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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/11/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2236/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 07/12/2022 al n. 2236/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. STEFANO GIUSTI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(c.f. , elettivamente domiciliato presso Controparte_2 C.F._1 lo studio dell'avv. PATERMO CONCETTA VALERIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- PARTE APPELLATA- nonché
(p.i. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SPAGNOLO SANTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CALUSSI CRISTIANO, come da procura in atti;
- PARTE APPELLATA -
e contro (c.f. ) Controparte_4 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE - avverso la sentenza n. 412/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data 27/04/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 5.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Onorevole Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 412/2022 emessa dal Tribunale di Lucca, Dott.ssa Silvia Morelli, in data 27.4.2022 e pubblicata il 27.4.2022, mai notificata, limitatamente alla statuizione relativa alla ripartizione interna della responsabilità tra medico e clinica:
Nel merito: previa conferma della responsabilità esclusiva del Dott. Controparte_2 nella causazione dell'evento danno nei confronti della Sig.ra Controparte_5
ed in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta nel giudizio di
[...] primo grado dalla condannare il Dott. Controparte_1 [...]
a manlevare e tenere indenne, integralmente, la CP_2 Controparte_1 da quanto è stata costretta a corrispondere alla paziente in forza della
[...] sentenza impugnata pari ad € 82.921,56 per tutte le motivazioni in atti;
in subordine ed in denegata ipotesi, confermata la responsabilità esclusiva del Dott.
[...] nella causazione dell'evento danno nei confronti di CP_2 Controparte_4
in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla
[...] [...] condannare a manlevare e tenere Controparte_1 Controparte_2 indenne la attribuendo, nei rapporti interni, al Controparte_1 sanitario una percentuale di responsabilità superiore al 50% con conseguente condanna nei confronti del medico a corrispondere alla Controparte_1 nella percentuale, che emergerà in corso di causa, le somme già versate in forza della sentenza impugnata alla Sig.ra come specificate in atti. Con Controparte_4 vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata “Precisa le conclusioni come da atto responsivo CP_6
(n.d.r. “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appellante ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c.; nel merito, rigettare, integralmente, l'infondato appello avversario, confermando la sentenza ingiustamente appellata;
in subordine, graduate le colpe dei soggetti ritenuti responsabili, condannare il dott. e la CP_2 Controparte_1 nei limiti della quota di danno a loro ascrivibile;
condannando
[...] [...]
a tenere indenne e manlevare l'odierno concludente da ogni pretesa, Controparte_3 onere o esborso;
condannare la alle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio)”;
Per parte appellata “Precisa le proprie conclusioni Controparte_3 come da comparsa di risposta in appello (N.D.R. “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, rigettare, integralmente, l'infondato gravame avversario, confermando la sentenza ingiustamente appellata;
in subordine, graduate le colpe dei soggetti ritenuti responsabili, condannare il dott. e la CP_2 Controparte_1 nei limiti della quota di danno a loro ascrivibile e dire la concludente tenuta esclusivamente nei limiti della quota di danno ascrivibile al dott. e nei limiti CP_2 del previsto massimale;
condannare parte appellante alle spese del presente grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Firenze il dott. Controparte_2 [...]
e proponendo appello avverso la CP_7 Controparte_4 sentenza n. 412/2022 del 27.04.2022 con cui il Tribunale di Lucca, in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da per i danni patiti in Controparte_4 conseguenza di un errato intervento chirurgico di “exeresi della neoformazione plantare”, eseguito dal dott. specialista in ortopedia e traumatologia, presso CP_2 la predetta in data 08.01.2016, a cui era poi seguita l'amputazione CP_1 dell'avampiede sinistro della paziente, aveva dichiarato la responsabilità solidale di detta struttura sanitaria e del medico convenuto, ripartendola poi, ai fini interni del regresso, in misura paritaria secondo il criterio presuntivo di cui al combinato disposto degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.
In particolare, il giudice di prime cure, condividendo integralmente le risultanze dell'espletata C.T.U. medico-legale e della successiva integrazione peritale, osservava come il collegio peritale:
- avesse compiutamente accertato la non corretta esecuzione, da parte del dott.
dell'intervento di biopsia escissionale secondo le linee guida in materia SIOT CP_2
e AIOM, nonostante la routine pre-chirurgica di accertamento fosse stata corretta e sufficiente per produrre una indicazione adeguata al trattamento chirurgico indicato nel caso specifico (cfr. pag. 15 sentenza primo grado e pag. 32 relazione ctu); - individuato nell'operato del sanitario convenuto le seguenti plurime inadeguatezze:
“1) è stata effettuata una biopsia escissionale in luogo di una biopsia incisionale o di una core-biopsy con ago tranciante tipo tru–cut” prevista dai protocolli per lo specifico caso della paziente (di neoplasia con elevata impregnazione di contrasto CP_4 endovenoso e con margini non evidenti agli studi pre-chirurgici); “2) è stata effettuata una incisione plantare trasversale in luogo di una incisione longitudinale”, prevista dalle
Linee Guida “per non rischiare di compromettere le strutture e i raggi adiacenti a quelli coinvolti dalla neoformazione”; “3) l'effettuazione del taglio della neoformazione” che documenterebbe un errore chirurgico (pag. 16 ss. sentenza);
- affermato che il successivo trattamento di amputazione dell'avampiede alla linea anatomica di era stato eseguito come intervento di salvataggio, e osservato CP_8 che, se il dott. “avesse eseguito la biopsia in maniera corretta, e cioè senza CP_2 spargere durante la procedura le cellule sarcomatose, probabilmente avrebbe potuto salvare, almeno in parte, l'avampiede. In dettaglio, si può immaginare che una procedura chirurgica oncologicamente corretta avrebbe permesso una chirurgia di amputazione del II e III dito, asportazione completa delle capsule articolari del II e III dito alla metatarsofalangea con osteotomia delle teste del II e III metatarso e resezione in blocco di queste strutture. Tale procedura avrebbe permesso il salvataggio delle diafisi dei metatarsi II e III e dei restanti raggi I, IV e V in toto, riducendo drasticamente
l'aggressività chirurgica e il successivo deficit”.
