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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 13.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 11.12.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2573 del ruolo generale per l'anno 2022, promossa da
1. , nata a [...], il [...]; Controparte_1
2. nata a [...], il [...]; CP_2
3. nato a [...], [...]; Parte_1
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Mirabello n. 19, presso lo Studio
dell'Avv. Valerio FEMIA, che li rappresenta e difende in forza di procure speciali in calce ai ricorsi introduttivi;
ricorrenti
contro
4. , in persona del Controparte_3
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice
Guglielmo, presso l'Ufficio Scolastico Territoriale rappresentato e CP_4
difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1°, c.p.c., dalla Dott.ssa Marzia NIEDDU
pagina 1 e dalla Dott.ssa in forza di delega in calce alla memoria di Controparte_5
costituzione di nuovo Difensore;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“Piaccia all'On. le Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro,
1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pieno
riconoscimento economico dell'intero periodo di lavoro svolto, come meglio
indicato nella premessa del ricorso, sia del servizio pre ruolo sia del servizio
svolto dalla data di immissione in ruolo ad oggi, con inquadramento ai fini
retributivi e della progressione economica nell'area C profilo - professionale di
Coordinatore Amministrativo, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte
dai predetti;
2) e per l'effetto condannare le amministrazioni resistenti ad attribuire ai
ricorrenti la qualifica funzionale di Coordinatore Amministrativo – area C del
CCNL scuola, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ai fini economici
per la determinazione della progressione economica e della fascia stipendiale,
nonché condannare le resistenti al pagamento delle differenze retributive in base
alle tabelle stipendiali del Ccnl scuola, oltre interessi e rivalutazione e alla
rettifica del decreto di ricostruzione della carriera e stato matricolare ai fini,
economici, oltre al riconoscimento dell'intero servizio di cui sopra ai fini
dell'adeguamento dell'attuale trattamento stipendiale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto
avvocato antistatario”.
pagina 2 Nell'interesse dell'Ente resistente:
“si conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto Controparte_1 CP_2 Parte_1
ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti della
[...]
, al fine di ottenere il Controparte_6
riconoscimento del livello C, profilo professionale di coordinatore amministrativo,
e vedere condannata la datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e alla rettifica del decreto di ricostruzione della carriera e dello stato matricolare.
In specie, essi hanno rappresentato:
− che, prima dell'immissione in ruolo alle dipendenze del convenuto
, essi ricorrenti avevano prestato servizio per un ventennio nel CP_3
profilo di assistente amministrativo con plurimi contratti a tempo determinato;
− che, nonostante l'inquadramento nel profilo professionale A.T.A. – Area
B, essi ricorrenti hanno sempre svolto mansioni riconducibili all'area immediatamente superiore (area C), propria della figura del coordinatore amministrativo, avendo svolto e tuttora svolgendo attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile, di ragioneria e di economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche;
− di essere, per quanto sopra, in base a tale inquadramento, creditori di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, come da C.C.N.L. scuola vigente.
pagina 3
2. Il e l Controparte_3 [...]
si sono costituiti in Controparte_6
giudizio, chiedendo il rigetto delle domande.
3. La causa è stata istruita con prova orale e produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, nella decisione della presente controversia deve trovare applicazione il principio della ragione più liquida nell'affrontare le diverse questioni giuridiche che vengono in considerazione.
Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico - sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -
anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nella presente controversia, infatti, si può fare a meno di esaminare l'eccezione con cui il resistente si è opposto alla qualifica formale come testi dei CP_3
soggetti sentiti nel corso del giudizio e alla prova come dedotta dai ricorrenti e ammessa dal Giudice, in ragione dell'infondatezza della stessa domanda dei ricorrenti.
Ad ogni modo, esaminate le conte conclusionali di parte ricorrente, giova rammentare la totale irrilevanza, se non quale mera irregolarità, della mancata
pagina 4 prestazione del giuramento anche da parte dei testimoni e comunque delle persone sentite nel corso dell'udienza del 18.09.2025.
Con la conseguenza che non è possibile desumere la qualità di parte delle persone sentite dalla mancata prestazione di giuramento (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez.
III, 24.10.2007, n. 22330, per cui “La mancata prestazione
del giuramento prescritto dall'art. 251 cod. proc. civ. non comporta, in difetto di
espressa comminatoria di legge, la nullità della prova testimoniale, in quanto
il giuramento medesimo non costituisce un requisito indispensabile affinché l'atto
raggiunga lo scopo cui è destinato”).
Tra l'altro, nel caso che ci occupa nel presente giudizio, i ricorrenti non hanno mai dedotto, all'evidenza, prova per testi entro lo spirare delle preclusioni probatorie e le persone sentite nel corso dell'udienza menzionata del 18.09.2025 sono state audite esclusivamente nell'esercizio dei poteri ex officio di cui all'art. 421 c.p.c.
5. Nel merito, infatti, le domande proposte da Controparte_1
e sono infondate e devono essere rigettate. CP_2 Parte_1
Le parti ricorrenti, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato col nei termini precisati nel ricorso, hanno lamentato il CP_7
mancato riconoscimento del livello C, del C.C.N.L. applicato al rapporto per avere, durante l'intero rapporto di lavoro, svolto le mansioni di Coordinatore
Amministrativo.
È, quindi, onere di e Controparte_1 CP_2 Parte_1
provare la sussistenza di tale rapporto e il suo svolgimento nei termini e con le modalità allegati nel ricorso introduttivo.
pagina 5 Anzitutto, deve osservarsi come sia pacifico tra le parti, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che i ricorrenti lavorassero, ancora all'epoca della proposizione del ricorso che ha introdotto questo giudizio, alle dipendenze del CP_7
È stato, inoltre, documentalmente provato che, in particolare, alla data del
01.07.2019, vantasse un anzianità di servizio giuridica ed economica nel CP_1
profilo di assistente amministrativo di anni 21 mesi 08 giorni 21 con una posizione stipendiale di anni 21 (Normativa di riferimento CCNL 2016-2018)
(doc. 1A e 2A, prodotti col ricorso introduttivo).
È pure in atti che, alla data del 01.01.2009, vantasse un anzianità di CP_2
servizio giuridica ed economica di anni 9 mesi 08 giorni 04 (Normativa di riferimento CCNL 2016-2018) con posizione stipendiale classe 9 e che dal luglio
2022 era stata collocata nella fascia stipendiale classe 21 (cfr. stato matricolare e cedolino: doc. 1C e 2C, prodotti col ricorso introduttivo).
Infine, è di evidenza documentale che al 01.04.2018 vantasse un anzianità Pt_1
di servizio giuridica ed economica di anni 28 mesi 3 giorni 00 (Normativa di riferimento CCNL 2016-2018) con una posizione stipendiale di anni 28 e che dal luglio 2022 era stato collocato nella fascia stipendiale classe come risulta dall'ultimo cedolino stipendiale (cfr. stato matricolare e cedolino, docc. 1D e 2D,
prodotti col ricorso introduttivo).
Nel corso dell'istruttoria, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., sono stati sentiti dal Giudice, i Dirigenti scolastici e i D.S.G.A. degli Istituti ove erano stati addetti e all'epoca Controparte_1 CP_2 Parte_1
della loro immissione in ruolo.
I Dirigenti e i D.S.G.A., tutti sentiti nell'udienza del 18.09.2025, in maniera coerente, hanno dichiarato che e Controparte_1 CP_2
pagina 6 hanno sempre svolto, in prevalenza, compiti e mansioni Parte_1
riconducibili all'area B, profilo professionale A.T.A.
In particolare, devono considerarsi, con riferimento alla posizione del ricorrente
, esaustive le dichiarazioni di , Dirigente Scolastico Pt_1 Testimone_1
dell'Istituto Comprensivo di VI dal settembre 2020 e di Persona_1
, D.S.G.A. presso lo stesso Istituto dall'a.s. 2020/2021 fino all'a.s.
[...]
2023/2024.
ha, anzitutto, affermato essere falso che si fosse mai Testimone_1 Pt_1
occupato di definire ed eseguire atti a carattere amministrativo, contabile, di ragioneria e di economato e che, in realtà, il ricorrente era stato impegnato nell'elaborazione della ricostruzione di carriera, nell'utilizzo del sistema
PASSWEB per il trattamento pensionistico del personale della scuola, nella ricostruzione del trattamento economico percepito dal dipendente nel corso della carriera lavorativa, nel riscatto, nella ricongiunzione e nel computo, con la precisazione che “la responsabilità degli atti era la mia e della D.S.G.A.
COLOMBU, era un esecutore, un compilatore di pratiche, era un'attività Pt_1
la sua di mero inserimento dati”.
