorporazione) della parte che tali pagamenti ha ricevuto, non avrebbe potuto non sapere se essi fossero effettivamente avvenuti o meno, ed avrebbe dovuto quindi assumere una posizione specifica sul punto. Tali pagamenti, inoltre, sono comunque documentati dai bonifici prodotti in atti dalla società convenuta (doc. 5).
Ma vi è di più poiché, oltre ad aver ricevuto i predetti pagamenti senza tuttavia darne atto nel presente giudizio, la attrice ha poi a propria volta richiesto l'ammissione del credito di € 39.430,50 al passivo del fallimento , a dimostrazione evidente che essa era ben consapevole Pt_2 dell'esistenza ed operatività tra le parti dell'accordo. Accordo che oggi invece afferma genericamente essere privo di effetti giuridici a seguito della mancata ammissione del credito al passivo del fallimento, mancata ammissione che appare tra l'altro, in effetti, essere avvenuta essenzialmente per il fatto che si trattava di atto non avente data certa, e dunque non opponibile alla procedura.
Vi è da rilevare tuttavia che la società attrice agisce in giudizio per l'ulteriore credito di € 6.500,00, relativo a forniture che afferma effettuate successivamente, non incluso nell'accordo del quale si è
3 sinora parlato e che, parrebbe capirsi, in relazione ad esso fossero state consegnate due cambiali, tornate tuttavia insolute.
La difesa della parte convenuta sul punto è contraddittoria, in quanto da un lato nega vi siano stati rapporti commerciali successivi alla formalizzazione dell'accordo, ma dall'altro afferma che “in ogni caso, le cambiali insolute erano già state computate nell'accordo liberatorio del giugno 2013 e dunque non sarebbero di per sé più dovute”. Facendo tuttavia riferimento ad una comunicazione mail (doc. 4, da essa stessa prodotta in causa a dimostrazione dell'avvenuta ricezione della comunicazione), datata 9.7.13, con la quale comunica appunto che Controparte_2
l'esposizione di prefabbricati è salita ad € 85.261,05. Ma tale comunicazione è CP_1 successiva all'accordo del quale si è sinora detto, e dunque l'importo di € 6.500,00 non è stato considerato in quella sede. Tanto è vero che nella copia dell'accordo prodotta dalla parte attrice è indicata la somma di € 78.861,05, con un “saldo e stralcio” concordato pari ad € 39.430,53, mentre invece la società convenuta ha prodotto in giudizio una copia del medesimo accordo (doc. 3) che reca una cancellazione manoscritta dell'importo di € 78.861,05 e l'indicazione in alto della diversa somma di € 85.261,05. Trattasi, all'evidenza di un maldestro – e non certo caratterizzato da correttezza e buona fede nei confronti della controparte contrattuale – tentativo di dimostrare appunto che l'accordo includerebbe anche l'importo citato, nonostante l'evidente discrepanza temporale sopra evidenziata. Maldestro poiché il resto del testo dell'accordo è rimasto inalterato, in particolare laddove si propone la “definizione a saldo e stralcio del credito nella misura del 50% (pari ad € 39.430,53)”, che però è il 50% di € 78.861,05, e non di € 85.261,05 (ed infatti anche l'importo dei ratei da pagare è poi parametrato, al successivo punto A, al primo importo citato).
La società convenuta va dunque condannata al pagamento in favore di quella attrice della somma di euro € 6.500,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, stante l'accoglimento solo parziale della domanda con conseguente parziale soccombenza reciproca. Per la restante parte le spese seguono la soccombenza della convenuta, essendo stata comunque la domanda in parte accolta, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della snellezza della fase decisionale, priva di memorie finali. Si considera, inoltre, quale valore della causa quello corrispondente al decisum, stante l'estrema sproporzione rispetto a quanto domandato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento della domanda condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro € 6.500,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
b) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà e condanna la società convenuta al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (di cui € 390,00 per esborsi), oltre RSG, IVA e CPA come per legge, da distrarre.
Firenze, il 24.9.25 Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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