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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/12/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2858/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2858/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Cologno Monzese in Via Della Repubblica n. 43, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Laura Annoni che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nato ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Luca Degani e dell'Avv. Monica Nilsson che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_2 C.F._3 Cologno Monzese in Viale Piemonte n.19, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Luca Degani e dell'Avv. Monica Nilsson che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della pagina 1 di 4 Repubblica di Monza - Sede
OGGETTO: MODIFICHE CONDIZIONI DI DIVORZIO AI SENSI DELL'ART. 473BIS. 29 C.P.C.
CONCLUSIONI
“1) si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento di la Parte_1 CP_2 somma di euro 150 mensili da aprile 2025 oltre al 50% delle spese straordinarie che matureranno da oggi secondo il protocollo del Tribunale di Monza;
2) La somma predetta verrà versata direttamente a nella misura di euro 150 mensili entro il 10 CP_2 di ogni mese a partire da dicembre 2025 e sino al 31 dicembre 2026;
3) il contributo di euro 400 dovuto per il mese di marzo 2025 e le mensilità dovute da aprile 2025 a novembre 2025 nella misura di euro 150 mensili pari ad euro 1.200 saranno versate a
[...]
con versamenti di euro 150 mensili con inizio dal 10 dicembre 2025 e Controparte_1 successivamente entro il 10 di ogni mese fino a concorrenza della somma di euro 1.200 + 400 per un totale di euro 1.600;
4) rinuncia a richiedere la restituzione di quanto percepito da a titolo di Parte_1 CP_1 assegno unico familiare;
5) Con l'adempimento del presente accordo, nulla è più dovuto a titolo di arretrati da
[...] e rinuncia all'iscrizione a ruolo del secondo pignoramento e si impegna Parte_1 Controparte_1 a comunicare.
6) Spese del presente procedimento compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.4.2025, ha domandato nei confronti di entrambi Parte_1 i resistenti la modifica delle condizioni di divorzio di cui al Decreto emesso dal Tribunale di Monza in data 6.2.2020 nel procedimento con R.G. 4343/2019 rispetto a quanto concordato con Controparte_1
in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza n. 81/2014 emessa dal
[...] Tribunale di Monza in data 9.1.2014 e pubblicata il 14.1.2014).
In particolare, il figlio minore rispetto alle condizioni originariamente concordate, veniva CP_2 affidato congiuntamente ai rispettivi genitori con collocamento presso l'abitazione paterna e con onere materno di concorrere al suo mantenimento versando € 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della propria richiesta, esponeva che le proprie condizioni economiche erano nel tempo peggiorate e poneva in evidenza che il figlio divenuto maggiorenne, era stato assunto con CP_2 contratto a tempo determinato presso il Supermercato PAM in Milano dopo un periodo di prova;
per cui poteva ritenersi economicamente autosufficiente.
pagina 2 di 4 Con memoria depositata in data 22.10.2025, si costituivano entrambi i resistenti che contestavano il contenuto del ricorso introduttivo con particolare riferimento alla presunta autosufficienza economica del figlio;
depositavano, per l'effetto, il contratto di assunzione (avvenuta in data 4.11.2024) a tempo determinato (scadenza 3.11.2027) oltre alla documentazione economico-reddituale da cui emergeva una retribuzione mensile di € 900 circa al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
precisavano, infine, che tale importo non consentiva al figlio di potersi sostenere economicamente in modo CP_2 autonomo essendo ancora necessario l'apporto dei propri genitori e concludevano per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26.11.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi raccoglieva le dichiarazioni delle parti:
Parte_1
“Ho sempre pagato il mantenimento e le spese straordinarie, tranne la scuola privata che non potevo pagare. Da quando lavora, cioè da luglio 2024, non ho più versato il mantenimento e stavamo CP_2 parlando di una riduzione intorno ad euro 150 mensili. Poi mi sono stati notificati due pignoramenti.
ha percepito l'assegno unico che mi spettava per euro 1.400. CP_1
Sono disponibile a versare un contributo di euro 150 direttamente a per un anno, oltre al 50% CP_2 delle spese straordinarie, a condizione che si compensi il mio credito con quanto dovuto e si rinunci al pignoramento. Gli occhiali sono stati acquistati senza un confronto anche sul costo, cosa che avevo richiesto. Io percepivo l'assegno familiare quando viveva con me, quando è andato dal padre CP_2 io gli ho restituito la quota di sua spettanza.
