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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
NN. 4980/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel.
Dott. ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4980/2018 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/12/1977 e residente in Joppolo in Contrada Rocola s.n.c., elettivamente domiciliato in
Rizziconi in via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 91, presso lo studio dell'avv. LADISLAO
BUONAROSA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
19/09/1966 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata a CATANIA, VIA
V. GIUFFRIDA N. 2/B, presso lo studio dell'avv. RANIOLO URSULA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 6 posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8.5.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 01/10/2018 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito alla moglie CP_1
, sposata ad UG il 25/10/2003 (atto trascritto nei Registri dello Stato
[...]
civile del Comune di UG anno 2003, n. 105, Parte II, Serie A), dalla cui unione non
è stata generata prole. A fondamento della domanda di addebito deduceva che la moglie aveva assunto nel tempo un atteggiamento ostile nei confronti del marito al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con comparsa depositata in data 10.4.2019 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione dal marito, ma chiedendo il rigetto
[...]
della domanda di addebito proposta dal Chiedeva, invece, di addebitare la Parte_1
separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà, nonché di porre a carico del medesimo sia l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento, sia l'obbligo di provvedere al pagamento della rata mensile (pari ad euro 580,00) del mutuo fondiario gravante sulla casa coniugale fino alla relativa estinzione.
All'udienza del 10.04.2019 i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata li autorizzava a vivere separatamente e poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella somma mensile di euro 600,00.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., e depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale di e di , nonché con l'escussione dei testi Controparte_1 Parte_1
, e BORZI' SERENA. Testimone_1 Testimone_2
pagina 2 di 6 Acquisita la documentazione offerta in produzione dalle parti, con note congiunte del
23.12.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, poi modificato con successive note del 2.5.2025 come di seguito indicato:
1) Il IG. si obbliga a corrispondere un assegno di mantenimento in Parte_1 favore della IG.ra di € 100 mensili a decorrere dall'8 maggio Controparte_1
2025, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
2) Il sig. si obbliga a trasferire in favore della IG.ra Parte_1 CP_1
, che accetta, la propria quota di comproprietà pari ad ½ del lotto di
[...]
terreno sito ad AU CT. , censito al catasto dei Terreni di detto Parte_2
comune riportato al N.C.T. foglio 30 particella 278, di are 20,71, sem. arborato,
r.d. €. 16,56, r.a. €. 3,21, da imputarsi a saldo di ogni credito maturato a titolo di arretrati di mantenimento;
3) Conseguente la IG.ra rinuncia agli arretrati maturati fino al Controparte_1 deposito dell'accordo atteso il trasferimento indicato sub 2 e quanto si dirà appresso;
4) Il IG. si impegna a pagare le spese per l'atto notarile di Parte_1
trasferimento del terreno indicato sub 2 da formalizzarsi presso lo Studio del
Notaio entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla pubblicazione Persona_1
della Sentenza di separazione;
5) Il IG. si impegna a versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'importo, una tantum, di € 2.000,00, da eseguirsi mediante la consegna di assegno circolare intestato alla stessa e da consegnarsi il giorno del Rogito indicato sub 2;
6) Le condizioni indicate sub. 1), 2), 3), 4) e 5) sono tra loro inscindibili e dunque la mancata esecuzione di una di esse farà decadere i termini del presente accordo, con facoltà per le parti di rivendicare ogni diritto quivi rinunciato, oltre al risarcimento del danno;
7) Il IG. si impegna a pagare le spese di assistenza legale in Parte_1 ambito civile del presente giudizio pari a € 2.000,00 (duemila) oltre accessori
pagina 3 di 6 (totale € 2.392,00) da versarsi mediante bonifico bancario all'ordine dell'Avv.
Ursula Raniolo (Iban [...]CC2390422914) entro il termine di gg. 5 con decorrenza dall'udienza del 8 maggio 2025, giorno in cui sarà formalizzato
l'accordo davanti al giudice;
8) Il sig. provvederà al pagamento dell'importo di € 1.230 oltre accessori Parte_1
(totale € 1.471,08) liquidato nella Sentenza n. 3468/2024 del 30/10/2024 dal
Tribunale penale di Siracusa da versarsi mediante bonifico bancario all'ordine dell'avv. Beniamino D'augusta (Iban [...]CC2391677142) entro il termine di gg. 5 con decorrenza dall'udienza del 8 maggio 2025, giorno in cui sarà formalizzato l'accordo davanti al giudice.
All'udienza dell'8.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti chiarivano che il trasferimento immobiliare di cui al punto n. 2 di cui all'accordo sopra riportato è da intendersi come impegno a trasferire, da formalizzare successivamente dinanzi ad un Notaio;
quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del P.M. (visto del 15.4.2019).
La domanda di separazione
Chiarito ciò, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito della separazione reciprocamente avanzata deve ritenersi rinunciata in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e avuto pagina 4 di 6 riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del ricorrente al mantenimento della moglie deve ritenersi adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e , sposati a Parte_1 Controparte_1
UG il 25/10/2003 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di UG anno 2003, n. 105, Parte II, Serie A), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UG perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
pagina 5 di 6 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
15/05/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel.
