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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/12/2025, n. 4685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4685 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice CA OR, a seguito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5096/2023 r.g. proposta
DA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Brescia, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-attore-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele De
Leonardis, domiciliato in Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , giusta procura in atti CP_1
-convenuto-
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta De Adessis, domiciliata in
Modugno presso CMP di Via de Blasio snc, giusta procura in atti
-convenuta-
CP_3
Controparte_4
Controparte_5
[...]
Controparte_6
[...]
-altri convenuti, contumaci- Controparte_7 pagina 1 di 4 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
I.1.- Proposta opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione mobiliare emessa in data 17/1/2023, nell'ambito della procedura esecutiva n. 2938/2021 R.G.E., con la quale era stata dichiarata la improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa, e sospesa l'efficacia esecutiva della ordinanza opposta
(ordinanza GE del 23/3/2023), la ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito nel termine perentorio assegnato, deducendo a fondamento dell'opposizione:
- l'erroneità dell'ordinanza opposta, che aveva rilevato la carenza di idoneo titolo esecutivo a fondamento della intrapresa esecuzione, considerando tale l'ordinanza di assegnazione emessa dal
Tribunale di Bari in data 21/4/2021, notificata il 19/8/2021 e non l'originario titolo in virtù del quale si procedeva, ossia il lodo arbitrale rituale del 22/2/2010, emesso dal Collegio Arbitrale costituito in data 25/11/2009, dichiarato esecutivo il 12/3/2010 e notificato il 30/4/2010;
- la illegittimità della statuizione di compensazione delle spese di lite relativamente alla fase sommaria (atto di citazione notificato il 5/4/2023-5/7/2024).
I.2.- L' , costituitosi Controparte_1 in giudizio, ha dedotto la impignorabilità della pensione della debitrice esecutata già gravata da precedente CP_3 pignoramento, concludendo per il rigetto della proposta opposizione, in subordine, per l'accertamento del quantum pignorabile della pensione nella misura di €109,79, vinte le spese di lite (comparsa di risposta depositata il 2/1/2024).
pagina 2 di 4 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
I.3.- , costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando, altresì, la ritualità del proprio operato (comparsa di risposta depositata il
26/5/2023).
I.4.- Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
I.5.- Istruita con produzioni documentali, la causa, all'udienza del 19/11/2025, a seguito della discussione orale, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c. sulla concorde richiesta dell'attore e del convenuto di declaratoria CP_8 della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
II.- Premesso che i terzi pignorati risultano litisconsorti necessari nei giudizi di opposizione (cfr. Cass. ord. n. 39973/2021), incontestato e, anzi, concordemente allegato il fatto sopravvenuto costituito dalla intervenuta assegnazione delle somme pignorate presso la il giudicante non può che prenderne atto e Controparte_4 dichiarare cessata la materia del contendere, atteso il sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia.
III.- Le spese di lite vanno integralmente compensate, tenuto conto del contegno processuale reciprocamente assunto dalle parti.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 5/4/2023-5/7/2024, dalla Parte_1
nei confronti dell' ,
[...] Controparte_1 di nonché di , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
[...] Controparte_5 CP_5
,
[...] Controparte_6 CP_6 Controparte_7 disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
pagina 3 di 4 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile b) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Bari, 19/12/2025
Il Giudice – CA OR
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice CA OR, a seguito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5096/2023 r.g. proposta
DA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Brescia, domiciliatario, in virtù di procura in atti
-attore-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele De
Leonardis, domiciliato in Bari presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , giusta procura in atti CP_1
-convenuto-
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta De Adessis, domiciliata in
Modugno presso CMP di Via de Blasio snc, giusta procura in atti
-convenuta-
CP_3
Controparte_4
Controparte_5
[...]
Controparte_6
[...]
-altri convenuti, contumaci- Controparte_7 pagina 1 di 4 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
I.1.- Proposta opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione mobiliare emessa in data 17/1/2023, nell'ambito della procedura esecutiva n. 2938/2021 R.G.E., con la quale era stata dichiarata la improcedibilità dell'azione esecutiva intrapresa, e sospesa l'efficacia esecutiva della ordinanza opposta
(ordinanza GE del 23/3/2023), la ha introdotto il Parte_1 giudizio di merito nel termine perentorio assegnato, deducendo a fondamento dell'opposizione:
- l'erroneità dell'ordinanza opposta, che aveva rilevato la carenza di idoneo titolo esecutivo a fondamento della intrapresa esecuzione, considerando tale l'ordinanza di assegnazione emessa dal
Tribunale di Bari in data 21/4/2021, notificata il 19/8/2021 e non l'originario titolo in virtù del quale si procedeva, ossia il lodo arbitrale rituale del 22/2/2010, emesso dal Collegio Arbitrale costituito in data 25/11/2009, dichiarato esecutivo il 12/3/2010 e notificato il 30/4/2010;
- la illegittimità della statuizione di compensazione delle spese di lite relativamente alla fase sommaria (atto di citazione notificato il 5/4/2023-5/7/2024).
I.2.- L' , costituitosi Controparte_1 in giudizio, ha dedotto la impignorabilità della pensione della debitrice esecutata già gravata da precedente CP_3 pignoramento, concludendo per il rigetto della proposta opposizione, in subordine, per l'accertamento del quantum pignorabile della pensione nella misura di €109,79, vinte le spese di lite (comparsa di risposta depositata il 2/1/2024).
pagina 2 di 4 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile
I.3.- , costituitasi in giudizio, ha eccepito Controparte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando, altresì, la ritualità del proprio operato (comparsa di risposta depositata il
26/5/2023).
I.4.- Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.
I.5.- Istruita con produzioni documentali, la causa, all'udienza del 19/11/2025, a seguito della discussione orale, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c. sulla concorde richiesta dell'attore e del convenuto di declaratoria CP_8 della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
II.- Premesso che i terzi pignorati risultano litisconsorti necessari nei giudizi di opposizione (cfr. Cass. ord. n. 39973/2021), incontestato e, anzi, concordemente allegato il fatto sopravvenuto costituito dalla intervenuta assegnazione delle somme pignorate presso la il giudicante non può che prenderne atto e Controparte_4 dichiarare cessata la materia del contendere, atteso il sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione sul merito della controversia.
III.- Le spese di lite vanno integralmente compensate, tenuto conto del contegno processuale reciprocamente assunto dalle parti.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 5/4/2023-5/7/2024, dalla Parte_1
nei confronti dell' ,
[...] Controparte_1 di nonché di , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
[...] Controparte_5 CP_5
,
[...] Controparte_6 CP_6 Controparte_7 disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
pagina 3 di 4 TRIBUNALE DI BARI Seconda sezione civile b) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Bari, 19/12/2025
Il Giudice – CA OR
pagina 4 di 4