Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2881/2023 RG promossa da:
, in proprio e nella sua qualità di erede del sig. , Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. PANCARI MANUELA
Ricorrente
O Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_2
Fabrizio Allegrini
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito del deposuto di note ex art. 127 ter c.p.c, con termine previsto al giorno 16.4.2025.
Con ricorso depositato il 18.12.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere vedova del sig. , deceduto il 4.5.2023, già titolare di rendita in Persona_1 CP_2 quanto affetto da grave patologia a carico dell'apparato respirato (silicosi polmonare) riconosciuta come derivante dall'attività lavorativa svolta, con D.B. pari al 50%; di aver diritto alla liquidazione della rendita ai superstiti, attesa la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale ed il decesso;
che, tuttavia, l' , con provvedimento del CP_2
07.06.2023 aveva ingiustamente respinto la domanda in quanto “per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento”.
Ritenendo sussistenti i presupposti di legge, chiedeva condannarsi l' alla erogazione CP_2 della rendita, aumentata di accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
1
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc la causa è così decisa.
* * *
La presente controversia ha ad oggetto la verifica circa la sussistenza del diritto della ricorrente ad di ottenere la rendita ai superstiti di cui agli artt.85 e ss. del T.U. n.1124/65.
La norma stabilisce che: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai commi seguenti, ragguagliata all'ottanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. A decorrere dal 1 luglio 1965 la rendita è ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni richiamate nel presente comma, e le rendite in godimento a tale data sono riliquidate in conseguenza”.
Condizione perché determinate categorie di superstiti (tra cui il coniuge del soggetto deceduto) maturino il diritto a percepire la rendita, è che sussista un nesso di causalità tra la morte dell'assicurato e l'infortunio sul lavoro (od ovviamente la malattia professionale).
Nel caso di specie, è pacifico che l'assicurato fosse titolare di rendita per la CP_2 patologia sopra indicata.
Trattasi allora di stabilire se il decesso costituisca o meno conseguenza della attività lavorativa svolta dal coniuge della ricorrente.
Disposta CTU medico-legale, il consulente, recependo le osservazioni del CT di parte attrice, ha dato risposta affermativa al quesito osservando che “In relazione all'oggetto si rappresenta che, a seguito dell'invio della bozza alle parti aventi diritto, sono pervenute note controdeduttive a firma del Dott. , per conto di parte attrice. Nelle note, integralmente Persona_2 allegate alla presente, il CTP richiede la revisione integrale del giudizio espresso in bozza, rispetto alla plausibile sussistenza di un nesso causale tra la suddetta malattia professionale e il tumore vescicale da cui R_ era affetto il sig. ovvero in termini di concausalità rispetto all'evento morte.
In ordine a quanto illustrato dal Dott. , giova premettere che non è possibile sostenere la sussistenza R_2 di un nesso causale diretto tra la silicosi polmonare e la neoplasia vescicale, atteso che le attuali conoscenze scientifiche emerse dalla letteratura scientifica escludono tale correlazione. In particolare, l'Agenzia IARC
(International Agency for Research on Cancer) ha concluso nel 1997 che “le forme quarzo e cristobalite della silice cristallina nelle polveri generate nei luoghi di lavoro sono cancerogene per l'uomo (categoria
1A)”. Tuttavia, nella monografia IARC si sottolinea che la cancerogenicità negli esseri umani è stata
2 individuata solo rispetto al tumore polmonare. In particolare, il lavoro citato dal Dott. , R_2 integralmente esaminato da questo CTU, (Latifovic L, , ; Persona_3 R_4 R_5
; Silica and asbestos exposure at work and Controparte_3 CP_4 the risk of bladder cancer in Canadian men: a population-based case-control study. 2020 CP_5
Mar 3;20(1):171. doi: . PMID: 32126982; PMCID: CodiceFiscale_1
PMC7055116.), benchè evidenzi attraverso uno studio di popolazione caso-controllo un modesto rischio di incremento di cancro vescicale (20%) in uno specifico campione canadese sottoposto ad elevata esposizione a silice, comunque non raggiunge la significatività statistica. In tal senso, la correlazione tra la silicosi e il tumore vescicale risulta allo stato non statisticamente dimostrata e appare pertanto, anche nel lavoro stesso, meramente ipotetica. Invece, è accertato che i soggetti con silicosi sono a rischio di altri disturbi ossia Tubercolosi (TB); Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO); Malattie reumatiche (autoimmuni) sistemiche. I soggetti con silicosi presentano un rischio maggiore di sviluppare infezioni da micobatteri, come la tubercolosi.
