TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 148
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione degli obblighi di adozione e trasmissione atti deliberativi

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura dell'Autorità, accertando l'illegittimità dell'inerzia del Comune e la violazione degli articoli 5, 7 e 8 del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), in quanto le disposizioni del T.U.S.P. relative agli obblighi delle pubbliche amministrazioni socie si applicano anche quando la partecipazione avviene tramite società quotate.

  • Accolto
    Obbligo di adozione degli atti deliberativi e comunicazione

    In accoglimento del ricorso, il Comune è stato condannato ad adeguarsi al parere motivato dell'Autorità, adottando l'atto deliberativo di approvazione dell'operazione societaria, analiticamente motivato ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P., e trasmettendolo all'Autorità.

  • Altro
    Mancata adozione degli atti deliberativi

    La sentenza accoglie il ricorso e condanna il Comune ad adottare l'atto deliberativo entro un termine, implicando che la nomina del commissario ad acta non sia stata necessaria dato l'accoglimento della domanda principale.

  • Accolto
    Mancato adeguamento al parere motivato dell'Autorità

    Il Tribunale ha annullato il provvedimento negativo del Comune, ove eventualmente assunto, in quanto non conforme al parere motivato dell'Autorità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 148
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 148
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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