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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5854 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5085/2024 R.G. Prev.
TRA
cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Guido Rusciano, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55; Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.02.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 21.12.2021 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento del beneficio invocato, sin dalla domanda amministrativa, con diritto al pagamento dei relativi ratei con la medesima decorrenza;
spese vinte con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Acquisita la documentazione prodotta, era disposta integrazione della consulenza peritale per l'esame della documentazione sopravvenuta;
all'esito, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge. *** Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate. Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria: ha lamentato la mancata considerazione delle mansioni e della effettiva attività lavorativa del ricorrente (operaio addetto alla raccolta dalla strada e dai cassonetti dei rifiuti urbani, allo spazzamento stradale), altresì una sottovalutazione del quadro patologico a carico dell'istante, con particolare riferimento alle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare. Con la relazione depositata nella fase sommaria, il CTU incaricato, dott. Persona_1
, ha formulato la seguente diagnosi: “Remota (2008) laminectomia,
[...] discectomie e stabilizzazione L4-L5 per recidiva erniaria, realizzante parestesie e reazioni simil-sciatalgiche all'arto inferiore sx;
esiti di intervento per sindrome del tunnel carpale a dx, conservata funzione prensile;
cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA (F.E. 47% - valore normale minimo 50%) in attuale buon compenso emodinamico;
note broncopatiche in assenza di ricorrenze bronchitiche, indagini spirometriche, dispnea alla anamnesi e all'esame peritale”. Ha quindi osservato in sede di “Considerazioni medico-legali: Trattasi di soggetto di anni 65, in complessive discrete condizioni generali. Negli ultimi tre anni, come da estratto contributivo, non sono documentate assenze dal lavoro per patologie connesse a quanto in anamnesi. Vi è buon compenso cardiologico: mancano precedenti indagini. Ultimo ECG, 2018, nella norma. L'anamnesi è negativa, il R. non riferisce la eventuale terapia ipotensivante. Non sono presenti segni di stasi né dispnea da sforzo. La patologia rachidea data da molti anni, è stata trattata nel 2008 con stabilizzazione L4-L5 senza documentata implicazione disfunzionale incidente in modo significativo sulla sua attività lavorativa. Peraltro, il carico lavorativo appare mediamente contenuto, trattandosi di raccogliere carta e plastica, come da riferito. L'esame obbiettivo attuale non evidenzia una compromissione funzionale rilevante, al di là di una soggettiva sintomatologia algica non quantificabile per intensità, durata e frequenza, comunque in adeguato trattamento con Lyirica. Può ritenersi pertanto che non vi è una riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente. Non invalido.” Sulla base delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente questo Giudice ha ritenuto di dover chiamare a chiarimenti il CTU designato nella fase sommaria, onerando l'Ausiliare alla redazione di note integrative sulla questione posta in ricorso. Ebbene, l'ausiliare nominato, esaminate le censure, tenuto conto delle certificazioni formatesi successivamente al deposito dell'elaborato peritale, valutata nella sua interezza tutta la documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha depositato la seguente relazione integrativa: “Il R. era stato convocato per il 15/01/25. Nelle more è sopravvenuto un infortunio in itinere, di cui sopra, per cui la visita è stata rinviata, in attesa che il R. ricontattasse il CTU a termine di convalescenza. Considerato pertanto il tempo intercorso, il CTU ha così riconvocato il R. per il 23/06/25. In tale sede il R., a richiesta, ha esibito la documentazione relativa alla gestione INAIL, con controlli ambulatoriali dal 05/02/25 al 11/04/25, e indicazione a riprendere il lavoro il 25/04/25, previa visita del medico competente. Nelle more, il R. il 28/02/25 è andato in pensione. Alla visita, lamenta dolorabilità del rachide, fa rilevare l'utilizzo quotidiano di corsetto di contenimento lombare cronicamente indossato. Non riferisce altra sintomatologia di apprezzabile significato invalidante. L'esame obbiettivo evidenzia modesta spinalgia cervicale e lombare, valida escursione cervicale, limitazione di circa 1/3 della flessione lombare in via antalgica, lieve ipotrofia dell'arto inferiore sx, con deficit perimetrico di gamba di circa 1 cm mediamente comparata con l'arto controlaterale, e correlata lieve ipostenia, esito di remota ernia lombare trattata chirurgicamente con stabilizzazione vertebrale reiterata nel novembre 2024 (rottura di barra latrerale), in corso di intervento chirurgico di rimozione di schwannoma lombare. I passaggi posturali sono autonomi, la deambulazione è autonoma e fluida, con sfumata