Sono disponibile a rinunciare alla restituzione del 50% dell'assegno unico, versare euro 150 mensili da aprile 2025 fino a tutto il 2026 oltre al 50% delle spese straordinarie da oggi in poi. Mi impegno a versare quando dovuto a marzo 2025 (euro 400) nonché euro 150 da aprile 2025 in avanti fino ad oggi il tutto in forma rateizzata insieme al mensile ridotto”.
: Controparte_1
“Quando è venuto a vivere con me, nel 2019, io d'accordo con ho richiesto l'assegno CP_2 Pt_1 unico per intero. Sono disponibile ad una riduzione del contributo da corrispondere fino a quando non avrà raggiunto una stabilità lavorativa o uno stipendio più decoroso. Io guadagno euro CP_2
1.900 mensili se faccio gli straordinari che incidono per euro 400. Devo pagare anche io un mutuo.
Io chiedo un contributo di euro 200 mensili, senza compensazioni per l'arretrato perché io avevo detto a che il genitore che teneva il figlio, poteva prendere per intero l'assegno familiare prima, Pt_1 assegno unico dopo”.
: Controparte_2
“Vivo con mio padre, lavoro 24 ore la settimana e guadagno euro 900 mensili mediamente, qualcosa in più se faccio degli straordinari, in forza di contratto a tempo determinato che scadrà nel 2027. Da mia madre vado raramente”.
Le parti, dopo ampia discussione, pervenivano all' accordo riportato nelle conclusioni congiunte.
Il G.D. rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione senza la necessità di ulteriori atti difensivi. pagina 3 di 4 In punto di diritto, si osserva che il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis in ordine ai procedimenti ex articoli 710 c.p.c. e articolo 9 l. 898/1970 Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993 e successive pronunce).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale.
La prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
La documentazione versata in atti dalle parti (contratto di assunzione a tempo determinato, dichiarazioni reddituali annuali, cedolini di pagamento) prova in modo incontrovertibile che CP_2
svolge attività lavorativa stabile (sia pure sino al 3.11.2027 con possibilità di proroga o
[...] trasformazione a tempo indeterminato) e percepisce una retribuzione di oltre 900 euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
La sua condizione economico patrimoniale appare dunque sensibilmente migliorata se confrontata con quella esistente all'epoca della precedente modifica.
Il ricorso, alla luce delle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 26.11.2025, può essere pertanto accolto e le spese del procedimento compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe;
II. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, in Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2858/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1 Cologno Monzese in Via Della Repubblica n. 43, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Laura Annoni che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. , nato ad [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Luca Degani e dell'Avv. Monica Nilsson che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Controparte_2 C.F._3 Cologno Monzese in Viale Piemonte n.19, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Luca Degani e dell'Avv. Monica Nilsson che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
RESISTENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della pagina 1 di 4 Repubblica di Monza - Sede
OGGETTO: MODIFICHE CONDIZIONI DI DIVORZIO AI SENSI DELL'ART. 473BIS. 29 C.P.C.
CONCLUSIONI
“1) si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento di la Parte_1 CP_2 somma di euro 150 mensili da aprile 2025 oltre al 50% delle spese straordinarie che matureranno da oggi secondo il protocollo del Tribunale di Monza;
2) La somma predetta verrà versata direttamente a nella misura di euro 150 mensili entro il 10 CP_2 di ogni mese a partire da dicembre 2025 e sino al 31 dicembre 2026;
3) il contributo di euro 400 dovuto per il mese di marzo 2025 e le mensilità dovute da aprile 2025 a novembre 2025 nella misura di euro 150 mensili pari ad euro 1.200 saranno versate a
[...]
con versamenti di euro 150 mensili con inizio dal 10 dicembre 2025 e Controparte_1 successivamente entro il 10 di ogni mese fino a concorrenza della somma di euro 1.200 + 400 per un totale di euro 1.600;
4) rinuncia a richiedere la restituzione di quanto percepito da a titolo di Parte_1 CP_1 assegno unico familiare;
5) Con l'adempimento del presente accordo, nulla è più dovuto a titolo di arretrati da
[...] e rinuncia all'iscrizione a ruolo del secondo pignoramento e si impegna Parte_1 Controparte_1 a comunicare.
6) Spese del presente procedimento compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.4.2025, ha domandato nei confronti di entrambi Parte_1 i resistenti la modifica delle condizioni di divorzio di cui al Decreto emesso dal Tribunale di Monza in data 6.2.2020 nel procedimento con R.G. 4343/2019 rispetto a quanto concordato con Controparte_1
in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio (sentenza n. 81/2014 emessa dal
[...] Tribunale di Monza in data 9.1.2014 e pubblicata il 14.1.2014).
