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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 3248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marina Giannessi
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di omologa di separazione consensuale.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato il 12/11/2024, deducendo:
- di aver contratto matrimonio civile in data 27/10/2009 presso il Comune di Montecatini Terme (PT), come risulta dai registri di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009, parte I, atto n. 34, (doc.
1, fascicolo dei ricorrenti); - dalla loro unione sono nati i figli (17/5/2002), economicamente autosufficiente, e Per_1 Per_2
(12/7/2004), studente universitario, non economicamente autosufficiente;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 1719/2012 del 15/2/2012 (doc. 4);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- di aver regolato i rapporti nascenti in conseguenza della separazione con piena soddisfazione di entrambi e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Montecatini Termine in data 27.10.2009, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini Terme, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo: “il Sig. non riconoscerà più a titolo di mantenimento a favore della Sig.ra Parte_1 Parte_2 di euro 1000,00= mensili”.
[...]
2. Con provvedimento del 2/1/2025, il Giudice delegato, rilevato che nel proprio ricorso le parti si erano limitati ad allegare genericamente la raggiunta autosufficienza economica della figlia e Per_1
non avevano dedotto alcunché con riferimento al mantenimento del figlio ha invitato le parti Per_2
a chiarire le condizioni stabilite dai coniugi in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli.
3. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/1/2025, le parti hanno dichiarato “di confermare tutte le condizioni della separazione consensuale relative alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, tranne quelle fisiologicamente mutate essendo passato del tempo”, e, in particolare, hanno chiarito che la figlia è stata assunta a tempo indeterminato dalla Per_1 [...]
come impiegata, ed è, pertanto, divenuta economicamente autosufficiente;
hanno, CP_1
quindi, concluso come segue: “il Sig. non riconoscerà più a titolo di mantenimento a Parte_1
favore della Sig.ra la somma di euro 1000,00 mensili e il Sig. Parte_2 Parte_1
non riconoscerà più a titolo di mantenimento a favore della figlia la somma di euro Persona_3
1000,00 mensili”; il Sig. continuerà, invece, a corrispondere al figlio a titolo di Pt_1 Per_2 contributo di mantenimento, la somma di € 1.000,00 mensili.
4. L'udienza di comparizione del 16/1/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
5. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
6. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
è fondata e merita accoglimento.
[...]
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (12/11/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 15/2/2012; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse dei figli maggiorenni, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, stante la congruità di quanto dagli stessi stabilito.
7. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
8. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e in parziale modifica dei provvedimenti già resi, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Parte_2
in Montecatini Terme il 27/10/2009 (anno 2009, parte I, atto n. 34);
[...]
- dispone che i coniugi continuino a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
- revoca il contributo al mantenimento di € 1.000,00 mensili versato da in favore Parte_1
di Parte_2
- revoca il contributo al mantenimento di € 1.000,00 mensili versato da in favore Parte_1
della figlia;
Per_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini Terme di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese. Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 4/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marina Giannessi
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di omologa di separazione consensuale.
Conclusioni
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. I Sig.ri e hanno agito in giudizio con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato il 12/11/2024, deducendo:
- di aver contratto matrimonio civile in data 27/10/2009 presso il Comune di Montecatini Terme (PT), come risulta dai registri di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009, parte I, atto n. 34, (doc.
1, fascicolo dei ricorrenti); - dalla loro unione sono nati i figli (17/5/2002), economicamente autosufficiente, e Per_1 Per_2
(12/7/2004), studente universitario, non economicamente autosufficiente;
- venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi si sono separati dinanzi al Tribunale di Pisa che ha omologato le condizioni di separazione consensuale con decreto n. 1719/2012 del 15/2/2012 (doc. 4);
- da allora la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente e non si è ricostituita tra gli stessi né una comunione materiale né spirituale;
- di aver regolato i rapporti nascenti in conseguenza della separazione con piena soddisfazione di entrambi e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Montecatini Termine in data 27.10.2009, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini Terme, a mezzo di rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo: “il Sig. non riconoscerà più a titolo di mantenimento a favore della Sig.ra Parte_1 Parte_2 di euro 1000,00= mensili”.
[...]
2. Con provvedimento del 2/1/2025, il Giudice delegato, rilevato che nel proprio ricorso le parti si erano limitati ad allegare genericamente la raggiunta autosufficienza economica della figlia e Per_1
non avevano dedotto alcunché con riferimento al mantenimento del figlio ha invitato le parti Per_2
a chiarire le condizioni stabilite dai coniugi in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli.
3. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16/1/2025, le parti hanno dichiarato “di confermare tutte le condizioni della separazione consensuale relative alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, tranne quelle fisiologicamente mutate essendo passato del tempo”, e, in particolare, hanno chiarito che la figlia è stata assunta a tempo indeterminato dalla Per_1 [...]
come impiegata, ed è, pertanto, divenuta economicamente autosufficiente;
hanno, CP_1
quindi, concluso come segue: “il Sig. non riconoscerà più a titolo di mantenimento a Parte_1
favore della Sig.ra la somma di euro 1000,00 mensili e il Sig. Parte_2 Parte_1
non riconoscerà più a titolo di mantenimento a favore della figlia la somma di euro Persona_3
1000,00 mensili”; il Sig. continuerà, invece, a corrispondere al figlio a titolo di Pt_1 Per_2 contributo di mantenimento, la somma di € 1.000,00 mensili.
4. L'udienza di comparizione del 16/1/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. e, scaduti i termini per il deposito di queste ultime, il Giudice relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
5. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
********
6. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
è fondata e merita accoglimento.
[...]
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970, come successivamente modificata dalla L. n. 74/1987, dalla L. n. 162/2014 e dalla L. n. 55/2015, essendo maturato al momento del deposito del ricorso (12/11/2024) il termine semestrale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al magistrato delegato dal Presidente del
Tribunale di Pisa nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa in data 15/2/2012; dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Il Tribunale, pertanto, deve constatare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostruita e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come in dispositivo. Poiché le condizioni concordate dai coniugi non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi all'interesse dei figli maggiorenni, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, stante la congruità di quanto dagli stessi stabilito.
7. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
8. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e in parziale modifica dei provvedimenti già resi, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Parte_2
in Montecatini Terme il 27/10/2009 (anno 2009, parte I, atto n. 34);
[...]
- dispone che i coniugi continuino a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
- revoca il contributo al mantenimento di € 1.000,00 mensili versato da in favore Parte_1
di Parte_2
- revoca il contributo al mantenimento di € 1.000,00 mensili versato da in favore Parte_1
della figlia;
Per_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecatini Terme di provvedere alla trascrizione, alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese. Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 4/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina