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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/11/2025, n. 4202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4202 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9005/2022 R.G., chiamato all'udienza del 10/11/2025, sostituito con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. B. Maviglia Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/8/2022, la ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000127236, notificata in data 2/8/2022, con la quale veniva ingiunto alla stessa, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, di pagare la complessiva somma di € 24.000,00
(successivamente rideterminata in autotutela), oltre spese di notifica, quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983, e ss.mm.ii. con riferimento all'annualità 2011.
La ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento opposto, eccependo la decadenza dalla potestà punitiva dell' ex art. 14 l. 689/81, in ragione della mancata CP_2 notifica del prodromico atto di contestazione, necessario per consentire all'interessato idonea difesa, nonché l'eventuale versamento spontaneo delle ritenute, onde evitare le sanzioni;
la prescrizione del diritto ex art. 28 della l. 689/81 nonché l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14, co. 6, l. n. 689/81, posto che il procedimento sanzionatorio era stato avviato tardivamente, oltre il termine di 90 giorni decorrente dal 6/2/2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016), a fronte del contestato omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità
2011. Infine, contestava l'ordinanza impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione nonché sotto quello dell'illegittima determinazione della sanzione, ritenuta anche sproporzionata rispetto all'importo omesso. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore distrattario.
Con provvedimento datato 8/9/2022, il Tribunale sospendeva, inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Si costituiva in giudizio l' con memoria di costituzione depositata in data CP_2
27/3/2023, impugnando e contestando gli avversi assunti e chiedendo la conferma dell'ordinanza, emessa sulla base della diffida accertativa notificata in data 19/6/2017, preceduta da altro atto di accertamento notificato in data 20/12/2012.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa revoca della sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, il rigetto del ricorso poiché infondato, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
in subordine, la rideterminazione della somma ingiunta nella misura eventualmente risultante, come dovuta in corso di causa, il tutto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
depositava provvedimento in autotutela cui seguiva un secondo, prodotto in data
7/5/2024, adottato dall'Istituto previdenziale in autotutela, di rettifica dell'atto opposto.
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 5/7/2024 per l'udienza dell'8/7/2024, la ricorrente sollevava eccezione di tardività della costituzione dell' resistente. CP_3
La causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo dello scrivente giudicante, veniva decisa all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., come da sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione di tardività della costituzione dell' sollevata dalla ricorrente è fondata. CP_2
Pag. 2 di 9 Ed invero, posto che l'udienza di prima comparizione veniva fissata per la data del
4/4/2023, il deposito della comparsa di costituzione è avvenuto in data 27/3/2023, ossia oltre il termine di 10 giorni precedenti la citata udienza, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
La relativa eccezione va, pertanto, accolta e la costituzione dell' va dichiarata CP_2 tardiva.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto in ragione delle motivazioni di seguito esposte.
L'illecito amministrativo oggetto di contestazione nell'ambito dell'ordinanza- ingiunzione opposta è quello di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 638/1983, relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
trattasi di illecito amministrativo omissivo a seguito della parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa per effetto dell'art. 3, comma 6, d.lgs. n.
8/2016.
In particolare, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, trattasi di contestazione relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali con riferimento all'annualità 2011.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 907/2025, pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, in data 7/10/2025, nell'ambito del giudizio, iscritto al n. 247/2025 R.G., instaurato tra le medesime parti del presente procedimento ed avente per oggetto una fattispecie speculare, dalle quali non vi è motivo di discostarsi: “8.1. Sulla questione giuridica controversa si è recentemente espressa la S.C. con plurime pronunce di tenore sfavorevole per l'Istituto (v. Cass., 7845/2025; 8784-8785-8786/2025; 8078/2025;
9015-9016/2025), che questa Corte condivide, non essendovi ragione per discostarsene.
In particolare, la S.C. ha chiarito (cfr. n. 8078/2025 del 27/03/2025) che il D.lgs. n. 8 del 2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che «le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso», ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che «l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
Pag. 3 di 9 del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi»
(comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che
l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che «l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti»(comma 4).
L'art. 6, d.lgs. n. 8 del 2016, stabilisce in forma assolutamente generale che «nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689»; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le «sanzioni amministrative previste dal presente decreto» debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, «si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso»: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che
l'art. 9, come già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare «gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti», vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981 (costantemente interpretato in giurisprudenza come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria: così ex multis Cass., 9456/2004 e Cass., 4345/2024).