Il teste ha inoltre escluso che fosse mai stato responsabile di Tes_1 Pt_1
procedimento per tutto ciò che concerne il calcolo e la liquidazione degli stipendi del personale docente e non docente, nonché dei compensi accessori e di indennità
varie ovvero del calcolo e del versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, nonché della redazione delle dichiarazioni fiscali e contributive mensili e annuali.
Inoltre, ha affermato essere vero che il ricorrente all'interno del Testimone_1
suo lavoro di segreteria si fosse occupato di graduatorie del personale docente e
pagina 7 A.T.A., inserimento dati al SIDI, provvedimenti e atti inerenti alla carriera del personale, ricostruzioni di carriera, pensionamenti, ma “fermo restando quanto
già detto a proposito della responsabilità. era un mero compilatore, la Pt_1
firma e la paternità degli atti è la mia”.
Infine, ha negato che si fosse mai occupato degli Testimone_1 Pt_1
adempimenti fiscali che richiedono la trasmissione telematica e il trattamento dei dati con software diversi (C.U.D., 770, I.R.A.P., I.N.P.S., I.N.P.D.A.P., SAUL,
ecc.). e degli altri adempimenti quali ad esempio quelli connessi alla disciplina del codice della privacy (d.lgs196/2003), quelli relativi alla l. 107/2015 sulla cd.
buona scuola e quelli relativi alla previdenza complementare (fondo scuola cd.
ESPERO), precisando che “l'attività di costituzione della graduatoria è
materialmente l'inserimento di dati su un foglio di excel (al tempo in cui c'era
, oggi ci sono software appositi) e del calcolo dei conteggi sulla Parte_1
base ad es. dell'anzianità di servizio, requisiti per la legge 104, io poi, previo
controllo, me ne assumo la responsabilità firmandolo.
Quanto alla ricostruzione di carriera, si occupava del calcolo degli anni di Pt_1
servizio previa acquisizione dei certificati di servizio forniti dagli stessi
insegnanti. Previa verifica me ne assumo poi la responsabilità”.
Ancora, , D.S.G.A. presso l'Istituto comprensivo di Persona_1
VI dall'a.s. 2020/2021 fino all'a.s. 2023/2024, ha reso dichiarazioni coerenti con quelle già rese dal Dirigente a proposito dei compiti del Tes_1
ricorrente, con la seguente precisazione: “non solo apponevo la firma di
competenza ma verificavo anche tutta la documentazione e l'iter seguito per
l'elaborazione del provvedimento per controllarne la correttezza”; ella ha poi continuato, rammentando che “quanto al coordinamento del Parte_1
pagina 8 personale, non se ne è mai occupato nei fatti, ma era un incarico formale che era
finalizzato a permettergli di acquisire un incentivo di coordinamento dal fondo di
istituto, poiché era l'assistente più anziano”.
Venendo poi alla posizione della ricorrente Controparte_1 Tes_2
sentita in qualità di ex D.S.G.A. dell'Istituto “PASCOLI-NIVOLA”
[...]
di Assemini dal 01.09.2020 all'aprile 2023, ha riferito che la ricorrente CP_1
“era affidata all'ufficio del personale, quindi, ragioneria ed economato non erano
tra le sue competenze” e che, invece, fosse vero che si era occupata del CP_1
caricamento e dell'elaborazione dei dati relativi al trattamento pensionistico, alla ricostruzione di carriera e gli altri aspetti, avendo ella avuto a diposizione i fascicoli del personale, ma che “la responsabilità era comunque del Dirigente. È
falso che utilizzasse PASSWEB”.
La ex D.S.G.A. MACCIONI ha poi ribadito che, al di là dell'inserimento e dell'elaborazione dei dati, “tutti i documenti non potevano essere ricontrollati da
me personalmente per ragioni materiali di tempo ma me ne assumevo la
paternità, fermo restando che la responsabilità era poi del dirigente”.