Il Tribunale accertava, quindi, la responsabilità professionale del chirurgo ortopedico dott. ritenendo, secondo il criterio del “più probabile che non”, che CP_2
l'intervento di amputazione del piede sinistro dell'attrice si fosse reso necessario, per ovviare alla precedente procedura di exeresi eseguita dal medico in maniera non corretta.
Il primo giudice affermava altresì la responsabilità solidale con il medico della
[...]
ai sensi dell'art. 1228 c.c., in virtù del contratto di spedalità Controparte_1 intercorso tra la predetta struttura sanitaria e l'attrice, ritenendo irrilevante la circostanza che il medico convenuto non fosse un dipendente della;
CP_1 affermava in proposito che “sebbene il dr. ia un medico libero professionista CP_2 che si avvale della per svolgere la propria attività Controparte_1 di chirurgo, egli deve ritenersi un ausiliario della struttura sanitaria, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della convenuta.” (pag. 10 sentenza). In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice, il giudice di prime cure, condividendo integralmente le valutazioni del Collegio peritale, secondo cui
“Il danno attuale può essere valutato nella misura del 25% (venticinque per cento). Se
l'intervento fosse stato correttamente eseguito, i postumi sarebbe[ro] stati pari al 10%.
Ne consegue un danno differenziale pari al 15%”, facendo applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano (2021) e procedendo ad un aumento del 25% a titolo di personalizzazione del danno tenuto conto delle peculiarità specifica del caso concreto, quantificava il danno iatrogeno cd. differenziale nell'importo complessivo di euro
77.102,50.
Quanto ai danni patrimoniali chiesti dall'attrice, il Tribunale: determinava nella somma complessiva di euro 7.053,49 il danno patrimoniale per spese sanitarie;
escludeva il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica relativa all'attività di maestra di sci non avendo parte attrice fornito idonea prova riguardo al reddito da lavoro autonomo che assumeva avere percepito per tale attività; riconosceva all'attrice il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica relativa all'attività di commerciante, determinandolo nella somma di euro 37.705,56; non riconosceva alcuna somma per la sostituzione dell'auto precedente con una nuova avente il cambio automatico, non avendo parte attrice fornito alcuna prova di essere stata proprietaria prima dell'evento di un'autovettura e che questa non fosse dotata di cambio automatico;
riconosceva, infine, l'importo di € 2.000,00 per le spese legali stragiudiziali.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale condannava i convenuti
[...]
e dott. in via solidale, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore di della somma di € 126.301,55. Controparte_4
Con riferimento alla domanda di regresso integrale formulata, in via subordinata, dalla nei confronti del medico, il primo giudice, richiamando i principi di diritto CP_1 enunciati dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n. 29001/21 e n. 28987/19,
l'accoglieva nei limiti della quota del 50%, ripartendo la responsabilità tra la struttura sanitaria e medico in misura paritaria, secondo il criterio presuntivo di cui al combinato disposto degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., “in quanto la struttura sanitaria, eccettuata la prova della colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dalla paziente, non ha dimostrato la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, cioè che si è trattato di una grave, imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura si è obbligata.” (cfr. pag 30, 31 sentenza).
Il medico convenuto era quindi condannato a rifondere alla struttura sanitaria, nei limiti della quota di ½ 'tutte le somme che questa è tenuta in forza della presente decisione
a corrispondere all'attrice in virtù dell'obbligazione solidale dovrà corrispondere all'attrice in virtù dell'obbligazione solidale'.
Infine, per quanto concerneva il rapporto assicurativo del professionista, il Tribunale accoglieva la domanda di manleva proposta dal nei confronti della propria CP_2 compagnia di assicurazione per la responsabilità civile, , Controparte_7 limitatamente alla quota di responsabilità pari al 50% addebitata direttamente all'assicurato; rigettava, invece, la domanda dell'assicurato al rimborso delle proprie spese di lite in virtù di quanto previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di polizza secondo cui “La Società non riconosce le spese incontrate dall per legali o Parte_1 tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati”.
In applicazione del principio di soccombenza le parti convenute erano condannate in solido a rifondere le spese di lite della parte attrice, ivi comprese quelle di CTU e CTP;
erano invece interamente compensate le spese di lite tra le parti convenute (in relazione all'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale trasversale di manleva) e tra il medico e la propria assicurazione. Erano infine respinte le domande ex artt. 96 co I e
III c.p.c.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per il seguente motivo:
1) erroneità della paritaria ripartizione di responsabilità tra struttura sanitaria e medico nel rapporto interno tra coobbligati, ai fini del regresso;
conseguente erroneo accoglimento, soltanto nei limiti della quota del 50%, della domanda di manleva/regresso integrale richiesta dalla in via riconvenzionale nei CP_1 confronti del dott. sebbene dalle risultanze dell'espletata c.t.u. medico- CP_2 legale fosse emersa l'esclusiva responsabilità del medico nella causazione dei danni lamentati dall'attrice e benché alla Casa di cura non fosse stato imputato alcun inadempimento per le prestazioni di sua diretta spettanza inerenti le attrezzature messe a disposizione dell'ortopedico.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il dott. Controparte_2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito sosteneva la correttezza della sentenza impugnata, di cui chiedeva l'integrale conferma.
