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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/06/2024, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1834/2024
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Dott. Pier Luigi
Pianta, Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Goldin Mariella e Orrù Francesco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 23/08/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Goldin Mariella e Orrù Francesco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 31/05/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in L'Avana
(Cuba) il 09/07/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 14,
Parte II - Serie C, Anno 1998.
Dall'unione sono nate le figlie oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
e oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_2
I coniugi si sono giudizialmente separati con sentenza n. 176 del 13/04/2022 di questo Tribunale
e non risulta che si siano mai riconciliati.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...] in L'Avana (Cuba) il 09/07/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di Parte_2 detto Comune all'Atto n. 14, Parte II - Serie C, Anno 1998 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. La SI.ra continuerà ad abitare in Roasio, via Torino n. 9, nella casa Parte_2 divenuta di sua proprietà, insieme alla figlia che, benché maggiorenne, frequenta Per_2
l'ultimo anno di Liceo ed è in procinto di iscriversi all'Università, pertanto, non è attualmente economicamente indipendente. Tutti i mobili, gli arredi e quant'altro esistente vengono definitivamente assegnati alla SI.ra , avendo il SI. Parte_2 Pt_1 già prelevato quanto di suo interesse.
2. Il SI. concorrerà al mantenimento della figlia corrispondendo, Parte_1 Per_2 entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, che verserà sul conto corrente esistente presso la Banca di Asti, intestato alla SI.ra utilizzando il Parte_2 codice Iban [...].
3. Il SI. , inoltre, contribuirà nella percentuale del 50% al pagamento delle Parte_1 spese scolastiche e mediche straordinarie, non coperte dal SSN, quelle ricreative e sportive, sostenute per la figlia sulla base di quanto disposto in merito dal “Protocollo Per_2
d'intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in caso di separazioni, divorzi e procedimenti ex art. 316 C.C.”, del Tribunale di Vercelli, sottoscritto in data 21/12/2018.
4. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni reciproca pretesa, nonché di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale.
5. Si dà atto che le spese della presente procedura sono poste a carico del SI. . Parte_1
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/06/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1834/2024
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Dott. Pier Luigi
Pianta, Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Goldin Mariella e Orrù Francesco del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 23/08/1974 e residente in [...] rappresentata e difesa dagli Avv.ti Goldin Mariella e Orrù Francesco del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato il 31/05/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in L'Avana
(Cuba) il 09/07/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 14,
Parte II - Serie C, Anno 1998.
Dall'unione sono nate le figlie oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
e oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Per_2
I coniugi si sono giudizialmente separati con sentenza n. 176 del 13/04/2022 di questo Tribunale
e non risulta che si siano mai riconciliati.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso, confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 [...] in L'Avana (Cuba) il 09/07/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di Parte_2 detto Comune all'Atto n. 14, Parte II - Serie C, Anno 1998 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. La SI.ra continuerà ad abitare in Roasio, via Torino n. 9, nella casa Parte_2 divenuta di sua proprietà, insieme alla figlia che, benché maggiorenne, frequenta Per_2
l'ultimo anno di Liceo ed è in procinto di iscriversi all'Università, pertanto, non è attualmente economicamente indipendente. Tutti i mobili, gli arredi e quant'altro esistente vengono definitivamente assegnati alla SI.ra , avendo il SI. Parte_2 Pt_1 già prelevato quanto di suo interesse.
2. Il SI. concorrerà al mantenimento della figlia corrispondendo, Parte_1 Per_2 entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, che verserà sul conto corrente esistente presso la Banca di Asti, intestato alla SI.ra utilizzando il Parte_2 codice Iban [...].
3. Il SI. , inoltre, contribuirà nella percentuale del 50% al pagamento delle Parte_1 spese scolastiche e mediche straordinarie, non coperte dal SSN, quelle ricreative e sportive, sostenute per la figlia sulla base di quanto disposto in merito dal “Protocollo Per_2
d'intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in caso di separazioni, divorzi e procedimenti ex art. 316 C.C.”, del Tribunale di Vercelli, sottoscritto in data 21/12/2018.
4. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni reciproca pretesa, nonché di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale.
5. Si dà atto che le spese della presente procedura sono poste a carico del SI. . Parte_1
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 26/06/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3