zoppia a sx, non incidente in modo apprezzabile sulla efficienza deambulatoria. Nessun esito disfunzionale specifico sembra potersi attribuire allo schwannoma, neoplasia benigna extramidollare trattata chirurgicamente. Il R. tra il febbraio e il novembre 2024, orientativamente, ha presentato una riesacerbazione di sintomatologia algico-disestesica prevalente all'arto inferiore sx, già interessato da molto remota patologia erniaria trattata con discectomia e stabilizzazione vertebrale circa 20 anni fa, che non risulta aver impedito al R. una regolare continuità lavorativa negli anni successivi. A novembre 2024 vi è stata rimozione dello schwannoma – neoplasia benigna, con effetto compressivo sulla precedente lesione, senza apparenti significative specifiche complicanze. Manca il certificato contributivo da cui rilevare eventuali assenze da lavoro per il periodo interessato dalla patologia più recente. Ovviamente, per tutto il periodo ultimo documentato, (febbraio-novembre 2024) deve considerarsi che trattasi di patologia acuta, che ha trovato risoluzione nell'intervento chirurgico. Tre mesi dopo il R., da febbraio 2025, come detto, è andato in pensione. In buona sostanza, alla data del pensionamento può verosimilmente ritenersi che sul piano disfunzionale il R. presentava, quali esiti dei trattamenti chirurgici lombari, una modesta limitazione della escursione del rachide lombare, solo lievemente accentuata alla visita odierna, sostanzialmente sovrapponibile a quanto rilevato in corso di ATP. L'arto inferiore sx era stato da poco oggetto di frattura traumatica, e alla data del pensionamento era in fase di controlli clinici in gestione INAIL, e non valutabile, E' stato dichiarato clinicamente guarito il 20/04/25. In sintesi, esaminata tutta la documentazione in atti, ed effettuata la visita peritale, richiamata la visita in ATP, considerata la tipologia di lavoro come dallo stesso dichiarata, valutata l'età e le attitudini, può concludersi che il R. non presentava e non presenta gli estremi disfunzionali per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.” Il CTU ha quindi concluso che , di anni 65, da Napoli, è Parte_1 soggetto non invalido, ex legge 222/84>. E' opinione del giudicante che le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, in uno alle precisazioni fornite nel presente giudizio, siano corrette e condivisibili, in quanto fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Per tutti questi motivi il ricorso deve essere quindi rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Si comunichi. Napoli, 16.07.2025 Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5085/2024 R.G. Prev.
TRA
cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Guido Rusciano, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55; Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.02.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 21.12.2021 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento del beneficio invocato, sin dalla domanda amministrativa, con diritto al pagamento dei relativi ratei con la medesima decorrenza;
spese vinte con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Acquisita la documentazione prodotta, era disposta integrazione della consulenza peritale per l'esame della documentazione sopravvenuta;
all'esito, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge. *** Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate. Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria: ha lamentato la mancata considerazione delle mansioni e della effettiva attività lavorativa del ricorrente (operaio addetto alla raccolta dalla strada e dai cassonetti dei rifiuti urbani, allo spazzamento stradale), altresì una sottovalutazione del quadro patologico a carico dell'istante, con particolare riferimento alle patologie a carico dell'apparato osteoarticolare. Con la relazione depositata nella fase sommaria, il CTU incaricato, dott. Persona_1
, ha formulato la seguente diagnosi: “Remota (2008) laminectomia,
[...] discectomie e stabilizzazione L4-L5 per recidiva erniaria, realizzante parestesie e reazioni simil-sciatalgiche all'arto inferiore sx;
esiti di intervento per sindrome del tunnel carpale a dx, conservata funzione prensile;
cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA (F.E. 47% - valore normale minimo 50%) in attuale buon compenso emodinamico;
note broncopatiche in assenza di ricorrenze bronchitiche, indagini spirometriche, dispnea alla anamnesi e all'esame peritale”. Ha quindi osservato in sede di “Considerazioni medico-legali: Trattasi di soggetto di anni 65, in complessive discrete condizioni generali. Negli ultimi tre anni, come da estratto contributivo, non sono documentate assenze dal lavoro per patologie connesse a quanto in anamnesi. Vi è buon compenso cardiologico: mancano precedenti indagini. Ultimo ECG, 2018, nella norma. L'anamnesi è negativa, il R. non riferisce la eventuale terapia ipotensivante. Non sono presenti segni di stasi né dispnea da sforzo. La patologia rachidea data da molti anni, è stata trattata nel 2008 con stabilizzazione L4-L5 senza documentata implicazione disfunzionale incidente in modo significativo sulla sua attività