Si costituiva altresì , eccependo anch'essa l'inammissibilità del Controparte_7 gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito contestava le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Nessuna si costituiva per la parte appellata di cui, stante Controparte_4 il compiuto perfezionamento della notifica telematica, deve essere dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con l'ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. - In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata dagli appellati nelle rispettive comparse di costituzione e risposta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito si rileva come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis
c.p.c.
2.Il perimetro della decisione - Prima di passare ad esaminare nel merito le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza impugnata, si deve innanzitutto precisare che non è oggetto di gravame la statuizione con cui il primo giudice, in punto di diritto, ha qualificato la responsabilità della struttura sanitaria e del medico convenuti, in termini contrattuali, affermando che l'art. 7 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco), entrato in vigore successivamente ai fatti di causa, in assenza di una specifica disposizione transitoria, non aveva efficacia retroattiva e non poteva, dunque, applicarsi alla fattispecie in esame, verificatasi nel 2016.
Parimenti, non è in contestazione la statuizione con cui è stato affermato che il dott. doveva ritenersi “un ausiliario della struttura sanitaria, pur in assenza di un CP_2 rapporto di lavoro subordinato sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della convenuta.” (pag. 10 sentenza).
Risulta, inoltre, estraneo a questo giudizio di gravame e, quindi coperto ormai dal giudicato, l'accertamento della condotta inadempiente e della responsabilità professionale dell'ortopedico dott. nell'esecuzione, sulla paziente Controparte_2
dell'intervento di exeresi, effettuato l'08.01.2016 presso la CP_4 [...]
del pari coperta da giudicato la quantificazione dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore dell'attrice. Il dott. infatti, CP_2 non ha proposto appello incidentale avverso la pronuncia oggetto di gravame della quale ha chiesto l'integrale conferma, mentre l'attrice pur ritualmente citata nel CP_4 presente gravame, non si è costituita.
Infine, non sono oggetto di impugnazione, e sono quindi divenute definitive, sia la statuizione con cui il Tribunale ha accolto la domanda di manleva proposta dal nei confronti della terza chiamata - in forza della CP_2 Controparte_7 polizza stipulata in data 18.11.2015 a tutela della responsabilità professionale, e limitatamente alla quota di responsabilità pari al 50% addebitata direttamente all'assicurato - sia quella con cui la è stata dichiarata Controparte_1 solidalmente responsabile con il dott. ai sensi dell'art. 1228 c.c. CP_2
Tanto premesso, ciò che risulta controverso ed è oggetto del presente gravame, è la ripartizione paritaria della responsabilità, operata dal primo giudice tra detta struttura e il medico a livello di rapporto interno tra coobbligati, ai fini del regresso.
3.Il motivo di appello: la ripartizione interna della responsabilità e la domanda di manleva della nei confronti del medico - Con l'unico motivo di CP_1 appello, la lamenta l'errore del giudice di prime cure Controparte_1 nell'aver accolto soltanto nella misura del 50% la domanda di regresso/manleva avanzata in via subordinata e riconvenzionale dalla struttura convenuta nei confronti del dott. CP_2
Il Tribunale, dopo aver dichiarato la responsabilità solidale della e del CP_1 medico, e dopo aver richiamato le pronunce della Suprema Corte n. 29001/2021 e n.
28987/2019 in materia, così motivava la propria decisione in relazione ai rapporti interni tra i due condebitori (pag. 30 sentenza, paragrafo 4): “Diversamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico la responsabilità per colpa esclusiva di quest'ultimo – accertata nella vicenda sanitaria in oggetto, ove non sono state riscontrate negligenza e/o imperizia proprie e specifiche della Controparte_1
– va ripartita in misura paritaria in base ai sopra enunciati principi di diritto. Ciò in quanto la struttura sanitaria, eccettuata la prova della colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dalla paziente, non ha dimostrato la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, cioè che si è trattato di una grave, imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura si è obbligata. Ne discende, che la domanda riconvenzionale trasversale della convenuta di essere manlevata dal dr. da ogni pretesa risarcitoria dell'attrice deve accogliersi limitatamente alla CP_2 quota parte di responsabilità attribuibile a quest'ultimo nel rapporto interno tra le parti, pari al 50%.”
L'appellante ha contestato l'interpretazione data dal Tribunale alle richiamate pronunce della Cassazione, con particolare riferimento al ritenuto onere della struttura sanitaria di:
a) dimostrare - per ottenere l'integrale rivalsa verso il medico - non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma anche la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare - per superare la presunzione di parità delle quote di responsabilità, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta.
Parte appellante ha quindi dedotto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in virtù CP_1 dei summenzionati principi di diritto: l'esclusiva responsabilità del medico è stata accertata dal primo giudice e non è stata impugnata in questa sede, mentre per quanto concerne l'ulteriore presupposto (ovvero “la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”), ha evidenziato che dall'espletata CTU si evinceva come il dott.
pur avendo avuto tutti gli elementi (adeguata routine pre-chirurgica) per CP_2 effettuare in maniera corretta l'intervento di exeresi, ha adottato una tecnica chirurgica risultata del tutto errata e non conforme alle linee guida scientifiche in materia, mentre la ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari mettendo a CP_1 disposizione del paziente e del chirurgo il personale medico ausiliario, il personale para- medico e tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze, affinché l'intervento avesse un esito positivo, tanto che non è stato riscontrato alcun inadempimento a suo carico né da parte della paziente, né dal collegio peritale. Pertanto, sempre secondo la tesi dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto affermare, ai fini interni del regresso, l'esclusiva responsabilità del dott. e CP_2 accogliere integralmente la domanda di manleva/regresso.