Altresì, ha riconosciuto essere vero che anche le Testimone_2
comunicazioni relative al rapporto di lavoro, quali , chiamata alle CP_8
supplenze rientravano tra le competenze dell'ufficio del personale e quindi anche di con la precisazione che “le attività della scuola sono portati avanti CP_1
dalla dirigenza con l'ausilio del personale amministrativo” e che, in ogni caso,
che non era mai stata responsabile di alcun procedimento di calcolo e la CP_1
liquidazione degli stipendi essendo la stessa una responsabilità della ragioneria dello Stato, così come il calcolo delle competenze accessorie e calcolo delle ritenute fiscali che sono, invece, di competenza del D.S.G.A.
pagina 9 La teste ha rammentato, sotto questo punto di vista, che ella non Tes_2
aveva e non ha a disposizione un ufficio contabile e che tuttalpiù ella riceve
“supporto dalla segreteria, quanto a dati, cose del genere, ma non certo sulla
elaborazione. Certamente tale era la situazione nel periodo in cui io ho operato”.
ha, infine, riferito che tutto il personale della scuola è Testimone_2
tenuto all'osservanza del codice dalla privacy e che le pratiche relative alla l.
107/2015, erano assegnate a “fermo restando la responsabilità finale del CP_1
Dirigente, relativamente alla scelta e al pagamento dei docenti dei progetti legati
alla Buona scuola, così come dell'elaborazione dei progetti in parola.
Preciso che il Fondo Espero all'epoca non era praticato nella scuola in cui
lavoravo, l'ho scoperta dopo”.
Venendo poi alla posizione della ricorrente , nella stessa udienza CP_2
del 18.09.2025, è stato sentito , nella sua qualità di Dirigente Tes_3
Scolastico dell'Istituto superiore “ZAPPA-PITAGORA” di Isili, sin dall'anno
2007, il quale ha dichiarato che è in congedo dal lavoro da circa un anno CP_2
e che, in passato, la sua attività di lavoro quotidiana era stata la definizione e l'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile, di ragioneria e di economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche.
ha, inoltre, rammentato che l'elaborazione della ricostruzione di Tes_3
carriera, l'utilizzo del sistema PASSWEB per il trattamento pensionistico del personale della scuola, la ricostruzione del trattamento economico percepito dal dipendente nel corso della carriera lavorativa, il riscatto, la ricongiunzione e il computo, sono svolte dal D.S.G.A, che al più “le ha svolte con la sua [di
MEREU, ndr.] collaborazione”.
pagina 10 Ancora, ha affermato essere vero che si occupasse del Tes_3 CP_2
procedimento per tutto ciò che concerne il calcolo e la liquidazione degli stipendi del personale docente e non docente, nonché dei compensi accessori e di indennità
varie; si occupa, inoltre, del calcolo e del versamento delle ritenute fiscali,
previdenziali e assistenziali, nonché della redazione delle dichiarazioni fiscali e contributive mensili e annuali, ma ha sottolineato che la ricorrente non è Tes_3
mai stata responsabile del procedimento.
Nello stesso senso, il ha riferito che la ricorrente, all'interno del suo lavoro Tes_3
di segreteria, si occupasse di graduatorie del personale docente e A.T.A.,
inserimento dati al SIDI, provvedimenti e atti inerenti alla carriera del personale,
ricostruzioni di carriera, pensionamenti, adempimenti fiscali, ecc. che richiedono la trasmissione telematica e il trattamento dei dati con software diversi (C.U.D.,
770, IRAP, INPS, INPDAP Saul ecc.) e altri adempimenti quali ad esempio quelli connessi alla disciplina del codice della privacy (d.lgs. 196/2003), quelli relativi alla l. 107/2015 sulla cd. Buona Scuola e quelli relativi alla previdenza complementare (cd. Fondo Scuola ESPERO), con la specifica indicazione che
“se ne occupa con la supervisione del D.S.G.A.”. CP_2
E, ancora, ha ricordato che, nello svolgimento delle sue mansioni, Tes_3
“Non è responsabile, tant'è che quando si occupava della redazione CP_2
degli atti menzionati, alla chiusura dell'atto, al momento della firma, chiamava
me o il DSGA per il controllo del contenuto dell'atto prima della firma stesa;
il
ruolo della ricorrente era di studio e nell'elaborazione dei dati, affiancata dal
sottoscritto o dal DSGA per il completamento della pratica in considerazione”.