Sul punto la Cassazione ha chiarito che "si tratta ... di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, legge nr. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche «la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere», in quanto «la previsione di un preciso limite
Pag. 4 di 9 temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale
e speciale», e la sua individuazione in un momento «non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.» (Corte cost. nr. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'«esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato», resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, 1. nr. 689 del 1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi «inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione» (così ancora Corte cost. nr. 151 del 2021, cit.)".
Sulla scorta di tali condivisibili argomentazioni, la S.C. ha confermato che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Igs. n. 8 del 2016 va letta alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689 del 1981 e che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989,
10412 del 1997, 7093 del 2003).
Ha poi scrutinato il caso - del tutto analogo a quello che ci occupa - in cui nessuna trasmissione degli atti risulti effettuata dall'autorità giudiziaria all evidenziando CP_2
Pag. 5 di 9 che "in tale ipotesi ... non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, né a fortiori a quello di cui all'art. 14, comma 2°, legge nr. 689 del 1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all' possa ridondare a danno dell'incolpato, CP_2 privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente
(Cass. S.U. nr. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge. In applicazione di tali principi, deriva che, se gli atti relativi al procedimento penale non risultano trasmessi all' , la decorrenza del termine di novanta giorni entro cui effettuare la CP_3 contestazione dell'addebito va collocata al momento di entrata in vigore del d. Igs. n. 8 del 2016 (6.2.2016) ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque CP_2
Pag. 6 di 9 avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione, salvo la dimostrazione della necessità di successivi e ulteriori accertamenti istruttori".
8.2. In applicazione dei suesposti ed ormai consolidati principi, va rilevato che correttamente il Tribunale ha individuato nell la parte processuale onerata di CP_2 provare il rispetto dei termini previsti a pena di decadenza, evidenziando che, nel caso di specie, l'Ente non aveva neppure dedotto se e quando gli atti, eventualmente trasmessi in sede penale, gli erano stati nuovamente inviati in sede amministrativa, né dimostrato che la notificazione della violazione era avvenuta in termini comunque ragionevoli, alla stregua di specifici accertamenti prodromici posti in essere nel relativo procedimento.
8.3. D'altro canto, è pacifico che la notifica della violazione è avvenuta in data
7.7.2017 ed è stata seguita da quella delle ordinanze-ingiunzione opposte in data
26.8.2022 - come accertato dal primo giudice sulla base della documentazione in atti e rimasto incontroverso in questa sede - sicché, avuto riguardo all'epoca di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016 (6.2.2016), la decadenza dal termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 cit. è certamente maturata e, conseguentemente, l'obbligazione di pagamento della sanzione è estinta.
8.4. Quanto alla doglianza concernente il mancato apprezzamento delle circostanze relative alla onerosità e complessità degli accertamenti che l' avrebbe dovuto CP_3 effettuare in relazione all'illecito depenalizzato, va innanzi tutto osservato che - come puntualmente eccepito da parte appellata - trattasi di elementi di fatto del tutto nuovi ed inediti, perché mai neppure accennati negli atti difensivi di primo grado, ove l' si CP_2 era limitato a sostenere che l'accertamento era stato notificato il 7.7.2017, preceduto dalla notificazione di altro atto interruttivo del 2014, nel quale si avvertiva la controparte della irrogazione di sanzione amministrativa in caso di mancato pagamento entro il termine di tre mesi (cfr. pag. 11 della memoria di costituzione in atti).
Va pure evidenziato che l' , senza alcun riferimento ad indagini strumentali alla CP_3 determinazione della sanzione, espressamente precisava di avere regolarmente notificato al trasgressore, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione, un provvedimento
Pag. 7 di 9 di accertamento della violazione contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNI-EMENS trasmessi dal ricorrente.
Tanto a riprova che l' fosse in possesso di tutti i dati necessari ai fini di una CP_2 tempestiva contestazione, in quanto nelle condizioni di ricavare la debenza e
l'ammontare dei contributi dalle stesse dichiarazioni periodiche trasmesse dall'interessata; circostanza, questa, in definitiva, pure attestata nella diffida in atti, laddove si fa presente che l'inadempienza all'obbligo di versamento delle ritenute era emersa da una semplice verifica negli archivi sui modelli UNI-EMENS aziendali.
Del resto, a ben vedere, anche in questa sede di gravame, l' nulla deduce in modo CP_2 specifico e circostanziato a proposito di un'eventuale istruttoria, necessaria per
l'accertamento dei singoli fatti ascritti all'odierna appellata, dal momento che tutte le considerazioni svolte nell'atto di appello si esauriscono in una ricostruzione di massima dell'iter amministrativo gestito dall'Istituto a seguito della depenalizzazione dell'illecito e, quindi, del tutto disancorate dal caso di specie”.
Alla stregua delle motivazioni che precedono e facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato alla fattispecie sottoposta la vaglio del Tribunale, va osservato che costituisce circostanza pacifica – in quanto incontestata - quella secondo cui la diffida accertativa dell' è datata 3/5/2017 ed è stata notificata soltanto in data CP_2
19/6/2017 (cfr. all. memoria ), così come incontestata appare la circostanza che CP_2 essa sia stata seguita dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta in data 2/8/2022
(cfr. all. memoria ); ne discende che, avuto riguardo all'epoca di entrata in vigore CP_2 del D.lgs. 8/2016 (6/2/2016) e tenuto conto che, dalla piana lettura della diffida accertativa, nella cui premessa è specificato che la verifica è stata disposta dall' nei CP_2 propri archivi (“da una verifica nei nostri archivi…”), tutti i dati erano in possesso dell'Istituto previdenziale e l'accertamento delle violazioni non abbia richiesto all' CP_2 alcuna attività istruttoria.
Deve, pertanto, ritenersi che l' sia incorso nella decadenza dall'esercizio della CP_2 potestà sanzionatoria per gli illeciti relativi all'annualità 2011, essendo evidentemente decorso il termine di novanta giorni dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n.
8/2016 (6/2/2016) ed essendo emerso, dal vaglio di merito, che, in concreto,
Pag. 8 di 9 l'accertamento della violazione non ha richiesto da parte dell' alcuna attività CP_2 istruttoria.
Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
In considerazione della complessità della questione giuridica affrontata, in merito alla quale si è registrato un vivace contrasto giurisprudenziale, risolto dalla giurisprudenza di legittimità solamente in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/8/2022 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_2
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000127236;
-compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Bari, 10/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9005/2022 R.G., chiamato all'udienza del 10/11/2025, sostituito con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. B. Maviglia Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/8/2022, la ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000127236, notificata in data 2/8/2022, con la quale veniva ingiunto alla stessa, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, di pagare la complessiva somma di € 24.000,00
(successivamente rideterminata in autotutela), oltre spese di notifica, quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l. n. 638/1983, e ss.mm.ii. con riferimento all'annualità 2011.
La ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento opposto, eccependo la decadenza dalla potestà punitiva dell' ex art. 14 l. 689/81, in ragione della mancata CP_2 notifica del prodromico atto di contestazione, necessario per consentire all'interessato idonea difesa, nonché l'eventuale versamento spontaneo delle ritenute, onde evitare le sanzioni;
la prescrizione del diritto ex art. 28 della l. 689/81 nonché l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14, co. 6, l. n. 689/81, posto che il procedimento sanzionatorio era stato avviato tardivamente, oltre il termine di 90 giorni decorrente dal 6/2/2016 (data di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016), a fronte del contestato omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità
2011. Infine, contestava l'ordinanza impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione nonché sotto quello dell'illegittima determinazione della sanzione, ritenuta anche sproporzionata rispetto all'importo omesso. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore distrattario.
Con provvedimento datato 8/9/2022, il Tribunale sospendeva, inaudita altera parte,
l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Si costituiva in giudizio l' con memoria di costituzione depositata in data CP_2
27/3/2023, impugnando e contestando gli avversi assunti e chiedendo la conferma dell'ordinanza, emessa sulla base della diffida accertativa notificata in data 19/6/2017, preceduta da altro atto di accertamento notificato in data 20/12/2012.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa revoca della sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata ordinanza-ingiunzione, il rigetto del ricorso poiché infondato, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
in subordine, la rideterminazione della somma ingiunta nella misura eventualmente risultante, come dovuta in corso di causa, il tutto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
depositava provvedimento in autotutela cui seguiva un secondo, prodotto in data
7/5/2024, adottato dall'Istituto previdenziale in autotutela, di rettifica dell'atto opposto.
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 5/7/2024 per l'udienza dell'8/7/2024, la ricorrente sollevava eccezione di tardività della costituzione dell' resistente. CP_3
La causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo dello scrivente giudicante, veniva decisa all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., come da sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione di tardività della costituzione dell' sollevata dalla ricorrente è fondata. CP_2
Pag. 2 di 9 Ed invero, posto che l'udienza di prima comparizione veniva fissata per la data del
4/4/2023, il deposito della comparsa di costituzione è avvenuto in data 27/3/2023, ossia oltre il termine di 10 giorni precedenti la citata udienza, ai sensi dell'art. 416 c.p.c.
La relativa eccezione va, pertanto, accolta e la costituzione dell' va dichiarata CP_2 tardiva.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto in ragione delle motivazioni di seguito esposte.
L'illecito amministrativo oggetto di contestazione nell'ambito dell'ordinanza- ingiunzione opposta è quello di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla l.n. 638/1983, relativo all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti;
trattasi di illecito amministrativo omissivo a seguito della parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa per effetto dell'art. 3, comma 6, d.lgs. n.
8/2016.
In particolare, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, trattasi di contestazione relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali con riferimento all'annualità 2011.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 907/2025, pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, in data 7/10/2025, nell'ambito del giudizio, iscritto al n. 247/2025 R.G., instaurato tra le medesime parti del presente procedimento ed avente per oggetto una fattispecie speculare, dalle quali non vi è motivo di discostarsi: “8.1. Sulla questione giuridica controversa si è recentemente espressa la S.C. con plurime pronunce di tenore sfavorevole per l'Istituto (v. Cass., 7845/2025; 8784-8785-8786/2025; 8078/2025;
9015-9016/2025), che questa Corte condivide, non essendovi ragione per discostarsene.
In particolare, la S.C. ha chiarito (cfr. n. 8078/2025 del 27/03/2025) che il D.lgs. n. 8 del 2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che «le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso», ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che «l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
Pag. 3 di 9 del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi»
(comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che
l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che «l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti»(comma 4).
L'art. 6, d.lgs. n. 8 del 2016, stabilisce in forma assolutamente generale che «nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689»; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le «sanzioni amministrative previste dal presente decreto» debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, «si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso»: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che
l'art. 9, come già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare «gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti», vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981 (costantemente interpretato in giurisprudenza come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria: così ex multis Cass., 9456/2004 e Cass., 4345/2024).
Sul punto la Cassazione ha chiarito che "si tratta ... di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, legge nr. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche «la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere», in quanto «la previsione di un preciso limite
Pag. 4 di 9 temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale
e speciale», e la sua individuazione in un momento «non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.» (Corte cost. nr. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'«esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato», resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, 1. nr. 689 del 1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi «inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione» (così ancora Corte cost. nr. 151 del 2021, cit.)".
Sulla scorta di tali condivisibili argomentazioni, la S.C. ha confermato che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Igs. n. 8 del 2016 va letta alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689 del 1981 e che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989,
10412 del 1997, 7093 del 2003).
Ha poi scrutinato il caso - del tutto analogo a quello che ci occupa - in cui nessuna trasmissione degli atti risulti effettuata dall'autorità giudiziaria all evidenziando CP_2
Pag. 5 di 9 che "in tale ipotesi ... non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8 del 2016, né a fortiori a quello di cui all'art. 14, comma 2°, legge nr. 689 del 1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all' possa ridondare a danno dell'incolpato, CP_2 privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente
(Cass. S.U. nr. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge. In applicazione di tali principi, deriva che, se gli atti relativi al procedimento penale non risultano trasmessi all' , la decorrenza del termine di novanta giorni entro cui effettuare la CP_3 contestazione dell'addebito va collocata al momento di entrata in vigore del d. Igs. n. 8 del 2016 (6.2.2016) ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque CP_2
Pag. 6 di 9 avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione, salvo la dimostrazione della necessità di successivi e ulteriori accertamenti istruttori".
8.2. In applicazione dei suesposti ed ormai consolidati principi, va rilevato che correttamente il Tribunale ha individuato nell la parte processuale onerata di CP_2 provare il rispetto dei termini previsti a pena di decadenza, evidenziando che, nel caso di specie, l'Ente non aveva neppure dedotto se e quando gli atti, eventualmente trasmessi in sede penale, gli erano stati nuovamente inviati in sede amministrativa, né dimostrato che la notificazione della violazione era avvenuta in termini comunque ragionevoli, alla stregua di specifici accertamenti prodromici posti in essere nel relativo procedimento.
8.3. D'altro canto, è pacifico che la notifica della violazione è avvenuta in data
7.7.2017 ed è stata seguita da quella delle ordinanze-ingiunzione opposte in data
26.8.2022 - come accertato dal primo giudice sulla base della documentazione in atti e rimasto incontroverso in questa sede - sicché, avuto riguardo all'epoca di entrata in vigore del D.lgs. 8/2016 (6.2.2016), la decadenza dal termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 cit. è certamente maturata e, conseguentemente, l'obbligazione di pagamento della sanzione è estinta.
8.4. Quanto alla doglianza concernente il mancato apprezzamento delle circostanze relative alla onerosità e complessità degli accertamenti che l' avrebbe dovuto CP_3 effettuare in relazione all'illecito depenalizzato, va innanzi tutto osservato che - come puntualmente eccepito da parte appellata - trattasi di elementi di fatto del tutto nuovi ed inediti, perché mai neppure accennati negli atti difensivi di primo grado, ove l' si CP_2 era limitato a sostenere che l'accertamento era stato notificato il 7.7.2017, preceduto dalla notificazione di altro atto interruttivo del 2014, nel quale si avvertiva la controparte della irrogazione di sanzione amministrativa in caso di mancato pagamento entro il termine di tre mesi (cfr. pag. 11 della memoria di costituzione in atti).
Va pure evidenziato che l' , senza alcun riferimento ad indagini strumentali alla CP_3 determinazione della sanzione, espressamente precisava di avere regolarmente notificato al trasgressore, prima di emettere l'ordinanza ingiunzione, un provvedimento
Pag. 7 di 9 di accertamento della violazione contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi UNI-EMENS trasmessi dal ricorrente.
Tanto a riprova che l' fosse in possesso di tutti i dati necessari ai fini di una CP_2 tempestiva contestazione, in quanto nelle condizioni di ricavare la debenza e
l'ammontare dei contributi dalle stesse dichiarazioni periodiche trasmesse dall'interessata; circostanza, questa, in definitiva, pure attestata nella diffida in atti, laddove si fa presente che l'inadempienza all'obbligo di versamento delle ritenute era emersa da una semplice verifica negli archivi sui modelli UNI-EMENS aziendali.
Del resto, a ben vedere, anche in questa sede di gravame, l' nulla deduce in modo CP_2 specifico e circostanziato a proposito di un'eventuale istruttoria, necessaria per
l'accertamento dei singoli fatti ascritti all'odierna appellata, dal momento che tutte le considerazioni svolte nell'atto di appello si esauriscono in una ricostruzione di massima dell'iter amministrativo gestito dall'Istituto a seguito della depenalizzazione dell'illecito e, quindi, del tutto disancorate dal caso di specie”.
Alla stregua delle motivazioni che precedono e facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato alla fattispecie sottoposta la vaglio del Tribunale, va osservato che costituisce circostanza pacifica – in quanto incontestata - quella secondo cui la diffida accertativa dell' è datata 3/5/2017 ed è stata notificata soltanto in data CP_2
19/6/2017 (cfr. all. memoria ), così come incontestata appare la circostanza che CP_2 essa sia stata seguita dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta in data 2/8/2022
(cfr. all. memoria ); ne discende che, avuto riguardo all'epoca di entrata in vigore CP_2 del D.lgs. 8/2016 (6/2/2016) e tenuto conto che, dalla piana lettura della diffida accertativa, nella cui premessa è specificato che la verifica è stata disposta dall' nei CP_2 propri archivi (“da una verifica nei nostri archivi…”), tutti i dati erano in possesso dell'Istituto previdenziale e l'accertamento delle violazioni non abbia richiesto all' CP_2 alcuna attività istruttoria.
Deve, pertanto, ritenersi che l' sia incorso nella decadenza dall'esercizio della CP_2 potestà sanzionatoria per gli illeciti relativi all'annualità 2011, essendo evidentemente decorso il termine di novanta giorni dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n.
8/2016 (6/2/2016) ed essendo emerso, dal vaglio di merito, che, in concreto,
Pag. 8 di 9 l'accertamento della violazione non ha richiesto da parte dell' alcuna attività CP_2 istruttoria.
Ne consegue l'accoglimento della promossa opposizione, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
In considerazione della complessità della questione giuridica affrontata, in merito alla quale si è registrato un vivace contrasto giurisprudenziale, risolto dalla giurisprudenza di legittimità solamente in epoca successiva all'introduzione del presente giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 25/8/2022 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_2
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000127236;
-compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Bari, 10/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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