Pertanto, allo stato dell'arte e della documentazione esibita, non è possibile dimostrare la correlazione R_ diretta tra silicosi e il tumore vescicale infiltrante da cui era affetto il sig.
Ciò detto, alcune considerazioni medico legali formulate dal CTP possono essere accolte in termini di concausalità. Nella fattispecie, ribadito che non è stato esperito un esame autoptico, si rileva come dal diario clinico emerge un progressivo scadimento delle condizioni cliniche, in paziente R_ neoplastico allettato affetto da insufficienza renale. Pertanto, il sig. presentava diverse comorbidità che sono state effettivamente richiamate anche nella valutazione in uscita dai sanitari, tra cui scompenso cardiaco, shock cardiogeno, insufficienza respiratoria e che risultano nel diario clinico. Pertanto, benché la patologia tumorale con le relative complicanze nefrologiche abbia verosimilmente rappresentato il primum movens dell'evento morte, è altrettanto verosimile che nella successiva catena di concause patologiche ossia scompenso cardiaco, shock cardiogeno e insufficienza respiratoria e soprattutto, nello scadimento delle condizioni cliniche generali del paziente, segnalato nel diario, abbia assunto un ruolo, sebbene solo concausale, anche la grave patologia R_ respiratoria da cui era affetto il sig. In particolare, il Dott. rappresenta come la silicosi R_2 polmonare (valutata al 50% di danno biologico) necessitava di ossigenoterapia con flussi a 4 L/min già all'ingresso e come, nella cronistoria degli eventi, siano ravvisabili degli episodi di desaturazione, evidenziando il giorno prima del decesso una discesa dei valori di saturazione al 77%.
In conclusione, al netto della completa disamina medico legale del caso e alla luce dei chiarimenti medico legali forniti dal CTP, si rileva come:
3 ribadito che non è disponibile nel caso di specie l'espletamento di esame autoptico
Rilevato che il diario clinico evidenzia un progressivo scadimento delle condizioni generali in paziente affetto da tumore vescicale, insufficienza renale, insufficienza respiratoria, cardiopatia ischemica e diabete mellito;
considerato altresì che i sanitari hanno segnalato nella valutazione in uscita nella analisi della catena di R_ eventi che hanno condotto all'exitus il sig. oltre alla neoplasia vescicale ed insufficienza renale acuta, anche lo scompenso cardiaco, lo shock cardiogeno e l'insufficienza respiratoria e pertanto una pluralità di eventi patologici che interessano la sfera cardio-respiratoria nonché delle condizioni cliniche scadute documentate nel diario clinico;
Verificato che dagli atti emergono comunque multipli episodi di desaturazione occorsi prima del decesso oltre che necessità di ossigenoterapia ad alti flussi in paziente con silicosi polmonare valutata dall' CP_2 al 50%, elemento quest' ultimo indicativo di una compromissione severa della funzione respiratoria al punto tale da poter anche concausare il decesso;
lo scrivente concorda con il CTP di parte attrice Dott. circa l'integrazione della malattia R_2 professionale nei soli termini della concausalità rispetto al decesso. Pertanto, si rivaluta sul punto il contenuto della bozza e si segnala tale concausa come sussistente secondo grado di elevata probabilità.”
(cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 29.11.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio risultano sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono la domanda deve essere accolta, con condanna dell' a corrispondere alla ricorrente la rendita ai superstiti di cui agli CP_2 artt.85 e ss. del T.U. n.1124/65 nella misura di legge, oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' CP_2 secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
Parimenti per quanto concerne le spese di CTU.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso n 2881/2023 RG , così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente la CP_2 rendita ai superstiti di cui agli artt.85 e ss. del T.U. n.1124/65 nella misura di legge, oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo;
4 - condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.600,00 oltre CP_2 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_2
Crotone, 16.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Alessia Vilei
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