Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2023, n. 2559
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Sentenza 25 ottobre 2023

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Il delitto di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi ovvero di dati non rispondenti al vero, di cui all'art. 5-septies, d.lgs. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere sia in un'unica condotta, idonea "ex se" ad integrarlo, sia nella reiterazione di più condotte omogenee, che dànno vita a uno stesso reato, sicché, in tal caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di esibizione di atti o documenti falsi ovvero di dati non rispondenti al vero, di cui all'art. 5-septies d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1990, n. 227, trova applicazione il disposto dell'art. 21, comma 3, legge 7 gennaio 1929, n. 4, a termini del quale assume rilievo il luogo in cui lo stesso è accertato, trattandosi di reato tributario contemplato da una legge finanziaria diversa dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

La parte che deduce l'inutilizzabilità della prova assunta in violazione del divieto di utilizzo di metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione del dichiarante, sancito dall'art. 188 cod. proc. pen., ha l'onere di dimostrare il concreto impiego di tali "metodi" e "tecniche" vietati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2023, n. 2559
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2559
    Data del deposito : 25 ottobre 2023

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