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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15861 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE 6^ CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Manuela Caiffa, all'udienza del
12.11.2025, all'esito della discussione delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 23536 del
Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “intimazione di sfratto per morosità – uso diverso da abitazione", pendente tra
(CF ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma alla via Francesco Grimaldi n.
47 presso lo studio dell'Avv. Matteo Di Stefano che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti attrice e
(CF Controparte_1
), in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Arnaldo Coscino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Giuseppe Avezzana n.6, giusta procura in atti convenuta
Conclusioni: come in atti
Motivi della decisione
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1. I fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice in epigrafe conveniva in giudizio la Controparte_1
per sentir convalidare lo sfratto per morosità
[...] relativamente all'immobile sito in Roma viale Paolo Orlando n. 76, piano secondo – interno n. 8 – distinto al NCEU di Roma al foglio
1099, part. 237 sub 9, cat. A/10 ed esponeva al Tribunale: che con contratto del 19/10/2020, registrato in data
06/11/2020, concedeva in locazione ad uso commerciale il predetto immobile alla ed esercenti del Lido Controparte_1 di Roma, al canone mensile di € 1.400,00=, oltre oneri accessori, pervenuto a € 1.554,18 in forza delle intervenute indicizzazioni
ISTAT; che la Società conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni da febbraio 2025 risultando debitrice sino a tutto aprile
2025 dell'importo di € 4.662,54 (€ 1.554,18 x 3) per canoni, oltre €
1.223,77 per oneri accessori, per una morosità complessiva di €
5.886,31.
Concludeva per la convalida dello sfratto e l'emissione di decreto ingiuntivo;
la pronuncia di ordinanza di rilascio in caso di opposizione;
nel merito, per la risoluzione del contratto per inadempimento e condanna al rilascio con applicazione, in caso di inottemperanza, delle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c.; il tutto, con vittoria di spese.
L'intimata si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida ed eccepiva di aver sospeso il pagamento dei canoni in parola, a motivo del malfunzionamento degli infissi delle finestre e di balconi di pertinenza “fuori norma di sicurezza”, nonché della porta d'ingresso “fatiscente ed inutilizzabile allo scopo”, chiedendo di condannare la locatrice all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'appartamento del conduttore per renderlo conforme all'uso convenuto, oltre al risarcimento dei danni
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materiali subiti a causa della negligenza della locatrice.
Con ordinanza del 20.05.2025, veniva ordinato il rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito con termine per il deposito di memorie integrative.
Parte attrice con la propria memoria chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta Controparte_1
e, per l'effetto, risolvere per fatto e colpa della stessa il contratto di locazione inerente l'immobile in Roma al Viale Paolo Orlando n. 76, piano2° - interno n. 8; 2) condannare la convenuta
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al rilascio dell'immobile de quo libero da persone e cose in favore della attrice, confermando la data della esecuzione indicata nella già emessa ordinanza di rilascio in data
20/05/2025; 3) condannare la convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
10.548,85 quale morosità maturata al mese di luglio 2025, nonché dei canoni maturandi sino alla definizione del giudizio e, quindi sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalle singole scadenze al saldo;
4) condannare la convenuta
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una sanzione, nella misura ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento di rilascio;
5) rigettare in ogni caso, in quanto infondata in fatto e diritto, la domanda riconvenzionale avversaria”.
Dal canto suo, parte convenuta, con la propria memoria, così concludeva: “Previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti, Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi esposti e per quanto sarà provato, dedotto e precisato in corso di causa, respinta ogni avversa
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eccezione in fatto ed in diritto conseguentemente accogliere la domanda proposta in opposizione alla convalida di sfratto, perché il mancato pagamento dei canoni e degli oneri accessori rappresentano in via compensativa e parziale risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali. Per l'effetto Voglia altresì condannare parte locatrice che oggi sin indica in euro 15.000,00 a quel-la somma maggiore o minore che sarà quantificata all'esito della istruttoria a titolo risarcitorio per il mancato parziale utilizzo dell'immobile per effetto del plurimo inadempimento del medesimo locatore.”
Veniva esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, come da verbale, in atti.
La causa, in difetto di mezzi istruttori ammissibili, veniva decisa all'udienza del 12.11.2025, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
2. Il merito della lite.
Preliminarmente, il Tribunale, rivedendo la propria precedente opinione, ritiene ammissibile la domanda riconvenzionale di condanna della locatrice al pagamento di euro 15.000,00 a titolo risarcitorio per il mancato parziale utilizzo dell'immobile.
In effetti, la convenuta con la propria comparsa di costituzione già chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali, in cui ricomprendere il danno da mancato godimento dell'immobile locato, per poi precisare, con la memoria integrativa ex art. 426
c.p.c., la somma richiesta a titolo risarcitorio.
In conseguenza, la detta domanda andrà di seguito esaminata dal Tribunale.