Le censure non sono fondate per come di seguito specificato.
Va premesso come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, affermatosi già prima d'entrata in vigore della legge 24/17, la responsabilità della struttura sanitaria
è da ricondurre nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul presupposto che l'accettazione del paziente nella struttura, ai fini del ricovero o di un intervento, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. n. 5939/1993; n. 4152/1995; n.
3492/2002; n. 11316/2003; n. 10297/2004; n.9085/2006).
In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive
(cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del SSN) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), anche una serie di obblighi “di protezione ed accessori”, quali la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze, che saranno poi utilizzate dai medici e dal personale dipendente (cfr. Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III,
11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593,
Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
La struttura sanitaria, pertanto, sia essa pubblica o anche clinica privata, è responsabile, per inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c. e, in tal caso, risponderà del danno da disorganizzazione per violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria (ex artt. 1175 e 1375 c.c.), ossia per i danni derivanti da carenze o disfunzioni organizzative (come quelle che interessano la sicurezza, la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari, la vigilanza e la custodia dei pazienti e simili).
La struttura risponderà altresì, sempre in forza dell'art. 1228 c.c., per inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato e anche nel caso in cui questi risulti essere di fiducia (cfr. Cass. n. 10297/2004) dello stesso paziente o, comunque, scelto da questi (cfr. Cass. n. 13066/2004; n. 2042/2005). Non rileva infatti in alcun modo la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura, né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia, posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore verso il paziente (cfr. in tal senso, Cass., sez.
III, 11 maggio 1995, n. 5150; si vedano anche Cass., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103
e Cass., S.U., n. 9556/2002).
Sulla base dei suesposti approdi giurisprudenziali, dunque, la struttura presso la quale il medico ha operato, anche se non quale lavoratore dipendente di essa, risponde sempre del suo operato colpevole, anche se non sono state accertate – come nel caso di specie - altre cause concorrenti del danno al paziente legate all'inadeguatezza delle prestazioni fornite dalla struttura (ossia macchinari non idonei o non funzionanti, sala operatoria non a norma o non sterile etc.).
I medesimi principi sono stati ribaditi dalla Cassazione anche più di recente: “Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto
l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità” (cfr.
Cass. ord n. 7074 del 15/03/2024).
La suddetta forma di responsabilità diretta della struttura sanitaria, per fatto proprio, fondata sull'operato dell'ausiliario, trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, la quale deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c. (cfr. Cass. n° 29001/2021).
La Suprema Corte ha in proposito affermato che “nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma
2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 29001 del 20/10/2021 cit.; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18610 del
22/09/2015).
In sostanza, dunque, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., considerato che la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (cfr. così Cass. n. 28987/2019).
Quindi, per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale, quale principio generale evincibile dagli artt. 1298 e 2055 c.c. non basta escludere la responsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivile esclusivamente alla condotta del medico, come sostiene erroneamente l'appellante, ma dovrà essere dimostrata “la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha inteso come 'condotta del tutto dissonante' del medico quella “abnorme”, ovvero del tutto “fuori dall'ordinario”, di “improbabile verificazione,” nonché completamente avulsa rispetto alle attività sanitarie normalmente svolte, quale ad esempio il caso di un “sanitario che esegua senza plausibile ragione un intervento di cardiochirurgia fuori dalla sala operatori dell'ospedale”, esempio citato dalla stessa
Suprema Corte nell'ordinanza n. 28987/2019. Diversamente, l'errore del medico commesso nello svolgimento di una delle ordinarie attività sanitarie, per quanto grave,
è riconducibile al rischio legato all'utilizzazione dell'operato di terzi ausiliari, che grava sulla struttura sanitaria.
Nel caso di specie, il fatto che il chirurgo abbia utilizzato delle tecniche operatorie errate non integra dunque una eccezionale ed imprevedibile devianza del sanitario, di talchè, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.
L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite - Le spese di lite seguono il principio della soccombenza dell'appellante nei confronti del nei cui confronti è stata spiegata la domanda di regresso;
CP_6 le stesse si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri del DM 55/14, così come aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (da euro 52.000 ad euro 260.000 con riferimento all'importo per cui è stata esercitata in appello l'azione di regresso), dell'impegno difensivo prestato (medio) con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 5.103,00 per fase decisionale, per complessive euro 9.991,00)
Devono invece essere compensate le spese di lite nei confronti di convenuta in CP_7 appello a titolo di litis denuntiatio, nei cui confronti non è stato spiegato nessun gravame.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna la a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per
[...] compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti di Controparte_7
;
[...]
