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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/12/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2345/2025 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...] e ivi residente, in Viale C.F._1
Roma n. 153, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Nari, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa, P.zza De Gasperi n.4
e da
Parte_2 (Cod. Fisc. .), nata a [...], il [...], ivi residente, in Via C.F._2
Delle Carre n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Marchetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carrara (MS), Via Solferino n.2 ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da verbale dell'udienza di prima comparizione del 11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 01.10.2025, e , Parte_3 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale di Massa, esponendo: di aver contratto tra loro, il giorno 08.09.1991, matrimonio concordatario in Massa, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 1991, al n. 177, parte II, serie A;
che dalla loro unione coniugale è nato il figlio , in data 06.09.1994, maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente;
2 che in data 12.10.2021 il Tribunale di Massa, nel procedimento per separazione personale R.G. n. 1498/2020, era stata pronunciata sentenza parziale n. 648/2021 e poi,
a seguito di accordo intervenuto tra le parti, era stata emessa sentenza n. 637/ 2022
(pubblicata il 21/09/2022), contenente le condizioni di separazione;
di non essersi più riconciliati, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 2 lett.
b), della Legge 898/1970 e successive modificazioni, intendendo addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti e quindi senza necessità di previsione di condizioni a contenuto economico.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 01.12.1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del
1987 (ed, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di 12 mesi dalla data di comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'espressa dichiarazione di non intendere riconciliarsi, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis 51, comma 2, secondo inciso c.p.c., dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La concorde e reciproca dichiarazione dei ricorrenti di essere economicamente autosufficienti e di non necessitare di assegno divorzile di sorta attiene a diritti disponibili e può essere quindi recepita con la presente sentenza;
dovendosi, per il resto, darsi atto che non vi è luogo a provvedere sul concorso al mantenimento del figlio , Per_1 essendo lo stesso maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Per quanto non esplicitamente contemplata, deve ragionevolmente ritenersi che i ricorrenti abbiano inteso ribadire, quale condizione del divorzio, che essi vivranno
3 separatamente, facoltà già prevista nella sentenza di separazione giudiziale e della quale essi si sono del resto avvalsi, come si evince dai diversi indirizzi di residenza dei medesimi.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Massa, il 08.09.1991, da e , trascritto nei registri dello Stato Parte_3 Parte_2
Civile del medesimo Comune, anno 1991, al n. 177, parte II, serie A, alle seguenti condizioni:
- I Sig.ri e continueranno a vivere separati, sotto il più Parte_3 Parte_2 ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove ritenga opportuno la propria residenza, con l'unico reciproco obbligo di darsi comunicazione di ogni eventuale variazione della stessa residenza.
Dà atto che i Sig.ri e prestano reciproco consenso per il Parte_3 Parte_2 rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Dà atto che i sig.ri e si sono dichiarati Controparte_1 Parte_4 economicamente autosufficienti, non avendo più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro ed avendo già regolato ogni diverso aspetto di natura patrimoniale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
4 Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente estensore
Dott. Domenico Provenzano
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2345/2025 R.G.V.G., promosso congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...] e ivi residente, in Viale C.F._1
Roma n. 153, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Nari, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Massa, P.zza De Gasperi n.4
e da
Parte_2 (Cod. Fisc. .), nata a [...], il [...], ivi residente, in Via C.F._2
Delle Carre n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Marchetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carrara (MS), Via Solferino n.2 ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
Oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da verbale dell'udienza di prima comparizione del 11.12.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 01.10.2025, e , Parte_3 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale di Massa, esponendo: di aver contratto tra loro, il giorno 08.09.1991, matrimonio concordatario in Massa, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, anno 1991, al n. 177, parte II, serie A;
che dalla loro unione coniugale è nato il figlio , in data 06.09.1994, maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente;
2 che in data 12.10.2021 il Tribunale di Massa, nel procedimento per separazione personale R.G. n. 1498/2020, era stata pronunciata sentenza parziale n. 648/2021 e poi,
a seguito di accordo intervenuto tra le parti, era stata emessa sentenza n. 637/ 2022
(pubblicata il 21/09/2022), contenente le condizioni di separazione;
di non essersi più riconciliati, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 2 lett.
b), della Legge 898/1970 e successive modificazioni, intendendo addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti e quindi senza necessità di previsione di condizioni a contenuto economico.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dalla Legge 01.12.1970 n. 898, modificata dalla Legge n. 74 del
1987 (ed, ancor più recentemente, dalla L. n. 55/2015), posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per più di 12 mesi dalla data di comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale.
Lo stato di separazione protrattosi senza soluzione di continuità per il tempo stabilito ex lege, l'insistenza nel ricorso e l'espressa dichiarazione di non intendere riconciliarsi, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis 51, comma 2, secondo inciso c.p.c., dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
La concorde e reciproca dichiarazione dei ricorrenti di essere economicamente autosufficienti e di non necessitare di assegno divorzile di sorta attiene a diritti disponibili e può essere quindi recepita con la presente sentenza;
dovendosi, per il resto, darsi atto che non vi è luogo a provvedere sul concorso al mantenimento del figlio , Per_1 essendo lo stesso maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Per quanto non esplicitamente contemplata, deve ragionevolmente ritenersi che i ricorrenti abbiano inteso ribadire, quale condizione del divorzio, che essi vivranno
3 separatamente, facoltà già prevista nella sentenza di separazione giudiziale e della quale essi si sono del resto avvalsi, come si evince dai diversi indirizzi di residenza dei medesimi.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Massa, il 08.09.1991, da e , trascritto nei registri dello Stato Parte_3 Parte_2
Civile del medesimo Comune, anno 1991, al n. 177, parte II, serie A, alle seguenti condizioni:
- I Sig.ri e continueranno a vivere separati, sotto il più Parte_3 Parte_2 ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove ritenga opportuno la propria residenza, con l'unico reciproco obbligo di darsi comunicazione di ogni eventuale variazione della stessa residenza.
Dà atto che i Sig.ri e prestano reciproco consenso per il Parte_3 Parte_2 rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.
Dà atto che i sig.ri e si sono dichiarati Controparte_1 Parte_4 economicamente autosufficienti, non avendo più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro ed avendo già regolato ogni diverso aspetto di natura patrimoniale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei ricorrenti, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
4 Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 23.12.2025
Il Presidente estensore
Dott. Domenico Provenzano
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