lavorativa. Peraltro, il carico lavorativo appare mediamente contenuto, trattandosi di raccogliere carta e plastica, come da riferito. L'esame obbiettivo attuale non evidenzia una compromissione funzionale rilevante, al di là di una soggettiva sintomatologia algica non quantificabile per intensità, durata e frequenza, comunque in adeguato trattamento con Lyirica. Può ritenersi pertanto che non vi è una riduzione a meno di 1/3 della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente. Non invalido.” Sulla base delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente questo Giudice ha ritenuto di dover chiamare a chiarimenti il CTU designato nella fase sommaria, onerando l'Ausiliare alla redazione di note integrative sulla questione posta in ricorso. Ebbene, l'ausiliare nominato, esaminate le censure, tenuto conto delle certificazioni formatesi successivamente al deposito dell'elaborato peritale, valutata nella sua interezza tutta la documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha depositato la seguente relazione integrativa: “Il R. era stato convocato per il 15/01/25. Nelle more è sopravvenuto un infortunio in itinere, di cui sopra, per cui la visita è stata rinviata, in attesa che il R. ricontattasse il CTU a termine di convalescenza. Considerato pertanto il tempo intercorso, il CTU ha così riconvocato il R. per il 23/06/25. In tale sede il R., a richiesta, ha esibito la documentazione relativa alla gestione INAIL, con controlli ambulatoriali dal 05/02/25 al 11/04/25, e indicazione a riprendere il lavoro il 25/04/25, previa visita del medico competente. Nelle more, il R. il 28/02/25 è andato in pensione. Alla visita, lamenta dolorabilità del rachide, fa rilevare l'utilizzo quotidiano di corsetto di contenimento lombare cronicamente indossato. Non riferisce altra sintomatologia di apprezzabile significato invalidante. L'esame obbiettivo evidenzia modesta spinalgia cervicale e lombare, valida escursione cervicale, limitazione di circa 1/3 della flessione lombare in via antalgica, lieve ipotrofia dell'arto inferiore sx, con deficit perimetrico di gamba di circa 1 cm mediamente comparata con l'arto controlaterale, e correlata lieve ipostenia, esito di remota ernia lombare trattata chirurgicamente con stabilizzazione vertebrale reiterata nel novembre 2024 (rottura di barra latrerale), in corso di intervento chirurgico di rimozione di schwannoma lombare. I passaggi posturali sono autonomi, la deambulazione è autonoma e fluida, con sfumata zoppia a sx, non incidente in modo apprezzabile sulla efficienza deambulatoria. Nessun esito disfunzionale specifico sembra potersi attribuire allo schwannoma, neoplasia benigna extramidollare trattata chirurgicamente. Il R. tra il febbraio e il novembre 2024, orientativamente, ha presentato una riesacerbazione di sintomatologia algico-disestesica prevalente all'arto inferiore sx, già interessato da molto remota patologia erniaria trattata con discectomia e stabilizzazione vertebrale circa 20 anni fa, che non risulta aver impedito al R. una regolare continuità lavorativa negli anni successivi. A novembre 2024 vi è stata rimozione dello schwannoma – neoplasia benigna, con effetto compressivo sulla precedente lesione, senza apparenti significative specifiche complicanze. Manca il certificato contributivo da cui rilevare eventuali assenze da lavoro per il periodo interessato dalla patologia più recente. Ovviamente, per tutto il periodo ultimo documentato, (febbraio-novembre 2024) deve considerarsi che trattasi di patologia acuta, che ha trovato risoluzione nell'intervento chirurgico. Tre mesi dopo il R., da febbraio 2025, come detto, è andato in pensione. In buona sostanza, alla data del pensionamento può verosimilmente ritenersi che sul piano disfunzionale il R. presentava, quali esiti dei trattamenti chirurgici lombari, una modesta limitazione della escursione del rachide lombare, solo lievemente accentuata alla visita odierna, sostanzialmente sovrapponibile a quanto rilevato in corso di ATP. L'arto inferiore sx era stato da poco oggetto di frattura traumatica, e alla data del pensionamento era in fase di controlli clinici in gestione INAIL, e non valutabile, E' stato dichiarato clinicamente guarito il 20/04/25. In sintesi, esaminata tutta la documentazione in atti, ed effettuata la visita peritale, richiamata la visita in ATP, considerata la tipologia di lavoro come dallo stesso dichiarata, valutata l'età e le attitudini, può concludersi che il R. non presentava e non presenta gli estremi disfunzionali per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.” Il CTU ha quindi concluso che , di anni 65, da Napoli, è Parte_1 soggetto non invalido, ex legge 222/84>. E' opinione del giudicante che le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, in uno alle precisazioni fornite nel presente giudizio, siano corrette e condivisibili, in quanto fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente. Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). Per tutti questi motivi il ricorso deve essere quindi rigettato. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali. Si comunichi. Napoli, 16.07.2025 Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi