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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/11/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 11.11.2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 11.11.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
UL INSALATA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLA MATTIA resistente
oggetto: ricostituzione pensione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.12.2023 parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione di anzianità VO n. 10075354 con decorrenza da ottobre 2010, deduceva di aver presentato, in data 9.11.2023, domanda amministrativa tesa a conseguire la ricostituzione della pensione ai sensi dell'art. 3 comma 8 legge 297/82, atteso che negli ultimi anni utili alla determinazione della pensione, e precisamente nelle ultime 260 settimane antecedenti al pensionamento (negli anni 2004, 2005 e 2006), erano registrabili esercizi previdenziali meno retribuiti e quindi incidenti in peius sul trattamento pensionistico già maturato. Chiedeva pertanto accertarsi il diritto alla rideterminazione della pensione, non avendo l' proceduto alla neutralizzazione delle CP_1 contribuzioni previdenziali minori e non indispensabili alla prestazione. Costituitosi in giudizio, l'istituto previdenziale eccepiva la decadenza e la nullità del ricorso, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso ed in subordine per l'accolgimento della domanda limitatamente all'anno 2006, non emergendo per gli altri anni rivendicati una retribuzione media settimanale inferiore.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso ed il giudice ha pronunziato sentenza con contestale motivazione. __________________
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414, n.4, c.p.c. poichè l'atto introduttivo della controversia contiene, come prescrive la suddetta norma, indicazioni in fatto e deduzioni in diritto idonee a consentire l'esercizio del diritto di difesa di parte resistente, la quale, infatti, ha sollevato eccezioni e svolto argomenti ostativi anche nel merito sin dal suo primo scritto difensivo. Pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall' azione giudiziale. Sul punto ritiene il presente Giudicante non condivisibile l'eccezione di decadenza “tombale” della prestazione pensionistica sollevata dall'istituto alla stregua delle condivisibili argomentazioni fatte proprie da recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali “…
…L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26
2 febbraio 2010, n. 71; Corte Costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n. 203). Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infra triennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. Sarebbe peraltro non agevole individuare (per ciascuna prestazione periodica), in difetto di criteri legali o costituzionali espliciti, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica non comprimibile. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.” (vedasi da ultimo cass., 04.01.2022, n. 123). Pertanto, giova a tal fine riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, i commi due e tre dell' art. 47 del DPR n. 639/70, i quali prevedono che “… Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2). Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
3 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (comma 3).” Con successiva disposizione (del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito il L. 1 giugno 1991, n. 166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale), avente carattere di norma d'interpretazione autentica, è stato poi previsto che "I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”. Infine, con l' art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 all' art. 47 cit. " (entrato in vigore il 6 luglio 2011 e applicabile nella specie, anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 69/2014), è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che “.. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (comma 6)”. Orbene, con la previsione di cui all' art. 38 cit. -inserita nel comma 6 dell' articolo sopra riportato- il legislatore ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui non si tratti del pagamento di una prestazione negata in sede amministrativa, ma di una prestazione riconosciuta ed erogata, di cui l'interessato chiede la riliquidazione, precisando che, in tal caso, il termine di decadenza decorre dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della prestazione. Alla luce del dato normativo sopra riportato deve pertanto ritenersi che il ricorrente sia decaduto dalla possibilità di proporre la domanda giudiziale di riliquidazione della pensione dalla data di originaria decorrenza, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato il 13.12.2023, oltre il termine di tre anni dal riconoscimento parziale della prestazione, termine così fissato dal comma 6 dell' art. 47 cit. Tuttavia, il verificarsi della decadenza, comporta nella specie (in cui è dedotto il parziale pagamento di una prestazione di durata) l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato.
4 Pertanto deve ritenersi l'ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal 13.12.2020 (triennio precedente la introduzione del giudizio). Nel merito, giova premettere che l'art. 3 comma 8 della L. n. 297/82 stabilisce che: “Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.”. Il riferimento alle sole retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di lavoro era fondato, nel sistema introdotto dal legislatore del 1982, sul presupposto che le retribuzioni dell'ultimo ciclo della vita lavorativa fossero quelle più favorevoli per il lavoratore. La Corte costituzionale con sentenza 22-30 giugno 1994, n. 264 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 ottavo comma cit. nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima. Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza 20-26 luglio 1995, n. 388 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria. Con sentenza 16- 23 dicembre 1997, n. 427 la Corte costituzionale ha nuovamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, e dell'art. 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413, nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole. E ancora con sentenza 28/05/1999, n. 201 la Corte Cost. ha invece ritenuto l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale
5 sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. e all'art. 38 Cost., dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e dell'art. 3, ottavo comma, della legge 297/82 nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianità, in caso di posizione assicurativa mista del lavoratore, con contribuzioni nel fondo della gestione dei lavoratori autonomi e nel fondo della gestione dei lavoratori dipendenti, non possa essere liquidata, per la quota relativa alla gestione dei lavoratori dipendenti, in misura inferiore a quella calcolata in base ai soli contributi obbligatori, qualora questi ultimi siano sufficienti a far maturare il diritto alla pensione -, in quanto - si legge nella sentenza - “…il giudice "a quo" muove da un erroneo presupposto interpretativo. Infatti, posto che le censure formulate dal Tribunale rimettente attengono solo alle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e che, pertanto, la questione in esame è da ritenere circoscritta al disposto dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non essendo dette modalità influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi;
la norma citata è stata modificata dalle pronunce della Corte n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994, che ne hanno dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse già sufficiente al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima”. Sulla scorta delle predette sentenze, anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, il riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione è derogabile, in base ai principi posti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 307 del 1989, n. 264 del 1994 e n. 388 del 1995, solo nel caso in cui la contribuzione più recente che l'assicurato intende escludere dal computo della retribuzione pensionabile non sia necessaria per l'integrazione del requisito dell'anzianità contributiva minima, e ciò perchè la contribuzione più recente pretermessa non deve essere considerata neanche ai fini dell'anzianità contributiva per la determinazione della pensione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 26/10/2004, n. 20732).
Tuttavia, il quadro normativo delineato dall'art.
3 -cui è riferita la pronuncia della Corte Costituzionale citata, invocata dalla parte ricorrente a fondamento della propria domanda- è radicalmente mutato in forza della l. n. 421/92 cui hanno dato attuazione il d.lgs. n. 503/92 il d.lgs. n. 373/93. In particolare, il d.lgs. n. 503/92 ha previsto che, per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1992, "la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai
6 periodi indicati alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, commi 8 e 14, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione"; l'arco temporale entro il quale si calcola la retribuzione pensionabile risulta, dunque, ampliato, rispetto alle 260 settimane previste dalla l. n. 297/82 citata, dovendo sommarsi, ad esse, le settimane comprese fra il 10 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. Per i lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile, di cui alla l. n. 297/82, art. 3, commi 8 e 14, "è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti". Con disposizione transitoria, il D.Lgs. n. 503/92, art. 13, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione, corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503/92. I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993, dunque, sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (d.lgs. n. 373/93, art. 1). Così ricostruito il quadro normativo, deve rilevarsi che parte ricorrente è titolare di pensione liquidata con decorrenza da maggio 2008, quindi secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 503/92, ma ciò nonostante invoca il rimedio della c.d. neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con riferimento all'assetto legislativo delineato dalla L. n. 287/82, art.
3. Ebbene, deve darsi atto che sulla questione oggetto di giudizio si è espressa di recente la Suprema Corte con sentenza n. 28025/2018, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L. n. 421 del 1992 e al D.Lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "ratio" di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa;
ne consegue
7 che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dalla L. n. 287 del 1982, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro”. La Suprema Corte ha dunque affermato che le sentenze della Corte costituzionale in tema di neutralizzazione (in particolare, Corte Cost. n. 428/92, n. 264/94, n. 388/95, n. 82/2017) hanno vagliato la conformità ai canoni costituzionali della legislazione pensionistica (l. n. 287/82) volta a valorizzare il maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni della vita lavorativa, ma non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata. Si legge, in particolare, che “Quanto argomentato risulta in continuità con i precedenti di questa Corte (v. Cass. 3 novembre 2016, n. 22315) secondo cui "la sentenza della Corte Costituzionale (Corte cost, n. 264 del 1994)...si riferisce ad una legislazione diversa e ad un periodo diverso e...sarebbe arbitrario applicarla a seguito dell'entrata in vigore di un regime legislativo nuovo"; conseguentemente, deve escludersi il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.
considerato che
"nel nuovo sistema l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, che... rientra nell'ambito della discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione onde rispetto al sistema oggetto di sindacato nella pronuncia invocata...non appare dar luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali" (così Cass. n. 22315 del 2016 cit.); più di recente, inoltre, questa Corte (v. Cass. n. 11649 del 2018 cit.) ha espressamente reputato non condivisibile la pretesa di estendere la neutralizzazione a periodi anteriori all'ultimo quinquennio, richiamando altra decisione del Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2017 che, nell'accogliere l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la neutralizzazione dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell'ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione, ha precisato che: "L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4 del
8 Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3 del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori"; va dunque ribadito, con Cass. n. 11649 del 2018, da ultimo richiamata, che l'opzione chiaramente espressa dalla Corte Costituzionale induce ad escludere profili di irrazionalità nel limite temporale alla neutralizzazione posto dalle disposizioni sopra citate e nel diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa;
va riaffermato (con Corte Cost. n. 82 del 2017 citata) che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale…”. Tuttavia, nonostante detto indirizzo sembrerebbe escludere l'applicabilità della neutralizzazione per le pensioni ricadenti nel nuovo regime legislativo, recentemente la Cassazione con sentenza 32775/2021, ha statuito che: “E dal momento che anche nel mutato contesto normativo la regolazione transitoria dettata dall'art. 13, d.lgs. n. 503/1992, ha previsto che la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico sia tutelata mediante il calcolo della quota A della pensione da effettuarsi in ossequio al disposto dell'art. 3, comma 8°, I. n. 297/1982 (e dunque con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane precedenti), la pretesa di parte ricorrente di estendere il citato meccanismo al di là dei limiti segnati dalla disposizione ult. cit. si rivela sfornita di alcuna base normativa”. La Suprema Corte con la recente decisione n. 29967 del 13.10.2022 ha ribadito che il riferimento all'ultimo quinquennio, contenuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi 5 anni ai sensi della L. 297/1982, art. 3; oggi, secondo il disposto del D. Lgs. 503 del 1993, art. 13, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione. Ciò implica che “la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A della pensione di cui alla riforma della l. 421 del 1992 e del decreto delegato n.503 del 1993. Il principio di neutralizzazione dunque nato in [...] normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la
9 pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd retributivo” D'altra parte il richiamato art. 13 d.lgs. 503/92 dispone testualmente che: “ 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto. “. Poiché, nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto la neutralizzazione di periodi ricadenti pacificamente nel quinquennio e non necessari al perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità, ritiene il Giudicante di dare seguito all'orientamento favorevole al ricorrente già espresso in numerose pronunce di questo Tribunale. Nel caso in esame, risulta che tale soglia sia stata raggiunta prima dell'ultimo anno di attività lavorativa: è quindi possibile per lo stesso optare per la “neutralizzazione” quantomeno con riferimento alla quota A, escludendo i periodi di contribuzione minima che rendono meno vantaggiosa la misura della pensione. Pacifico il diritto alla neutralizzazione dell'anno 2006 riportante una retribuzione peggiorativa per il ricorrente, con riferimento agli anni 2004 e 2005, il Giudicante osserva che l'UNICARPE depositato (all. 2 fascicolo parte ricorrente) riporta, per la sezione “FPLD ANTE '93 – 260 settimane”, i dati rivalutati del quinquennio 2002–2006: 2002 € 13.703,29 – 2003 € 13.374,66 – 2004 € 13.114,15 – 2005 € 12.894,27 – 2006 € 10.322,78. Il medesimo UNICARPE riporta anche la tabella (sezione 520 settimane – “POST '92”) con i valori rivalutati sino al 1997–2001, tra i quali assumono particolare rilievo ai fini della decisione il 1999 (€ 18.609,40) nonché il 2000 (€ 15.709,73) ed il 2001 (€ 15.160,02), tutti superiori ai valori 2004–2005. Pertanto, risulta documentalmente provato che lo scorrimento all'indietro – reso necessario dalla neutralizzazione – sostituisce anni peggiori (2004–2005–2006) con anni migliori (2001–2000–1999) entro il perimetro delle 260 settimane. Ne consegue l'incremento della retribuzione pensionabile e, quindi, della quota A. Per detti motivi, il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna di alla differenze pensionistiche maturate a far data dal CP_1
13.12.2020, calcolate con la neutralizzazione della sola quota A delle retribuzioni accreditate nel 2004, 2005 e 2006.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo il valore della causa, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 13.12.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 dichiara il diritto di parte ricorrente alla ricostituzione della pensione VO n. mediante la “neutralizzazione” dalla quota A delle Numer_1 retribuzioni accreditate nel 2004, 2005 e 2006 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento degli importi differenziali dovuti a decorrere dal CP_1
13.12.2020, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
886,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con distrazione. Brindisi, 11.11.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
11
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 11.11.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
UL INSALATA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLA MATTIA resistente
oggetto: ricostituzione pensione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.12.2023 parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione di anzianità VO n. 10075354 con decorrenza da ottobre 2010, deduceva di aver presentato, in data 9.11.2023, domanda amministrativa tesa a conseguire la ricostituzione della pensione ai sensi dell'art. 3 comma 8 legge 297/82, atteso che negli ultimi anni utili alla determinazione della pensione, e precisamente nelle ultime 260 settimane antecedenti al pensionamento (negli anni 2004, 2005 e 2006), erano registrabili esercizi previdenziali meno retribuiti e quindi incidenti in peius sul trattamento pensionistico già maturato. Chiedeva pertanto accertarsi il diritto alla rideterminazione della pensione, non avendo l' proceduto alla neutralizzazione delle CP_1 contribuzioni previdenziali minori e non indispensabili alla prestazione. Costituitosi in giudizio, l'istituto previdenziale eccepiva la decadenza e la nullità del ricorso, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso ed in subordine per l'accolgimento della domanda limitatamente all'anno 2006, non emergendo per gli altri anni rivendicati una retribuzione media settimanale inferiore.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso ed il giudice ha pronunziato sentenza con contestale motivazione. __________________
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414, n.4, c.p.c. poichè l'atto introduttivo della controversia contiene, come prescrive la suddetta norma, indicazioni in fatto e deduzioni in diritto idonee a consentire l'esercizio del diritto di difesa di parte resistente, la quale, infatti, ha sollevato eccezioni e svolto argomenti ostativi anche nel merito sin dal suo primo scritto difensivo. Pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall' azione giudiziale. Sul punto ritiene il presente Giudicante non condivisibile l'eccezione di decadenza “tombale” della prestazione pensionistica sollevata dall'istituto alla stregua delle condivisibili argomentazioni fatte proprie da recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali “…
…L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26
2 febbraio 2010, n. 71; Corte Costituzionale 22 luglio 1999, n. 345; Corte Costituzionale 15 luglio 85, n. 203). Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infra triennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. Sarebbe peraltro non agevole individuare (per ciascuna prestazione periodica), in difetto di criteri legali o costituzionali espliciti, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica non comprimibile. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.” (vedasi da ultimo cass., 04.01.2022, n. 123). Pertanto, giova a tal fine riportare la normativa che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, i commi due e tre dell' art. 47 del DPR n. 639/70, i quali prevedono che “… Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione (comma 2). Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
3 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma (comma 3).” Con successiva disposizione (del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito il L. 1 giugno 1991, n. 166, Disposizioni urgenti in materia previdenziale), avente carattere di norma d'interpretazione autentica, è stato poi previsto che "I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei…”. Infine, con l' art. 38, comma 1, numero 1), lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 all' art. 47 cit. " (entrato in vigore il 6 luglio 2011 e applicabile nella specie, anche alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 69/2014), è stato aggiunto il comma 6, il quale prevede che “.. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte (comma 6)”. Orbene, con la previsione di cui all' art. 38 cit. -inserita nel comma 6 dell' articolo sopra riportato- il legislatore ha esteso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 47 anche ai casi in cui non si tratti del pagamento di una prestazione negata in sede amministrativa, ma di una prestazione riconosciuta ed erogata, di cui l'interessato chiede la riliquidazione, precisando che, in tal caso, il termine di decadenza decorre dal momento in cui si è avuto il riconoscimento parziale della prestazione. Alla luce del dato normativo sopra riportato deve pertanto ritenersi che il ricorrente sia decaduto dalla possibilità di proporre la domanda giudiziale di riliquidazione della pensione dalla data di originaria decorrenza, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato il 13.12.2023, oltre il termine di tre anni dal riconoscimento parziale della prestazione, termine così fissato dal comma 6 dell' art. 47 cit. Tuttavia, il verificarsi della decadenza, comporta nella specie (in cui è dedotto il parziale pagamento di una prestazione di durata) l'estinzione del diritto a tutti i ratei di prestazione maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale, mentre non compromette il diritto ai ratei maturati nel periodo compreso fra tale momento e lo spirare del termine stesso così computato.
4 Pertanto deve ritenersi l'ammissibilità della domanda relativamente ai ratei di pensione decorrenti dal 13.12.2020 (triennio precedente la introduzione del giudizio). Nel merito, giova premettere che l'art. 3 comma 8 della L. n. 297/82 stabilisce che: “Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.”. Il riferimento alle sole retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di lavoro era fondato, nel sistema introdotto dal legislatore del 1982, sul presupposto che le retribuzioni dell'ultimo ciclo della vita lavorativa fossero quelle più favorevoli per il lavoratore. La Corte costituzionale con sentenza 22-30 giugno 1994, n. 264 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 ottavo comma cit. nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima. Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza 20-26 luglio 1995, n. 388 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria. Con sentenza 16- 23 dicembre 1997, n. 427 la Corte costituzionale ha nuovamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, e dell'art. 25, primo e quarto comma, della legge 26 luglio 1984, n. 413, nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole. E ancora con sentenza 28/05/1999, n. 201 la Corte Cost. ha invece ritenuto l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale
5 sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. e all'art. 38 Cost., dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e dell'art. 3, ottavo comma, della legge 297/82 nella parte in cui non prevede che la pensione di anzianità, in caso di posizione assicurativa mista del lavoratore, con contribuzioni nel fondo della gestione dei lavoratori autonomi e nel fondo della gestione dei lavoratori dipendenti, non possa essere liquidata, per la quota relativa alla gestione dei lavoratori dipendenti, in misura inferiore a quella calcolata in base ai soli contributi obbligatori, qualora questi ultimi siano sufficienti a far maturare il diritto alla pensione -, in quanto - si legge nella sentenza - “…il giudice "a quo" muove da un erroneo presupposto interpretativo. Infatti, posto che le censure formulate dal Tribunale rimettente attengono solo alle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e che, pertanto, la questione in esame è da ritenere circoscritta al disposto dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, non essendo dette modalità influenzate dal cumulo dei periodi assicurativi;
la norma citata è stata modificata dalle pronunce della Corte n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994, che ne hanno dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente contribuzione, ove questa fosse già sufficiente al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima”. Sulla scorta delle predette sentenze, anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, il riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione è derogabile, in base ai principi posti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 307 del 1989, n. 264 del 1994 e n. 388 del 1995, solo nel caso in cui la contribuzione più recente che l'assicurato intende escludere dal computo della retribuzione pensionabile non sia necessaria per l'integrazione del requisito dell'anzianità contributiva minima, e ciò perchè la contribuzione più recente pretermessa non deve essere considerata neanche ai fini dell'anzianità contributiva per la determinazione della pensione (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 26/10/2004, n. 20732).
Tuttavia, il quadro normativo delineato dall'art.
3 -cui è riferita la pronuncia della Corte Costituzionale citata, invocata dalla parte ricorrente a fondamento della propria domanda- è radicalmente mutato in forza della l. n. 421/92 cui hanno dato attuazione il d.lgs. n. 503/92 il d.lgs. n. 373/93. In particolare, il d.lgs. n. 503/92 ha previsto che, per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1992, "la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai
6 periodi indicati alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, commi 8 e 14, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione"; l'arco temporale entro il quale si calcola la retribuzione pensionabile risulta, dunque, ampliato, rispetto alle 260 settimane previste dalla l. n. 297/82 citata, dovendo sommarsi, ad esse, le settimane comprese fra il 10 gennaio 1993 e la decorrenza della pensione. Per i lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile, di cui alla l. n. 297/82, art. 3, commi 8 e 14, "è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti". Con disposizione transitoria, il D.Lgs. n. 503/92, art. 13, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione, corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 503/92. I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993, dunque, sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (d.lgs. n. 373/93, art. 1). Così ricostruito il quadro normativo, deve rilevarsi che parte ricorrente è titolare di pensione liquidata con decorrenza da maggio 2008, quindi secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 503/92, ma ciò nonostante invoca il rimedio della c.d. neutralizzazione dei periodi a retribuzione ridotta, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con riferimento all'assetto legislativo delineato dalla L. n. 287/82, art.
3. Ebbene, deve darsi atto che sulla questione oggetto di giudizio si è espressa di recente la Suprema Corte con sentenza n. 28025/2018, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "I trattamenti pensionistici liquidati dopo il 1 gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla L. n. 421 del 1992 e al D.Lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "ratio" di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa;
ne consegue
7 che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dalla L. n. 287 del 1982, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro”. La Suprema Corte ha dunque affermato che le sentenze della Corte costituzionale in tema di neutralizzazione (in particolare, Corte Cost. n. 428/92, n. 264/94, n. 388/95, n. 82/2017) hanno vagliato la conformità ai canoni costituzionali della legislazione pensionistica (l. n. 287/82) volta a valorizzare il maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni della vita lavorativa, ma non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata. Si legge, in particolare, che “Quanto argomentato risulta in continuità con i precedenti di questa Corte (v. Cass. 3 novembre 2016, n. 22315) secondo cui "la sentenza della Corte Costituzionale (Corte cost, n. 264 del 1994)...si riferisce ad una legislazione diversa e ad un periodo diverso e...sarebbe arbitrario applicarla a seguito dell'entrata in vigore di un regime legislativo nuovo"; conseguentemente, deve escludersi il denunciato contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.
considerato che
"nel nuovo sistema l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, che... rientra nell'ambito della discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione onde rispetto al sistema oggetto di sindacato nella pronuncia invocata...non appare dar luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali" (così Cass. n. 22315 del 2016 cit.); più di recente, inoltre, questa Corte (v. Cass. n. 11649 del 2018 cit.) ha espressamente reputato non condivisibile la pretesa di estendere la neutralizzazione a periodi anteriori all'ultimo quinquennio, richiamando altra decisione del Corte costituzionale, sentenza n. 82 del 2017 che, nell'accogliere l'eccezione di inammissibilità svolta dall'Avvocatura generale dello Stato, con riguardo alla richiesta di estendere la neutralizzazione dei contributi per disoccupazione e integrazione salariale anche oltre i limiti dell'ultimo quinquennio che prelude alla decorrenza della pensione, ha precisato che: "L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore (sentenza n. 388 del 1995, punto 4 del
8 Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3 del Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori"; va dunque ribadito, con Cass. n. 11649 del 2018, da ultimo richiamata, che l'opzione chiaramente espressa dalla Corte Costituzionale induce ad escludere profili di irrazionalità nel limite temporale alla neutralizzazione posto dalle disposizioni sopra citate e nel diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa;
va riaffermato (con Corte Cost. n. 82 del 2017 citata) che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 3, non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale…”. Tuttavia, nonostante detto indirizzo sembrerebbe escludere l'applicabilità della neutralizzazione per le pensioni ricadenti nel nuovo regime legislativo, recentemente la Cassazione con sentenza 32775/2021, ha statuito che: “E dal momento che anche nel mutato contesto normativo la regolazione transitoria dettata dall'art. 13, d.lgs. n. 503/1992, ha previsto che la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico sia tutelata mediante il calcolo della quota A della pensione da effettuarsi in ossequio al disposto dell'art. 3, comma 8°, I. n. 297/1982 (e dunque con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane precedenti), la pretesa di parte ricorrente di estendere il citato meccanismo al di là dei limiti segnati dalla disposizione ult. cit. si rivela sfornita di alcuna base normativa”. La Suprema Corte con la recente decisione n. 29967 del 13.10.2022 ha ribadito che il riferimento all'ultimo quinquennio, contenuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi 5 anni ai sensi della L. 297/1982, art. 3; oggi, secondo il disposto del D. Lgs. 503 del 1993, art. 13, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione. Ciò implica che “la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A della pensione di cui alla riforma della l. 421 del 1992 e del decreto delegato n.503 del 1993. Il principio di neutralizzazione dunque nato in [...] normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la
9 pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd retributivo” D'altra parte il richiamato art. 13 d.lgs. 503/92 dispone testualmente che: “ 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto. “. Poiché, nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto la neutralizzazione di periodi ricadenti pacificamente nel quinquennio e non necessari al perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità, ritiene il Giudicante di dare seguito all'orientamento favorevole al ricorrente già espresso in numerose pronunce di questo Tribunale. Nel caso in esame, risulta che tale soglia sia stata raggiunta prima dell'ultimo anno di attività lavorativa: è quindi possibile per lo stesso optare per la “neutralizzazione” quantomeno con riferimento alla quota A, escludendo i periodi di contribuzione minima che rendono meno vantaggiosa la misura della pensione. Pacifico il diritto alla neutralizzazione dell'anno 2006 riportante una retribuzione peggiorativa per il ricorrente, con riferimento agli anni 2004 e 2005, il Giudicante osserva che l'UNICARPE depositato (all. 2 fascicolo parte ricorrente) riporta, per la sezione “FPLD ANTE '93 – 260 settimane”, i dati rivalutati del quinquennio 2002–2006: 2002 € 13.703,29 – 2003 € 13.374,66 – 2004 € 13.114,15 – 2005 € 12.894,27 – 2006 € 10.322,78. Il medesimo UNICARPE riporta anche la tabella (sezione 520 settimane – “POST '92”) con i valori rivalutati sino al 1997–2001, tra i quali assumono particolare rilievo ai fini della decisione il 1999 (€ 18.609,40) nonché il 2000 (€ 15.709,73) ed il 2001 (€ 15.160,02), tutti superiori ai valori 2004–2005. Pertanto, risulta documentalmente provato che lo scorrimento all'indietro – reso necessario dalla neutralizzazione – sostituisce anni peggiori (2004–2005–2006) con anni migliori (2001–2000–1999) entro il perimetro delle 260 settimane. Ne consegue l'incremento della retribuzione pensionabile e, quindi, della quota A. Per detti motivi, il ricorso merita accoglimento, con conseguente condanna di alla differenze pensionistiche maturate a far data dal CP_1
13.12.2020, calcolate con la neutralizzazione della sola quota A delle retribuzioni accreditate nel 2004, 2005 e 2006.
10 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo il valore della causa, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 13.12.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 dichiara il diritto di parte ricorrente alla ricostituzione della pensione VO n. mediante la “neutralizzazione” dalla quota A delle Numer_1 retribuzioni accreditate nel 2004, 2005 e 2006 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento degli importi differenziali dovuti a decorrere dal CP_1
13.12.2020, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
886,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con distrazione. Brindisi, 11.11.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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