Dott. ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4980/2018 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17/12/1977 e residente in Joppolo in Contrada Rocola s.n.c., elettivamente domiciliato in
Rizziconi in via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 91, presso lo studio dell'avv. LADISLAO
BUONAROSA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
19/09/1966 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata a CATANIA, VIA
V. GIUFFRIDA N. 2/B, presso lo studio dell'avv. RANIOLO URSULA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta con l'intervento del pubblico ministero;
pagina 1 di 6 posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8.5.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 01/10/2018 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito alla moglie CP_1
, sposata ad UG il 25/10/2003 (atto trascritto nei Registri dello Stato
[...]
civile del Comune di UG anno 2003, n. 105, Parte II, Serie A), dalla cui unione non
è stata generata prole. A fondamento della domanda di addebito deduceva che la moglie aveva assunto nel tempo un atteggiamento ostile nei confronti del marito al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con comparsa depositata in data 10.4.2019 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione dal marito, ma chiedendo il rigetto
[...]
della domanda di addebito proposta dal Chiedeva, invece, di addebitare la Parte_1
separazione al marito per violazione del dovere di fedeltà, nonché di porre a carico del medesimo sia l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento, sia l'obbligo di provvedere al pagamento della rata mensile (pari ad euro 580,00) del mutuo fondiario gravante sulla casa coniugale fino alla relativa estinzione.
All'udienza del 10.04.2019 i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata li autorizzava a vivere separatamente e poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella somma mensile di euro 600,00.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., e depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale di e di , nonché con l'escussione dei testi Controparte_1 Parte_1
, e BORZI' SERENA. Testimone_1 Testimone_2
pagina 2 di 6 Acquisita la documentazione offerta in produzione dalle parti, con note congiunte del
23.12.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, poi modificato con successive note del 2.5.2025 come di seguito indicato:
1) Il IG. si obbliga a corrispondere un assegno di mantenimento in Parte_1 favore della IG.ra di € 100 mensili a decorrere dall'8 maggio Controparte_1
2025, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
2) Il sig. si obbliga a trasferire in favore della IG.ra Parte_1 CP_1
, che accetta, la propria quota di comproprietà pari ad ½ del lotto di
[...]
terreno sito ad AU CT. , censito al catasto dei Terreni di detto Parte_2
comune riportato al N.C.T. foglio 30 particella 278, di are 20,71, sem. arborato,
r.d. €. 16,56, r.a. €. 3,21, da imputarsi a saldo di ogni credito maturato a titolo di arretrati di mantenimento;
3) Conseguente la IG.ra rinuncia agli arretrati maturati fino al Controparte_1 deposito dell'accordo atteso il trasferimento indicato sub 2 e quanto si dirà appresso;
4) Il IG. si impegna a pagare le spese per l'atto notarile di Parte_1
trasferimento del terreno indicato sub 2 da formalizzarsi presso lo Studio del
Notaio entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla pubblicazione Persona_1
della Sentenza di separazione;
5) Il IG. si impegna a versare alla sig.ra Parte_1 Controparte_1
l'importo, una tantum, di € 2.000,00, da eseguirsi mediante la consegna di assegno circolare intestato alla stessa e da consegnarsi il giorno del Rogito indicato sub 2;
6) Le condizioni indicate sub. 1), 2), 3), 4) e 5) sono tra loro inscindibili e dunque la mancata esecuzione di una di esse farà decadere i termini del presente accordo, con facoltà per le parti di rivendicare ogni diritto quivi rinunciato, oltre al risarcimento del danno;
7) Il IG. si impegna a pagare le spese di assistenza legale in Parte_1 ambito civile del presente giudizio pari a € 2.000,00 (duemila) oltre accessori
pagina 3 di 6 (totale € 2.392,00) da versarsi mediante bonifico bancario all'ordine dell'Avv.
Ursula Raniolo (Iban [...]CC2390422914) entro il termine di gg. 5 con decorrenza dall'udienza del 8 maggio 2025, giorno in cui sarà formalizzato
l'accordo davanti al giudice;
8) Il sig. provvederà al pagamento dell'importo di € 1.230 oltre accessori Parte_1
(totale € 1.471,08) liquidato nella Sentenza n. 3468/2024 del 30/10/2024 dal
Tribunale penale di Siracusa da versarsi mediante bonifico bancario all'ordine dell'avv. Beniamino D'augusta (Iban [...]CC2391677142) entro il termine di gg. 5 con decorrenza dall'udienza del 8 maggio 2025, giorno in cui sarà formalizzato l'accordo davanti al giudice.
All'udienza dell'8.5.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti chiarivano che il trasferimento immobiliare di cui al punto n. 2 di cui all'accordo sopra riportato è da intendersi come impegno a trasferire, da formalizzare successivamente dinanzi ad un Notaio;
quindi, autorizzati dal Giudice, precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. attesa la rinuncia delle parti, e venivano acquisite le conclusioni del P.M. (visto del 15.4.2019).
La domanda di separazione
Chiarito ciò, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito della separazione reciprocamente avanzata deve ritenersi rinunciata in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e avuto pagina 4 di 6 riguardo all'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle condizioni della separazione.
Le statuizioni economiche
Anche l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche e, in particolare, sulla misura del contributo del ricorrente al mantenimento della moglie deve ritenersi adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale dei genitori, così come valutata dagli stessi.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e , sposati a Parte_1 Controparte_1
UG il 25/10/2003 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del
Comune di UG anno 2003, n. 105, Parte II, Serie A), alle condizioni sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UG perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
pagina 5 di 6 Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
15/05/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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