Infine, sempre con riferimento alla posizione di , è stato sentito CP_2 Tes_4
in qualità di D.S.G.A. nel 2022 dell'Istituto “ZAPPA-PITAGORA” di
[...]
pagina 11 Isili, il quale ha reso dichiarazioni coerenti a quelle di , con la Tes_3
precisazione che egli era “il responsabile e lei [ ndr.] mi CP_2
affiancava, studiava le pratiche, io mi occupavo principalmente dei bilanci della
scuola e loro mi aiutavano nelle citate mansioni, io davo sempre l'occhiata finale
e la fine. Il personale della segreteria, tra cui la e tale CP_2 Persona_2
assistente amministrativa nella categoria economica superiore rispetto a
, penso di ricordare, mi ha dato una grossa mano di aiuto. [...] CP_2 [...]
, ndr.] aveva seguito anche il corso PASSWEB, con la precisazione che CP_2
collaboravano per la stesura di questi atti, come ha sempre fatto, che io sappia, e
poi la responsabilità finale era la mia in ogni caso. [...] [ ndr.] CP_2
Non era responsabile del procedimento, però collaborava nei termini sopra
precisati”.
Si tratta di soggetti auditi nel presente giudizio da ritenersi disinteressati, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, oltre che per la loro coerenza, per la loro diretta conoscenza delle persone dei ricorrenti e dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici scolastici in cui costoro erano stati e sono impiegati.
Tuttavia, come già accennato, dalle deposizioni testimoniali acquisite in corso di causa non è emerso alcun dato utile che conforti e riempia di contenuti quanto sostenuto da e circa il Controparte_1 CP_2 Parte_1
loro preminente svolgimento di mansioni riconducibili al profilo professionale di coordinatore amministrativo, area C, del C.C.N.L. applicato al rapporto.
Trova applicazione il principio costantemente enunciato nella giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui “Il procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in
tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative
pagina 12 in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal
contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima
indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è
sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale
il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto
delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta
mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento”
(Cass. civ., Sez. L., 28.04.2015, n. 8589; da ultimo, Cass. civ., Sez. L.,
22.11.2019, ord. n. 30580).
Nella vicenda esaminata assume, certamente, un ruolo centrale il C.C.N.L. del personale comparto istruzione e ricerca, applicato al rapporto di lavoro di
[...]
, e e in particolare la declaratoria CP_1 CP_2 Parte_1
relativa all'area C, profilo professionale di coordinatore amministrativo, ambìto
dagli odierni ricorrenti.
Ebbene, quella del coordinatore amministrativo è una figura professionale contemplata dalla sequenza contrattuale del 08.03.2002, il cui art. 1, rubricato
“Profilo di “Coordinatore amministrativo” aveva così previsto: “
1. In attuazione
di quanto previsto dall'art.3 dell'accordo 20 luglio 2000 recepito con Decreto 5-
4-2001 ed in attesa di una revisione complessiva dei profili dell'area del
personale ATA, è istituito uno specifico profilo amministrativo denominato
“Coordinatore amministrativo” con compiti di responsabilità e di coordinamento
di aree e settori organizzativi e di vicariato che si colloca nell'area C prevista dal
CCNL 26-5-1999 della scuola, i cui compiti sono elencati nell'allegato 1. La
progressione economica spettante al profilo di coordinatore amministrativo è
pagina 13 quella corrispondente alla qualifica soppressa di “responsabile
amministrativo””.
Ancora, il successivo C.C.N.L. del 16.11.2007, nella Tabella A “profili di area
del personale A.T.A.” (Tabella A, C.C.N.L. 24.07.2003) aveva contemplato la figura del coordinatore amministrativo, ambìta dai ricorrenti, prevedendo in particolare che la citata figura “svolge le seguenti attività specifiche
amministrativo - attività lavorativa complessa con autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere
amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante
l'utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA.
Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei
confronti di personale neo assunto.
Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B.
Coordina più addetti dell'area B. tecnico - attività lavorativa complessa con
autonomia operativa e responsabilità diretta, anche mediante l'utilizzazione di
procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell'area di
riferimento assegnata.
In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, è
subconsegnatario con l'affidamento della custodia e gestione del materiale
didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di
lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione,
garantendone l'efficienza e la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i
compiti del profilo dell'area B. Coordina più addetti dell'area B”.
Quanto, invece, all'area B, in cui sono stati formalmente inquadrati i ricorrenti, la declaratoria contrattuale applicabile al rapporto dei ricorrenti così aveva previsto:
pagina 14 “Area B: Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia
operativa e responsabilità diretta amministrativo:
- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto,
con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle
entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività
lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di
esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo
informatico, pure per finalità di catalogazione.
Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo”.
Ebbene, le mansioni svolte dai ricorrenti, alla luce delle coerenti testimonianze acquisite nel corso del giudizio, appaiono perfettamente coerenti con la declaratoria relativa al livello e all'area di inquadramento in cui erano/sono stati formalmente assegnati e Controparte_1 CP_2 [...]
e, in particolare, alla luce del paragrafo che prevede che lo svolgimento Pt_1
di “attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità
di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo
informatico, pure per finalità di catalogazione”.
Infatti, e non hanno Controparte_1 CP_2 Parte_1
provato che il proprio operato fosse caratterizzato da attività “complessa con
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione
degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato”.
Infatti, unanimemente, i D.S.G.A. e i Dirigenti sentiti nel presente giudizio hanno riconosciuto che nessuno dei ricorrenti avesse ricoperto profili di responsabilità e autonomia diretta, non meramente esecutiva, in relazione alle mansioni svolte.
pagina 15 In particolare, con riferimento a il Dirigente ha Parte_1 Testimone_1
così precisato: “la responsabilità degli atti era la mia e della D.S.G.A.
COLOMBU, era un esecutore, un compilatore di pratiche, era un'attività Pt_1
la sua di mero inserimento dati”; era un mero compilatore, la firma e la Pt_1
paternità degli atti è la mia”; nello stesso senso, la D.S.G.A. Persona_1
ha ricordato che ella non solo apponeva “la firma di competenza ma
[...]
verificavo anche tutta la documentazione e l'iter seguito per l'elaborazione del
provvedimento per controllarne la correttezza”.
Con riferimento poi a sentita in qualità di ex CP_1 Testimone_2
D.S.G.A. dell'Istituto in cui la ricorrente era impiegata, ha rammentato, anzitutto,
che la ricorrente “era affidata all'ufficio del personale, quindi, ragioneria ed
economato non erano tra le sue competenze” e, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte dalla stessa, che fosse vero che ella si fosse occupata del caricamento e dell'elaborazione dei dati relativi al trattamento pensionistico, alla ricostruzione di carriera e gli altri aspetti, avendo a diposizione i corrispondenti fascicoli del personale, ma che “la responsabilità era comunque del Dirigente. È
falso che utilizzasse PASSWEB”.
Quanto poi alla posizione di il Dirigente ha CP_2 Tes_3
dichiarato che la ricorrente nello svolgimento delle sue mansioni “Non è
responsabile, tant'è che quando si occupava della redazione degli atti menzionati,
alla chiusura dell'atto, al momento della firma, chiamava me o il DSGA per il
controllo del contenuto dell'atto prima della firma stesa;
il ruolo della ricorrente
era di studio e nell'elaborazione dei dati, affiancata dal sottoscritto o dal DSGA
per il completamento della pratica in considerazione”.
pagina 16 Allo stesso modo, in qualità di D.S.G.A., ha ricordato che Tes_4
“[ ndr.] aveva seguito anche il corso PASSWEB, con la CP_2
precisazione che collaboravano per la stesura di questi atti, come ha sempre
fatto, che io sappia, e poi la responsabilità finale era la mia in ogni caso. [...]
[ ndr.] Non era responsabile del procedimento, però CP_2
collaborava nei termini sopra precisati”.
Per tutte le suesposte ragioni, nel caso di specie non sussistono i presupposti previsti dall'art. 2103 c.c. per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore.
In forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., Controparte_1
e devono essere condannati, in solido tra loro, a CP_2 Parte_1
rifondere il , in Controparte_9
persona del Ministro pro tempore, delle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, secondo i valori minimi dello scaglione di valore indeterminabile basso, in ragione dell'attività svolta e della distribuzione dell'onere della prova, ad eccezione della fase istruttoria, da liquidarsi ai medi tariffari, con riduzione del 20%, come prevista dall'art. 152-bis disp. att. c.p.c. in materia di liquidazione delle spese processuali in favore delle Pubbliche
Amministrazioni assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta il ricorso proposto da e Controparte_1 CP_2
Parte_1
pagina 17 2. condanna da e a Controparte_1 CP_2 Parte_1
rifondere, in solido tra loro, il Controparte_9
, in persona del Ministro pro tempore, delle spese del presente
[...]
giudizio, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi di Avvocato,
oltre spese generali al 15%.
Cagliari, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 18