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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/04/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
, in persona del Parte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
- Ricorrente – contro
CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Natalia Giannico
- Convenuto -
OGGETTO: “giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidita' ex art. 1 L. 222/84.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data
26.11.2024, l' ha adito il Giudice del Lavoro di Taranto al fine di sentir Pt_1 dichiarare l'insussistenza in capo alla parte convenuta dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione indicata in oggetto, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare contestava la consulenza tecnica sotto un unico profilo costituito dall'omessa indicazione di alcun elemento di anamnesi lavorativa tale da giustificare il giudizio espresso in termini di incapacità lavorativa attitudinale.
1
Parte convenuta, costituitosi, resisteva alla domanda.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Ebbene, come rilevato, parte ricorrente contesta la c.t.u. sotto l'unico profilo rappresentato dall'omessa indicazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, ciò impedendo – a parere dell' - la valutazione del c.t.u. in termini di Pt_1
“riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi della L.222/84.”
L'assunto non può essere condiviso atteso che l'omessa indicazione all'interno dell'elaborato peritale non costituisce di per sé, alla luce delle complessive considerazioni medico legali effettuate, motivo di illogicità o contraddittorietà della consulenza.
Invero, è appena il caso di osservare che l'attività lavorativa del pur non CP_1 riportata nell'elaborato peritale, emerge dal ricorso. Pertanto, ciò ha consentito al c.t.u. di esprimersi valutando l'incidenza della patologia sulle occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese di lite (della presente fase e di quella sommaria) – nonché quelle di C.T.U. liquidate in separato decreto - seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso e dichiara sussistente nel convenuto il requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a far data dalla domanda amministrativa;
2. condanna l' alla rifusione delle spese e competenze di lite, che liquida in Pt_1 complessivi €2.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
2
e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi anticipatario.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato Pt_1
decreto.
Taranto, 28 aprile 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia Viesti)
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