4)ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 07/12/2022 al n. 2236/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. STEFANO GIUSTI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(c.f. , elettivamente domiciliato presso Controparte_2 C.F._1 lo studio dell'avv. PATERMO CONCETTA VALERIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- PARTE APPELLATA- nonché
(p.i. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SPAGNOLO SANTO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CALUSSI CRISTIANO, come da procura in atti;
- PARTE APPELLATA -
e contro (c.f. ) Controparte_4 C.F._2
- APPELLATA CONTUMACE - avverso la sentenza n. 412/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data 27/04/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 5.06.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Onorevole Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 412/2022 emessa dal Tribunale di Lucca, Dott.ssa Silvia Morelli, in data 27.4.2022 e pubblicata il 27.4.2022, mai notificata, limitatamente alla statuizione relativa alla ripartizione interna della responsabilità tra medico e clinica:
Nel merito: previa conferma della responsabilità esclusiva del Dott. Controparte_2 nella causazione dell'evento danno nei confronti della Sig.ra Controparte_5
ed in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta nel giudizio di
[...] primo grado dalla condannare il Dott. Controparte_1 [...]
a manlevare e tenere indenne, integralmente, la CP_2 Controparte_1 da quanto è stata costretta a corrispondere alla paziente in forza della
[...] sentenza impugnata pari ad € 82.921,56 per tutte le motivazioni in atti;
in subordine ed in denegata ipotesi, confermata la responsabilità esclusiva del Dott.
[...] nella causazione dell'evento danno nei confronti di CP_2 Controparte_4
in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla
[...] [...] condannare a manlevare e tenere Controparte_1 Controparte_2 indenne la attribuendo, nei rapporti interni, al Controparte_1 sanitario una percentuale di responsabilità superiore al 50% con conseguente condanna nei confronti del medico a corrispondere alla Controparte_1 nella percentuale, che emergerà in corso di causa, le somme già versate in forza della sentenza impugnata alla Sig.ra come specificate in atti. Con Controparte_4 vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata “Precisa le conclusioni come da atto responsivo CP_6
(n.d.r. “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appellante ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c.; nel merito, rigettare, integralmente, l'infondato appello avversario, confermando la sentenza ingiustamente appellata;
in subordine, graduate le colpe dei soggetti ritenuti responsabili, condannare il dott. e la CP_2 Controparte_1 nei limiti della quota di danno a loro ascrivibile;
condannando
[...] [...]
a tenere indenne e manlevare l'odierno concludente da ogni pretesa, Controparte_3 onere o esborso;
condannare la alle spese del Controparte_1 presente grado di giudizio)”;
Per parte appellata “Precisa le proprie conclusioni Controparte_3 come da comparsa di risposta in appello (N.D.R. “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, rigettare, integralmente, l'infondato gravame avversario, confermando la sentenza ingiustamente appellata;
in subordine, graduate le colpe dei soggetti ritenuti responsabili, condannare il dott. e la CP_2 Controparte_1 nei limiti della quota di danno a loro ascrivibile e dire la concludente tenuta esclusivamente nei limiti della quota di danno ascrivibile al dott. e nei limiti CP_2 del previsto massimale;
condannare parte appellante alle spese del presente grado di giudizio”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Firenze il dott. Controparte_2 [...]
e proponendo appello avverso la CP_7 Controparte_4 sentenza n. 412/2022 del 27.04.2022 con cui il Tribunale di Lucca, in accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da per i danni patiti in Controparte_4 conseguenza di un errato intervento chirurgico di “exeresi della neoformazione plantare”, eseguito dal dott. specialista in ortopedia e traumatologia, presso CP_2 la predetta in data 08.01.2016, a cui era poi seguita l'amputazione CP_1 dell'avampiede sinistro della paziente, aveva dichiarato la responsabilità solidale di detta struttura sanitaria e del medico convenuto, ripartendola poi, ai fini interni del regresso, in misura paritaria secondo il criterio presuntivo di cui al combinato disposto degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.
In particolare, il giudice di prime cure, condividendo integralmente le risultanze dell'espletata C.T.U. medico-legale e della successiva integrazione peritale, osservava come il collegio peritale:
- avesse compiutamente accertato la non corretta esecuzione, da parte del dott.
dell'intervento di biopsia escissionale secondo le linee guida in materia SIOT CP_2
e AIOM, nonostante la routine pre-chirurgica di accertamento fosse stata corretta e sufficiente per produrre una indicazione adeguata al trattamento chirurgico indicato nel caso specifico (cfr. pag. 15 sentenza primo grado e pag. 32 relazione ctu); - individuato nell'operato del sanitario convenuto le seguenti plurime inadeguatezze:
“1) è stata effettuata una biopsia escissionale in luogo di una biopsia incisionale o di una core-biopsy con ago tranciante tipo tru–cut” prevista dai protocolli per lo specifico caso della paziente (di neoplasia con elevata impregnazione di contrasto CP_4 endovenoso e con margini non evidenti agli studi pre-chirurgici); “2) è stata effettuata una incisione plantare trasversale in luogo di una incisione longitudinale”, prevista dalle
Linee Guida “per non rischiare di compromettere le strutture e i raggi adiacenti a quelli coinvolti dalla neoformazione”; “3) l'effettuazione del taglio della neoformazione” che documenterebbe un errore chirurgico (pag. 16 ss. sentenza);
- affermato che il successivo trattamento di amputazione dell'avampiede alla linea anatomica di era stato eseguito come intervento di salvataggio, e osservato CP_8 che, se il dott. “avesse eseguito la biopsia in maniera corretta, e cioè senza CP_2 spargere durante la procedura le cellule sarcomatose, probabilmente avrebbe potuto salvare, almeno in parte, l'avampiede. In dettaglio, si può immaginare che una procedura chirurgica oncologicamente corretta avrebbe permesso una chirurgia di amputazione del II e III dito, asportazione completa delle capsule articolari del II e III dito alla metatarsofalangea con osteotomia delle teste del II e III metatarso e resezione in blocco di queste strutture. Tale procedura avrebbe permesso il salvataggio delle diafisi dei metatarsi II e III e dei restanti raggi I, IV e V in toto, riducendo drasticamente
l'aggressività chirurgica e il successivo deficit”.