Detto ciò, la domanda di risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento della conduttrice va accolta atteso che la parte attrice ha assolto agli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto stipulato.
Infatti, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
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risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cass.
n°15659.2011; Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass.
n°1743.2007; Cass. n°20073.2004).
Si è già detto con l'ordinanza provvisoria di rilascio che la conduttrice, rimasta nel godimento dell'immobile locato ad onta delle criticità, di cui in tesi affetto, non aveva facoltà di sospendere la propria prestazione, com'è pacifico che abbia fatto, essendo tale inadempimento non proporzionale a quello contestato alla locatrice.
Dunque, a fronte di tale conclamato inadempimento, le mancanze imputate alla locatrice non possono considerarsi, neppure in astratto, tali da avere pregiudicato, in misura preponderante, l'equilibrio tra prestazione e controprestazione in cui consiste il sinallagma del contratto di locazione.
In proposito, va ribadito che “in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 cod. civ., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore” (v. Cass. n°8425.2006; Cass. n°2855.2005; Cass.
n°3341.2001); che, l'autocompensazione che le convenute hanno
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inteso operare di propria iniziativa, tale da condurre alla sospensione del pagamento di diverse mensilità del canone locativo, costituisce un'ipotesi di ragion fattasi notoriamente scrutinata illegittima (cioè contraria a buona fede) dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n°4444.1985; Cass. Sezioni
Unite n°5384.1984; Cass. n°2580.1985: “il mancato pagamento del canone di locazione convenzionalmente fissato non è giustificato se non quando sia stato giudizialmente accertato, in via definitiva, che le somme pretese non sono dovute o sono dovute nel minore ammontare corrisposto, creandosi altrimenti la violazione del sinallagma contrattuale ed uno squilibrio tra le prestazioni delle parti sulla basi di un inammissibile comportamento di ragion fattasi, con la conseguenza che se tale comportamento assume il carattere della gravità in relazione alla volontà espressa dalle parti, alla natura e alle finalità del rapporto, soprattutto in relazione all'interesse dell'altro contraente, si giustifica la risoluzione del rapporto”).
Ancora, “il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente
a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede”
(v. Cass. n. 18987 del 27 settembre 2016; Cass. n°13887.2011;
Cass. n°261.2008; Cass. n°13133.2006; Cass. n°14739.2005;
Cass. n°24799.2008; Cass. n°7772.2004); "in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 cod. civ., si fonda su
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due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore" (v. Cass. n°8425.2006; Cass. n°2855.2005; Cass.
n°3341.2001).
Anche abbandonando tale tesi più rigida, va rilevato che ciò che assume rilevanza nell'istituto dello sospensione dell'adempimento previsto dall'articolo 1460 c.c., sono “… il principio di correttezza e buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c., al quale del resto fa esplicito rimando l'art. 1460, comma 2 là dove correla alla considerazione delle circostanze del caso concreto la valutazione della legittimità della sospensione secondo “buona fede”: correlazione che (…) non altrimenti può concretizzarsi se non nella
“commisurazione del rilievo sinallagmatico delle obbligazione coinvolte, ossia nella “proporzionalità” dei rispettivi adempimenti …”.
In tal senso, allora, è pacifico per la giurisprudenza di legittimità che “… per stabilire in concreto, dunque, se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no (…) il giudice di merito deve verificare “se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico- sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, casualmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte …” .
In definitiva, è legittima la sospensione dell'obbligazione della parte se l'inadempimento della controparte incide sulla funzione economico-sociale del contratto e ciò abbia influito sull'equilibrio
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sinallagmatico dello stesso (v. Cass. sez. III ordinanza n. 2154 del
29 gennaio 2021; Cass., sez. III, ordinanza 22 giugno 2020, n.
12103).
Dunque, i mancati pagamenti lamentati dalla locatrice non negati dalla convenuta, in considerazione della loro entità e concernendo la principale obbligazione della conduttrice, non possono non essere considerati gravi.
Infatti, la conduttrice era tenuta ai sensi dell'art. 2) del contratto di locazione a corrispondere il canone mensile in rate anticipate, per cui appare indiscutibile la sussistenza e l'assoluta importanza dell'inadempimento.
E' anche dedotto e non contestato, che la convenuta non abbia effettuato ulteriori versamenti nel corso del giudizio, tanto da aggravare l'esposizione debitoria per canoni di locazione fino al luglio 2025, per un totale di € 10.548,85, come dichiarato dalla difesa dell'attrice nella memoria integrativa.
In conseguenza, l'inadempimento è diventato tale e grave da rilevare ai fini risolutori ("... la circostanza che l'inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa, è rilevante ai fini dell'accoglimento della stessa" v. Cass. civ. Sez. III, 20/04/2015, n.
