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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/10/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 3097/2021
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
21.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3097/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], C.F , deceduto a Cagliari il Parte_1 C.F._1
16.03.2022, proseguita da , C.F. , in qualità di erede, nata a Parte_2 C.F._2
Villamassargia il 06.10.1952, ivi res.te in via Costituzione n. 34, elettivamente domiciliata in Cagliari, via G. Deledda n. 74, presso lo studio degli Avv.ti Aldo Pintor e Francesco Pintor, che la rappresentano e difendono giusta procura prodotta a corredo della comparsa di costituzione parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto di Tucci e Giuliana Murino, giusta procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di risposta parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2021, - premesso di aver lavorato per Parte_1 oltre 35 anni in agglomerati industriali e miniere, alle dipendenze di varie società appaltatrici datrici di lavoro, e di essere percettore dall' di un indennizzo in rendita per danno biologico CP_1 pagina 1 di 3 complessivo del 24 % - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di una nuova patologia di origine professionale
(interstiziopatia polmonare cronica subpleurica bilaterale con micronodulia subpleurica associata a lieve compromisisone funzionale di tipo restrittivo - pneumoconiosi da asbesto), come da domanda amministrativa del 24.1.2019, rigettata dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso il rigetto delle domande aveva proposto opposizione, non accolta dall'ente previdenziale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando l'esistenza della malattia CP_1 professionale denunciata, il nesso causale tra quest'ultima e l'attività lavorativa svolta dall'attore, nonché le mansioni cui parte attrice dichiara essere stata adibita.
2. La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata infondata per i seguenti motivi.
2.1. La prova testimoniale raccolta all'udienza del 30.11.2022 e all'udienza del 1.02.2023, mediante l'escussione dei testi , e ha consentito di accertare lo Tes_1 Testimone_2 Tes_3 svolgimento da parte di dell'attività di operaio manutentore, saldatore, carpentiere, carpentiere Pt_1 specializzato, tubista, addetto al montaggio, alla manutenzione, alla ristrutturazione degli impianti, al ripristino e al rifacimento delle tubazioni, ma non è stato dimostrato che il ricorrente negli ambienti nei quali ha lavorato, perlomeno in relazione al periodo in cui il era alle dipendenze della Pt_1 CP_2 dal 1992/93 al 1995 e nel 1997, ed alle dipendenze dell' Officina Meccanica Mattana Giovanni, fosse a contatto diretto con l'amianto, che tagliasse amianto, né che utilizzasse indumenti termoisolanti in amianto (ghette, guanti, grembiuli ecc).
Solamente attraverso le dichiarazioni del testimone si è potuto constatare che il Tes_1 ricorrete, quando si trovava alle dipendenze della era stato esposto all'amianto, Parte_3 per un periodo di un anno nel corso dell'attività di demolizione dei vecchi impianti, in quanto questi ultimi avevano tubazioni in vari materiali, tra cui plastica ed eternit, e che detta attività veniva svolta con l'utilizzo di guanti in fibra di amianto senza mascherine. Inoltre, il teste ha dichiarato Tes_1 che anche durante l'attività di saldatura dei nuovi impianti il ricorrente utilizzava indumenti in fibra di amianto quali grembiule e guanti.
2.2. Tenendo conto di tali mansioni e del periodo di esposizione del ricorrente, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. dopo accurati esami medici e attento studio dei Persona_1 documenti prodotti, con relazione depositata il 2 agosto 2024, ha accertato che “il Sig. Parte_1 fosse affetto da una condizione anamnestico/radiologica compatibile con asbestosi in un contesto pagina 2 di 3 anatomo/clinico/strumentale di BPCO da funi di saldatura”, e che tale patologia determina un danno biologico in misura del 8 % (codici tabellari 332 e 333).
L'ausiliario ha però evidenziato che l'attore era già titolare di indennizzo per un danno CP_1 biologico del 13% per BPCO, e che a suo giudizio la misura del preesistente danno biologico ricomprenderebbe l'attuale valutazione del danno polmonare asbesto-correlato ed inoltre ha affermato che risulta “attualmente impossibile distinguere il deficit funzionale ed il danno anatomico già indennizzato dall' da quello oggi oggetto di causa”. CP_1
Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
2.3. All'esito dell'accertamento peritale, sorretto da logica, scrupolosa e diffusa argomentazione tecnico scientifica, deve quindi affermarsi che l'attore è affetto da una malattia professionale, ma che la stessa risulta essere già indennizzata poiché ricompresa all'interno del valore di danno biologico già riconosciuto dall'istituto.
Ritiene pertanto il giudicante che parte ricorrente non abbia diritto al maggior indennizzo.
Conseguentemente, la sua domanda deve essere rigettata.
3. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente dichiarato e comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
3.1. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 3.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
21.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3097/2021 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...], C.F , deceduto a Cagliari il Parte_1 C.F._1
16.03.2022, proseguita da , C.F. , in qualità di erede, nata a Parte_2 C.F._2
Villamassargia il 06.10.1952, ivi res.te in via Costituzione n. 34, elettivamente domiciliata in Cagliari, via G. Deledda n. 74, presso lo studio degli Avv.ti Aldo Pintor e Francesco Pintor, che la rappresentano e difendono giusta procura prodotta a corredo della comparsa di costituzione parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto di Tucci e Giuliana Murino, giusta procura generale alle liti prodotta a corredo della comparsa di risposta parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2021, - premesso di aver lavorato per Parte_1 oltre 35 anni in agglomerati industriali e miniere, alle dipendenze di varie società appaltatrici datrici di lavoro, e di essere percettore dall' di un indennizzo in rendita per danno biologico CP_1 pagina 1 di 3 complessivo del 24 % - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di una nuova patologia di origine professionale
(interstiziopatia polmonare cronica subpleurica bilaterale con micronodulia subpleurica associata a lieve compromisisone funzionale di tipo restrittivo - pneumoconiosi da asbesto), come da domanda amministrativa del 24.1.2019, rigettata dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso il rigetto delle domande aveva proposto opposizione, non accolta dall'ente previdenziale.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando l'esistenza della malattia CP_1 professionale denunciata, il nesso causale tra quest'ultima e l'attività lavorativa svolta dall'attore, nonché le mansioni cui parte attrice dichiara essere stata adibita.
2. La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata infondata per i seguenti motivi.
2.1. La prova testimoniale raccolta all'udienza del 30.11.2022 e all'udienza del 1.02.2023, mediante l'escussione dei testi , e ha consentito di accertare lo Tes_1 Testimone_2 Tes_3 svolgimento da parte di dell'attività di operaio manutentore, saldatore, carpentiere, carpentiere Pt_1 specializzato, tubista, addetto al montaggio, alla manutenzione, alla ristrutturazione degli impianti, al ripristino e al rifacimento delle tubazioni, ma non è stato dimostrato che il ricorrente negli ambienti nei quali ha lavorato, perlomeno in relazione al periodo in cui il era alle dipendenze della Pt_1 CP_2 dal 1992/93 al 1995 e nel 1997, ed alle dipendenze dell' Officina Meccanica Mattana Giovanni, fosse a contatto diretto con l'amianto, che tagliasse amianto, né che utilizzasse indumenti termoisolanti in amianto (ghette, guanti, grembiuli ecc).
Solamente attraverso le dichiarazioni del testimone si è potuto constatare che il Tes_1 ricorrete, quando si trovava alle dipendenze della era stato esposto all'amianto, Parte_3 per un periodo di un anno nel corso dell'attività di demolizione dei vecchi impianti, in quanto questi ultimi avevano tubazioni in vari materiali, tra cui plastica ed eternit, e che detta attività veniva svolta con l'utilizzo di guanti in fibra di amianto senza mascherine. Inoltre, il teste ha dichiarato Tes_1 che anche durante l'attività di saldatura dei nuovi impianti il ricorrente utilizzava indumenti in fibra di amianto quali grembiule e guanti.
2.2. Tenendo conto di tali mansioni e del periodo di esposizione del ricorrente, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. dopo accurati esami medici e attento studio dei Persona_1 documenti prodotti, con relazione depositata il 2 agosto 2024, ha accertato che “il Sig. Parte_1 fosse affetto da una condizione anamnestico/radiologica compatibile con asbestosi in un contesto pagina 2 di 3 anatomo/clinico/strumentale di BPCO da funi di saldatura”, e che tale patologia determina un danno biologico in misura del 8 % (codici tabellari 332 e 333).
L'ausiliario ha però evidenziato che l'attore era già titolare di indennizzo per un danno CP_1 biologico del 13% per BPCO, e che a suo giudizio la misura del preesistente danno biologico ricomprenderebbe l'attuale valutazione del danno polmonare asbesto-correlato ed inoltre ha affermato che risulta “attualmente impossibile distinguere il deficit funzionale ed il danno anatomico già indennizzato dall' da quello oggi oggetto di causa”. CP_1
Dalle conclusioni del consulente non v'è motivo di discostarsi, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
2.3. All'esito dell'accertamento peritale, sorretto da logica, scrupolosa e diffusa argomentazione tecnico scientifica, deve quindi affermarsi che l'attore è affetto da una malattia professionale, ma che la stessa risulta essere già indennizzata poiché ricompresa all'interno del valore di danno biologico già riconosciuto dall'istituto.
Ritiene pertanto il giudicante che parte ricorrente non abbia diritto al maggior indennizzo.
Conseguentemente, la sua domanda deve essere rigettata.
3. Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente dichiarato e comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
3.1. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 3.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
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