Il Tribunale accertava, quindi, la responsabilità professionale del chirurgo ortopedico dott. ritenendo, secondo il criterio del “più probabile che non”, che CP_2
l'intervento di amputazione del piede sinistro dell'attrice si fosse reso necessario, per ovviare alla precedente procedura di exeresi eseguita dal medico in maniera non corretta.
Il primo giudice affermava altresì la responsabilità solidale con il medico della
[...]
ai sensi dell'art. 1228 c.c., in virtù del contratto di spedalità Controparte_1 intercorso tra la predetta struttura sanitaria e l'attrice, ritenendo irrilevante la circostanza che il medico convenuto non fosse un dipendente della;
CP_1 affermava in proposito che “sebbene il dr. ia un medico libero professionista CP_2 che si avvale della per svolgere la propria attività Controparte_1 di chirurgo, egli deve ritenersi un ausiliario della struttura sanitaria, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della convenuta.” (pag. 10 sentenza). In ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice, il giudice di prime cure, condividendo integralmente le valutazioni del Collegio peritale, secondo cui
“Il danno attuale può essere valutato nella misura del 25% (venticinque per cento). Se
l'intervento fosse stato correttamente eseguito, i postumi sarebbe[ro] stati pari al 10%.
Ne consegue un danno differenziale pari al 15%”, facendo applicazione delle tabelle del
Tribunale di Milano (2021) e procedendo ad un aumento del 25% a titolo di personalizzazione del danno tenuto conto delle peculiarità specifica del caso concreto, quantificava il danno iatrogeno cd. differenziale nell'importo complessivo di euro
77.102,50.
Quanto ai danni patrimoniali chiesti dall'attrice, il Tribunale: determinava nella somma complessiva di euro 7.053,49 il danno patrimoniale per spese sanitarie;
escludeva il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica relativa all'attività di maestra di sci non avendo parte attrice fornito idonea prova riguardo al reddito da lavoro autonomo che assumeva avere percepito per tale attività; riconosceva all'attrice il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica relativa all'attività di commerciante, determinandolo nella somma di euro 37.705,56; non riconosceva alcuna somma per la sostituzione dell'auto precedente con una nuova avente il cambio automatico, non avendo parte attrice fornito alcuna prova di essere stata proprietaria prima dell'evento di un'autovettura e che questa non fosse dotata di cambio automatico;
riconosceva, infine, l'importo di € 2.000,00 per le spese legali stragiudiziali.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale condannava i convenuti
[...]
e dott. in via solidale, al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore di della somma di € 126.301,55. Controparte_4
Con riferimento alla domanda di regresso integrale formulata, in via subordinata, dalla nei confronti del medico, il primo giudice, richiamando i principi di diritto CP_1 enunciati dalla Corte di Cassazione nelle pronunce n. 29001/21 e n. 28987/19,
l'accoglieva nei limiti della quota del 50%, ripartendo la responsabilità tra la struttura sanitaria e medico in misura paritaria, secondo il criterio presuntivo di cui al combinato disposto degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., “in quanto la struttura sanitaria, eccettuata la prova della colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dalla paziente, non ha dimostrato la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, cioè che si è trattato di una grave, imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura si è obbligata.” (cfr. pag 30, 31 sentenza).
Il medico convenuto era quindi condannato a rifondere alla struttura sanitaria, nei limiti della quota di ½ 'tutte le somme che questa è tenuta in forza della presente decisione
a corrispondere all'attrice in virtù dell'obbligazione solidale dovrà corrispondere all'attrice in virtù dell'obbligazione solidale'.
Infine, per quanto concerneva il rapporto assicurativo del professionista, il Tribunale accoglieva la domanda di manleva proposta dal nei confronti della propria CP_2 compagnia di assicurazione per la responsabilità civile, , Controparte_7 limitatamente alla quota di responsabilità pari al 50% addebitata direttamente all'assicurato; rigettava, invece, la domanda dell'assicurato al rimborso delle proprie spese di lite in virtù di quanto previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di polizza secondo cui “La Società non riconosce le spese incontrate dall per legali o Parte_1 tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati”.
In applicazione del principio di soccombenza le parti convenute erano condannate in solido a rifondere le spese di lite della parte attrice, ivi comprese quelle di CTU e CTP;
erano invece interamente compensate le spese di lite tra le parti convenute (in relazione all'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale trasversale di manleva) e tra il medico e la propria assicurazione. Erano infine respinte le domande ex artt. 96 co I e
III c.p.c.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per il seguente motivo:
1) erroneità della paritaria ripartizione di responsabilità tra struttura sanitaria e medico nel rapporto interno tra coobbligati, ai fini del regresso;
conseguente erroneo accoglimento, soltanto nei limiti della quota del 50%, della domanda di manleva/regresso integrale richiesta dalla in via riconvenzionale nei CP_1 confronti del dott. sebbene dalle risultanze dell'espletata c.t.u. medico- CP_2 legale fosse emersa l'esclusiva responsabilità del medico nella causazione dei danni lamentati dall'attrice e benché alla Casa di cura non fosse stato imputato alcun inadempimento per le prestazioni di sua diretta spettanza inerenti le attrezzature messe a disposizione dell'ortopedico.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il dott. Controparte_2 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito sosteneva la correttezza della sentenza impugnata, di cui chiedeva l'integrale conferma.