8002 e Cass. civ. Sez. III, 26/10/2012, n. 18500; ancora Cass.
n°8076.2002, secondo cui il Giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento del debitore “anche alla stregua del comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453
c.c. (secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla
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pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione, così non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”).
In definitiva, il contratto inter partes va dichiarato risolto per inadempimento della conduttrice, con cessazione della materia del contendere sul rilascio intervenuto in data 30.10.2025, così come dichiarato dalle parti all'udienza di discussione finale.
Alla pronuncia risolutoria segue la condanna della parte convenuta al pagamento dei canoni di locazione intimati fino ad aprile 2025 pari a € 4.662,54, oltre a quelli successivi scaduti fino al rilascio intervenuto il 30.10.2025 ed interessi ex art. 1284, 4 co c.c. dalla domanda al saldo.
Va dichiarata, invece, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per la domanda di condanna al pagamento degli oneri condominiali: il condominio, in effetti, resta estraneo al contratto di locazione stipulato tra il singolo condomino ed il conduttore, di talché il credito che il condomino/locatore può vantare in giudizio nei confronti del proprio inquilino si può atteggiare esclusivamente a diritto di rimborso delle spese anticipate per conto del conduttore
(v. Cass. civ. sez.III, 13 novembre 2019 n.29329; Trib. Roma, sez.VI, sent. n. 3724 del 06.03.2019, sent. n.18160 dell'11.09.19 e sent. 5730 del 06.05.2021).
In altri termini, il locatore che non abbia anticipato gli oneri condominiali non può agire in giudizio, in nome proprio, per far valere un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), e cioè per esigere, in vece del condominio, il pagamento di un credito maturato da quest'ultimo, nei riguardi di esso condomino.
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Ciò posto, non avendo parte attrice né dedotto, né documentato, di avere “anticipato” le spese per oneri condominiali, peraltro, non provati nell'ammontare richiesto, difetta la legittimazione a richiederne il diretto pagamento al conduttore.
Per quel che concerne la richiesta di condanna ex art.614 bis c.p.c., va rilevato che il Giudice può emettere tale provvedimento di condanna solo se non lo reputi manifestamente iniquo.
Ebbene, nel caso di risoluzione per inadempimento del conduttore la succitata misura coercitiva indiretta è legittima e non manifesta iniquità, anche qualora il rilascio comporti per il conduttore notevoli difficoltà organizzative e costi elevati, atteso che essa mira a indurre l'adempimento dell'obbligo di rilascio, così che il Giudice può disporre, a carico del conduttore inadempiente, il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., senza incorrere nella violazione dell'art. 1591 c.c..
E' noto, infatti, che spesso il conduttore di un immobile è indotto a differire il rilascio – nonostante una pronuncia giudiziale di condanna - giacché l'unica immediata ed automatica conseguenza alla quale va incontro, sino a che il locatore non riesca ad eseguire coattivamente il comando, è quella di continuare a pagare esattamente il corrispettivo convenuto con la locazione.
Pertanto, all'esito di una più attenta riflessione sulle finalità dell'istituto e alla luce dell'ampiezza applicativa che emerge dalla norma, si ritiene che non vi siano preclusioni generali all'applicazione della sanzione pecuniaria in discorso anche agli ordini di rilascio degli immobili locati, ferma sempre la specifica richiesta della parte e la insussistenza di circostanze, legate però al caso specifico, che facciano ritenere la misura manifestamente iniqua.
Ciò, in quanto la misura di coercizione indiretta assolve a una funzione sanzionatoria e non riparatoria, essendo diretta
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semplicemente a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all'adempimento, integrando una misura di pressione nei confronti del debitore necessaria ad assicurare il pieno e completo rispetto degli obblighi accertati in sede giudiziale e spediti in formula esecutiva.
La comminazione della misura di coercizione indiretta, dunque, non va in nessun modo a creare una doppia riparazione di un unico danno di cui, in tale modo, verrebbe a beneficiare il creditore
(v. Tribunale di Roma Sez. VI dr.ssa Nardone sent. nr. 17402/24- rg. 6193/2924).
Tale misura è volta ad assicurare l'attuazione del provvedimento principale ed è funzionale a favorire l'adesione della condotta della pate inadempiente al rispetto del diritto altrui e, conseguentemente ad evitare la produzione di danno ulteriore alla parte creditrice o, quantomeno, di contenere effetti del possibile pregiudizio a carico della stessa a causa della negligente condotta dalla controparte, nessun ingiusto nocumento, al contrario, potendo subire il debitore da un siffatto adempimento, bastando il suo pronto adempimento
(nel caso di specie, la restituzione dell'immobile) per non vedersi tenuto al pagamento della sanzione in questione. (v. Tribunale
Bologna sent. nr. 985/2018 e Corte d'Appello Milano sent. nr.
939/2023).
Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c. si fissa in euro 20,00 giornaliere la sanzione pecuniaria dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile con decorrenza dal giorno successivo al termine fissato e fino al rilascio effettivo (30.10.2025).
Passando alle domande riconvenzionali, va detto che la pronuncia risolutoria esclude la condanna di facere richiesta dalla convenuta.
Del pari, va rigettata la domanda di risarcimento danni per preteso mancato utilizzo – ancorché parziale – dell'immobile locato
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dal momento che non sono provate le lamentate criticità, non assumendo rilevanza i preventivi in atti, in difetto di un riscontro tecnico di parte, per cui, la consulenza tecnica d'ufficio volta a
“l'accertamento dello stato dei luoghi dell'immobile di Ostia Roma
Via Paolo Orlando 76 al fine di accertare l'abitabilità, l'utilizzo e la sicurezza dello stesso”, va, quindi, legittimamente negata, anche a seguito della reiterata richiesta di parte convenuta, in quanto, come già detto, tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Peraltro, il Tribunale può considerare che le lamentate criticità non siano così gravi da giustificare una riduzione del canone locativo, a prescindere dall'indagine tecnica.
La riduzione del canone in questi casi non è un diritto automatico del conduttore, ma una conseguenza che va valutata caso per caso e potrebbe non dipendere dall'acquisizione di nuove prove tecniche.
In proposito, va evidenziato che costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 c.c., quelli che investono la struttura materiale della cosa, intaccando l'integrità della stessa, in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, e ciò anche se si tratti di difetti eliminabili e/o di difetti manifestatisi successivamente alla conclusione del contratto di locazione, laddove coerentemente si ritengono sottratti a tale disciplina i guasti o i deterioramenti della cosa dovuti alla naturale usura o quegli accadimenti che determinino disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene, posto che in questo caso di-viene operante soltanto l'obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ai sensi dell'art. 1576 c.c. (v. Cass. civ., sez.III, 21 novembre 2011, n.24459; Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2008, n. 11514; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2007, n. 11198).
Anche la prova testimoniale, di cui, del pari, è stata reiterata la
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richiesta, va considerata inammissibile, sia perché su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, per tutto quanto sopra argomentato, che perché articolata in modo non circostanziato.
L'unico messaggio whats app, in atti (v. all. 5 alla costituzione), ancora, non assume rilevanza in ordine alla conoscenza delle criticità da parte della locatrice, per assenza della data e, comunque, per contenuto generico.
Non vi è, poi, allegazione e prova degli ulteriori danni morali e patrimoniali asseritamente subiti dalla conduttrice.
Al riguardo, va rilevato che la parte non può limitarsi a formulazioni generiche e astratte, ma deve descrivere concretamente i pregiudizi: le allegazioni devono comprendere la descrizione delle lesioni e delle conseguenze dannose imputate alla condotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri suggeriti dal D.M. n°147/2022, esclusa la fase istruttoria non effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede: dichiara risolto per grave inadempimento della
[...]
di Roma conduttrice il contratto di Controparte_1 locazione del 19/10/2020, registrato in data 06/11/2020, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma via Paolo Orlando n. 76, piano secondo – interno n. 8 – distinto al NCEU di Roma al foglio
1099, part. 237 sub 9, cat. A/10; dichiara la cessazione della materia del contendere sul rilascio;
condanna la parte convenuta al pagamento dei canoni di locazione intimati dal gennaio ad aprile 2025 per un totale di €
4.662,54, oltre a quelli successivi scaduti fino al rilascio
(30.10.2025) ed interessi ex art. 1284, 4 co c.c. dalla domanda al saldo;
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dichiara la carenza di legittimazione attiva per la domanda di condanna al pagamento degli oneri condominiali;
letto l'art. 614 bis c.p.c., fissa in euro 20,00 giornaliere la sanzione pecuniaria dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile con decorrenza dal giorno successivo al termine fissato e fino al rilascio intervenuto il
30.10.2025; rigetta le domande riconvenzionali della convenuta;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in € 409,50 per esborsi e in €
2.947,00 per compensi (compresa mediazione), oltre spese generali
(15%), CPA ed Iva.
Roma, 12.11.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Manuela Caiffa
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE 6^ CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Manuela Caiffa, all'udienza del
12.11.2025, all'esito della discussione delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 23536 del
Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “intimazione di sfratto per morosità – uso diverso da abitazione", pendente tra
(CF ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma alla via Francesco Grimaldi n.
47 presso lo studio dell'Avv. Matteo Di Stefano che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti attrice e
(CF Controparte_1
), in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Arnaldo Coscino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via Giuseppe Avezzana n.6, giusta procura in atti convenuta
Conclusioni: come in atti
Motivi della decisione
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1. I fatti controversi
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice in epigrafe conveniva in giudizio la Controparte_1
per sentir convalidare lo sfratto per morosità
[...] relativamente all'immobile sito in Roma viale Paolo Orlando n. 76, piano secondo – interno n. 8 – distinto al NCEU di Roma al foglio
1099, part. 237 sub 9, cat. A/10 ed esponeva al Tribunale: che con contratto del 19/10/2020, registrato in data
06/11/2020, concedeva in locazione ad uso commerciale il predetto immobile alla ed esercenti del Lido Controparte_1 di Roma, al canone mensile di € 1.400,00=, oltre oneri accessori, pervenuto a € 1.554,18 in forza delle intervenute indicizzazioni
ISTAT; che la Società conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni da febbraio 2025 risultando debitrice sino a tutto aprile
2025 dell'importo di € 4.662,54 (€ 1.554,18 x 3) per canoni, oltre €
1.223,77 per oneri accessori, per una morosità complessiva di €
5.886,31.
Concludeva per la convalida dello sfratto e l'emissione di decreto ingiuntivo;
la pronuncia di ordinanza di rilascio in caso di opposizione;
nel merito, per la risoluzione del contratto per inadempimento e condanna al rilascio con applicazione, in caso di inottemperanza, delle misure di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c.; il tutto, con vittoria di spese.
L'intimata si costituiva in giudizio opponendosi alla convalida ed eccepiva di aver sospeso il pagamento dei canoni in parola, a motivo del malfunzionamento degli infissi delle finestre e di balconi di pertinenza “fuori norma di sicurezza”, nonché della porta d'ingresso “fatiscente ed inutilizzabile allo scopo”, chiedendo di condannare la locatrice all'esecuzione di tutti i lavori necessari da eseguirsi all'interno dell'appartamento del conduttore per renderlo conforme all'uso convenuto, oltre al risarcimento dei danni
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materiali subiti a causa della negligenza della locatrice.
Con ordinanza del 20.05.2025, veniva ordinato il rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito con termine per il deposito di memorie integrative.
Parte attrice con la propria memoria chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta Controparte_1
e, per l'effetto, risolvere per fatto e colpa della stessa il contratto di locazione inerente l'immobile in Roma al Viale Paolo Orlando n. 76, piano2° - interno n. 8; 2) condannare la convenuta
[...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al rilascio dell'immobile de quo libero da persone e cose in favore della attrice, confermando la data della esecuzione indicata nella già emessa ordinanza di rilascio in data
20/05/2025; 3) condannare la convenuta Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-
[...] tempore al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di €
10.548,85 quale morosità maturata al mese di luglio 2025, nonché dei canoni maturandi sino alla definizione del giudizio e, quindi sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalle singole scadenze al saldo;
4) condannare la convenuta
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una sanzione, nella misura ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento di rilascio;
5) rigettare in ogni caso, in quanto infondata in fatto e diritto, la domanda riconvenzionale avversaria”.
Dal canto suo, parte convenuta, con la propria memoria, così concludeva: “Previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti, Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi esposti e per quanto sarà provato, dedotto e precisato in corso di causa, respinta ogni avversa
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eccezione in fatto ed in diritto conseguentemente accogliere la domanda proposta in opposizione alla convalida di sfratto, perché il mancato pagamento dei canoni e degli oneri accessori rappresentano in via compensativa e parziale risarcimento di tutti i danni morali e patrimoniali. Per l'effetto Voglia altresì condannare parte locatrice che oggi sin indica in euro 15.000,00 a quel-la somma maggiore o minore che sarà quantificata all'esito della istruttoria a titolo risarcitorio per il mancato parziale utilizzo dell'immobile per effetto del plurimo inadempimento del medesimo locatore.”
Veniva esperito il procedimento di mediazione con esito negativo, come da verbale, in atti.
La causa, in difetto di mezzi istruttori ammissibili, veniva decisa all'udienza del 12.11.2025, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
2. Il merito della lite.
Preliminarmente, il Tribunale, rivedendo la propria precedente opinione, ritiene ammissibile la domanda riconvenzionale di condanna della locatrice al pagamento di euro 15.000,00 a titolo risarcitorio per il mancato parziale utilizzo dell'immobile.
In effetti, la convenuta con la propria comparsa di costituzione già chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali, in cui ricomprendere il danno da mancato godimento dell'immobile locato, per poi precisare, con la memoria integrativa ex art. 426
c.p.c., la somma richiesta a titolo risarcitorio.
In conseguenza, la detta domanda andrà di seguito esaminata dal Tribunale.
Detto ciò, la domanda di risoluzione del contratto de quo per grave inadempimento della conduttrice va accolta atteso che la parte attrice ha assolto agli oneri di prova che le incombevano ex art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto stipulato.
Infatti, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
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risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. Cass.
n°15659.2011; Cass. n°3373.2010; Cass. n°9351.2007; Cass.
n°1743.2007; Cass. n°20073.2004).
Si è già detto con l'ordinanza provvisoria di rilascio che la conduttrice, rimasta nel godimento dell'immobile locato ad onta delle criticità, di cui in tesi affetto, non aveva facoltà di sospendere la propria prestazione, com'è pacifico che abbia fatto, essendo tale inadempimento non proporzionale a quello contestato alla locatrice.
Dunque, a fronte di tale conclamato inadempimento, le mancanze imputate alla locatrice non possono considerarsi, neppure in astratto, tali da avere pregiudicato, in misura preponderante, l'equilibrio tra prestazione e controprestazione in cui consiste il sinallagma del contratto di locazione.
In proposito, va ribadito che “in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 cod. civ., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore” (v. Cass. n°8425.2006; Cass. n°2855.2005; Cass.
n°3341.2001); che, l'autocompensazione che le convenute hanno
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inteso operare di propria iniziativa, tale da condurre alla sospensione del pagamento di diverse mensilità del canone locativo, costituisce un'ipotesi di ragion fattasi notoriamente scrutinata illegittima (cioè contraria a buona fede) dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n°4444.1985; Cass. Sezioni
Unite n°5384.1984; Cass. n°2580.1985: “il mancato pagamento del canone di locazione convenzionalmente fissato non è giustificato se non quando sia stato giudizialmente accertato, in via definitiva, che le somme pretese non sono dovute o sono dovute nel minore ammontare corrisposto, creandosi altrimenti la violazione del sinallagma contrattuale ed uno squilibrio tra le prestazioni delle parti sulla basi di un inammissibile comportamento di ragion fattasi, con la conseguenza che se tale comportamento assume il carattere della gravità in relazione alla volontà espressa dalle parti, alla natura e alle finalità del rapporto, soprattutto in relazione all'interesse dell'altro contraente, si giustifica la risoluzione del rapporto”).
Ancora, “il conduttore di un immobile non può astenersi dal versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente
a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Inoltre, secondo il principio "inadimplenti non est adimplendum", la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede”
(v. Cass. n. 18987 del 27 settembre 2016; Cass. n°13887.2011;
Cass. n°261.2008; Cass. n°13133.2006; Cass. n°14739.2005;
Cass. n°24799.2008; Cass. n°7772.2004); "in tema di inadempimento contrattuale vale la regola che l"exceptio non rite adimpleti contractus", di cui all'articolo 1460 cod. civ., si fonda su
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due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva. In applicazione di tale principio, qualora un conduttore abbia continuato a godere dell'immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all'inadempimento del locatore" (v. Cass. n°8425.2006; Cass. n°2855.2005; Cass.
n°3341.2001).
Anche abbandonando tale tesi più rigida, va rilevato che ciò che assume rilevanza nell'istituto dello sospensione dell'adempimento previsto dall'articolo 1460 c.c., sono “… il principio di correttezza e buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c., al quale del resto fa esplicito rimando l'art. 1460, comma 2 là dove correla alla considerazione delle circostanze del caso concreto la valutazione della legittimità della sospensione secondo “buona fede”: correlazione che (…) non altrimenti può concretizzarsi se non nella
“commisurazione del rilievo sinallagmatico delle obbligazione coinvolte, ossia nella “proporzionalità” dei rispettivi adempimenti …”.
In tal senso, allora, è pacifico per la giurisprudenza di legittimità che “… per stabilire in concreto, dunque, se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no (…) il giudice di merito deve verificare “se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico- sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, casualmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte …” .
In definitiva, è legittima la sospensione dell'obbligazione della parte se l'inadempimento della controparte incide sulla funzione economico-sociale del contratto e ciò abbia influito sull'equilibrio
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sinallagmatico dello stesso (v. Cass. sez. III ordinanza n. 2154 del
29 gennaio 2021; Cass., sez. III, ordinanza 22 giugno 2020, n.
12103).
Dunque, i mancati pagamenti lamentati dalla locatrice non negati dalla convenuta, in considerazione della loro entità e concernendo la principale obbligazione della conduttrice, non possono non essere considerati gravi.
Infatti, la conduttrice era tenuta ai sensi dell'art. 2) del contratto di locazione a corrispondere il canone mensile in rate anticipate, per cui appare indiscutibile la sussistenza e l'assoluta importanza dell'inadempimento.
E' anche dedotto e non contestato, che la convenuta non abbia effettuato ulteriori versamenti nel corso del giudizio, tanto da aggravare l'esposizione debitoria per canoni di locazione fino al luglio 2025, per un totale di € 10.548,85, come dichiarato dalla difesa dell'attrice nella memoria integrativa.
In conseguenza, l'inadempimento è diventato tale e grave da rilevare ai fini risolutori ("... la circostanza che l'inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa, è rilevante ai fini dell'accoglimento della stessa" v. Cass. civ. Sez. III, 20/04/2015, n.
8002 e Cass. civ. Sez. III, 26/10/2012, n. 18500; ancora Cass.
n°8076.2002, secondo cui il Giudice deve valutare la gravità dell'inadempimento del debitore “anche alla stregua del comportamento successivo alla proposizione della domanda, giacché in tal caso, come in tutti quelli di contratto di durata in cui la parte che abbia domandato la risoluzione non è posta in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione, non è neppure ipotizzabile, diversamente dalle ipotesi ricadenti nell'ambito di applicazione della regola generale posta dall'art. 1453
c.c. (secondo cui la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione, fino alla
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pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni delle parti contraenti, nel senso che come è vietato al convenuto di eseguire la sua prestazione, così non è consentito all'attore di pretenderla), il venir meno dell'interesse del locatore all'adempimento da parte del conduttore inadempiente il quale, senza che il locatore possa impedirlo, continua nel godimento della cosa locata consegnatagli dal locatore ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna”).
In definitiva, il contratto inter partes va dichiarato risolto per inadempimento della conduttrice, con cessazione della materia del contendere sul rilascio intervenuto in data 30.10.2025, così come dichiarato dalle parti all'udienza di discussione finale.
Alla pronuncia risolutoria segue la condanna della parte convenuta al pagamento dei canoni di locazione intimati fino ad aprile 2025 pari a € 4.662,54, oltre a quelli successivi scaduti fino al rilascio intervenuto il 30.10.2025 ed interessi ex art. 1284, 4 co c.c. dalla domanda al saldo.
Va dichiarata, invece, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per la domanda di condanna al pagamento degli oneri condominiali: il condominio, in effetti, resta estraneo al contratto di locazione stipulato tra il singolo condomino ed il conduttore, di talché il credito che il condomino/locatore può vantare in giudizio nei confronti del proprio inquilino si può atteggiare esclusivamente a diritto di rimborso delle spese anticipate per conto del conduttore
(v. Cass. civ. sez.III, 13 novembre 2019 n.29329; Trib. Roma, sez.VI, sent. n. 3724 del 06.03.2019, sent. n.18160 dell'11.09.19 e sent. 5730 del 06.05.2021).
In altri termini, il locatore che non abbia anticipato gli oneri condominiali non può agire in giudizio, in nome proprio, per far valere un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), e cioè per esigere, in vece del condominio, il pagamento di un credito maturato da quest'ultimo, nei riguardi di esso condomino.
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Ciò posto, non avendo parte attrice né dedotto, né documentato, di avere “anticipato” le spese per oneri condominiali, peraltro, non provati nell'ammontare richiesto, difetta la legittimazione a richiederne il diretto pagamento al conduttore.
Per quel che concerne la richiesta di condanna ex art.614 bis c.p.c., va rilevato che il Giudice può emettere tale provvedimento di condanna solo se non lo reputi manifestamente iniquo.
Ebbene, nel caso di risoluzione per inadempimento del conduttore la succitata misura coercitiva indiretta è legittima e non manifesta iniquità, anche qualora il rilascio comporti per il conduttore notevoli difficoltà organizzative e costi elevati, atteso che essa mira a indurre l'adempimento dell'obbligo di rilascio, così che il Giudice può disporre, a carico del conduttore inadempiente, il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del rilascio dell'immobile, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., senza incorrere nella violazione dell'art. 1591 c.c..
E' noto, infatti, che spesso il conduttore di un immobile è indotto a differire il rilascio – nonostante una pronuncia giudiziale di condanna - giacché l'unica immediata ed automatica conseguenza alla quale va incontro, sino a che il locatore non riesca ad eseguire coattivamente il comando, è quella di continuare a pagare esattamente il corrispettivo convenuto con la locazione.
Pertanto, all'esito di una più attenta riflessione sulle finalità dell'istituto e alla luce dell'ampiezza applicativa che emerge dalla norma, si ritiene che non vi siano preclusioni generali all'applicazione della sanzione pecuniaria in discorso anche agli ordini di rilascio degli immobili locati, ferma sempre la specifica richiesta della parte e la insussistenza di circostanze, legate però al caso specifico, che facciano ritenere la misura manifestamente iniqua.
Ciò, in quanto la misura di coercizione indiretta assolve a una funzione sanzionatoria e non riparatoria, essendo diretta
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semplicemente a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all'adempimento, integrando una misura di pressione nei confronti del debitore necessaria ad assicurare il pieno e completo rispetto degli obblighi accertati in sede giudiziale e spediti in formula esecutiva.
La comminazione della misura di coercizione indiretta, dunque, non va in nessun modo a creare una doppia riparazione di un unico danno di cui, in tale modo, verrebbe a beneficiare il creditore
(v. Tribunale di Roma Sez. VI dr.ssa Nardone sent. nr. 17402/24- rg. 6193/2924).
Tale misura è volta ad assicurare l'attuazione del provvedimento principale ed è funzionale a favorire l'adesione della condotta della pate inadempiente al rispetto del diritto altrui e, conseguentemente ad evitare la produzione di danno ulteriore alla parte creditrice o, quantomeno, di contenere effetti del possibile pregiudizio a carico della stessa a causa della negligente condotta dalla controparte, nessun ingiusto nocumento, al contrario, potendo subire il debitore da un siffatto adempimento, bastando il suo pronto adempimento
(nel caso di specie, la restituzione dell'immobile) per non vedersi tenuto al pagamento della sanzione in questione. (v. Tribunale
Bologna sent. nr. 985/2018 e Corte d'Appello Milano sent. nr.
939/2023).
Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c. si fissa in euro 20,00 giornaliere la sanzione pecuniaria dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile con decorrenza dal giorno successivo al termine fissato e fino al rilascio effettivo (30.10.2025).
Passando alle domande riconvenzionali, va detto che la pronuncia risolutoria esclude la condanna di facere richiesta dalla convenuta.
Del pari, va rigettata la domanda di risarcimento danni per preteso mancato utilizzo – ancorché parziale – dell'immobile locato
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dal momento che non sono provate le lamentate criticità, non assumendo rilevanza i preventivi in atti, in difetto di un riscontro tecnico di parte, per cui, la consulenza tecnica d'ufficio volta a
“l'accertamento dello stato dei luoghi dell'immobile di Ostia Roma
Via Paolo Orlando 76 al fine di accertare l'abitabilità, l'utilizzo e la sicurezza dello stesso”, va, quindi, legittimamente negata, anche a seguito della reiterata richiesta di parte convenuta, in quanto, come già detto, tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Peraltro, il Tribunale può considerare che le lamentate criticità non siano così gravi da giustificare una riduzione del canone locativo, a prescindere dall'indagine tecnica.
La riduzione del canone in questi casi non è un diritto automatico del conduttore, ma una conseguenza che va valutata caso per caso e potrebbe non dipendere dall'acquisizione di nuove prove tecniche.
In proposito, va evidenziato che costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti dell'art. 1578 c.c., quelli che investono la struttura materiale della cosa, intaccando l'integrità della stessa, in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale, e ciò anche se si tratti di difetti eliminabili e/o di difetti manifestatisi successivamente alla conclusione del contratto di locazione, laddove coerentemente si ritengono sottratti a tale disciplina i guasti o i deterioramenti della cosa dovuti alla naturale usura o quegli accadimenti che determinino disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene, posto che in questo caso di-viene operante soltanto l'obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ai sensi dell'art. 1576 c.c. (v. Cass. civ., sez.III, 21 novembre 2011, n.24459; Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2008, n. 11514; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2007, n. 11198).
Anche la prova testimoniale, di cui, del pari, è stata reiterata la
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richiesta, va considerata inammissibile, sia perché su circostanze irrilevanti ai fini del decidere, per tutto quanto sopra argomentato, che perché articolata in modo non circostanziato.
L'unico messaggio whats app, in atti (v. all. 5 alla costituzione), ancora, non assume rilevanza in ordine alla conoscenza delle criticità da parte della locatrice, per assenza della data e, comunque, per contenuto generico.
Non vi è, poi, allegazione e prova degli ulteriori danni morali e patrimoniali asseritamente subiti dalla conduttrice.
Al riguardo, va rilevato che la parte non può limitarsi a formulazioni generiche e astratte, ma deve descrivere concretamente i pregiudizi: le allegazioni devono comprendere la descrizione delle lesioni e delle conseguenze dannose imputate alla condotta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri suggeriti dal D.M. n°147/2022, esclusa la fase istruttoria non effettivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede: dichiara risolto per grave inadempimento della
[...]
di Roma conduttrice il contratto di Controparte_1 locazione del 19/10/2020, registrato in data 06/11/2020, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma via Paolo Orlando n. 76, piano secondo – interno n. 8 – distinto al NCEU di Roma al foglio
1099, part. 237 sub 9, cat. A/10; dichiara la cessazione della materia del contendere sul rilascio;
condanna la parte convenuta al pagamento dei canoni di locazione intimati dal gennaio ad aprile 2025 per un totale di €
4.662,54, oltre a quelli successivi scaduti fino al rilascio
(30.10.2025) ed interessi ex art. 1284, 4 co c.c. dalla domanda al saldo;
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dichiara la carenza di legittimazione attiva per la domanda di condanna al pagamento degli oneri condominiali;
letto l'art. 614 bis c.p.c., fissa in euro 20,00 giornaliere la sanzione pecuniaria dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile con decorrenza dal giorno successivo al termine fissato e fino al rilascio intervenuto il
30.10.2025; rigetta le domande riconvenzionali della convenuta;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in € 409,50 per esborsi e in €
2.947,00 per compensi (compresa mediazione), oltre spese generali
(15%), CPA ed Iva.
Roma, 12.11.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Manuela Caiffa
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