CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2045 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3503/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. IT ON Presidente
Dott. Anna Mantovani Consigliere
Dott. MA ES EN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
DA
(c.f./p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Milano, Via Grazioli n. 46, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Rizzo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, piazzale Giulio C.F._1
Cesare n. 9; APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore ing. CP_1 P.IVA_2
, con sede in Milano, Via Fatebenefratelli n.19 rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
UC DE CENSI (C.F. ) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio in Milano, via Copernico 8 APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. (C.F. CP_3 C.F._3 Controparte_4
) (C.F. ), tutti rappresentati e difesi C.F._4 CP_5 C.F._5 dall'avv. Niccolò Grassi (C.F. ) del foro di Milano, con studio in Lecco, Via C.F._6
ON LU ON n. 10; APPELLATI / APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Per l'appellante principale: “Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma della Sentenza n. 9665/2024, rep. N. 8872/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione seconda civile, Giudice Relatore Dott. ssa Guendalina Pascale, pubblicata in data 8 novembre 2024, nell'ambito del giudizio R.G. n. 29959/2021, notificata in data 12 novembre 2024, contraiis rejectis, e con ogni ulteriore impugnazione incidentale, così decidere: IN VIA PRELIMINARE:
1. disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo del giudizio di primo grado R.G. n. 29959/2021 presso il Tribunale di Milano;
2. fissare udienza anticipata rispetto a quella di prima comparizione prevista per la trattazione del merito della causa ove discutere dell'istanza di sospensione della Sentenza ex art. 283 c.p.c. nella Parte_ parte in cui condanna al pagamento in favore di a) dell'importo di euro 185.450,00 CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) dell'importo di euro 14.103,00, oltre spese generali 15%, cpa 4% e iva 22% a titolo di spese giudiziali;
c) dell'importo di euro 5.810,00 oltre spese generali 15%, cpa 4% e iva 22% a titolo di spese giudiziali per il subprocedimento di querela. NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE:
3. accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza di primo grado n. 9665/2024, rep. N. 8872/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione seconda civile, in data 17 ottobre 2024, pubblicata in data 8 novembre 2024 e notificata in data 12 novembre 2024, per i motivi sopra esposti;
4. accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito diritto di credito Parte_ vantato in sede di Giudizio Di Primo Grado da nei confronti di in quanto non CP_1 liquido, né certo e nemmeno esigibile 5. accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti dell'azione di revocatoria ex art. 2901 c.c. e conseguentemente l'insussistenza dell'inefficacia dei seguenti atti di disposizione, con conseguente cancellazione delle relative eventuali trascrizioni della Sentenza impugnata presso le competenti conservatorie: a) atto di disposizione del 26 ottobre 2020 con cui ha ceduto, con atto pubblico del notaio (Rep. N. 1053), alla sig.ra Parte_1 Persona_1 una delle otto unità immobiliari, identificato al catasto fabbricati del Comune di CP_3
AN al foglio 16, particella 514, subalterno 7, piano 2-3, scala U, categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, superfice catastale 238 q, totale escluse aree scoperte 217 mq e pertinenza categoria C/6, classe 7, consistenza 27mq, superficie catastale 29mq; b) dell'atto di disposizione del 26 ottobre 2020 con cui ha ceduto, con atto pubblico del notaio (Rep. Parte_1 Persona_1
N. 1054), alla sig.ra l'immobile sito in AN, censito al catasto del Comune Controparte_4 al foglio 16, particella 514, subalterno 8, Via Bergamo 11, piano T-2-3, Scala U, categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 240 mq, totale escluse aree scoperte 215 mq e box di pertinenza, categoria C/6, classe 7, consistenza 33 mq, superficie catastale 38 mq;
c) dell'atto di disposizione del 30 ottobre 2020 con cui la Sig.ra ha costituito, con atto pubblico del CP_3 notaio (Rep. N. 1062/921), un fondo patrimoniale nell'interesse della famiglia, Persona_1 conferendovi l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in AN, censito al catasto al foglio 16, particella 514, subalterno 7, Via Bergamo 11, piano 2-3, Scala U, categoria A/2, classe 3 consistenza 7,5 vani, superficie catastale 238 mq, totale escluse aree scoperte 217 mq e box di pertinenza, categoria C/6, classe 7, consistenza 27 mq, superficie catastale 29 mq;
IN MERITO ALLE SPESE: condannare alla refusione delle spese processuali, anche di primo grado e così di diritti, CP_1 onorari, IVA, cpa e spese forfettarie. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin da ora che sia disposta una CTU volta ad accertare l'effettiva esistenza e contabilizzazione nell'ambito dei bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 di Parte_ dei crediti asseritamente vantati da quest'ultima nei confronti di CP_1
pagina 2 di 19 SI PRODUCONO: A) procura alle liti B) Sentenza n. 9665/2024, rep. N. 8872/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione seconda civile, Giudice Relatore Dott. ssa Guendalina Pascale, pubblicata in data 8 novembre 2024, nell'ambito del giudizio R.G. n. 29959/2021; C) atto di appello notificato;
D) fascicolo di parte di primo grado;
Si produce altresì: 1) Visura storica 2) Visura storica di Parte_1 CP_1
per l'appellata
“Piaccia all'on. le Tribunale adito, contrariis rejectis, rilevare la inammissibilità dei motivi dell'appello principale così come dei motivi dell'appello incidentale e/o comunque rigettarli integralmente e nella loro totalità, siccome infondati e/o non provati, e confermare per l'effetto la sentenza gravata, anche per quanto riguarda le spese, e ogni conseguente statuizione anche per quanto riguarda le spese del grado di appello. Si dà atto che con ordinanza 25 febbraio 2025 il Giudice di primo grado, dott. Guendalina Pascale della II sez. del Tribunale di Milano, in accoglimento della istanza n. 19 dep. 24.2.2025 che si produce quale doc. B1, ha disposto che <<la cancelleria trasmetta alla corte di appello, sezione competente, tutta la documentazione custodita in originale>> presso la cancelleria. Si produce unitamente alle copie notificate dell'atto di appello principale e di appello incidentale, copia della seguente documentazione come da Elenco documenti allegato:
- Atti e documenti del Fascicolo di 1° grado, B1) istanza n. 19 dep. 24.2.2025; B2) Ordinanza 25.2.2025 dott.ssa Pascale della sez. II del Trib. Milano. C) Visura immobile - fg.19-mapp76-sub702 -MILANO D) Visura immobile - fg.19-mapp76-sub705 -MILANO E) Visura immobile - fg.19-mapp76-sub703 -MILANO F) Visura immobile – fg.19-mapp76-sub704 -MILANO G) Visura immobile - fg.83-mapp-80-sub793 -MILANO H) Visura immobile - fg.83-mapp180-sub791 -MILANO I) Visura immobile - fg.83-mapp180-sub753 -MILANO L) Visura immobile - fg.30 UG M) Evidenza intervento di ristrutturazione immobile di DE AN N) Visura immobile - fg.19-mapp76-sub708 -MILANO O) Visura immobile - fg.132-mapp192-sub3 -MILANO P) Visura immobile - fg.132-mapp192-sub34 -MILANO” per gli appellanti incidentali
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 9665/2024, rep. N. 8872/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione seconda civile, Giudice Relatore Dott. ssa Guendalina Pascale, pubblicata in data 8 novembre 2024, nell'ambito del giudizio R.G. n. 29959/2021, notificata in data 12 novembre 2024, contraiis rejectis, e con ogni ulteriore impugnazione incidentale, così decidere: IN VIA PRELIMINARE: disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo del giudizio di primo grado R.G. n. 29959/2021 presso il Tribunale di Milano, IN VIA ISTRUTTORIA: disporre una CTU volta ad accertare l'effettiva esistenza e contabilizzazione nell'ambito dei bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 di dei crediti CP_1 Parte_ asseritamente vantati nei confronti di NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la Sentenza di primo grado n. 9665/2024, rep. N. 8872/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione seconda civile, in data 17 ottobre 2024, pagina 3 di 19 pubblicata in data 8 novembre 2024 e notificata in data 12 novembre 2024, per i motivi descritti nel proprio appello incidentale;
- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito diritto di credito vantato in sede di Giudizio Di Parte_ Primo Grado da nei confronti di in quanto non liquido, né certo e nemmeno CP_1 esigibile
- accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti dell'azione di revocatoria ex art. 2901 c.c. e conseguentemente la piena efficacia nei confronti di dei seguenti atti di disposizione, con CP_1 conseguente cancellazione delle relative eventuali trascrizioni della Sentenza impugnata presso le competenti conservatorie: i. atto di disposizione del 26 ottobre 2020 con cui ha ceduto, con atto pubblico del notaio Parte_1
(Rep. N. 1053), alla sig.ra una delle otto unità immobiliari, Persona_1 CP_3 identificato al catasto fabbricati del Comune di AN al foglio 16, particella 514, subalterno 7, piano 2-3, scala U, categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, superfice catastale 238 q, totale escluse aree scoperte 217 mq e pertinenza categoria C/6, classe 7, consistenza 27mq, superficie catastale 29 mq;
ii. dell'atto di disposizione del 26 ottobre 2020 con cui ha ceduto, con atto pubblico del Parte_1 notaio (Rep. N. 1054), alla sig.ra l'immobile sito in Persona_1 Controparte_4
AN, censito al catasto del Comune al foglio 16, particella 514, subalterno 8, Via Bergamo 11, piano T-2-3, Scala U, categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 240 mq, totale escluse aree scoperte 215 mq e box di pertinenza, categoria C/6, classe 7, consistenza 33 mq, superficie catastale 38 mq;
iii. dell'atto di disposizione del 30 ottobre 2020 con cui la Sig.ra ha costituito, con atto CP_3 pubblico del notaio (Rep. N. 1062/921), un fondo patrimoniale nell'interesse della Persona_1 famiglia, conferendovi l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in AN, censito al catasto al foglio 16, particella 514, subalterno 7, Via Bergamo 11, piano 2-3, Scala U, categoria A/2, classe 3 consistenza 7,5 vani, superficie catastale 238 mq, totale escluse aree scoperte 217 mq e box di pertinenza, categoria C/6, classe 7, consistenza 27 mq, superficie catastale 29 mq;
- ordinare ai competenti uffici della Conservatoria la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di condannare CP_1 [...] alla restituzione in favore delle Sig.re e in solido tra loro, degli importi che le Pt_1 CP_3 CP_4 stesse saranno costrette a versare in favore dei creditori vittoriosi al fine di evitare che gli stessi compiano sui beni atti esecutivi o conservativi ai sensi dell'art. 2902 c.c. IN MERITO ALLE SPESE: condannare alla refusione delle spese processuali, anche di primo grado e così di diritti, CP_1 onorari, IVA, cpa e spese forfettarie”
Concisa esposizione dei motivi della decisione
La sentenza impugnata Con sentenza n. 9665/2024 pubblicata il 8.11.2024, il Tribunale di Milano nella causa promossa da nei confronti di (già , nonché, di CP_1 Pt_1 CP_6 CP_3 Controparte_4
e previo svolgimento di giudizio di verificazione di autografia sui contratti
[...] CP_5 prodotti dall'attrice per mezzo di CTU e dichiarazione di inammissibilità della querela di falso proposta da sui medesimi documenti, in accoglimento delle domande proposte da ha: (1) Pt_1 CP_1 Parte_ accertato i crediti vantati da nei confronti di nella misura di €185.450,00 ed ha CP_1 pagina 4 di 19 condannato la stessa al pagamento del relativo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(2) dichiarato l' inefficacia - in accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.- degli atti notarili di acquisto perfezionati in data 26.10.2020 (a) da (immobile CP_3 sito in AN via Bergamo 11 censito al catasto come <<514 subalterno 7, piano 2 -3>>, nonché la pertinenza sub foglio 16 particella 514 subalterno 16 via Prealpi 4) con la società immobiliare Pt_1
[...
e (b) da (immobile sito in AN via Bergamo 11 censito al catasto come Controparte_4
<<514 subalterno 8, piano T-2-3>> nonché la pertinenza foglio 16 particella 514 subalterno 17 via Prealpi 4) con la medesima nonché, (c) dell'atto pubblico di conferimento da parte della Pt_1 del predetto appartamento con relativa autorimessa, nel fondo patrimoniale in precedenza CP_3 costituito unitamente al marito (3) rigettato la domanda di di restituzione CP_5 CP_1 dell'importo di euro 40.000,00 a titolo di frutti civili asseritamente percepiti da parte di e CP_3
(4) rigettato integralmente la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_4 Pt_1
(5) rigettato integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute CP_1 CP_3 nei confronti di 6) condannato in solido i convenuti CP_4 Pt_1 Pt_1 CP_3 [...]
e a rifondere le spese di causa a favore di in ragione della Controparte_4 CP_5 CP_1 soccombenza.
Il giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio nonché, e CP_1 Pt_1 CP_3 Controparte_4 CP_5
per ottenere:
[...]
a)l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento della società convenuta (già denominata rispetto a tutti i contratti stipulati, l'intervenuta risoluzione del contratto e la CP_6 condanna della società alla corresponsione in proprio favore dell'importo complessivo di €185.450,00 oltre IVA ed eventuale RC (per un totale lordo di €243.338,00), oltre interessi e rivalutazione, di cui in particolare, in relazione ad ogni singolo contratto: -€46.500,00 oltre IVA e RC, per le prestazioni svolte in ossequio al contratto di consulenza e sua prosecuzione con accordo di coworking,
-€47.000,00 oltre IVA, RC e contributi di legge, per le prestazioni svolte in ossequio al Contratto di prestazione professionale, -€19.200,00 per il prestito infruttifero soci ed -€72.750,00 oltre IVA per il contratto di anticipo costi professionali;
b) la condanna della società convenuta, a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale al risarcimento del danno patrimoniale pari ad almeno €26.187,30, nonché, del danno non patrimoniale liquidabile in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ove spettante e interessi nella misura dovuta;
c) la declaratoria di nullità o l'inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 cc dei due atti con i quali la società aveva venduto a e gli immobili meglio Pt_1 CP_3 Controparte_4 descritti in atti, e dell'atto pubblico del 30.10.2020 di conferimento del predetto immobile con relativa autorimessa, da parte della nel fondo patrimoniale costituito unitamente al coniuge CP_3 CP_5
, nell'interesse della famiglia;
[...]
d) la condanna delle sig.re e al pagamento in proprio CP_3 Controparte_4 favore di €40.000,00, corrispondente ai frutti dalle stesse percepiti sui beni oggetto dell'atto dispositivo a far data dal compimento di esso fino al pagamento.
Come si legge nella sentenza impugnata, a sostegno delle proprie pretese l'attrice ha dedotto:
“1) di aver stipulato con la società convenuta, peraltro dotata della medesima compagine sociale, dapprima, in data 14.1.16 un contratto di consulenza professionale (v. doc. 7 parte attrice) non adempiuto da controparte, che non ha versato il corrispettivo pattuito per complessivi euro 54.000,00 e successivamente, all'uopo, in data 20.3.19, un accordo transattivo (v. doc. 32 parte attrice), nonché, in esecuzione di quest'ultimo, un contratto di coworking (v. doc. 33 parte attrice), rimasti inadempiuti da pagina 5 di 19 controparte, con relativo diritto dell'attrice a ottenere l'importo di euro 69.000,00 oltre IVA e contributo;
CP_7
2) di aver stipulato in data 10.4.17, a seguito del preventivo di prestazione professionale sottoscritto in data 18.4.16 dalla società convenuta (v. doc. 43 attrice), un contratto professionale “ad incarico” per la progettazione e direzione lavori architettonica relativa a un'operazione immobiliare di realizzazione di un edificio residenziale in AN via Bergamo angolo via Prealpi (v. doc. 11 attrice), contratto solo parzialmente adempiuto ex adverso, con un residuo compenso dovuto pari a euro 47.000,00 oltre IVA e contributo RC;
3) di aver stipulato con la società convenuta un contratto di anticipo costi professionali con impegno alla restituzione in data 16.4.18 (v. doc. 14 attrice), in virtù del quale l'attrice ha diritto alla restituzione dell'importo pagato di euro 62.750,00 oltre IVA e un contratto di servizi in data 14.5.18 (v. doc. 15a attrice), in virtù del quale l'attrice ha diritto alla corresponsione dell'importo di euro 10.000,00 oltre IVA;
4) di aver sottoscritto un prestito infruttifero soci a favore della convenuta in data 30.4.19 (v. doc. 12 attrice) e di aver diritto all'uopo alla restituzione dell'importo corrisposto di euro 19.200,00;
5) che controparte ha effettuato riconoscimenti di debito nei docc. 32, 50, 57, 14, 15, 18 e 20, rimasti tuttavia inadempiuti, con correlati danni patrimoniali e reputazionali;
6) che vi è stata l'alienazione a prezzo incongruo di tre appartamenti con relative autorimesse;
7) che emerge una volontà di depauperamento della società debitrice a vantaggio dei familiari del socio al 50% e dell'amministratore, esitata nel conferimento – revocabile - in fondo patrimoniale degli immobili già alienati alla coniuge dell'amministratore sig. ”. CP_5
ritualmente costituitasi in giudizio, ha disconosciuto i documenti ex adverso depositati sub Pt_1 nn. 7, 10, 11, 12, 14, 15a, 15b, 16a, 16b, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24f, 24g, 24h, 27, 28, 32, 33, 43, 50, 53, 57, negando la sussistenza in capo a sé delle presunte obbligazioni ivi indicate. Ed, in particolare, come si legge nella sentenza impugnata ha dedotto:
“1) che la sotto la denominazione di è stata costituita il 14.1.16, con l'attrice Pt_1 CP_6 come socia al 70%, al fine precipuo di realizzare una palazzina residenziale a AN, in via Bergamo 11, ma non vi è mai stata la formalizzazione dei rispettivi ruoli in detto progetto;
2) che la scrittura di put&call non è stata sottoscritta in data 14.1.16, bensì in data 28.11.19;
3) che la dazione di euro 100.000,00 da parte del sig. alla non è stata fatta CP_5 CP_6 a titolo di prestito, bensì al fine di dotare la società della liquidità necessaria a completare i lavori di costruzione della palazzina;
4) che l'alienazione degli immobili censurata ex adverso dev'essere per contro ricostruita come adempimento di altrettanti contratti preliminari, tutti sottoscritti nel 2017;
5) che il sig. , al momento della sua nomina quale AU della società, iscritta il 3.12.19 (v. CP_5 visura sub doc. 2 convenuta), si è avveduto delle irregolarità compiute nella precedente gestione, puntualmente contestate all'ex socia di maggioranza (v. doc. 34a); CP_1
6) che non sussiste alcun diritto di credito dell'attrice nei confronti della convenuta, essendo tutti i contratti all'uopo prodotti ex adverso disconosciuti e comunque annullabili in quanto compiuti in conflitto di interesse ex art. 2475-ter cc e non constando i corrispondenti debiti nella contabilità della convenuta;
7) che dall'insussistenza delle voci di credito invocate ex adverso discende altresì il rigetto delle domande attoree di nullità degli atti di compravendita censurati e di revocatoria ordinaria dei medesimi e del conferimento in fondo patrimoniale di uno degli immobili per cui è causa;
8) che, per contro, sussistono a favore della convenuta e a carico dell'attrice il credito restitutorio per euro 40.500,00, corrisposti dalla convenuta senza titolo e dunque indebitamente, nonché crediti risarcitori per complessivi euro 410.685,00 (di cui euro 356.000,00 a seguito dei vizi dell'immobile pagina 6 di 19 dovuti all'inadempimento dell'arch. , facente capo ad euro 30.500,00 per canoni di CP_8 CP_1 locazione pagati da e non rimborsati dall'attrice, euro 5.150,00 corrisposti allo stagista CP_6
ed euro 19.200,00 corrisposti allo stagista a fronte di prestazioni erogate Parte_2 Per_2 nell'esclusivo interesse dell'attrice, che non ha rimborsato detti costi)” ed ha, altresì, formulato domanda riconvenzionale per chiedere: i) la restituzione dell'importo di euro Parte_ 40.500,00 indebitamente incassati da a danno di a titolo di restituzione di CP_1 Parte_ un'inesistente prestito/finanziamento soci;
ii) il risarcimento dei danni subiti da a causa dell'inadempimento di alle obbligazioni di Progettazione e Direzione Lavori assunte in CP_1 relazione alla costruzione del Condominio sito in AN (MI) e quantificabile quantomeno in
€410.685,00. Si sono ritualmente costituiti anche e chiedendo il rigetto di tutte le domande CP_3 CP_4 CP_5 formulate da nei loro confronti e, conseguentemente chiedendo al Giudice di dichiarare la CP_1 piena efficacia degli atti di compravendita oggetto di revocatoria. Inoltre, e CP_3 Controparte_4 Parte_ chiedevano, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, la condanna di
[...]
a restituire loro, in via solidale, gli importi che le stesse sarebbero state costrette a versare in favore dei creditori vittoriosi, onde, evitare che questi ultimi compissero sui beni, atti esecutivi o conservativi ai sensi dell'art. 2902 c.c.
Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del disconoscimento ex art. 210 c.p.c. da parte di Parte_ dei contratti azionati da quest'ultima formulava istanza di verificazione ex art. 216 CP_1
c.p.c., limitatamente alla sola sottoscrizione dei Falsi Contratti. Veniva, pertanto, disposta dal Tribunale CTU grafologica e all'esito il perito accertava che: “laddove gli atti di cui al quesito si riferiscano al Sig. oppure al Sig. ecco che le firme e le sigle in verifica vergate in originale sono CP_2 Per_2 certamente autografe”, salve le sottoscrizioni distinte con Doc.24 e 1 e con Doc.7 n. 4 e la sigla contraddistinta con Doc.7 n. 6bis, non attribuibili al sig. (v. pagg. 156 e 157 della perizia in CP_2 Parte_ atti). con istanza successiva proponeva querela di falso in via incidentale, avente ad oggetto i documenti già disconosciuti, veniva aperto il relativo subprocedimento, ed il Collegio ne dichiarava l'inammissibilità con l'ordinanza pronunciata in data 19.2.2024. Precisate le conclusioni, la causa si concludeva come sopra indicato, con la sentenza n.9665/2024.
Il giudizio di secondo grado. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale con contestuale istanza di sospensiva Parte_1 ex art. 283 c.p.c. chiedendo, in integrale riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate sulla base di otto motivi di gravame che saranno di seguito esaminati. Con comparsa del 27.02.2025 si è costituita che, dopo aver contestato in fatto e diritto la CP_1 prospettazione avversaria, ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Si costituivano anche e che a loro volta proponevano CP_3 Controparte_4 CP_5 appello incidentale con contestuale istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. articolando dieci motivi di doglianza, sostanzialmente riproponendo le medesime censure avanzate dalla difesa dell'appellante principale. Alla prima udienza di comparizione del 20.03.2025 il difensore di dichiarava che non CP_1 avrebbe proceduto a porre in esecuzione la sentenza impugnata sino all'esito del presente giudizio, pertanto, entrambe le controparti rinunciavano all'istanza di sospensiva. Venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale davanti al collegio ex art. 350 bis c.p.c. per l'udienza del 5.06.2025. Alla predetta udienza, preliminarmente, il difensore dell'appellata pagina 7 di 19 chiedeva di poter produrre i bilanci della relativi all'anno 2022, 2023 e 2024 nei quali erano CP_1 stati iscritti i crediti di cui si discute, e la visura della Camera di Commercio dalla quale risultava l'avvenuto deposito dei bilanci in data 03.06.2025. I difensori degli appellanti si opponevano;
le parti discutevano oralmente riportandosi integralmente ai rispettivi atti, ed insistendo nell'accoglimento delle istanze e domande tutte. Il Collegio tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 11.06.2025.
Parte_ Appello principale e appello incidentale di e CP_3 CP_4 CP_5 Si riportano qui di seguito i motivi comuni dell'appello principale e di quello incidentale trattandosi sostanzialmente di appello adesivo.
1- PRIMO MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale)
“erronea statuizione sull'esistenza di un diritto di credito in capo ad sulla base dei falsi CP_1 contratti prodotti da ed al suo presunto adempimento agli stessi pur in assenza di qualsivoglia CP_1 Parte prova – omesso esame delle difese di – violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c., 2704 c.c. e 2709 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.” Con questa censura, entrambe le parti appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere a favore dell'appellata il complessivo importo di €185.450,00 a titolo risarcitorio perché i contratti posti a fondamento del predetto credito sono falsi, privi di data certa e sono stati Parte_ espressamente disconosciuti da che ha, anche, promosso contro di essi querela di falso. Infatti, sarebbero stati tutti sottoscritti nel periodo antecedente al mese di novembre 2019 (quando è cambiata Parte_ la compagine societaria di in virtù dell'atto di cessione di quote a favore del e di , CP_5 Per_3 ovverosia, in un periodo in cui la appellata era il socio di maggioranza che deteneva a tutti gli CP_1 Parte_ effetti le redini e l'amministrazione di (allora . Amministratore delle due società Controparte_6
( e in quell'epoca era , il quale ha redatto i contratti CP_1 Controparte_6 Controparte_2 azionati che in realtà sono “postumi” come dimostrato anche dal fatto che sono apparsi per la prima volta solo nel presente giudizio, instaurato con atto di citazione in data 26 giugno 2021, sebbene i presunti crediti sarebbero maturati in favore di già a far data dal 2016. CP_1
inoltre, non ha fornito alcuna prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, non ha mai CP_1 Parte_ inviato a alcun sollecito di pagamento, non ha fatto alcuna menzione degli asseriti crediti nemmeno nell'atto di cessione quote (ove si fa riferimento solo a debiti verso terzi, ma non verso la Parte_ cedente); infine, sia nei bilanci societari e nelle scritture contabili di non vi è alcuna traccia dell'asserito credito di e parimenti, anche dai bilanci di non risulta alcun riferimento. CP_1 CP_1
Il Tribunale ha, quindi, disatteso l'art. 2709 c.c. secondo il quale: “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore” perché la mancata indicazione da parte di nei propri bilanci del credito asseritamente vantato nei confronti di CP_1 Parte_ (a titolo di presunti compensi dovuti) costituisce piena prova della loro inesistenza. In particolare, secondo la tesi degli appellanti l'esempio più eclatante di tale falsità, di cui il Tribunale non ha tenuto conto, è quello relativo al falso prestito infruttifero soci, asseritamente sottoscritto tra le parti in data 30 aprile 2019 (cfr. doc. 12 fascicolo la cui veridicità è stata sconfessata per CP_1 Parte_ tabulas dalla documentazione depositata da perché in esso viene indicato in premessa un accordo di Put che verrà sottoscritto solo in data 28 novembre 2019 ed ai soli fini dell'atto di Pt_3 cessione di quote. Non è, quindi, possibile che in data 30 aprile 2019 venisse sottoscritto tra le parti un contratto di prestito infruttifero che cita nelle proprie premesse un contratto (accordo di Put & Call) che Parte non era ancora esistente. A dimostrazione del proprio assunto richiama il suo doc. 25 e cioè l'e- mail del 27.11.2019 inviata dalla (moglie del , amministratore e legale rappresentante di CP_9 CP_2
al , con la quale veniva trasmessa la bozza del contratto di Put & Call e veniva CP_1 CP_5 pagina 8 di 19 precisato che tale accordo sarebbe stato sottoscritto solo il giorno successivo, ovverosia, il 28.11.2019 in sede di rogito dell'atto di cessione delle quote. Con una ulteriore argomentazione, che poi viene ripresa con il motivo sub 8 dell'appello incidentale, entrambe le parti appellanti sottolineano che il Tribunale ha illegittimamente ritenuto autonoma, ed accolto, la domanda risarcitoria di condanna al pagamento dell'importo predetto di €185.450,00 oltre interessi e rivalutazione, ed ha rigettato quella di risoluzione dei medesimi contratti, tuttavia, il presupposto di entrambe le domande è l'inadempimento della parte, pertanto, il primo giudice avrebbe Parte_ violato e falsamente applicato l'art. 112 c.p.c. per avere appunto condannato al risarcimento del danno, in assenza della pronuncia di risoluzione dei contratti.
2- SECONDO MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale) Parte
“erronea statuizione sulla dichiarazione resa dal procuratore di all'udienza del 16 novembre 2021 – violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.” Con questa doglianza entrambe le parti appellanti sottolineano che erroneamente il Tribunale di Milano
Parte_ ha ritenuto che all'udienza del 16 novembre 2021, avrebbe dichiarato che: “l'attività è stata svolta da parte attrice sicché il disconoscimento riguarda solo il corrispettivo” (cfr. pag. 15 Sentenza) e che tale dichiarazione sarebbe riferibile a tutti i falsi contratti prodotti da In realtà, CP_1
Parte_ l'affermazione di cui sopra è stata decontestualizzata perché ha sempre contestato i contratti azionati dall'appellata. Se si legge attentamente il predetto verbale d'udienza, tale dichiarazione è
Parte_ relativa unicamente alla domanda riconvenzionale di avente ad oggetto il solo contratto di
Parte_ Progettazione e Direzione Lavori, in relazione al quale ha espressamente chiarito che per le prestazioni effettivamente svolte da sono state integralmente pagate tutte le relative CP_1 competenze per €85.000,00 oltre accessori. Gli appellanti insistono, dunque, nella riforma della sentenza essendo falsi e, quindi, inesistenti i contratti azionati dalla appellata e per l'effetto non dovuto
Parte_ da l'importo di €185.450,00.
3- TERZO MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale) Parte
“erronea valutazione delle doglianze di in merito alla CTU grafologica nella denegata ipotesi in Parte cui i falsi contratti fossero stati ritenuti validi – omesso esame dei documenti prodotti da nel giudizio di primo grado;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2702 c.c., 2709 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c.” Con questo motivo entrambe le parti appellanti censurano la motivazione della sentenza, laddove, il Parte_ Tribunale ha considerato provati i crediti azionati dalla controparte per il solo fatto che non avrebbe riproposto le doglianze alla CTU grafologica, in sede di precisazione delle conclusioni quando, Parte_ invece, in sede di p.c. è stato addirittura richiesto nuovamente da di autorizzare la querela di falso proprio in relazione ai falsi contratti oggetto di CTU. Inoltre, il principio giurisprudenziale secondo il quale le domande ed eccezioni non riproposte in sede di conclusioni si intendono rinunciate, riguarda esclusivamente le domande ed eccezioni che costituiscono autonoma statuizione di accertamento. In ogni caso, gli appellanti sostengono che l'esito positivo della CTU in ordine alle firme, ai sensi dell'articolo 2702 c.c. riguarderebbe le sole sottoscrizioni, ma non anche i contenuti dei documenti e tanto meno la data di redazione degli stessi, con la conseguenza che tutte le eccezioni Parte_ sollevate da e le contraddizioni provate documentalmente, e risultanti dagli stessi documenti prodotti da non sarebbero state in alcun modo superate. CP_1 Parte_ Ancora, il Tribunale ha affermato che non avrebbe contestato specificamente l'inadempimento di gli appellanti, al contrario, evidenziano che, trattandosi di contratti inesistenti e creati da CP_1 solo a ridosso del presente giudizio (tanto che le asserite fatture che secondo sarebbero CP_1 CP_1
pagina 9 di 19 relative a prestazioni rese tra il 2016 ed il 2019, sono state emesse tutte solo in data 23 giugno 2021- cfr. doc. da 111 a 114 fascicolo primo grado ovverosia, soli tre giorni prima dell'atto di CP_1 Parte_ citazione datato 26 giugno 2021, non avrebbe in alcun modo potuto eccepire alcunché prima d'ora, proprio perché tali contratti non sono mai esistiti.
4- MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale) “erronea CP_10 Parte valutazione dell'eccezione di inadempimento formulata da in relazione alle prestazioni che avrebbe dovuto eseguire in forza dei falsi contratti, laddove, gli stessi fossero stati realmente CP_1 esistenti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2709 e 2745 ter c.c.” Con questa censura gli appellanti, dopo aver ribadito che il Tribunale nell'assumere la decisione Parte_ impugnata, non ha tenuto conto delle prove fornite da a sostegno della falsità ed inesistenza dei Falsi Contratti Intercompany prodotti da e delle numerose contraddizioni evidenziate in CP_1 relazione ad essi, come ad esempio il fatto che nella contabilità della stessa appellata non vi CP_1 sia alcuna traccia dei presunti crediti azionati, né sia mai stato inviato alcun sollecito o alcuna richiesta di pagamento, evidenziano che il primo giudice non ha, altresì, considerato che i presunti accordi anche, laddove, fossero reali (e non lo sono) sarebbero stati assunti in palese conflitto di interesse da Parte_ parte degli allora amministratori e, quindi, avrebbero dovuto essere annullati, come richiesto da nelle proprie conclusioni, in quanto assunti in violazione all'art. 2745 ter c.c. Parte_ Il Tribunale, infatti, (senza nemmeno pronunciarsi sulla domanda di annullamento avanzata da ex art. 2745 ter c.c.) ha ritenuto documenti rilevanti ai fini della decisione: 1. il presunto contratto di anticipi costi professionali, asseritamente sottoscritto in data 16.4.2018 (cfr. doc. 14 da CP_1 Parte_
e nella loro duplice veste di amministratori di (cfr. doc. 2 Controparte_2 CP_11
rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di CP_1 CP_1 Parte_ Parte_ (cfr doc. 2 fascicolo appello;
2. il presunto contratto di servizi tra e CP_1 asseritamente sottoscritto in data 14.5.2018 (cfr. doc. 14a da e CP_1 Controparte_2 CP_11 Parte_
nella loro duplice veste di amministratori di (cfr. doc. 2 rispettivamente
[...] CP_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di (cfr doc. 2 fascicolo appello CP_1 Parte_ Parte_ ; 3. il presunto contratto di servizi tra e asseritamente sottoscritto in data CP_1
20.11.2019 (cfr. doc. 50 da e quest'ultimo nella sua duplice veste CP_1 Persona_4 CP_11 Parte_ di amministratore di (cfr. doc. 2 e Consigliere di (cfr. doc. 2 fascicolo CP_1 CP_1 Parte_ Contro appello proprio appena qualche giorno prima che divenisse Amministratore di il . CP_5
Gli appellanti insistono, dunque, per l'annullamento di tutti i contratti ex art. 2745 ter c.c.
5- QUINTO MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale)
“erronea valutazione sulla domanda riconvenzionale formulata da in merito all'obbligo di Pt_1 di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di restituzione prestito infruttifero soci CP_1 sia in merito all'obbligo risarcitorio di in relazione ai vizi di progettazione dell'immobile di CP_1
AN – violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c.” Con questo motivo, gli appellanti lamentano la contraddittorietà ed erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda riconvenzionale che era stata proposta, sia in relazione alla restituzione della somma di €40.500,00 indebitamente percepita da a titolo di rimborso di un prestito soci CP_1 che in realtà non è, nemmeno, stato provato ed in relazione al quale il Giudice di prime cure non ha, Parte_ nemmeno, valutato le eccezioni svolte da e/o argomentato in relazione agli elementi di contraddittorietà emersi in corso di causa, ed idonei a comprovare la falsità del Falso accordo di Parte_ Prestito Infruttifero, sia in relazione all'importo di complessivi €410.685,00 che aveva chiesto titolo di risarcimento dei danni subiti, per i vizi costruttivi da cui era risultato affetto l'immobile di pagina 10 di 19 AN, a seguito dell'ATP promosso da alcuni degli acquirenti.. È del tutto evidente la contraddittorietà della decisione perché, da un lato, il Tribunale ha riconosciuto un asserito credito in capo ad dell'immobile di AN nella misura di Controparte_13 euro 47.000,00 (cfr. pag. 16 Sentenza e doc. n. 11 , ma dall'altro, sostiene che i vizi di CP_1 progettazione e Direzioni Lavori – svolti evidentemente da – e accertati dal CTU del Tribunale CP_1 di Milano in sede di ATP, non possano essere ad essa imputati.
6- SESTO MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale)
“erronea valutazione delle proposte irrevocabili di acquisto sottoscritte in data 10.07.2017 dalle Parte signore ed accettate da (allora in persona del sig. CP_3 CP_4 Controparte_6 CP_2
. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1362 c.c. e 2697 c.c. e 2901 c.c.”
[...]
Con questo motivo comune, le parti appellanti sottolineano come il Tribunale abbia errato nel non Parte_ ritenere rilevanti le proposte irrevocabili di acquisto del 2017 sottoscritte da con CP_3 CP_4
e, per l'effetto, a non ancorare a quel momento la valutazione dell'eventuale sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni ai fini della decisione sulla domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. formulata da In realtà, i contratti sottoscritti tra le parti nell'aprile 2017 contengono gli CP_1 elementi essenziali del contratto di vendita previsti dalla legge (causa, oggetto - inteso come identificazione del bene venduto e del prezzo - accordo e forma scritta) e le specificità richieste per i contratti preliminari immobiliari, ovvero, gli elementi essenziali per l'identificazione catastale dell'immobile quali: foglio, particella ed eventuale subalterno. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale deve, dunque, aversi riguardo -per valutare l'anteriorità dell'acquisto immobiliare rispetto all'insorgenza del credito e, comunque, per valutare l'insussistenza del requisito soggettivo in capo alle terze alle proposte irrevocabili di acquisto del 2017 e non già ai contratti preliminari CP_3 CP_4 stipulati nel 2020. Il primo giudice non ha sufficientemente considerato che in forza di tali proposte di acquisto, proprio perché vincolanti ed irrevocabili sia che avevano versato ingenti CP_3 CP_4 acconti alla società (cfr. doc. 62 e 63); ed in vista del futuro acquisto avevano entrambe provveduto a Parte_ vendere l'immobile in cui vivevano (cfr. doc. 23 e 24 ben prima di poter entrare in possesso degli immobili oggetto di revocatoria, circostanze queste, che dimostrano l'assoluta estraneità delle stesse al fatto di voler arrecate un qualsiasi pregiudizio in capo alla società appellata.
7- SETTIMO MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale)
“erronea valutazione sulla sussistenza di un credito dell'attrice, dell'eventus damni in capo ad CP_1 Parte e dell'elemento soggettivo in capo a ed in capo alle terze acquirenti – violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c. ed omesso esame della fattispecie concreta” Conseguenziale al precedente motivo, è il settimo con il quale, le parti appellanti congiuntamente ribadiscono, da un lato l'insussistenza di ragioni creditorie in capo ad e dall'altro, la mancanza CP_1 di riscontri oggettivi relativamente alla privazione della suddetta garanzia patrimoniale che avrebbero subito i creditori, né tantomeno, vi è prova alcuna del pregiudizio economico concreto derivante dalla vendita degli immobili, avvenuta a condizioni di mercato e conformemente all'oggetto sociale. Il Tribunale ha omesso di considerare, infatti, che: i) la costruzione degli appartamenti dell'Immobile di Parte_ AN era finalizzata alla successiva vendita di tutti gli appartamenti;
pertanto, non si è spogliata di beni di sua proprietà per danneggiare i creditori, ma ha semplicemente esercitato l'attività tipica per cui è stata costituita;
ii) tutti gli appartamenti relativi all'Immobile di AN sono stati compravenduti in data successiva, come del resto era stato programmato sin dal principio;
quindi, le compravendite oggetto di revocatoria non possono essere considerati atti in danno ai creditori. pagina 11 di 19 Non può, nemmeno, dirsi sussistente il consilium fraudis in capo ad dal momento che CP_3 CP_4
l'impegno all'acquisto degli immobili era stato espresso sin dalla sottoscrizione delle proposte di acquisto del 2017 quando, certamente, i crediti di ancora non esistevano. CP_1
8- OTTAVO MOTIVO dell'appello principale e NONO MOTIVO dell'appello incidentale Parte
“erronea valutazione in merito alla condanna alle spese a carico di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” Con questa doglianza le parti appellanti censurano congiuntamente la regolamentazione delle spese di lite perché sono state interamente poste a loro carico quando, invece, sussistevano senz'altro i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. Infatti, non tutte le domande avanzate da sono state accolte CP_1 ed il giudizio si è sviluppato attorno a numerosi punti controversi e altamente complessi, che avrebbero richiesto una valutazione più equilibrata del regime di riparto delle spese. Di conseguenza, appare totalmente sproporzionata la totale condanna alle spese, di cui viene chiesta in riforma, quantomeno, la parziale compensazione.
8- OTTAVO MOTIVO del solo appello incidentale
“violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla condanna al risarcimento del danno a carico di Parte in assenza della risoluzione dei contratti” Con questa doglianza, gli appellanti incidentali ripropongono il medesimo argomento di censura che l'appellata principale ha esposto unitamente ad altre censure nel suo primo motivo di appello, Parte_ lamentano cioè il fatto che il Tribunale ha condannato al pagamento di €185.450,00 “a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale” ai sensi dell'art. 1223 cc, considerando
“l'autonomia della relativa domanda ex art. 1223 cc […] rispetto alla domanda di risoluzione ex art. 1453 cc” la quale non è, invece, stata accolta. Così facendo, il primo giudice ha indebitamente qualificato la domanda di risoluzione, come domanda di accertamento meramente costitutiva, e quella di pagamento come domanda risarcitoria, tuttavia, tale titolo non era stato specificato dalla appellata. Il Tribunale ha richiamato la sentenza della Suprema Corte n. 36497/2023 che però non è applicabile al caso di specie, in quanto il principio ivi espresso sarebbe applicabile solo nel caso in cui avesse CP_1 agito per il solo risarcimento danno, e non anche per la risoluzione.
10-DECIMO MOTIVO del solo appello incidentale Parte
“sulla mancata pronuncia del giudice di prime cure sulla domanda di condanna a carico di a restituire alle sig.re e gli importi necessari per scongiurare atti esecutivi o conservativi CP_3 CP_4 ai sensi dell'art. 2902 c.c. violazione dell'art. 112 c.p.c.” Con questo ultimo motivo, proposto solo dagli appellanti incidentali, si lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda con cui e avevano chiesto, nella denegata ipotesi di accettazione anche CP_3 CP_4 Parte_ parziale delle domande attoree, di condannare alla restituzione, in loro favore degli importi che le stesse si sarebbero trovate costrette a versare in favore dei creditori vittoriosi, onde evitare che questi ultimi compiano sui beni atti esecutivi o conservativi ai sensi dell'art. 2902 c.c. La mancata pronuncia da parte del Tribunale su tale domanda si pone in chiara violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Decisione della Corte Ritiene il Collegio di dover rigettare entrambi i gravami per le seguenti ragioni che andranno ad esaminare unitariamente i motivi comuni dell'appello principale e di quello incidentale trattandosi pagina 12 di 19 sostanzialmente di appello adesivo, alle doglianze e alle censure articolati da parte dell'appellante principale. Preliminarmente occorre, tuttavia, precisare quanto alla richiesta della difesa della appellata di rimessioni in termini per poter produrre ai sensi dell'art. 345 c.p.c. i bilanci societari del 2022, 2023 e 2024 che, pur trattandosi di documentazione la cui produzione è da considerarsi ammissibile perché venuta ad esistenza dopo il giudizio di primo grado, ritiene la Corte che non sia indispensabile ai fini della decisione, quindi, non verrà utilizzata in sede di motivazione.
Possono essere congiuntamente trattati i primi quattro motivi degli appelli perché logicamente connessi e contenenti considerazioni ripetitive, con i quali si censura la condanna al pagamento dell'importo di €185.450,00 in favore dell'appellata, siccome errata ed ingiusta. Ritiene al contrario la Corte di dover interamente condividere le considerazioni del primo giudice.
In particolare, la contestazione di falsità e/o il disconoscimento di tutti i contratti di collaborazione stipulati con la società appellata dalla allora - (oggi Parte_5 CP_6 Pt_1 società immobiliare che ha sviluppato, costruito e venduto l'immobile di AN Parte_6
dal Tribunale è stata superata e smentita dagli esiti probatori del giudizio di primo grado,
[...] nonché, contraddetta dalle stesse successive difese degli appellanti. In primo luogo, la CTU disposta ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da e CP_2 Parte_ per conto di nei contratti azionati dalla appellata e cioè in data 14.1.2016 il contratto di Per_2 consulenza professionale (v. doc. 7 appellata), in data 10.4.1207 il contratto professionale (v. doc. 11 appellata, in data 30.4.2019 il prestito infruttifero soci (v. doc.12 appellata), in data 16.4.2018 il contratto di anticipo costi professionali (v. doc. 14 appellata) in data 14.5.2018 il contratto di servizi (v. doc. 15a parte attrice). In secondo luogo, i predetti Accordi, poi, sono la logica conseguenza di quanto Parte_ previsto dagli stessi soci all'atto della costituzione di mediante i patti parasociale che disciplinavano proprio l'apporto delle competenze specialistiche di ciascun di essi In particolare, come si legge nell'atto pubblico contenente i patti parasociali prodotto dalla appellata:”
1. Prestazioni da parte soci addetti
1.1 Tra i soci sottoscrittori dei presenti patti parasociali, si identificano particolari categorie di soci che, rispetto a particolari settori e funzioni della società, decisivi per il suo funzionamento, ed in relazione alla propria specializzazione ed esperienza professionale, si assumono l'obbligo di prestare alla Società il proprio knowhow, oggetto della propria competenza, e di assicurare quindi alla Società le conoscenze, competenze tecniche, ritrovati, qualificazioni professionali necessarie, ed in generale ogni collaborazione per il migliore conseguimento dell'oggetto della Società stessa.
1.2 A seconda del tipo di apporto professionale prestato e del proprio ramo di attività, all'interno di si distinguono, tra i soci, quattro particolari categorie di soci addetti propriamente CP_6 alla produzione, allo sviluppo e alla gestione della società; tutti i sottoscrittori della presente scrittura privata riconoscono e si impegnano a rispettare e promuovere le seguenti attività nelle persone fisiche e giuridiche dei presenti soci: a) Soci addetti alla produzione e alla gestione della società I soci appartenenti a tale categoria, in virtù delle loro particolari competenze e conoscenze in ambito tecnico e manageriale sono responsabili della direzione generale, di ricerca, sviluppo ed innovazione, tecnico-artistica ed operativa della società. I soci a ciò designati sono individuati in: - CP_1
b) Soci addetti alla commercializzazione dei prodotti immobiliari sviluppati della società I soci appartenenti a tale categoria, in virtù della loro competenza professionale ed introduzione nel mercato, sono consulenti nella ricerca e commercializzazione dei prodotti immobiliari sviluppati della società. I soci a ciò designati sono individuati in: - CP_5 pagina 13 di 19 c) Soci addetti alla consulenza finanziaria societaria ed amministrativa della società I soci appartenenti a tale categoria, in virtù delle loro conoscenze e capacità in ambito finanziario, societario ed amministrativo, apporteranno le risorse professionali necessarie per permettere alla Società di far fronte alla propria attività di impresa. I soci a ciò designati sono individuati in:
- Controparte_14
d) Soci addetti allo sviluppo delle risorse e degli aspetti scientifici e della salubrità ambientale della società
I soci appartenenti a tale categoria, in virtù delle loro conoscenze e capacità in ambito scientifico, di ricerca internazionale e nel campo della salubrità ambientale, apporteranno le risorse professionali necessarie per permettere alla Società di far fronte alla propria attività di impresa. I soci a ciò designati sono individuati in: - ER IO “. Tant' è che oltre ai contratti di cui si discute, sono stati sottoscritti dai medesimi soggetti e prodotti in causa da anche i contratti sottoscritti con gli altri soci fondatori, relativi all'attività assegnata a CP_15
(e svolta da) Eur Consulting Srl di RU NT (doc.08 parte all'attività assegnata a (e CP_1 svolta da) (doc. 10 fasc. parte , società facente capo a moglie Controparte_16 CP_1 CP_3 di (doc. 9 parte;
relativamente a tale ultimo contratto, i pagamenti effettuati CP_5 CP_1
(doc. 53 a-b-c-d) e le fatture emesse dalla società immobiliare (AAKHON RE-WHG) non sono mai state contestate (doc.10a parte . CP_1 Parte_ Inoltre, come giustamente sottolineato dal Tribunale, alla prima udienza i difensori di hanno Parte_ precisato:” sono presenti ….per parte convenuta l'Avv. Michele Rizzo ed RA Ruggeri che in ordine a quanto ex adverso eccepito contestano integralmente tutto quanto dedotto... in ordine alla riconvenzionale fanno presente che l'attività è stata svolta da parte attrice sicchè il disconoscimento dei contratti riguarda soltanto il corrispettivo…” (cfr. verbale udienza del 16.11.2021). Quindi, in relazione all'eccepito disconoscimento hanno fatto riferimento a tutti i contratti, precisando che lo stesso che riguardava il solo corrispettivo. D'altra parte, solo all'esito della CTU che ha confermato l'autenticità delle sottoscrizioni nei predetti contratti è stata proposta la querela di falso che del tutto giustamente è stata considerata inammissibile. Parte_ Premessa la sua assoluta genericità non avendo la difesa di precisato i termini della dedotta falsità, va rilevato che il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, e non si estende al contenuto della dichiarazione stessa;
pertanto la querela di falso è esperibile solo nei casi di falsità materiale della scrittura stessa per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione ma non è sperimentabile per impugnare la veridicità della dichiarazione documentata (falsità ideologica), al quale effetto può, invece, farsi ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto fra volontà e dichiarazione. In particolare, la querela di falso non è ammissibile al fine di acclarare che la scrittura privata, predisposta da altri, è stata sottoscritta inconsapevolmente o senza essere in grado di comprendere per fatto proprio od altrui il senso e la portata della dichiarazione, ovvero, che si e verificata un'ipotesi di abuso di foglio firmato in bianco (vedi cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 534 del 06/02/1978; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5383 del 02/06/1999). A quanto sopra detto, si aggiunge il fatto che la appellata ha dimostrato anche documentalmente di avere svolto le prestazioni di cui chiede il pagamento, come dimostrato dalla transazione successivamente sottoscritta qui azionata, dai riconoscimenti di debito e dalla documentazione tutta riguardante il progetto immobiliare di AN, effettivamente realizzato.(cfr. doc. 10a, da 19 a 23, 24a- b-c-d-e-f-g-h, 27-28-da 31 a 39-44a, 44b 01-02-03-04-05-06, da 45 a 47-50a-b-c-d, da 52-a 57-58 a-b- c-d, 61-62-76-97 a-b-c-d, 101-102-104-109-127- da 130 a 133, da 139 a 142, 150, da 152 a 163 yi che pagina 14 di 19 Del pari, la mancata iscrizione di un credito nel bilancio, non impedisce automaticamente la sua prova o il suo riconoscimento in sede giudiziaria, sebbene il bilancio costituisca uno strumento probatorio privilegiato. Nel caso di specie, come giustamente osservato dalla difesa della appellata, l'importo di € 185.500,00 risulta iscritto alla voce “crediti esigibili entro l'esercizio successivo” nei due bilanci 2019 e 2020 di (doc. 73 di parte;
quanto al bilancio 2021 la relativa approvazione CP_1 Pt_1 risulta documentalmente attestata e dalla data dell'incombente (27.10.2022) non è ancora ancora decorso il termine di legge per l'approvazione dei bilanci degli anni successivi. Ancora, del tutto correttamente il Tribunale ha disatteso la domanda di annullamento dei contratti per conflitto di interesse. Affinché, il contratto concluso dall'amministratore di s.r.l. sia annullabile, ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 1°, c.c., quest'ultimo deve essere portatore, per conto proprio o di terzi, di un interesse la cui soddisfazione produca necessariamente il sacrificio dell'interesse della società stessa. Tale conflitto di interessi deve, poi, sussistere in concreto, non essendo sufficiente la coincidenza nella persona dell'amministratore del ruolo di rappresentante di entrambe le parti contrattuali. Il conflitto di interessi non può essere fatto discendere genericamente e aprioristicamente dalla coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma va accertato in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori la società danneggiata dall'atto e il suo amministratore o l'altra società che egli ugualmente rappresenti. Tale conflitto va dimostrato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. Nel caso di specie tale conflitto non è stato non solo dimostrato ma neppure allegato.
Parimenti, non fondato è il quinto motivo, con il quale si censura il mancato accoglimento della Parte_ domanda riconvenzionale. Del tutto correttamente, con riferimento alla richiesta da parte di di condanna alla somma non inferiore ad € 410.685,00 per asseriti errori di progettazione e direzione lavori ascrivibili ad il Tribunale ha evidenziato che risulta inconferente il richiamo alle CP_1 Parte_ conclusioni dell'ATP svolta nel procedimento promosso da alcuni condomini nei confronti di nel quale non è stata nemmeno parte. In quella sede, infatti, ha partecipato il solo arch. CP_1
che aveva svolto l'attività di progettista e D.L. fino al 27.11.2019 ed è evidente che non si può CP_8 confondere il ruolo svolto dal professionista con quello della società appellata, addebitando automaticamente ad essa le eventuali mancanze dell'arch. . Non solo, non ha, neppure, CP_8 Pt_1 allegato quali dei vizi e difetti accertati sarebbero da ricondurre all'operato di difettando
CP_1 palesemente la necessaria specificità, prima ancora che la valida prova. Inoltre, viene chiesta una somma pari all'importo totale dei costi di ripristino dei danni calcolati in sede di CTU che, peraltro, lo stesso perito d'ufficio ha ritenuto attribuibili, in parte alla sola nonché, ad altri soggetti che Pt_1 hanno operato nel cantiere, per cui è evidente che non può essere chiesto l'intero importo alla appellata. Anche il rigetto della domanda di ripetizione della somma di €40.500,00, non può che essere confermato. Premesso che è documentale il versamento del prestito soci da parte di a favore di CP_15 Parte_ come lo stesso Giudice di primo grado ha espressamente rilevato e sottolineato in motivazione (pag. 17 sentenza) effettuato con ben 15 bonifici, doc. 55 parte al pari è documentale il
CP_1 riconoscimento di debito con resoconto risalente al 21.11.2019 (doc.57 parte .Non solo, la
CP_1 presenza del prestito risulta nel bilancino e nei mastrini datati 28.11.2019 (cfr: pag.2 doc.20 – doc.21 parte persino, confermati nel 2020 dalla commercialista di (cfr: pag.
3-6 doc.62
CP_1 Pt_1 parte e dallo stesso sempre nel 2020 (vedi e-mail del in risposta alla
CP_1 CP_5 CP_5 appellata doc.61 parte nonché, la presenza esplicita del richiamo al prestito infruttifero di
CP_1 nell'atto di vendita delle quote proprie societarie a (cfr: pag.2 doc.18 parte
CP_1 CP_5 CP_1 pagina 15 di 19 Co
. Queste considerazioni superano in radice la supposta falsità contestata dagli appellanti perché in esso si farebbe riferimento all' accordo di Put & Call sottoscritto solo mesi dopo e cioè il 27.11.2019. In realtà dalla documentazione prodotta dalla appellata, si evince che la con la mail del CP_9
27.11.2019 aveva semplicemente segnalato il giorno prima dell'appuntamento dal notaio per il rogito del 28.11.2019 che il professionista aveva manifestato la necessità di aggiornare l'accordo di put and call formalizzato e sottoscritto nel gennaio 2016, per cui aveva inviato proprio quell'accordo che poi non veniva modificato e/o aggiornato.
Quanto al sesto motivo degli appelli, la Corte osserva che correttamente il giudice di primo grado ha individuato nella data di stipula dei contratti preliminari (26.2.2020) il momento in relazione al quale Parte_ indagare la sussistenza del requisito soggettivo della scientia damni in capo al debitore e alle terze acquirenti Come correttamente evidenziato dal Tribunale, dette scritture private CP_3 CP_4 Parte_ (docc. 8 e 9 riportanti il prezzo di € 300.000 + IVA) nella misura in cui non hanno data certa, non sono opponibili agli odierni appellati. In secondo luogo, come pure ben evidenziato dal Giudice di prime cure, le scritture in parola non possono ritenersi vincolanti per le proponenti, nella misura in cui riportano la seguente clausola, che espressamente dichiara come vincolanti soltanto i previsti futuri contratto preliminare e contratto definitivo: “5) RINVIO AD ATTI SUCCESSIVI – Le parti … si obbligano a stipulare in fasi successive, prima un contratto preliminare (compromesso) e poi un definitivo (rogito) di compravendita, i soli vincolanti ai fini della presente proposta”. La non vincolatività del preteso impegno assunto nel 2017 emerge peraltro dallo stesso testo dei due contratti preliminari stipulati il 26.2.2020, così come dei due contratti definitivi del 20.10.2020, dove non si trova cenno alcuno ad un pregresso atto contenente impegni ad acquistare.
Anche il settimo motivo degli appelli appare infondato. Sul punto basti osservare che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2901 c.c., non è necessario che il debitore versi in uno stato di crisi né tanto meno di insolvenza;
è invece, sufficiente che mediante l'atto o gli atti impugnati si sia verificata una sensibile deminutio della garanzia patrimoniale generica (Cass. 15866/2022). Ciò detto, è circostanza incontestata quella per cui, nel caso di specie, al momento dei Parte_ contratti di compravendita per cui è causa, non disponeva di altri beni immobili sui quali i creditori avrebbero potuto soddisfarsi. La sensibile diminuzione della garanzia patrimoniale è, pertanto, evidente perché con tali atti si è disposto dell'intero patrimonio immobiliare della società debitrice;
gli stessi sono stati posti in essere in data 26.10.2020 e, dunque, successivamente alla data del 31.01.2020 prevista quale ultima scadenza di pagamento nell'ambito dell'accordo transattivo del 20.03.2019 che le parti avevano raggiunto con riferimento al Contratto di Consulenza Professionale poi sfociato, appunto, nella prosecuzione dell'attività di consulenza, nel collegato accordo di coworking e Parte_ nell'impegno di di pagare euro 69.000 al netto di IVA, RC e ritenute, di cui € 54.000,0038 per l'attività svolta in precedenza e rimasta fino ad allora impagata e l'importo e € 15.000,00 (€ 1.500,00 x 10 mesi) quale compenso per quella da svolgere fino al 14.11.2019. Non solo, gli atti Parte_ dispositivi sono stati anche successivi alla sollecitazione di pagamento del 25.02.2020 per cui era pienamente consapevole del fatto che gli atti di vendita avrebbero sottratto dei beni alla funzione di garanzia patrimoniale, rispetto al credito vantato da CP_15
Con riferimento alla posizione delle acquirenti, premesso che “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria pagina 16 di 19 gravante sul disponente” ritiene la Corte di dover condividere le valutazioni espresse sul punto dal Tribunale. La consapevolezza della moglie del socio , e della madre della socia CP_5 CP_3 Parte_7
del fatto che le vendite per cui è causa riguardavano gli ultimi immobili di cui Controparte_4 Parte_ poteva disporre (e che costituivano la gran parte della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. per icreditori), la stessa si ricava indiziariamente sia dalla stretta relazione personale Parte_ intercorrente tra i due soci di e le due acquirenti, sia da ulteriori elementi allegati dagli odierni appellati e documentati in causa: faceva parte, sin dal 2017, dell'agenzia immobiliare CP_3
di AN che promuoveva, insieme con il mediatore marito di la CP_17 CP_5 CP_3 vendita degli appartamenti per cui è causa;
IL era anche legale rappresentante di CP_3 [...]
società utilizzata dal marito per svolgere attività di intermediazione e Controparte_16 CP_5 promozione degli appartamenti del fabbricato per cui è causa;
non è soltanto Controparte_4 Parte_ madre di (che, come detto, ai tempi della vendita in parola era socia al 50% di , Parte_7 ma è anche, come pure sopra evidenziato, moglie di che fu prima project manager poi Persona_5 Parte_ legale rappresentante di (doc. 32 appellati).
Gli stretti legami personali delle acquirenti con i protagonisti dell'operazione immobiliare intrapresa da Parte_
e il coinvolgimento professionale diretto di nell'operazione stessa, inducono a CP_3 ritenere che fossero perfettamente consapevoli, sin dalla data del contratto preliminare CP_3 CP_4
(26.2.2020), che gli atti qui impugnati costituivano l'alienazione degli ultimi immobili costituenti il Parte_ patrimonio di e che, pertanto, i medesimi atti avrebbero diminuito sensibilmente la garanzia patrimoniale al momento esistente a tutela dei creditori della società venditrice. Peraltro, come ha correttamente sottolineato il Tribunale, l'elemento soggettivo in capo ad è CP_3 confermato anche dal fatto che la stessa abbia proceduto, subito dopo l'acquisto, in data 30 ottobre 2020, a conferire il bene immobile acquistato, nel fondo patrimoniale a suo tempo costituito con il marito . CP_5
In definitiva, il requisito della scientia damni in capo a e a sussiste CP_3 Controparte_4 in relazione a tutti e tre gli atti impugnati (le due compravendite immobiliari e il conferimento dell'immobile acquistato da el fondo patrimoniale) e la sentenza andrà confermata anche sotto CP_3 questo profilo.
Sono poi da rigettare anche l'ottavo motivo dell'appello principale ed il nono di quello incidentale con i quali si contesta la condanna solidale alla refusione integrale delle spese di lite a favore di nonostante, le domande di quest'ultima siano state accolte solo in parte, e quindi sia risultata CP_1 Contro parzialmente soccombente sia nei confronti di che di con conseguente obbligo, CP_3 CP_4 quantomeno, di parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. Osserva la Corte, al contrario, come il Tribunale abbia governato il regime delle spese processuali sulla base di una corretta lettura dell'art. 91 c.p.c. e del principio della soccombenza, essendo pacifico che sia l'appellante principale che gli appellanti incidentali sono risultati integralmente soccombenti, pertanto, neppure in astratto sussistono presupposti per una anche solo parziale compensazione delle spese.
Parimenti non può essere accolto, l'ottavo motivo dell'appello incidentale La Suprema Corte ha, in ripetute occasioni, affermato che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod.civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto pagina 17 di 19 (Cass. 23/07/2002, n. 10741; Cass. 10/06/1998, n. 5774; Cass. 14/01/1998, n. 272); la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro;
vero è, però, che il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass. 14/12/2000, n. 15779); i tre diritti, la risoluzione per inadempimento, l'adempimento, il risarcimento del danno, hanno in comune gli stessi fatti costitutivi - l'obbligazione e l'inadempimento – benché, consentano al titolare di conseguire utilità diverse (Cass. 12/10/2000, n. 13598; Cass. 11/05/2005, n. 9926; Cass. 09/09/2008, n. 22883). Nel caso di specie, il mancato accertamento della risoluzione dei contratti, di certo non impediva al Tribunale, e non impedisce al giudice, di valutare l'inadempimento sotto il profilo del mancato pagamento del corrispettivo dovuto, per cui giustamente vi è stata condanna.
Infine, non fondato è anche il decimo motivo dell'appello incidentale con il quale si censura Parte_ l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di condanna di alla restituzione, in favore di in solido tra loro, degli importi che le stesse si sarebbero trovate costrette a versare in CP_3 CP_4 favore dei creditori vittoriosi, onde evitare che questi ultimi compiano sui beni atti esecutivi o conservativi ai sensi dell'art. 2902 c.c.
A tal proposito rileva il Collegio che l'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni, e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì, l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla;
pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione. (vedi cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16614 del 11/06/2021). Ancora, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. tende a far dichiarare inefficace rispetto al solo creditore che la esercita un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi, il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante, senza che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità dell'atto medesimo, che per l'attore, terzo estraneo all'atto revocando, rimane una "res inter alios acta", in ciò discostandosi dalle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica l'accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere.(vedi cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 25209 del 24/08/2023). È del tutto evidente che la domanda degli appellanti incidentali è stata formulata per una eventualità futura e meramente ipotetica e, come tale, inammissibile perché allo stato non può ritenersi sufficientemente provato che il patrimonio di possa rivelarsi incapiente nel momento in cui Pt_1 agirà in via esecutiva, e cioè eventualmente solo dopo il passaggio in giudicato dell'azione CP_15 revocatoria.
pagina 18 di 19 In definitiva, sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere respinti, con sostanziale conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, anche in punto di spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, Parte_ pertanto, vanno poste a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali CP_3
e , in solido tra loro. CP_4 CP_5
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale e delle appellanti incidentali, del doppio importo del contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da e e ogni altra CP_3 Controparte_4 CP_5 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1. respinge l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_3
e e ; per l'effetto, conferma la sentenza impugnata del
[...] Controparte_4 CP_5
Tribunale di Milano n. 9665/2024; 2. condanna e in solido tra loro, a Parte_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 rifondere a favore di le spese di lite del presente grado di giudizio, che si quantificano in € CP_1
9.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA se dovuta e c.p.a;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e da parte degli appellanti incidentali a Parte_1 norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
4. Rigetta ogni ulteriore domanda o istanza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, in data 11giugno 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
MA ES EN IT ON
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. IT ON Presidente
Dott. Anna Mantovani Consigliere
Dott. MA ES EN Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
DA
(c.f./p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Milano, Via Grazioli n. 46, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Rizzo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, piazzale Giulio C.F._1
Cesare n. 9; APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore ing. CP_1 P.IVA_2
, con sede in Milano, Via Fatebenefratelli n.19 rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
UC DE CENSI (C.F. ) del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso C.F._2 il suo studio in Milano, via Copernico 8 APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. (C.F. CP_3 C.F._3 Controparte_4
) (C.F. ), tutti rappresentati e difesi C.F._4 CP_5 C.F._5 dall'avv. Niccolò Grassi (C.F. ) del foro di Milano, con studio in Lecco, Via C.F._6
ON LU ON n. 10; APPELLATI / APPELLANTI IN VIA INCIDENTALE
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
Per l'appellante principale: “Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma della Sentenza n. 9665/2024, rep. N. 8872/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione seconda civile, Giudice Relatore Dott. ssa Guendalina Pascale, pubblicata in data 8 novembre 2024, nell'ambito del giudizio R.G. n. 29959/2021, notificata in data 12 novembre 2024, contraiis rejectis, e con ogni ulteriore impugnazione incidentale, così decidere: IN VIA PRELIMINARE:
1. disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo del giudizio di primo grado R.G. n. 29959/2021 presso il Tribunale di Milano;
2. fissare udienza anticipata rispetto a quella di prima comparizione prevista per la trattazione del merito della causa ove discutere dell'istanza di sospensione della Sentenza ex art. 283 c.p.c. nella Parte_ parte in cui condanna al pagamento in favore di a) dell'importo di euro 185.450,00 CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) dell'importo di euro 14.103,00, oltre spese generali 15%, cpa 4% e iva 22% a titolo di spese giudiziali;
c) dell'importo di euro 5.810,00 oltre spese generali 15%, cpa 4% e iva 22% a titolo di spese giudiziali per il subprocedimento di querela. NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE:
3. accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza di primo grado n. 9665/2024, rep. N. 8872/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione seconda civile, in data 17 ottobre 2024, pubblicata in data 8 novembre 2024 e notificata in data 12 novembre 2024, per i motivi sopra esposti;
4. accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito diritto di credito Parte_ vantato in sede di Giudizio Di Primo Grado da nei confronti di in quanto non CP_1 liquido, né certo e nemmeno esigibile 5. accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti dell'azione di revocatoria ex art. 2901 c.c. e conseguentemente l'insussistenza dell'inefficacia dei seguenti atti di disposizione, con conseguente cancellazione delle relative eventuali trascrizioni della Sentenza impugnata presso le competenti conservatorie: a) atto di disposizione del 26 ottobre 2020 con cui ha ceduto, con atto pubblico del notaio (Rep. N. 1053), alla sig.ra Parte_1 Persona_1 una delle otto unità immobiliari, identificato al catasto fabbricati del Comune di CP_3
AN al foglio 16, particella 514, subalterno 7, piano 2-3, scala U, categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, superfice catastale 238 q, totale escluse aree scoperte 217 mq e pertinenza categoria C/6, classe 7, consistenza 27mq, superficie catastale 29mq; b) dell'atto di disposizione del 26 ottobre 2020 con cui ha ceduto, con atto pubblico del notaio (Rep. Parte_1 Persona_1
N. 1054), alla sig.ra l'immobile sito in AN, censito al catasto del Comune Controparte_4 al foglio 16, particella 514, subalterno 8, Via Bergamo 11, piano T-2-3, Scala U, categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 240 mq, totale escluse aree scoperte 215 mq e box di pertinenza, categoria C/6, classe 7, consistenza 33 mq, superficie catastale 38 mq;
c) dell'atto di disposizione del 30 ottobre 2020 con cui la Sig.ra ha costituito, con atto pubblico del CP_3 notaio (Rep. N. 1062/921), un fondo patrimoniale nell'interesse della famiglia, Persona_1 conferendovi l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in AN, censito al catasto al foglio 16, particella 514, subalterno 7, Via Bergamo 11, piano 2-3, Scala U, categoria A/2, classe 3 consistenza 7,5 vani, superficie catastale 238 mq, totale escluse aree scoperte 217 mq e box di pertinenza, categoria C/6, classe 7, consistenza 27 mq, superficie catastale 29 mq;
IN MERITO ALLE SPESE: condannare alla refusione delle spese processuali, anche di primo grado e così di diritti, CP_1 onorari, IVA, cpa e spese forfettarie. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin da ora che sia disposta una CTU volta ad accertare l'effettiva esistenza e contabilizzazione nell'ambito dei bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 di Parte_ dei crediti asseritamente vantati da quest'ultima nei confronti di CP_1
pagina 2 di 19 SI PRODUCONO: A) procura alle liti B) Sentenza n. 9665/2024, rep. N. 8872/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione seconda civile, Giudice Relatore Dott. ssa Guendalina Pascale, pubblicata in data 8 novembre 2024, nell'ambito del giudizio R.G. n. 29959/2021; C) atto di appello notificato;
D) fascicolo di parte di primo grado;
Si produce altresì: 1) Visura storica 2) Visura storica di Parte_1 CP_1
per l'appellata
“Piaccia all'on. le Tribunale adito, contrariis rejectis, rilevare la inammissibilità dei motivi dell'appello principale così come dei motivi dell'appello incidentale e/o comunque rigettarli integralmente e nella loro totalità, siccome infondati e/o non provati, e confermare per l'effetto la sentenza gravata, anche per quanto riguarda le spese, e ogni conseguente statuizione anche per quanto riguarda le spese del grado di appello. Si dà atto che con ordinanza 25 febbraio 2025 il Giudice di primo grado, dott. Guendalina Pascale della II sez. del Tribunale di Milano, in accoglimento della istanza n. 19 dep. 24.2.2025 che si produce quale doc. B1, ha disposto che <<la cancelleria trasmetta alla corte di appello, sezione competente, tutta la documentazione custodita in originale>> presso la cancelleria. Si produce unitamente alle copie notificate dell'atto di appello principale e di appello incidentale, copia della seguente documentazione come da Elenco documenti allegato:
- Atti e documenti del Fascicolo di 1° grado, B1) istanza n. 19 dep. 24.2.2025; B2) Ordinanza 25.2.2025 dott.ssa Pascale della sez. II del Trib. Milano. C) Visura immobile - fg.19-mapp76-sub702 -MILANO D) Visura immobile - fg.19-mapp76-sub705 -MILANO E) Visura immobile - fg.19-mapp76-sub703 -MILANO F) Visura immobile – fg.19-mapp76-sub704 -MILANO G) Visura immobile - fg.83-mapp-80-sub793 -MILANO H) Visura immobile - fg.83-mapp180-sub791 -MILANO I) Visura immobile - fg.83-mapp180-sub753 -MILANO L) Visura immobile - fg.30 UG M) Evidenza intervento di ristrutturazione immobile di DE AN N) Visura immobile - fg.19-mapp76-sub708 -MILANO O) Visura immobile - fg.132-mapp192-sub3 -MILANO P) Visura immobile - fg.132-mapp192-sub34 -MILANO” per gli appellanti incidentali
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza n. 9665/2024, rep. N. 8872/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione seconda civile, Giudice Relatore Dott. ssa Guendalina Pascale, pubblicata in data 8 novembre 2024, nell'ambito del giudizio R.G. n. 29959/2021, notificata in data 12 novembre 2024, contraiis rejectis, e con ogni ulteriore impugnazione incidentale, così decidere: IN VIA PRELIMINARE: disporre l'acquisizione agli atti del fascicolo del giudizio di primo grado R.G. n. 29959/2021 presso il Tribunale di Milano, IN VIA ISTRUTTORIA: disporre una CTU volta ad accertare l'effettiva esistenza e contabilizzazione nell'ambito dei bilanci relativi agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019 di dei crediti CP_1 Parte_ asseritamente vantati nei confronti di NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, riformare la Sentenza di primo grado n. 9665/2024, rep. N. 8872/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione seconda civile, in data 17 ottobre 2024, pagina 3 di 19 pubblicata in data 8 novembre 2024 e notificata in data 12 novembre 2024, per i motivi descritti nel proprio appello incidentale;
- accertare e dichiarare l'insussistenza dell'asserito diritto di credito vantato in sede di Giudizio Di Parte_ Primo Grado da nei confronti di in quanto non liquido, né certo e nemmeno CP_1 esigibile
- accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti dell'azione di revocatoria ex art. 2901 c.c. e conseguentemente la piena efficacia nei confronti di dei seguenti atti di disposizione, con CP_1 conseguente cancellazione delle relative eventuali trascrizioni della Sentenza impugnata presso le competenti conservatorie: i. atto di disposizione del 26 ottobre 2020 con cui ha ceduto, con atto pubblico del notaio Parte_1
(Rep. N. 1053), alla sig.ra una delle otto unità immobiliari, Persona_1 CP_3 identificato al catasto fabbricati del Comune di AN al foglio 16, particella 514, subalterno 7, piano 2-3, scala U, categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, superfice catastale 238 q, totale escluse aree scoperte 217 mq e pertinenza categoria C/6, classe 7, consistenza 27mq, superficie catastale 29 mq;
ii. dell'atto di disposizione del 26 ottobre 2020 con cui ha ceduto, con atto pubblico del Parte_1 notaio (Rep. N. 1054), alla sig.ra l'immobile sito in Persona_1 Controparte_4
AN, censito al catasto del Comune al foglio 16, particella 514, subalterno 8, Via Bergamo 11, piano T-2-3, Scala U, categoria A/2, classe 3, consistenza 7,5 vani, superficie catastale 240 mq, totale escluse aree scoperte 215 mq e box di pertinenza, categoria C/6, classe 7, consistenza 33 mq, superficie catastale 38 mq;
iii. dell'atto di disposizione del 30 ottobre 2020 con cui la Sig.ra ha costituito, con atto CP_3 pubblico del notaio (Rep. N. 1062/921), un fondo patrimoniale nell'interesse della Persona_1 famiglia, conferendovi l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in AN, censito al catasto al foglio 16, particella 514, subalterno 7, Via Bergamo 11, piano 2-3, Scala U, categoria A/2, classe 3 consistenza 7,5 vani, superficie catastale 238 mq, totale escluse aree scoperte 217 mq e box di pertinenza, categoria C/6, classe 7, consistenza 27 mq, superficie catastale 29 mq;
- ordinare ai competenti uffici della Conservatoria la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di condannare CP_1 [...] alla restituzione in favore delle Sig.re e in solido tra loro, degli importi che le Pt_1 CP_3 CP_4 stesse saranno costrette a versare in favore dei creditori vittoriosi al fine di evitare che gli stessi compiano sui beni atti esecutivi o conservativi ai sensi dell'art. 2902 c.c. IN MERITO ALLE SPESE: condannare alla refusione delle spese processuali, anche di primo grado e così di diritti, CP_1 onorari, IVA, cpa e spese forfettarie”
Concisa esposizione dei motivi della decisione
La sentenza impugnata Con sentenza n. 9665/2024 pubblicata il 8.11.2024, il Tribunale di Milano nella causa promossa da nei confronti di (già , nonché, di CP_1 Pt_1 CP_6 CP_3 Controparte_4
e previo svolgimento di giudizio di verificazione di autografia sui contratti
[...] CP_5 prodotti dall'attrice per mezzo di CTU e dichiarazione di inammissibilità della querela di falso proposta da sui medesimi documenti, in accoglimento delle domande proposte da ha: (1) Pt_1 CP_1 Parte_ accertato i crediti vantati da nei confronti di nella misura di €185.450,00 ed ha CP_1 pagina 4 di 19 condannato la stessa al pagamento del relativo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
(2) dichiarato l' inefficacia - in accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ.- degli atti notarili di acquisto perfezionati in data 26.10.2020 (a) da (immobile CP_3 sito in AN via Bergamo 11 censito al catasto come <<514 subalterno 7, piano 2 -3>>, nonché la pertinenza sub foglio 16 particella 514 subalterno 16 via Prealpi 4) con la società immobiliare Pt_1
[...
e (b) da (immobile sito in AN via Bergamo 11 censito al catasto come Controparte_4
<<514 subalterno 8, piano T-2-3>> nonché la pertinenza foglio 16 particella 514 subalterno 17 via Prealpi 4) con la medesima nonché, (c) dell'atto pubblico di conferimento da parte della Pt_1 del predetto appartamento con relativa autorimessa, nel fondo patrimoniale in precedenza CP_3 costituito unitamente al marito (3) rigettato la domanda di di restituzione CP_5 CP_1 dell'importo di euro 40.000,00 a titolo di frutti civili asseritamente percepiti da parte di e CP_3
(4) rigettato integralmente la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_4 Pt_1
(5) rigettato integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute CP_1 CP_3 nei confronti di 6) condannato in solido i convenuti CP_4 Pt_1 Pt_1 CP_3 [...]
e a rifondere le spese di causa a favore di in ragione della Controparte_4 CP_5 CP_1 soccombenza.
Il giudizio di primo grado ha convenuto in giudizio nonché, e CP_1 Pt_1 CP_3 Controparte_4 CP_5
per ottenere:
[...]
a)l'accertamento e la declaratoria dell'inadempimento della società convenuta (già denominata rispetto a tutti i contratti stipulati, l'intervenuta risoluzione del contratto e la CP_6 condanna della società alla corresponsione in proprio favore dell'importo complessivo di €185.450,00 oltre IVA ed eventuale RC (per un totale lordo di €243.338,00), oltre interessi e rivalutazione, di cui in particolare, in relazione ad ogni singolo contratto: -€46.500,00 oltre IVA e RC, per le prestazioni svolte in ossequio al contratto di consulenza e sua prosecuzione con accordo di coworking,
-€47.000,00 oltre IVA, RC e contributi di legge, per le prestazioni svolte in ossequio al Contratto di prestazione professionale, -€19.200,00 per il prestito infruttifero soci ed -€72.750,00 oltre IVA per il contratto di anticipo costi professionali;
b) la condanna della società convenuta, a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale al risarcimento del danno patrimoniale pari ad almeno €26.187,30, nonché, del danno non patrimoniale liquidabile in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ove spettante e interessi nella misura dovuta;
c) la declaratoria di nullità o l'inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 2901 cc dei due atti con i quali la società aveva venduto a e gli immobili meglio Pt_1 CP_3 Controparte_4 descritti in atti, e dell'atto pubblico del 30.10.2020 di conferimento del predetto immobile con relativa autorimessa, da parte della nel fondo patrimoniale costituito unitamente al coniuge CP_3 CP_5
, nell'interesse della famiglia;
[...]
d) la condanna delle sig.re e al pagamento in proprio CP_3 Controparte_4 favore di €40.000,00, corrispondente ai frutti dalle stesse percepiti sui beni oggetto dell'atto dispositivo a far data dal compimento di esso fino al pagamento.
Come si legge nella sentenza impugnata, a sostegno delle proprie pretese l'attrice ha dedotto:
“1) di aver stipulato con la società convenuta, peraltro dotata della medesima compagine sociale, dapprima, in data 14.1.16 un contratto di consulenza professionale (v. doc. 7 parte attrice) non adempiuto da controparte, che non ha versato il corrispettivo pattuito per complessivi euro 54.000,00 e successivamente, all'uopo, in data 20.3.19, un accordo transattivo (v. doc. 32 parte attrice), nonché, in esecuzione di quest'ultimo, un contratto di coworking (v. doc. 33 parte attrice), rimasti inadempiuti da pagina 5 di 19 controparte, con relativo diritto dell'attrice a ottenere l'importo di euro 69.000,00 oltre IVA e contributo;
CP_7
2) di aver stipulato in data 10.4.17, a seguito del preventivo di prestazione professionale sottoscritto in data 18.4.16 dalla società convenuta (v. doc. 43 attrice), un contratto professionale “ad incarico” per la progettazione e direzione lavori architettonica relativa a un'operazione immobiliare di realizzazione di un edificio residenziale in AN via Bergamo angolo via Prealpi (v. doc. 11 attrice), contratto solo parzialmente adempiuto ex adverso, con un residuo compenso dovuto pari a euro 47.000,00 oltre IVA e contributo RC;
3) di aver stipulato con la società convenuta un contratto di anticipo costi professionali con impegno alla restituzione in data 16.4.18 (v. doc. 14 attrice), in virtù del quale l'attrice ha diritto alla restituzione dell'importo pagato di euro 62.750,00 oltre IVA e un contratto di servizi in data 14.5.18 (v. doc. 15a attrice), in virtù del quale l'attrice ha diritto alla corresponsione dell'importo di euro 10.000,00 oltre IVA;
4) di aver sottoscritto un prestito infruttifero soci a favore della convenuta in data 30.4.19 (v. doc. 12 attrice) e di aver diritto all'uopo alla restituzione dell'importo corrisposto di euro 19.200,00;
5) che controparte ha effettuato riconoscimenti di debito nei docc. 32, 50, 57, 14, 15, 18 e 20, rimasti tuttavia inadempiuti, con correlati danni patrimoniali e reputazionali;
6) che vi è stata l'alienazione a prezzo incongruo di tre appartamenti con relative autorimesse;
7) che emerge una volontà di depauperamento della società debitrice a vantaggio dei familiari del socio al 50% e dell'amministratore, esitata nel conferimento – revocabile - in fondo patrimoniale degli immobili già alienati alla coniuge dell'amministratore sig. ”. CP_5
ritualmente costituitasi in giudizio, ha disconosciuto i documenti ex adverso depositati sub Pt_1 nn. 7, 10, 11, 12, 14, 15a, 15b, 16a, 16b, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24f, 24g, 24h, 27, 28, 32, 33, 43, 50, 53, 57, negando la sussistenza in capo a sé delle presunte obbligazioni ivi indicate. Ed, in particolare, come si legge nella sentenza impugnata ha dedotto:
“1) che la sotto la denominazione di è stata costituita il 14.1.16, con l'attrice Pt_1 CP_6 come socia al 70%, al fine precipuo di realizzare una palazzina residenziale a AN, in via Bergamo 11, ma non vi è mai stata la formalizzazione dei rispettivi ruoli in detto progetto;
2) che la scrittura di put&call non è stata sottoscritta in data 14.1.16, bensì in data 28.11.19;
3) che la dazione di euro 100.000,00 da parte del sig. alla non è stata fatta CP_5 CP_6 a titolo di prestito, bensì al fine di dotare la società della liquidità necessaria a completare i lavori di costruzione della palazzina;
4) che l'alienazione degli immobili censurata ex adverso dev'essere per contro ricostruita come adempimento di altrettanti contratti preliminari, tutti sottoscritti nel 2017;
5) che il sig. , al momento della sua nomina quale AU della società, iscritta il 3.12.19 (v. CP_5 visura sub doc. 2 convenuta), si è avveduto delle irregolarità compiute nella precedente gestione, puntualmente contestate all'ex socia di maggioranza (v. doc. 34a); CP_1
6) che non sussiste alcun diritto di credito dell'attrice nei confronti della convenuta, essendo tutti i contratti all'uopo prodotti ex adverso disconosciuti e comunque annullabili in quanto compiuti in conflitto di interesse ex art. 2475-ter cc e non constando i corrispondenti debiti nella contabilità della convenuta;
7) che dall'insussistenza delle voci di credito invocate ex adverso discende altresì il rigetto delle domande attoree di nullità degli atti di compravendita censurati e di revocatoria ordinaria dei medesimi e del conferimento in fondo patrimoniale di uno degli immobili per cui è causa;
8) che, per contro, sussistono a favore della convenuta e a carico dell'attrice il credito restitutorio per euro 40.500,00, corrisposti dalla convenuta senza titolo e dunque indebitamente, nonché crediti risarcitori per complessivi euro 410.685,00 (di cui euro 356.000,00 a seguito dei vizi dell'immobile pagina 6 di 19 dovuti all'inadempimento dell'arch. , facente capo ad euro 30.500,00 per canoni di CP_8 CP_1 locazione pagati da e non rimborsati dall'attrice, euro 5.150,00 corrisposti allo stagista CP_6
ed euro 19.200,00 corrisposti allo stagista a fronte di prestazioni erogate Parte_2 Per_2 nell'esclusivo interesse dell'attrice, che non ha rimborsato detti costi)” ed ha, altresì, formulato domanda riconvenzionale per chiedere: i) la restituzione dell'importo di euro Parte_ 40.500,00 indebitamente incassati da a danno di a titolo di restituzione di CP_1 Parte_ un'inesistente prestito/finanziamento soci;
ii) il risarcimento dei danni subiti da a causa dell'inadempimento di alle obbligazioni di Progettazione e Direzione Lavori assunte in CP_1 relazione alla costruzione del Condominio sito in AN (MI) e quantificabile quantomeno in
€410.685,00. Si sono ritualmente costituiti anche e chiedendo il rigetto di tutte le domande CP_3 CP_4 CP_5 formulate da nei loro confronti e, conseguentemente chiedendo al Giudice di dichiarare la CP_1 piena efficacia degli atti di compravendita oggetto di revocatoria. Inoltre, e CP_3 Controparte_4 Parte_ chiedevano, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, la condanna di
[...]
a restituire loro, in via solidale, gli importi che le stesse sarebbero state costrette a versare in favore dei creditori vittoriosi, onde, evitare che questi ultimi compissero sui beni, atti esecutivi o conservativi ai sensi dell'art. 2902 c.c.
Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito del disconoscimento ex art. 210 c.p.c. da parte di Parte_ dei contratti azionati da quest'ultima formulava istanza di verificazione ex art. 216 CP_1
c.p.c., limitatamente alla sola sottoscrizione dei Falsi Contratti. Veniva, pertanto, disposta dal Tribunale CTU grafologica e all'esito il perito accertava che: “laddove gli atti di cui al quesito si riferiscano al Sig. oppure al Sig. ecco che le firme e le sigle in verifica vergate in originale sono CP_2 Per_2 certamente autografe”, salve le sottoscrizioni distinte con Doc.24 e 1 e con Doc.7 n. 4 e la sigla contraddistinta con Doc.7 n. 6bis, non attribuibili al sig. (v. pagg. 156 e 157 della perizia in CP_2 Parte_ atti). con istanza successiva proponeva querela di falso in via incidentale, avente ad oggetto i documenti già disconosciuti, veniva aperto il relativo subprocedimento, ed il Collegio ne dichiarava l'inammissibilità con l'ordinanza pronunciata in data 19.2.2024. Precisate le conclusioni, la causa si concludeva come sopra indicato, con la sentenza n.9665/2024.
Il giudizio di secondo grado. Avverso tale sentenza ha proposto appello principale con contestuale istanza di sospensiva Parte_1 ex art. 283 c.p.c. chiedendo, in integrale riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate sulla base di otto motivi di gravame che saranno di seguito esaminati. Con comparsa del 27.02.2025 si è costituita che, dopo aver contestato in fatto e diritto la CP_1 prospettazione avversaria, ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. Si costituivano anche e che a loro volta proponevano CP_3 Controparte_4 CP_5 appello incidentale con contestuale istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. articolando dieci motivi di doglianza, sostanzialmente riproponendo le medesime censure avanzate dalla difesa dell'appellante principale. Alla prima udienza di comparizione del 20.03.2025 il difensore di dichiarava che non CP_1 avrebbe proceduto a porre in esecuzione la sentenza impugnata sino all'esito del presente giudizio, pertanto, entrambe le controparti rinunciavano all'istanza di sospensiva. Venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale davanti al collegio ex art. 350 bis c.p.c. per l'udienza del 5.06.2025. Alla predetta udienza, preliminarmente, il difensore dell'appellata pagina 7 di 19 chiedeva di poter produrre i bilanci della relativi all'anno 2022, 2023 e 2024 nei quali erano CP_1 stati iscritti i crediti di cui si discute, e la visura della Camera di Commercio dalla quale risultava l'avvenuto deposito dei bilanci in data 03.06.2025. I difensori degli appellanti si opponevano;
le parti discutevano oralmente riportandosi integralmente ai rispettivi atti, ed insistendo nell'accoglimento delle istanze e domande tutte. Il Collegio tratteneva la causa in decisione che veniva poi delibata nella camera di consiglio del 11.06.2025.
Parte_ Appello principale e appello incidentale di e CP_3 CP_4 CP_5 Si riportano qui di seguito i motivi comuni dell'appello principale e di quello incidentale trattandosi sostanzialmente di appello adesivo.
1- PRIMO MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale)
“erronea statuizione sull'esistenza di un diritto di credito in capo ad sulla base dei falsi CP_1 contratti prodotti da ed al suo presunto adempimento agli stessi pur in assenza di qualsivoglia CP_1 Parte prova – omesso esame delle difese di – violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c., 2704 c.c. e 2709 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.” Con questa censura, entrambe le parti appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere a favore dell'appellata il complessivo importo di €185.450,00 a titolo risarcitorio perché i contratti posti a fondamento del predetto credito sono falsi, privi di data certa e sono stati Parte_ espressamente disconosciuti da che ha, anche, promosso contro di essi querela di falso. Infatti, sarebbero stati tutti sottoscritti nel periodo antecedente al mese di novembre 2019 (quando è cambiata Parte_ la compagine societaria di in virtù dell'atto di cessione di quote a favore del e di , CP_5 Per_3 ovverosia, in un periodo in cui la appellata era il socio di maggioranza che deteneva a tutti gli CP_1 Parte_ effetti le redini e l'amministrazione di (allora . Amministratore delle due società Controparte_6
( e in quell'epoca era , il quale ha redatto i contratti CP_1 Controparte_6 Controparte_2 azionati che in realtà sono “postumi” come dimostrato anche dal fatto che sono apparsi per la prima volta solo nel presente giudizio, instaurato con atto di citazione in data 26 giugno 2021, sebbene i presunti crediti sarebbero maturati in favore di già a far data dal 2016. CP_1
inoltre, non ha fornito alcuna prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni, non ha mai CP_1 Parte_ inviato a alcun sollecito di pagamento, non ha fatto alcuna menzione degli asseriti crediti nemmeno nell'atto di cessione quote (ove si fa riferimento solo a debiti verso terzi, ma non verso la Parte_ cedente); infine, sia nei bilanci societari e nelle scritture contabili di non vi è alcuna traccia dell'asserito credito di e parimenti, anche dai bilanci di non risulta alcun riferimento. CP_1 CP_1
Il Tribunale ha, quindi, disatteso l'art. 2709 c.c. secondo il quale: “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore” perché la mancata indicazione da parte di nei propri bilanci del credito asseritamente vantato nei confronti di CP_1 Parte_ (a titolo di presunti compensi dovuti) costituisce piena prova della loro inesistenza. In particolare, secondo la tesi degli appellanti l'esempio più eclatante di tale falsità, di cui il Tribunale non ha tenuto conto, è quello relativo al falso prestito infruttifero soci, asseritamente sottoscritto tra le parti in data 30 aprile 2019 (cfr. doc. 12 fascicolo la cui veridicità è stata sconfessata per CP_1 Parte_ tabulas dalla documentazione depositata da perché in esso viene indicato in premessa un accordo di Put che verrà sottoscritto solo in data 28 novembre 2019 ed ai soli fini dell'atto di Pt_3 cessione di quote. Non è, quindi, possibile che in data 30 aprile 2019 venisse sottoscritto tra le parti un contratto di prestito infruttifero che cita nelle proprie premesse un contratto (accordo di Put & Call) che Parte non era ancora esistente. A dimostrazione del proprio assunto richiama il suo doc. 25 e cioè l'e- mail del 27.11.2019 inviata dalla (moglie del , amministratore e legale rappresentante di CP_9 CP_2
al , con la quale veniva trasmessa la bozza del contratto di Put & Call e veniva CP_1 CP_5 pagina 8 di 19 precisato che tale accordo sarebbe stato sottoscritto solo il giorno successivo, ovverosia, il 28.11.2019 in sede di rogito dell'atto di cessione delle quote. Con una ulteriore argomentazione, che poi viene ripresa con il motivo sub 8 dell'appello incidentale, entrambe le parti appellanti sottolineano che il Tribunale ha illegittimamente ritenuto autonoma, ed accolto, la domanda risarcitoria di condanna al pagamento dell'importo predetto di €185.450,00 oltre interessi e rivalutazione, ed ha rigettato quella di risoluzione dei medesimi contratti, tuttavia, il presupposto di entrambe le domande è l'inadempimento della parte, pertanto, il primo giudice avrebbe Parte_ violato e falsamente applicato l'art. 112 c.p.c. per avere appunto condannato al risarcimento del danno, in assenza della pronuncia di risoluzione dei contratti.
2- SECONDO MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale) Parte
“erronea statuizione sulla dichiarazione resa dal procuratore di all'udienza del 16 novembre 2021 – violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.” Con questa doglianza entrambe le parti appellanti sottolineano che erroneamente il Tribunale di Milano
Parte_ ha ritenuto che all'udienza del 16 novembre 2021, avrebbe dichiarato che: “l'attività è stata svolta da parte attrice sicché il disconoscimento riguarda solo il corrispettivo” (cfr. pag. 15 Sentenza) e che tale dichiarazione sarebbe riferibile a tutti i falsi contratti prodotti da In realtà, CP_1
Parte_ l'affermazione di cui sopra è stata decontestualizzata perché ha sempre contestato i contratti azionati dall'appellata. Se si legge attentamente il predetto verbale d'udienza, tale dichiarazione è
Parte_ relativa unicamente alla domanda riconvenzionale di avente ad oggetto il solo contratto di
Parte_ Progettazione e Direzione Lavori, in relazione al quale ha espressamente chiarito che per le prestazioni effettivamente svolte da sono state integralmente pagate tutte le relative CP_1 competenze per €85.000,00 oltre accessori. Gli appellanti insistono, dunque, nella riforma della sentenza essendo falsi e, quindi, inesistenti i contratti azionati dalla appellata e per l'effetto non dovuto
Parte_ da l'importo di €185.450,00.
3- TERZO MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale) Parte
“erronea valutazione delle doglianze di in merito alla CTU grafologica nella denegata ipotesi in Parte cui i falsi contratti fossero stati ritenuti validi – omesso esame dei documenti prodotti da nel giudizio di primo grado;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2702 c.c., 2709 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c.” Con questo motivo entrambe le parti appellanti censurano la motivazione della sentenza, laddove, il Parte_ Tribunale ha considerato provati i crediti azionati dalla controparte per il solo fatto che non avrebbe riproposto le doglianze alla CTU grafologica, in sede di precisazione delle conclusioni quando, Parte_ invece, in sede di p.c. è stato addirittura richiesto nuovamente da di autorizzare la querela di falso proprio in relazione ai falsi contratti oggetto di CTU. Inoltre, il principio giurisprudenziale secondo il quale le domande ed eccezioni non riproposte in sede di conclusioni si intendono rinunciate, riguarda esclusivamente le domande ed eccezioni che costituiscono autonoma statuizione di accertamento. In ogni caso, gli appellanti sostengono che l'esito positivo della CTU in ordine alle firme, ai sensi dell'articolo 2702 c.c. riguarderebbe le sole sottoscrizioni, ma non anche i contenuti dei documenti e tanto meno la data di redazione degli stessi, con la conseguenza che tutte le eccezioni Parte_ sollevate da e le contraddizioni provate documentalmente, e risultanti dagli stessi documenti prodotti da non sarebbero state in alcun modo superate. CP_1 Parte_ Ancora, il Tribunale ha affermato che non avrebbe contestato specificamente l'inadempimento di gli appellanti, al contrario, evidenziano che, trattandosi di contratti inesistenti e creati da CP_1 solo a ridosso del presente giudizio (tanto che le asserite fatture che secondo sarebbero CP_1 CP_1
pagina 9 di 19 relative a prestazioni rese tra il 2016 ed il 2019, sono state emesse tutte solo in data 23 giugno 2021- cfr. doc. da 111 a 114 fascicolo primo grado ovverosia, soli tre giorni prima dell'atto di CP_1 Parte_ citazione datato 26 giugno 2021, non avrebbe in alcun modo potuto eccepire alcunché prima d'ora, proprio perché tali contratti non sono mai esistiti.
4- MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale) “erronea CP_10 Parte valutazione dell'eccezione di inadempimento formulata da in relazione alle prestazioni che avrebbe dovuto eseguire in forza dei falsi contratti, laddove, gli stessi fossero stati realmente CP_1 esistenti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2709 e 2745 ter c.c.” Con questa censura gli appellanti, dopo aver ribadito che il Tribunale nell'assumere la decisione Parte_ impugnata, non ha tenuto conto delle prove fornite da a sostegno della falsità ed inesistenza dei Falsi Contratti Intercompany prodotti da e delle numerose contraddizioni evidenziate in CP_1 relazione ad essi, come ad esempio il fatto che nella contabilità della stessa appellata non vi CP_1 sia alcuna traccia dei presunti crediti azionati, né sia mai stato inviato alcun sollecito o alcuna richiesta di pagamento, evidenziano che il primo giudice non ha, altresì, considerato che i presunti accordi anche, laddove, fossero reali (e non lo sono) sarebbero stati assunti in palese conflitto di interesse da Parte_ parte degli allora amministratori e, quindi, avrebbero dovuto essere annullati, come richiesto da nelle proprie conclusioni, in quanto assunti in violazione all'art. 2745 ter c.c. Parte_ Il Tribunale, infatti, (senza nemmeno pronunciarsi sulla domanda di annullamento avanzata da ex art. 2745 ter c.c.) ha ritenuto documenti rilevanti ai fini della decisione: 1. il presunto contratto di anticipi costi professionali, asseritamente sottoscritto in data 16.4.2018 (cfr. doc. 14 da CP_1 Parte_
e nella loro duplice veste di amministratori di (cfr. doc. 2 Controparte_2 CP_11
rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di CP_1 CP_1 Parte_ Parte_ (cfr doc. 2 fascicolo appello;
2. il presunto contratto di servizi tra e CP_1 asseritamente sottoscritto in data 14.5.2018 (cfr. doc. 14a da e CP_1 Controparte_2 CP_11 Parte_
nella loro duplice veste di amministratori di (cfr. doc. 2 rispettivamente
[...] CP_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di (cfr doc. 2 fascicolo appello CP_1 Parte_ Parte_ ; 3. il presunto contratto di servizi tra e asseritamente sottoscritto in data CP_1
20.11.2019 (cfr. doc. 50 da e quest'ultimo nella sua duplice veste CP_1 Persona_4 CP_11 Parte_ di amministratore di (cfr. doc. 2 e Consigliere di (cfr. doc. 2 fascicolo CP_1 CP_1 Parte_ Contro appello proprio appena qualche giorno prima che divenisse Amministratore di il . CP_5
Gli appellanti insistono, dunque, per l'annullamento di tutti i contratti ex art. 2745 ter c.c.
5- QUINTO MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale)
“erronea valutazione sulla domanda riconvenzionale formulata da in merito all'obbligo di Pt_1 di restituire le somme indebitamente percepite a titolo di restituzione prestito infruttifero soci CP_1 sia in merito all'obbligo risarcitorio di in relazione ai vizi di progettazione dell'immobile di CP_1
AN – violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c.” Con questo motivo, gli appellanti lamentano la contraddittorietà ed erroneità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda riconvenzionale che era stata proposta, sia in relazione alla restituzione della somma di €40.500,00 indebitamente percepita da a titolo di rimborso di un prestito soci CP_1 che in realtà non è, nemmeno, stato provato ed in relazione al quale il Giudice di prime cure non ha, Parte_ nemmeno, valutato le eccezioni svolte da e/o argomentato in relazione agli elementi di contraddittorietà emersi in corso di causa, ed idonei a comprovare la falsità del Falso accordo di Parte_ Prestito Infruttifero, sia in relazione all'importo di complessivi €410.685,00 che aveva chiesto titolo di risarcimento dei danni subiti, per i vizi costruttivi da cui era risultato affetto l'immobile di pagina 10 di 19 AN, a seguito dell'ATP promosso da alcuni degli acquirenti.. È del tutto evidente la contraddittorietà della decisione perché, da un lato, il Tribunale ha riconosciuto un asserito credito in capo ad dell'immobile di AN nella misura di Controparte_13 euro 47.000,00 (cfr. pag. 16 Sentenza e doc. n. 11 , ma dall'altro, sostiene che i vizi di CP_1 progettazione e Direzioni Lavori – svolti evidentemente da – e accertati dal CTU del Tribunale CP_1 di Milano in sede di ATP, non possano essere ad essa imputati.
6- SESTO MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale)
“erronea valutazione delle proposte irrevocabili di acquisto sottoscritte in data 10.07.2017 dalle Parte signore ed accettate da (allora in persona del sig. CP_3 CP_4 Controparte_6 CP_2
. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 1362 c.c. e 2697 c.c. e 2901 c.c.”
[...]
Con questo motivo comune, le parti appellanti sottolineano come il Tribunale abbia errato nel non Parte_ ritenere rilevanti le proposte irrevocabili di acquisto del 2017 sottoscritte da con CP_3 CP_4
e, per l'effetto, a non ancorare a quel momento la valutazione dell'eventuale sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni ai fini della decisione sulla domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. formulata da In realtà, i contratti sottoscritti tra le parti nell'aprile 2017 contengono gli CP_1 elementi essenziali del contratto di vendita previsti dalla legge (causa, oggetto - inteso come identificazione del bene venduto e del prezzo - accordo e forma scritta) e le specificità richieste per i contratti preliminari immobiliari, ovvero, gli elementi essenziali per l'identificazione catastale dell'immobile quali: foglio, particella ed eventuale subalterno. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale deve, dunque, aversi riguardo -per valutare l'anteriorità dell'acquisto immobiliare rispetto all'insorgenza del credito e, comunque, per valutare l'insussistenza del requisito soggettivo in capo alle terze alle proposte irrevocabili di acquisto del 2017 e non già ai contratti preliminari CP_3 CP_4 stipulati nel 2020. Il primo giudice non ha sufficientemente considerato che in forza di tali proposte di acquisto, proprio perché vincolanti ed irrevocabili sia che avevano versato ingenti CP_3 CP_4 acconti alla società (cfr. doc. 62 e 63); ed in vista del futuro acquisto avevano entrambe provveduto a Parte_ vendere l'immobile in cui vivevano (cfr. doc. 23 e 24 ben prima di poter entrare in possesso degli immobili oggetto di revocatoria, circostanze queste, che dimostrano l'assoluta estraneità delle stesse al fatto di voler arrecate un qualsiasi pregiudizio in capo alla società appellata.
7- SETTIMO MOTIVO dell'appello principale (nonché dell'appello incidentale)
“erronea valutazione sulla sussistenza di un credito dell'attrice, dell'eventus damni in capo ad CP_1 Parte e dell'elemento soggettivo in capo a ed in capo alle terze acquirenti – violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c. ed omesso esame della fattispecie concreta” Conseguenziale al precedente motivo, è il settimo con il quale, le parti appellanti congiuntamente ribadiscono, da un lato l'insussistenza di ragioni creditorie in capo ad e dall'altro, la mancanza CP_1 di riscontri oggettivi relativamente alla privazione della suddetta garanzia patrimoniale che avrebbero subito i creditori, né tantomeno, vi è prova alcuna del pregiudizio economico concreto derivante dalla vendita degli immobili, avvenuta a condizioni di mercato e conformemente all'oggetto sociale. Il Tribunale ha omesso di considerare, infatti, che: i) la costruzione degli appartamenti dell'Immobile di Parte_ AN era finalizzata alla successiva vendita di tutti gli appartamenti;
pertanto, non si è spogliata di beni di sua proprietà per danneggiare i creditori, ma ha semplicemente esercitato l'attività tipica per cui è stata costituita;
ii) tutti gli appartamenti relativi all'Immobile di AN sono stati compravenduti in data successiva, come del resto era stato programmato sin dal principio;
quindi, le compravendite oggetto di revocatoria non possono essere considerati atti in danno ai creditori. pagina 11 di 19 Non può, nemmeno, dirsi sussistente il consilium fraudis in capo ad dal momento che CP_3 CP_4
l'impegno all'acquisto degli immobili era stato espresso sin dalla sottoscrizione delle proposte di acquisto del 2017 quando, certamente, i crediti di ancora non esistevano. CP_1
8- OTTAVO MOTIVO dell'appello principale e NONO MOTIVO dell'appello incidentale Parte
“erronea valutazione in merito alla condanna alle spese a carico di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.” Con questa doglianza le parti appellanti censurano congiuntamente la regolamentazione delle spese di lite perché sono state interamente poste a loro carico quando, invece, sussistevano senz'altro i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. Infatti, non tutte le domande avanzate da sono state accolte CP_1 ed il giudizio si è sviluppato attorno a numerosi punti controversi e altamente complessi, che avrebbero richiesto una valutazione più equilibrata del regime di riparto delle spese. Di conseguenza, appare totalmente sproporzionata la totale condanna alle spese, di cui viene chiesta in riforma, quantomeno, la parziale compensazione.
8- OTTAVO MOTIVO del solo appello incidentale
“violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla condanna al risarcimento del danno a carico di Parte in assenza della risoluzione dei contratti” Con questa doglianza, gli appellanti incidentali ripropongono il medesimo argomento di censura che l'appellata principale ha esposto unitamente ad altre censure nel suo primo motivo di appello, Parte_ lamentano cioè il fatto che il Tribunale ha condannato al pagamento di €185.450,00 “a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale” ai sensi dell'art. 1223 cc, considerando
“l'autonomia della relativa domanda ex art. 1223 cc […] rispetto alla domanda di risoluzione ex art. 1453 cc” la quale non è, invece, stata accolta. Così facendo, il primo giudice ha indebitamente qualificato la domanda di risoluzione, come domanda di accertamento meramente costitutiva, e quella di pagamento come domanda risarcitoria, tuttavia, tale titolo non era stato specificato dalla appellata. Il Tribunale ha richiamato la sentenza della Suprema Corte n. 36497/2023 che però non è applicabile al caso di specie, in quanto il principio ivi espresso sarebbe applicabile solo nel caso in cui avesse CP_1 agito per il solo risarcimento danno, e non anche per la risoluzione.
10-DECIMO MOTIVO del solo appello incidentale Parte
“sulla mancata pronuncia del giudice di prime cure sulla domanda di condanna a carico di a restituire alle sig.re e gli importi necessari per scongiurare atti esecutivi o conservativi CP_3 CP_4 ai sensi dell'art. 2902 c.c. violazione dell'art. 112 c.p.c.” Con questo ultimo motivo, proposto solo dagli appellanti incidentali, si lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda con cui e avevano chiesto, nella denegata ipotesi di accettazione anche CP_3 CP_4 Parte_ parziale delle domande attoree, di condannare alla restituzione, in loro favore degli importi che le stesse si sarebbero trovate costrette a versare in favore dei creditori vittoriosi, onde evitare che questi ultimi compiano sui beni atti esecutivi o conservativi ai sensi dell'art. 2902 c.c. La mancata pronuncia da parte del Tribunale su tale domanda si pone in chiara violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
Decisione della Corte Ritiene il Collegio di dover rigettare entrambi i gravami per le seguenti ragioni che andranno ad esaminare unitariamente i motivi comuni dell'appello principale e di quello incidentale trattandosi pagina 12 di 19 sostanzialmente di appello adesivo, alle doglianze e alle censure articolati da parte dell'appellante principale. Preliminarmente occorre, tuttavia, precisare quanto alla richiesta della difesa della appellata di rimessioni in termini per poter produrre ai sensi dell'art. 345 c.p.c. i bilanci societari del 2022, 2023 e 2024 che, pur trattandosi di documentazione la cui produzione è da considerarsi ammissibile perché venuta ad esistenza dopo il giudizio di primo grado, ritiene la Corte che non sia indispensabile ai fini della decisione, quindi, non verrà utilizzata in sede di motivazione.
Possono essere congiuntamente trattati i primi quattro motivi degli appelli perché logicamente connessi e contenenti considerazioni ripetitive, con i quali si censura la condanna al pagamento dell'importo di €185.450,00 in favore dell'appellata, siccome errata ed ingiusta. Ritiene al contrario la Corte di dover interamente condividere le considerazioni del primo giudice.
In particolare, la contestazione di falsità e/o il disconoscimento di tutti i contratti di collaborazione stipulati con la società appellata dalla allora - (oggi Parte_5 CP_6 Pt_1 società immobiliare che ha sviluppato, costruito e venduto l'immobile di AN Parte_6
dal Tribunale è stata superata e smentita dagli esiti probatori del giudizio di primo grado,
[...] nonché, contraddetta dalle stesse successive difese degli appellanti. In primo luogo, la CTU disposta ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da e CP_2 Parte_ per conto di nei contratti azionati dalla appellata e cioè in data 14.1.2016 il contratto di Per_2 consulenza professionale (v. doc. 7 appellata), in data 10.4.1207 il contratto professionale (v. doc. 11 appellata, in data 30.4.2019 il prestito infruttifero soci (v. doc.12 appellata), in data 16.4.2018 il contratto di anticipo costi professionali (v. doc. 14 appellata) in data 14.5.2018 il contratto di servizi (v. doc. 15a parte attrice). In secondo luogo, i predetti Accordi, poi, sono la logica conseguenza di quanto Parte_ previsto dagli stessi soci all'atto della costituzione di mediante i patti parasociale che disciplinavano proprio l'apporto delle competenze specialistiche di ciascun di essi In particolare, come si legge nell'atto pubblico contenente i patti parasociali prodotto dalla appellata:”
1. Prestazioni da parte soci addetti
1.1 Tra i soci sottoscrittori dei presenti patti parasociali, si identificano particolari categorie di soci che, rispetto a particolari settori e funzioni della società, decisivi per il suo funzionamento, ed in relazione alla propria specializzazione ed esperienza professionale, si assumono l'obbligo di prestare alla Società il proprio knowhow, oggetto della propria competenza, e di assicurare quindi alla Società le conoscenze, competenze tecniche, ritrovati, qualificazioni professionali necessarie, ed in generale ogni collaborazione per il migliore conseguimento dell'oggetto della Società stessa.
1.2 A seconda del tipo di apporto professionale prestato e del proprio ramo di attività, all'interno di si distinguono, tra i soci, quattro particolari categorie di soci addetti propriamente CP_6 alla produzione, allo sviluppo e alla gestione della società; tutti i sottoscrittori della presente scrittura privata riconoscono e si impegnano a rispettare e promuovere le seguenti attività nelle persone fisiche e giuridiche dei presenti soci: a) Soci addetti alla produzione e alla gestione della società I soci appartenenti a tale categoria, in virtù delle loro particolari competenze e conoscenze in ambito tecnico e manageriale sono responsabili della direzione generale, di ricerca, sviluppo ed innovazione, tecnico-artistica ed operativa della società. I soci a ciò designati sono individuati in: - CP_1
b) Soci addetti alla commercializzazione dei prodotti immobiliari sviluppati della società I soci appartenenti a tale categoria, in virtù della loro competenza professionale ed introduzione nel mercato, sono consulenti nella ricerca e commercializzazione dei prodotti immobiliari sviluppati della società. I soci a ciò designati sono individuati in: - CP_5 pagina 13 di 19 c) Soci addetti alla consulenza finanziaria societaria ed amministrativa della società I soci appartenenti a tale categoria, in virtù delle loro conoscenze e capacità in ambito finanziario, societario ed amministrativo, apporteranno le risorse professionali necessarie per permettere alla Società di far fronte alla propria attività di impresa. I soci a ciò designati sono individuati in:
- Controparte_14
d) Soci addetti allo sviluppo delle risorse e degli aspetti scientifici e della salubrità ambientale della società
I soci appartenenti a tale categoria, in virtù delle loro conoscenze e capacità in ambito scientifico, di ricerca internazionale e nel campo della salubrità ambientale, apporteranno le risorse professionali necessarie per permettere alla Società di far fronte alla propria attività di impresa. I soci a ciò designati sono individuati in: - ER IO “. Tant' è che oltre ai contratti di cui si discute, sono stati sottoscritti dai medesimi soggetti e prodotti in causa da anche i contratti sottoscritti con gli altri soci fondatori, relativi all'attività assegnata a CP_15
(e svolta da) Eur Consulting Srl di RU NT (doc.08 parte all'attività assegnata a (e CP_1 svolta da) (doc. 10 fasc. parte , società facente capo a moglie Controparte_16 CP_1 CP_3 di (doc. 9 parte;
relativamente a tale ultimo contratto, i pagamenti effettuati CP_5 CP_1
(doc. 53 a-b-c-d) e le fatture emesse dalla società immobiliare (AAKHON RE-WHG) non sono mai state contestate (doc.10a parte . CP_1 Parte_ Inoltre, come giustamente sottolineato dal Tribunale, alla prima udienza i difensori di hanno Parte_ precisato:” sono presenti ….per parte convenuta l'Avv. Michele Rizzo ed RA Ruggeri che in ordine a quanto ex adverso eccepito contestano integralmente tutto quanto dedotto... in ordine alla riconvenzionale fanno presente che l'attività è stata svolta da parte attrice sicchè il disconoscimento dei contratti riguarda soltanto il corrispettivo…” (cfr. verbale udienza del 16.11.2021). Quindi, in relazione all'eccepito disconoscimento hanno fatto riferimento a tutti i contratti, precisando che lo stesso che riguardava il solo corrispettivo. D'altra parte, solo all'esito della CTU che ha confermato l'autenticità delle sottoscrizioni nei predetti contratti è stata proposta la querela di falso che del tutto giustamente è stata considerata inammissibile. Parte_ Premessa la sua assoluta genericità non avendo la difesa di precisato i termini della dedotta falsità, va rilevato che il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore, e non si estende al contenuto della dichiarazione stessa;
pertanto la querela di falso è esperibile solo nei casi di falsità materiale della scrittura stessa per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione ma non è sperimentabile per impugnare la veridicità della dichiarazione documentata (falsità ideologica), al quale effetto può, invece, farsi ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto fra volontà e dichiarazione. In particolare, la querela di falso non è ammissibile al fine di acclarare che la scrittura privata, predisposta da altri, è stata sottoscritta inconsapevolmente o senza essere in grado di comprendere per fatto proprio od altrui il senso e la portata della dichiarazione, ovvero, che si e verificata un'ipotesi di abuso di foglio firmato in bianco (vedi cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 8766 del 10/04/2018 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 534 del 06/02/1978; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5383 del 02/06/1999). A quanto sopra detto, si aggiunge il fatto che la appellata ha dimostrato anche documentalmente di avere svolto le prestazioni di cui chiede il pagamento, come dimostrato dalla transazione successivamente sottoscritta qui azionata, dai riconoscimenti di debito e dalla documentazione tutta riguardante il progetto immobiliare di AN, effettivamente realizzato.(cfr. doc. 10a, da 19 a 23, 24a- b-c-d-e-f-g-h, 27-28-da 31 a 39-44a, 44b 01-02-03-04-05-06, da 45 a 47-50a-b-c-d, da 52-a 57-58 a-b- c-d, 61-62-76-97 a-b-c-d, 101-102-104-109-127- da 130 a 133, da 139 a 142, 150, da 152 a 163 yi che pagina 14 di 19 Del pari, la mancata iscrizione di un credito nel bilancio, non impedisce automaticamente la sua prova o il suo riconoscimento in sede giudiziaria, sebbene il bilancio costituisca uno strumento probatorio privilegiato. Nel caso di specie, come giustamente osservato dalla difesa della appellata, l'importo di € 185.500,00 risulta iscritto alla voce “crediti esigibili entro l'esercizio successivo” nei due bilanci 2019 e 2020 di (doc. 73 di parte;
quanto al bilancio 2021 la relativa approvazione CP_1 Pt_1 risulta documentalmente attestata e dalla data dell'incombente (27.10.2022) non è ancora ancora decorso il termine di legge per l'approvazione dei bilanci degli anni successivi. Ancora, del tutto correttamente il Tribunale ha disatteso la domanda di annullamento dei contratti per conflitto di interesse. Affinché, il contratto concluso dall'amministratore di s.r.l. sia annullabile, ai sensi dell'art. 2475-ter, comma 1°, c.c., quest'ultimo deve essere portatore, per conto proprio o di terzi, di un interesse la cui soddisfazione produca necessariamente il sacrificio dell'interesse della società stessa. Tale conflitto di interessi deve, poi, sussistere in concreto, non essendo sufficiente la coincidenza nella persona dell'amministratore del ruolo di rappresentante di entrambe le parti contrattuali. Il conflitto di interessi non può essere fatto discendere genericamente e aprioristicamente dalla coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società contraenti, ma va accertato in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori la società danneggiata dall'atto e il suo amministratore o l'altra società che egli ugualmente rappresenti. Tale conflitto va dimostrato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. Nel caso di specie tale conflitto non è stato non solo dimostrato ma neppure allegato.
Parimenti, non fondato è il quinto motivo, con il quale si censura il mancato accoglimento della Parte_ domanda riconvenzionale. Del tutto correttamente, con riferimento alla richiesta da parte di di condanna alla somma non inferiore ad € 410.685,00 per asseriti errori di progettazione e direzione lavori ascrivibili ad il Tribunale ha evidenziato che risulta inconferente il richiamo alle CP_1 Parte_ conclusioni dell'ATP svolta nel procedimento promosso da alcuni condomini nei confronti di nel quale non è stata nemmeno parte. In quella sede, infatti, ha partecipato il solo arch. CP_1
che aveva svolto l'attività di progettista e D.L. fino al 27.11.2019 ed è evidente che non si può CP_8 confondere il ruolo svolto dal professionista con quello della società appellata, addebitando automaticamente ad essa le eventuali mancanze dell'arch. . Non solo, non ha, neppure, CP_8 Pt_1 allegato quali dei vizi e difetti accertati sarebbero da ricondurre all'operato di difettando
CP_1 palesemente la necessaria specificità, prima ancora che la valida prova. Inoltre, viene chiesta una somma pari all'importo totale dei costi di ripristino dei danni calcolati in sede di CTU che, peraltro, lo stesso perito d'ufficio ha ritenuto attribuibili, in parte alla sola nonché, ad altri soggetti che Pt_1 hanno operato nel cantiere, per cui è evidente che non può essere chiesto l'intero importo alla appellata. Anche il rigetto della domanda di ripetizione della somma di €40.500,00, non può che essere confermato. Premesso che è documentale il versamento del prestito soci da parte di a favore di CP_15 Parte_ come lo stesso Giudice di primo grado ha espressamente rilevato e sottolineato in motivazione (pag. 17 sentenza) effettuato con ben 15 bonifici, doc. 55 parte al pari è documentale il
CP_1 riconoscimento di debito con resoconto risalente al 21.11.2019 (doc.57 parte .Non solo, la
CP_1 presenza del prestito risulta nel bilancino e nei mastrini datati 28.11.2019 (cfr: pag.2 doc.20 – doc.21 parte persino, confermati nel 2020 dalla commercialista di (cfr: pag.
3-6 doc.62
CP_1 Pt_1 parte e dallo stesso sempre nel 2020 (vedi e-mail del in risposta alla
CP_1 CP_5 CP_5 appellata doc.61 parte nonché, la presenza esplicita del richiamo al prestito infruttifero di
CP_1 nell'atto di vendita delle quote proprie societarie a (cfr: pag.2 doc.18 parte
CP_1 CP_5 CP_1 pagina 15 di 19 Co
. Queste considerazioni superano in radice la supposta falsità contestata dagli appellanti perché in esso si farebbe riferimento all' accordo di Put & Call sottoscritto solo mesi dopo e cioè il 27.11.2019. In realtà dalla documentazione prodotta dalla appellata, si evince che la con la mail del CP_9
27.11.2019 aveva semplicemente segnalato il giorno prima dell'appuntamento dal notaio per il rogito del 28.11.2019 che il professionista aveva manifestato la necessità di aggiornare l'accordo di put and call formalizzato e sottoscritto nel gennaio 2016, per cui aveva inviato proprio quell'accordo che poi non veniva modificato e/o aggiornato.
Quanto al sesto motivo degli appelli, la Corte osserva che correttamente il giudice di primo grado ha individuato nella data di stipula dei contratti preliminari (26.2.2020) il momento in relazione al quale Parte_ indagare la sussistenza del requisito soggettivo della scientia damni in capo al debitore e alle terze acquirenti Come correttamente evidenziato dal Tribunale, dette scritture private CP_3 CP_4 Parte_ (docc. 8 e 9 riportanti il prezzo di € 300.000 + IVA) nella misura in cui non hanno data certa, non sono opponibili agli odierni appellati. In secondo luogo, come pure ben evidenziato dal Giudice di prime cure, le scritture in parola non possono ritenersi vincolanti per le proponenti, nella misura in cui riportano la seguente clausola, che espressamente dichiara come vincolanti soltanto i previsti futuri contratto preliminare e contratto definitivo: “5) RINVIO AD ATTI SUCCESSIVI – Le parti … si obbligano a stipulare in fasi successive, prima un contratto preliminare (compromesso) e poi un definitivo (rogito) di compravendita, i soli vincolanti ai fini della presente proposta”. La non vincolatività del preteso impegno assunto nel 2017 emerge peraltro dallo stesso testo dei due contratti preliminari stipulati il 26.2.2020, così come dei due contratti definitivi del 20.10.2020, dove non si trova cenno alcuno ad un pregresso atto contenente impegni ad acquistare.
Anche il settimo motivo degli appelli appare infondato. Sul punto basti osservare che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2901 c.c., non è necessario che il debitore versi in uno stato di crisi né tanto meno di insolvenza;
è invece, sufficiente che mediante l'atto o gli atti impugnati si sia verificata una sensibile deminutio della garanzia patrimoniale generica (Cass. 15866/2022). Ciò detto, è circostanza incontestata quella per cui, nel caso di specie, al momento dei Parte_ contratti di compravendita per cui è causa, non disponeva di altri beni immobili sui quali i creditori avrebbero potuto soddisfarsi. La sensibile diminuzione della garanzia patrimoniale è, pertanto, evidente perché con tali atti si è disposto dell'intero patrimonio immobiliare della società debitrice;
gli stessi sono stati posti in essere in data 26.10.2020 e, dunque, successivamente alla data del 31.01.2020 prevista quale ultima scadenza di pagamento nell'ambito dell'accordo transattivo del 20.03.2019 che le parti avevano raggiunto con riferimento al Contratto di Consulenza Professionale poi sfociato, appunto, nella prosecuzione dell'attività di consulenza, nel collegato accordo di coworking e Parte_ nell'impegno di di pagare euro 69.000 al netto di IVA, RC e ritenute, di cui € 54.000,0038 per l'attività svolta in precedenza e rimasta fino ad allora impagata e l'importo e € 15.000,00 (€ 1.500,00 x 10 mesi) quale compenso per quella da svolgere fino al 14.11.2019. Non solo, gli atti Parte_ dispositivi sono stati anche successivi alla sollecitazione di pagamento del 25.02.2020 per cui era pienamente consapevole del fatto che gli atti di vendita avrebbero sottratto dei beni alla funzione di garanzia patrimoniale, rispetto al credito vantato da CP_15
Con riferimento alla posizione delle acquirenti, premesso che “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria pagina 16 di 19 gravante sul disponente” ritiene la Corte di dover condividere le valutazioni espresse sul punto dal Tribunale. La consapevolezza della moglie del socio , e della madre della socia CP_5 CP_3 Parte_7
del fatto che le vendite per cui è causa riguardavano gli ultimi immobili di cui Controparte_4 Parte_ poteva disporre (e che costituivano la gran parte della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. per icreditori), la stessa si ricava indiziariamente sia dalla stretta relazione personale Parte_ intercorrente tra i due soci di e le due acquirenti, sia da ulteriori elementi allegati dagli odierni appellati e documentati in causa: faceva parte, sin dal 2017, dell'agenzia immobiliare CP_3
di AN che promuoveva, insieme con il mediatore marito di la CP_17 CP_5 CP_3 vendita degli appartamenti per cui è causa;
IL era anche legale rappresentante di CP_3 [...]
società utilizzata dal marito per svolgere attività di intermediazione e Controparte_16 CP_5 promozione degli appartamenti del fabbricato per cui è causa;
non è soltanto Controparte_4 Parte_ madre di (che, come detto, ai tempi della vendita in parola era socia al 50% di , Parte_7 ma è anche, come pure sopra evidenziato, moglie di che fu prima project manager poi Persona_5 Parte_ legale rappresentante di (doc. 32 appellati).
Gli stretti legami personali delle acquirenti con i protagonisti dell'operazione immobiliare intrapresa da Parte_
e il coinvolgimento professionale diretto di nell'operazione stessa, inducono a CP_3 ritenere che fossero perfettamente consapevoli, sin dalla data del contratto preliminare CP_3 CP_4
(26.2.2020), che gli atti qui impugnati costituivano l'alienazione degli ultimi immobili costituenti il Parte_ patrimonio di e che, pertanto, i medesimi atti avrebbero diminuito sensibilmente la garanzia patrimoniale al momento esistente a tutela dei creditori della società venditrice. Peraltro, come ha correttamente sottolineato il Tribunale, l'elemento soggettivo in capo ad è CP_3 confermato anche dal fatto che la stessa abbia proceduto, subito dopo l'acquisto, in data 30 ottobre 2020, a conferire il bene immobile acquistato, nel fondo patrimoniale a suo tempo costituito con il marito . CP_5
In definitiva, il requisito della scientia damni in capo a e a sussiste CP_3 Controparte_4 in relazione a tutti e tre gli atti impugnati (le due compravendite immobiliari e il conferimento dell'immobile acquistato da el fondo patrimoniale) e la sentenza andrà confermata anche sotto CP_3 questo profilo.
Sono poi da rigettare anche l'ottavo motivo dell'appello principale ed il nono di quello incidentale con i quali si contesta la condanna solidale alla refusione integrale delle spese di lite a favore di nonostante, le domande di quest'ultima siano state accolte solo in parte, e quindi sia risultata CP_1 Contro parzialmente soccombente sia nei confronti di che di con conseguente obbligo, CP_3 CP_4 quantomeno, di parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. Osserva la Corte, al contrario, come il Tribunale abbia governato il regime delle spese processuali sulla base di una corretta lettura dell'art. 91 c.p.c. e del principio della soccombenza, essendo pacifico che sia l'appellante principale che gli appellanti incidentali sono risultati integralmente soccombenti, pertanto, neppure in astratto sussistono presupposti per una anche solo parziale compensazione delle spese.
Parimenti non può essere accolto, l'ottavo motivo dell'appello incidentale La Suprema Corte ha, in ripetute occasioni, affermato che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 cod.civ., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto pagina 17 di 19 (Cass. 23/07/2002, n. 10741; Cass. 10/06/1998, n. 5774; Cass. 14/01/1998, n. 272); la causa di risarcimento danni per inadempimento contrattuale non è, infatti, accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordinazione, essendo invece autonome tra loro;
vero è, però, che il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, pur incidendo lo stesso diversamente, dovendo essere di non scarsa importanza per accogliere la domanda di risoluzione e fungendo soltanto da parametro di valutazione per la domanda risarcitoria (Cass. 14/12/2000, n. 15779); i tre diritti, la risoluzione per inadempimento, l'adempimento, il risarcimento del danno, hanno in comune gli stessi fatti costitutivi - l'obbligazione e l'inadempimento – benché, consentano al titolare di conseguire utilità diverse (Cass. 12/10/2000, n. 13598; Cass. 11/05/2005, n. 9926; Cass. 09/09/2008, n. 22883). Nel caso di specie, il mancato accertamento della risoluzione dei contratti, di certo non impediva al Tribunale, e non impedisce al giudice, di valutare l'inadempimento sotto il profilo del mancato pagamento del corrispettivo dovuto, per cui giustamente vi è stata condanna.
Infine, non fondato è anche il decimo motivo dell'appello incidentale con il quale si censura Parte_ l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di condanna di alla restituzione, in favore di in solido tra loro, degli importi che le stesse si sarebbero trovate costrette a versare in CP_3 CP_4 favore dei creditori vittoriosi, onde evitare che questi ultimi compiano sui beni atti esecutivi o conservativi ai sensi dell'art. 2902 c.c.
A tal proposito rileva il Collegio che l'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l'invalidità dell'atto di disposizione sui beni, e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì, l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla;
pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subìto l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione. (vedi cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16614 del 11/06/2021). Ancora, l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. tende a far dichiarare inefficace rispetto al solo creditore che la esercita un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi, il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante, senza che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità dell'atto medesimo, che per l'attore, terzo estraneo all'atto revocando, rimane una "res inter alios acta", in ciò discostandosi dalle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica l'accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere.(vedi cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 25209 del 24/08/2023). È del tutto evidente che la domanda degli appellanti incidentali è stata formulata per una eventualità futura e meramente ipotetica e, come tale, inammissibile perché allo stato non può ritenersi sufficientemente provato che il patrimonio di possa rivelarsi incapiente nel momento in cui Pt_1 agirà in via esecutiva, e cioè eventualmente solo dopo il passaggio in giudicato dell'azione CP_15 revocatoria.
pagina 18 di 19 In definitiva, sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere respinti, con sostanziale conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, anche in punto di spese di lite. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, Parte_ pertanto, vanno poste a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali CP_3
e , in solido tra loro. CP_4 CP_5
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale e delle appellanti incidentali, del doppio importo del contributo unificato, ex art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da e e ogni altra CP_3 Controparte_4 CP_5 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 1. respinge l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_3
e e ; per l'effetto, conferma la sentenza impugnata del
[...] Controparte_4 CP_5
Tribunale di Milano n. 9665/2024; 2. condanna e in solido tra loro, a Parte_1 CP_3 Controparte_4 CP_5 rifondere a favore di le spese di lite del presente grado di giudizio, che si quantificano in € CP_1
9.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA se dovuta e c.p.a;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e da parte degli appellanti incidentali a Parte_1 norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
4. Rigetta ogni ulteriore domanda o istanza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, in data 11giugno 2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
MA ES EN IT ON
pagina 19 di 19