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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA EO
in esito all'udienza del 2 dicembre 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3907/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Nespola giusta procura alle liti allegata al ricorso.
OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Mario Nivola, in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2024 n. rep. 37875 n. racc.
7313 a rogito del notaio di Fiumicino. OPPOSTO Per_1
, c.f. , con sede in Roma via Controparte_2 P.IVA_2
G. Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore. CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.7.2025 spiegava opposizione avverso Parte_1 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500002121000, di euro
1 94.917,90, notificata in data 10.6.2025, in relazione agli avvisi di addebito n.59520170000716284000, n.59520170000716385000, n.59520170003540454000,
n.59520210000259506000, n.59520220004424366000, n.59520230003506679000 inerenti contributi IVS somme aggiuntive e premi per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
2017, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, pretesi dall' di Messina, per complessivi euro CP_1
26.949,61.
Eccepiva la nullità dell'atto opposto, per mancata allegazione degli atti sottostanti e per mancata indicazione del debito, anche con riferimento agli immobili oggetto di misura cautelare.
Ne deduceva la nullità anche per mancata notifica degli atti presupposti, eccependo conseguentemente la prescrizione della pretesa e la decadenza dell'Ente Impositore dall'iscrizione a ruolo.
Lamentava la violazione dell'art.50 co. 2 del D.P.R. 602/1973, non essendo stato notificato un avviso di intimazione prima della notifica dell'atto opposto.
Affermava l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca poiché notificata tramite posta privata e il difetto di motivazione dell'atto impugnato, stante la mancata indicazione, in punto di calcolo, delle modalità di determinazione degli interessi applicati.
Eccepiva l'illegittimità degli interessi di mora e dell'aggio portati dall'atto impugnato.
Esponeva che gli importi pretesi dall' non erano dovuti poiché il Sig. Controparte_3 aveva compensato il debito con i crediti AGEA non riscossi, per un totale di € Pt_1
46.907,19.
Chiedeva preliminarmente di sospendere inaudita altera parte gli effetti della comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta nonché dei sottostanti avvisi di addebito, e, nel merito, di ritenere e dichiarare illegittima e/o nulla e/o annullabile e/o inefficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29576202500002121000, e dei sottostanti avvisi di addebito, nonché di caducarli con qualsiasi statuizione, con cancellazione della iscrizione di ipoteca presso i pubblici registri a cura e spese della Riscossione Sicilia S.p.a.; sempre nel merito, di dichiarare l'illegittimità della procedura intrapresa, di ritenere e dichiarare la prescrizione delle somme e ritenere e dichiarare non dovute somme per interessi e aggio;
di compensare il credito vantato dall' , ove riconosciuto, con le somme non erogate CP_1 dall'AGEA. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2 2. L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 21.11.2025. CP_1
Spiegava che le pretese creditorie riguardavano l'omesso versamento dei contributi dovuti dal ricorrente quale datore di lavoro agricolo ed eccepiva, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la loro mancata impugnazione nei termini di legge, l'inammissibilità di qualsivoglia contestazione afferente il merito della pretesa contributiva cui fosse legittimato passivamente l' , ivi compresa quella di prescrizione ove relativa al periodo anteriore alla notifica dei CP_1 titoli, l'asserita decadenza e la compensazione con asseriti crediti AGEA. Quanto a quest'ultimo profilo, eccepiva la genericità ed inammissibilità della contestazione e comunque l'avvenuta compensazione di alcuni crediti AGEA con le inadempienze contributive con conseguente sgravio parziale delle somme dovute.
Sottolineava che le uniche azioni ammissibili potevano avere ad oggetto fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo o vizi formali del procedimento di riscossione esattoriale, che non potevano comunque condurre all'annullamento del titolo esecutivo (il ruolo esattoriale), che sarebbe rimasto legittimo. Spiegava di non avere alcuna legittimazione passiva quanto alle contestazioni formali (difetto di motivazione, omessa indicazione del calcolo interessi, vizi di notifica) avanzate nei confronti del preavviso di iscrizione ipotecaria, atto di stretta competenza di . Precisava infine, ai fini della prescrizione, che avrebbe dovuto CP_4 tenersi conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, dall'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e dall'art. 68 del DL 18/2020 - c.d. decreto cura Italia.
Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibili ovvero infondate in fatto e diritto tutte le domande avanzate da parte ricorrente nei confronti dell' , con vittoria di spese e CP_1 competenze di lite.
3. L , nonostante la rituale notifica del ricorso, non si Controparte_5 costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
4. All'udienza del 2 dicembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
5. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500002121000 viene impugnata in relazione ai crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito n.
3 n.59520170000716284000, 59520170000716385000, 59520170003540454000,
59520210000259506000, 59520220004424366000, 59520230003506679000.
6. Per quanto concerne le eccezioni relativi ai vizi formali della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, esse non risultano fondate.
Si osserva infatti che la comunicazione preventiva di ipoteca ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. n.
602/1973 è una comunicazione che precede l'ipoteca, con cui il debitore viene soltanto invitato ad adempiere spontaneamente ai propri debiti, con l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione dell'ipoteca.
La normativa non prevede specifiche formalità o la presenza di elementi essenziali per tale atto, fermo restando che comunque la comunicazione opposta contiene elementi sufficienti ad individuare l'ente creditore, il credito azionato, le annualità di riferimento, sicché non è ravvisabile la denunciata carenza motivazionale né può profilarsi la violazione del diritto di difesa del debitore. Né l'atto può ritenersi viziato per l'omessa indicazione delle unità immobiliari su cui il Concessionario intenderebbe iscrivere ipoteca, elemento non richiesto ai fini della validità dell'atto. Non è peraltro richiesta l'allegazione degli avvisi di addebito presupposti, trattandosi di atti presuntivamente già notificati in precedenza al contribuente.
Si precisa peraltro che la comunicazione reca l'indicazione sia dell'ufficio competente sia del responsabile della procedura, sia delle modalità di impugnazione dell'atto e delle Autorità competenti.
7. Non è inoltre necessaria, ai fini dell'esperimento della procedura di iscrizione ipotecaria, la previa notifica di un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, atteso che, come osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, “l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere
a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria” (Cass. civ., SS.UU., 18.9.2014, n.19667).
8. In riferimento all'eccezione di illegittimità del calcolo degli interessi moratori, si premette che il valore percentuale degli interessi di mora, originariamente determinato con decreti ministeriali del 25.2.1999 e 28.7.2000, è stato periodicamente aggiornato con provvedimenti
4 dell' (n. 124741 del 04.09.2009, n. 124566 del 07.09.2010, n. 95314 del CP_2 CP_5
22.06.2011, n. 104609 del 17.07.2012, n. 27678 del 04.03.2013, n. 51685 del 10.04.2014, n.
59743 del 30.04.2015, fino alla data di notifica dell'atto impugnato), certamente validi ed applicabili all'atto oggetto di opposizione.
Deve peraltro osservarsi che la circostanza che la determinazione del tasso degli interessi moratori avvenga con atti normativi e/o comunque di efficacia generale, comporta una presunzione di conoscenza dei criteri di calcolo da parte della generalità dei contribuenti, e quindi l'inutilità di richiamarli esplicitamente negli atti dell'esattore. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale corrente, infatti, "nel regime dell'art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 602 l'indennità di mora costituisce un accessorio naturale e necessario del tributo come indennizzo forfettario avente il medesimo carattere pubblicistico del tributo stesso" (Cass. 14.5.1997 n. 4255).
L'eccezione di illegittimità degli interessi di mora sollevata dall'opponente risulta inoltre generica ed indeterminata non avendo questi specificato, né tantomeno dimostrato che la misura degli interessi di mora applicata si discosta da quella stabilita dai provvedimenti applicabili alla fattispecie in esame.
