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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/12/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
2311 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. AS Di RI Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2311/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in MONZA in data 26/01/2019 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. CAPPELLI STEFANIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 31/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 2.4.2025;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in MONZA in data 26/01/2019 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di MONZA – atto n. 8 p.1 anno 2019; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
31/10/2024, che integralmente si riportano1:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 1 Nelle note d'udienza in sede di divorzio le parti hanno dedotto: “dichiarare ai sensi di legge lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Monza (MB), in data 26 gennaio 2019, come risulta trascritto nel registro dello Stato
Civile del Comune di Monza dell'anno 2019, atto n. 8, parte I fra i coniugi , nato a [...], il CP_1
26/11/1991 (C.F.: ) e , nata a [...], il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_2
) alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale”. C.F._2
2 2. I ricorrenti provvederanno al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le Per_1
decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. Il figlio minore risiederà in via prevalente presso l'abitazione della madre Per_1
, mentre il padre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, Controparte_2
previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, a settimane alternate, almeno due pomeriggi (martedì e giovedi) dalle ore 17/17,30 sino al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola nelle settimane che non starà con il padre durante il week end e nella settimana successiva dalle ore 17/17,30 (uscita dal lavoro del padre) del venerdì sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Le vacanze estive saranno trascorse dal figlio presso ciascun genitore per quindici giorni, anche non consecutivi, previo accordo entro il 30 aprile di ciascun anno. Le vacanze natalizie e pasquali sarannotrascorse per metà presso ciascun genitore invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno, nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo (si allegano il piano genitoriale – doc. n. 10).
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 CP_2
mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 (euro Per_1
ducentocinquanta), a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese (importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
6. I ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio (ivi compreso il costo per la baby sitter) - Per_1
3 purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) - così come riportate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Forlì, noto alle parti e da intendersi, integralmente trascritto ed accettato. Alla fine di ogni mese il genitore che le ha anticipate potrà domandare all'altro il rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate.
7. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver provveduto a definire ogni altra questione economica tra loro, dando atto di nulla aver da pretendere l'un l'altro, per qualunque titolo o ragione.
8. I ricorrenti si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MONZA per quanto di competenza.
Forlì, 28/12/2025 Il Presidente
AS Di RI
4
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. AS Di RI Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2311/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in MONZA in data 26/01/2019 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. CAPPELLI STEFANIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 31/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 2.4.2025;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. ha espresso parere favorevole
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in MONZA in data 26/01/2019 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di MONZA – atto n. 8 p.1 anno 2019; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
31/10/2024, che integralmente si riportano1:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. 1 Nelle note d'udienza in sede di divorzio le parti hanno dedotto: “dichiarare ai sensi di legge lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Monza (MB), in data 26 gennaio 2019, come risulta trascritto nel registro dello Stato
Civile del Comune di Monza dell'anno 2019, atto n. 8, parte I fra i coniugi , nato a [...], il CP_1
26/11/1991 (C.F.: ) e , nata a [...], il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_2
) alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale”. C.F._2
2 2. I ricorrenti provvederanno al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le Per_1
decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. Il figlio minore risiederà in via prevalente presso l'abitazione della madre Per_1
, mentre il padre potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, Controparte_2
previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, a settimane alternate, almeno due pomeriggi (martedì e giovedi) dalle ore 17/17,30 sino al mattino successivo quando lo riaccompagnerà a scuola nelle settimane che non starà con il padre durante il week end e nella settimana successiva dalle ore 17/17,30 (uscita dal lavoro del padre) del venerdì sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola. Le vacanze estive saranno trascorse dal figlio presso ciascun genitore per quindici giorni, anche non consecutivi, previo accordo entro il 30 aprile di ciascun anno. Le vacanze natalizie e pasquali sarannotrascorse per metà presso ciascun genitore invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno, nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo (si allegano il piano genitoriale – doc. n. 10).
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 CP_2
mantenimento del figlio la somma mensile di € 250,00 (euro Per_1
ducentocinquanta), a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese (importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).
6. I ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio (ivi compreso il costo per la baby sitter) - Per_1
3 purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) - così come riportate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Forlì, noto alle parti e da intendersi, integralmente trascritto ed accettato. Alla fine di ogni mese il genitore che le ha anticipate potrà domandare all'altro il rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate.
7. I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver provveduto a definire ogni altra questione economica tra loro, dando atto di nulla aver da pretendere l'un l'altro, per qualunque titolo o ragione.
8. I ricorrenti si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli del figlio minore.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di MONZA per quanto di competenza.
Forlì, 28/12/2025 Il Presidente
AS Di RI
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