In particolare, il figlio minore rispetto alle condizioni originariamente concordate, veniva CP_2 affidato congiuntamente ai rispettivi genitori con collocamento presso l'abitazione paterna e con onere materno di concorrere al suo mantenimento versando € 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento della propria richiesta, esponeva che le proprie condizioni economiche erano nel tempo peggiorate e poneva in evidenza che il figlio divenuto maggiorenne, era stato assunto con CP_2 contratto a tempo determinato presso il Supermercato PAM in Milano dopo un periodo di prova;
per cui poteva ritenersi economicamente autosufficiente.
pagina 2 di 4 Con memoria depositata in data 22.10.2025, si costituivano entrambi i resistenti che contestavano il contenuto del ricorso introduttivo con particolare riferimento alla presunta autosufficienza economica del figlio;
depositavano, per l'effetto, il contratto di assunzione (avvenuta in data 4.11.2024) a tempo determinato (scadenza 3.11.2027) oltre alla documentazione economico-reddituale da cui emergeva una retribuzione mensile di € 900 circa al netto degli oneri fiscali e previdenziali;
precisavano, infine, che tale importo non consentiva al figlio di potersi sostenere economicamente in modo CP_2 autonomo essendo ancora necessario l'apporto dei propri genitori e concludevano per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 26.11.2025, il G.D. Dott. Arcellaschi raccoglieva le dichiarazioni delle parti:
Parte_1
“Ho sempre pagato il mantenimento e le spese straordinarie, tranne la scuola privata che non potevo pagare. Da quando lavora, cioè da luglio 2024, non ho più versato il mantenimento e stavamo CP_2 parlando di una riduzione intorno ad euro 150 mensili. Poi mi sono stati notificati due pignoramenti.
ha percepito l'assegno unico che mi spettava per euro 1.400. CP_1
Sono disponibile a versare un contributo di euro 150 direttamente a per un anno, oltre al 50% CP_2 delle spese straordinarie, a condizione che si compensi il mio credito con quanto dovuto e si rinunci al pignoramento. Gli occhiali sono stati acquistati senza un confronto anche sul costo, cosa che avevo richiesto. Io percepivo l'assegno familiare quando viveva con me, quando è andato dal padre CP_2 io gli ho restituito la quota di sua spettanza.
Sono disponibile a rinunciare alla restituzione del 50% dell'assegno unico, versare euro 150 mensili da aprile 2025 fino a tutto il 2026 oltre al 50% delle spese straordinarie da oggi in poi. Mi impegno a versare quando dovuto a marzo 2025 (euro 400) nonché euro 150 da aprile 2025 in avanti fino ad oggi il tutto in forma rateizzata insieme al mensile ridotto”.
: Controparte_1
“Quando è venuto a vivere con me, nel 2019, io d'accordo con ho richiesto l'assegno CP_2 Pt_1 unico per intero. Sono disponibile ad una riduzione del contributo da corrispondere fino a quando non avrà raggiunto una stabilità lavorativa o uno stipendio più decoroso. Io guadagno euro CP_2
1.900 mensili se faccio gli straordinari che incidono per euro 400. Devo pagare anche io un mutuo.
Io chiedo un contributo di euro 200 mensili, senza compensazioni per l'arretrato perché io avevo detto a che il genitore che teneva il figlio, poteva prendere per intero l'assegno familiare prima, Pt_1 assegno unico dopo”.
: Controparte_2
“Vivo con mio padre, lavoro 24 ore la settimana e guadagno euro 900 mensili mediamente, qualcosa in più se faccio degli straordinari, in forza di contratto a tempo determinato che scadrà nel 2027. Da mia madre vado raramente”.
Le parti, dopo ampia discussione, pervenivano all' accordo riportato nelle conclusioni congiunte.
Il G.D. rimetteva pertanto la causa al Collegio per la decisione senza la necessità di ulteriori atti difensivi. pagina 3 di 4 In punto di diritto, si osserva che il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis in ordine ai procedimenti ex articoli 710 c.p.c. e articolo 9 l. 898/1970 Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993 e successive pronunce).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale.
La prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
La documentazione versata in atti dalle parti (contratto di assunzione a tempo determinato, dichiarazioni reddituali annuali, cedolini di pagamento) prova in modo incontrovertibile che CP_2
svolge attività lavorativa stabile (sia pure sino al 3.11.2027 con possibilità di proroga o
[...] trasformazione a tempo indeterminato) e percepisce una retribuzione di oltre 900 euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
La sua condizione economico patrimoniale appare dunque sensibilmente migliorata se confrontata con quella esistente all'epoca della precedente modifica.
Il ricorso, alla luce delle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 26.11.2025, può essere pertanto accolto e le spese del procedimento compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe;
II. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, in Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4