Legittima risulta inoltre la richiesta dell'aggio/compensi di riscossione nella comunicazione preventiva di ipoteca, applicato dall'Agente di Riscossione in conformità a quanto disposto dall'art. 17, d.lgs. 112/1999, nella versione e secondo le percentuali applicabili ratione temporis alla data di emissione dei singoli ruoli e nei limiti di cui all'art. 1, comma 17, l. 234/2021.
9. Infondata risulta anche l'eccezione di inesistenza della notifica della comunicazione impugnata in quanto notificata tramite posta privata, non essendo nemmeno stato provato che la notifica dell'atto opposto sia avvenuto tramite un servizio di poste privato.
10. Per quanto concerne la notifica degli avvisi di addebito, l' ha documentato di aver CP_1 regolarmente provveduto alla notifica degli stessi, rispettivamente in data 21.6.2017 (avvisi n.
59520170000716284000 e 59520170000716385000), 24.11.2017 (avviso n.
59520170003540454000), 5.11.2021 (avviso n. 59520210000259506000, per compiuta giacenza), 31.12.2022 (avviso n. 59520220004424366000), 20.12.2023 (avviso n.
59520230003506679000).
11. L'eccezione di decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999 è dunque tardiva ed inammissibile, essendo decorsi i termini di legge per l'impugnazione di tali atti.
5 Non essendo stati i superiori avvisi impugnati nel termine di quaranta giorni dalla loro notifica ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, il ricorrente è inoltre decaduto dalla possibilità di eccepire l'infondatezza nel merito della pretesa che, con il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione, è divenuta intangibile.
Risulta dunque inammissibile anche l'eccezione di compensazione del debito contributivo con corrispondenti crediti AGEA, comunque generica e sfornita di prova, non essendo stata documentata l'avvenuta compensazione.
12. Per quanto concerne l'eccepita prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito, pacifica l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ai crediti contributivi ex art. 3,
c. 9, legge n. 335/1995, la mancata impugnazione dell'avviso di addebito/cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. S.U.
Cass. n. 23397/2016; sez. 6 ord. n. 11760/2019). Invero, l'atto notificato e non impugnato entro quaranta giorni non può essere assimilato a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Ciò premesso, tra la data di notifica degli avvisi di addebito 59520170000716284000,
59520170000716385000, 59520170003540454000 e la data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca opposta (10.6.2025), in assenza di prova della notifica di ulteriori atti interruttivi del termine prescrizionale, sono trascorsi più di cinque anni e la fattispecie estintiva si è perfezionata.
A tale conclusione si giunge tenendo altresì conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti dalle leggi speciali per complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
6 sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
13. L'opposizione è dunque parzialmente meritevole di accoglimento e la comunicazione preventiva di ipoteca opposta va annullata in relazione agli avvisi di addebito
59520170000716284000, 59520170000716385000, 59520170003540454000, dovendosi dichiarare prescritta la relativa pretesa. Essa va rigettata per il resto.
14. Nei rapporti tra l'opponente e l' l'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica CP_1 la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni giuridiche esaminate e della limitata attività processuale svolta. Esse vanno distratte, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore anticipatario avv. Alessandro Nespola, sussistendo le dichiarazioni di rito.
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti dell' . Controparte_5
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 18.7.2025 nei confronti dell' e dell' CP_1 Controparte_5
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in opposizione
[...] avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29576202500002121000, in relazione agli avvisi di addebito n.59520170000716284000, 59520170000716385000,
7 59520170003540454000, 59520210000259506000, 59520220004424366000,
59520230003506679000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara la contumacia dell'
[...]
; Controparte_6
- annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta in relazione agli avvisi di addebito n. 59520170000716284000, 59520170000716385000,
59520170003540454000, dichiarando prescritti i contributi ivi iscritti a ruolo, rigettando per il resto;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese di giudizio in favore del ricorrente, CP_1 che liquida in € 1.347,75 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Alessandro
NESPOLA, compensando la restante quota.
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell'
[...]
. Controparte_5
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 2 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
RA EO
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