Si costituiva altresì , eccependo anch'essa l'inammissibilità del Controparte_7 gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito contestava le censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Nessuna si costituiva per la parte appellata di cui, stante Controparte_4 il compiuto perfezionamento della notifica telematica, deve essere dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con l'ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. - In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata dagli appellati nelle rispettive comparse di costituzione e risposta e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. A tale proposito si rileva come di nessun rilievo può essere considerato il richiamo alla suddetta eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis
c.p.c.
2.Il perimetro della decisione - Prima di passare ad esaminare nel merito le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza impugnata, si deve innanzitutto precisare che non è oggetto di gravame la statuizione con cui il primo giudice, in punto di diritto, ha qualificato la responsabilità della struttura sanitaria e del medico convenuti, in termini contrattuali, affermando che l'art. 7 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli-Bianco), entrato in vigore successivamente ai fatti di causa, in assenza di una specifica disposizione transitoria, non aveva efficacia retroattiva e non poteva, dunque, applicarsi alla fattispecie in esame, verificatasi nel 2016.
Parimenti, non è in contestazione la statuizione con cui è stato affermato che il dott. doveva ritenersi “un ausiliario della struttura sanitaria, pur in assenza di un CP_2 rapporto di lavoro subordinato sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l'organizzazione aziendale della convenuta.” (pag. 10 sentenza).
Risulta, inoltre, estraneo a questo giudizio di gravame e, quindi coperto ormai dal giudicato, l'accertamento della condotta inadempiente e della responsabilità professionale dell'ortopedico dott. nell'esecuzione, sulla paziente Controparte_2
dell'intervento di exeresi, effettuato l'08.01.2016 presso la CP_4 [...]
del pari coperta da giudicato la quantificazione dei danni Controparte_1 patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore dell'attrice. Il dott. infatti, CP_2 non ha proposto appello incidentale avverso la pronuncia oggetto di gravame della quale ha chiesto l'integrale conferma, mentre l'attrice pur ritualmente citata nel CP_4 presente gravame, non si è costituita.
Infine, non sono oggetto di impugnazione, e sono quindi divenute definitive, sia la statuizione con cui il Tribunale ha accolto la domanda di manleva proposta dal nei confronti della terza chiamata - in forza della CP_2 Controparte_7 polizza stipulata in data 18.11.2015 a tutela della responsabilità professionale, e limitatamente alla quota di responsabilità pari al 50% addebitata direttamente all'assicurato - sia quella con cui la è stata dichiarata Controparte_1 solidalmente responsabile con il dott. ai sensi dell'art. 1228 c.c. CP_2
Tanto premesso, ciò che risulta controverso ed è oggetto del presente gravame, è la ripartizione paritaria della responsabilità, operata dal primo giudice tra detta struttura e il medico a livello di rapporto interno tra coobbligati, ai fini del regresso.
3.Il motivo di appello: la ripartizione interna della responsabilità e la domanda di manleva della nei confronti del medico - Con l'unico motivo di CP_1 appello, la lamenta l'errore del giudice di prime cure Controparte_1 nell'aver accolto soltanto nella misura del 50% la domanda di regresso/manleva avanzata in via subordinata e riconvenzionale dalla struttura convenuta nei confronti del dott. CP_2
Il Tribunale, dopo aver dichiarato la responsabilità solidale della e del CP_1 medico, e dopo aver richiamato le pronunce della Suprema Corte n. 29001/2021 e n.
28987/2019 in materia, così motivava la propria decisione in relazione ai rapporti interni tra i due condebitori (pag. 30 sentenza, paragrafo 4): “Diversamente, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico la responsabilità per colpa esclusiva di quest'ultimo – accertata nella vicenda sanitaria in oggetto, ove non sono state riscontrate negligenza e/o imperizia proprie e specifiche della Controparte_1
– va ripartita in misura paritaria in base ai sopra enunciati principi di diritto. Ciò in quanto la struttura sanitaria, eccettuata la prova della colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dalla paziente, non ha dimostrato la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, cioè che si è trattato di una grave, imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura si è obbligata. Ne discende, che la domanda riconvenzionale trasversale della convenuta di essere manlevata dal dr. da ogni pretesa risarcitoria dell'attrice deve accogliersi limitatamente alla CP_2 quota parte di responsabilità attribuibile a quest'ultimo nel rapporto interno tra le parti, pari al 50%.”
L'appellante ha contestato l'interpretazione data dal Tribunale alle richiamate pronunce della Cassazione, con particolare riferimento al ritenuto onere della struttura sanitaria di:
a) dimostrare - per ottenere l'integrale rivalsa verso il medico - non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma anche la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare - per superare la presunzione di parità delle quote di responsabilità, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta.
Parte appellante ha quindi dedotto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, la aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in virtù CP_1 dei summenzionati principi di diritto: l'esclusiva responsabilità del medico è stata accertata dal primo giudice e non è stata impugnata in questa sede, mentre per quanto concerne l'ulteriore presupposto (ovvero “la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”), ha evidenziato che dall'espletata CTU si evinceva come il dott.
pur avendo avuto tutti gli elementi (adeguata routine pre-chirurgica) per CP_2 effettuare in maniera corretta l'intervento di exeresi, ha adottato una tecnica chirurgica risultata del tutto errata e non conforme alle linee guida scientifiche in materia, mentre la ha posto in essere tutti gli accorgimenti necessari mettendo a CP_1 disposizione del paziente e del chirurgo il personale medico ausiliario, il personale para- medico e tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze, affinché l'intervento avesse un esito positivo, tanto che non è stato riscontrato alcun inadempimento a suo carico né da parte della paziente, né dal collegio peritale. Pertanto, sempre secondo la tesi dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto affermare, ai fini interni del regresso, l'esclusiva responsabilità del dott. e CP_2 accogliere integralmente la domanda di manleva/regresso.
Le censure non sono fondate per come di seguito specificato.
Va premesso come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, affermatosi già prima d'entrata in vigore della legge 24/17, la responsabilità della struttura sanitaria
è da ricondurre nell'alveo della responsabilità contrattuale, sul presupposto che l'accettazione del paziente nella struttura, ai fini del ricovero o di un intervento, comporta la conclusione di un contratto (cfr. Cass. n. 5939/1993; n. 4152/1995; n.
3492/2002; n. 11316/2003; n. 10297/2004; n.9085/2006).
In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive
(cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del SSN) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), anche una serie di obblighi “di protezione ed accessori”, quali la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze, che saranno poi utilizzate dai medici e dal personale dipendente (cfr. Cass., sez. Un., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. III,
11 maggio 2009, n. 10473; si devano anche Cass., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593,
Cass. Sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
La struttura sanitaria, pertanto, sia essa pubblica o anche clinica privata, è responsabile, per inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, ex art. 1218 c.c. e, in tal caso, risponderà del danno da disorganizzazione per violazione dell'obbligo accessorio, connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all'esatto adempimento della prestazione sanitaria (ex artt. 1175 e 1375 c.c.), ossia per i danni derivanti da carenze o disfunzioni organizzative (come quelle che interessano la sicurezza, la manutenzione delle attrezzature e dei macchinari, la vigilanza e la custodia dei pazienti e simili).
La struttura risponderà altresì, sempre in forza dell'art. 1228 c.c., per inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato e anche nel caso in cui questi risulti essere di fiducia (cfr. Cass. n. 10297/2004) dello stesso paziente o, comunque, scelto da questi (cfr. Cass. n. 13066/2004; n. 2042/2005). Non rileva infatti in alcun modo la circostanza per cui il medico che eseguì l'intervento chirurgico fosse o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura, né che lo stesso fosse stato scelto dal paziente ovvero fosse di sua fiducia, posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore verso il paziente (cfr. in tal senso, Cass., sez.
III, 11 maggio 1995, n. 5150; si vedano anche Cass., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103
e Cass., S.U., n. 9556/2002).
Sulla base dei suesposti approdi giurisprudenziali, dunque, la struttura presso la quale il medico ha operato, anche se non quale lavoratore dipendente di essa, risponde sempre del suo operato colpevole, anche se non sono state accertate – come nel caso di specie - altre cause concorrenti del danno al paziente legate all'inadeguatezza delle prestazioni fornite dalla struttura (ossia macchinari non idonei o non funzionanti, sala operatoria non a norma o non sterile etc.).
I medesimi principi sono stati ribaditi dalla Cassazione anche più di recente: “Il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto
l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità” (cfr.
Cass. ord n. 7074 del 15/03/2024).
La suddetta forma di responsabilità diretta della struttura sanitaria, per fatto proprio, fondata sull'operato dell'ausiliario, trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, la quale deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c. (cfr. Cass. n° 29001/2021).
La Suprema Corte ha in proposito affermato che “nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma
2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 29001 del 20/10/2021 cit.; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18610 del
22/09/2015).
In sostanza, dunque, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., considerato che la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (cfr. così Cass. n. 28987/2019).
Quindi, per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale, quale principio generale evincibile dagli artt. 1298 e 2055 c.c. non basta escludere la responsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivile esclusivamente alla condotta del medico, come sostiene erroneamente l'appellante, ma dovrà essere dimostrata “la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”. In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha inteso come 'condotta del tutto dissonante' del medico quella “abnorme”, ovvero del tutto “fuori dall'ordinario”, di “improbabile verificazione,” nonché completamente avulsa rispetto alle attività sanitarie normalmente svolte, quale ad esempio il caso di un “sanitario che esegua senza plausibile ragione un intervento di cardiochirurgia fuori dalla sala operatori dell'ospedale”, esempio citato dalla stessa
Suprema Corte nell'ordinanza n. 28987/2019. Diversamente, l'errore del medico commesso nello svolgimento di una delle ordinarie attività sanitarie, per quanto grave,
è riconducibile al rischio legato all'utilizzazione dell'operato di terzi ausiliari, che grava sulla struttura sanitaria.
Nel caso di specie, il fatto che il chirurgo abbia utilizzato delle tecniche operatorie errate non integra dunque una eccezionale ed imprevedibile devianza del sanitario, di talchè, come condivisibilmente statuito dal primo giudice, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c.
L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite - Le spese di lite seguono il principio della soccombenza dell'appellante nei confronti del nei cui confronti è stata spiegata la domanda di regresso;
CP_6 le stesse si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri del DM 55/14, così come aggiornati al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (da euro 52.000 ad euro 260.000 con riferimento all'importo per cui è stata esercitata in appello l'azione di regresso), dell'impegno difensivo prestato (medio) con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro 5.103,00 per fase decisionale, per complessive euro 9.991,00)
Devono invece essere compensate le spese di lite nei confronti di convenuta in CP_7 appello a titolo di litis denuntiatio, nei cui confronti non è stato spiegato nessun gravame.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna la a rifondere in favore di Controparte_1 CP_2
le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 9.991,00 per
[...] compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti di Controparte_7
;
[...]
4)ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni