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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 2551/2024 VG
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18/10/2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Annalisa Foti
e
2) CP_1 Parte_3
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Annalisa Foti
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI: – 1) nato il [...] a [...] - nato in Parte_4 CodiceFiscale_3
costanza di matrimonio
– 2) C.F. nata il [...] a [...] - nata ad Parte_5 C.F._4
avvenuto scioglimento del matrimonio (a seguito di divorzio delle parti)
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1. disporre per la piccola e confermare per il figlio l'affidamento condiviso ai Per_1 Pt_4
sensi di legge, in favore di entrambi i genitori;
2. confermare la collocazione prevalente di e disporre la collocazione prevalente di Pt_4
presso l'abitazione materna;
Pt_5
3. confermare i turni di cura come da calendario già in uso tra i genitori di , come segue: Pt_4
il sig. potrà vedere e tenere con sè il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola, CP_1 Pt_4
ovvero alle ore 16,30 alloquando lo andrà a prelevare per trascorrere la serata ed il pernotto con presso l'abitazione paterna (precisando che il giorno seguente a ciascun pernotto verrà accompagnato a scuola dai nonni); inoltre, il padre potrà vedere e tenere con Pt_4
sè a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 12,20 (uscita da scuola) sino alla Pt_4
domenica alle ore 20,30 allorquando il sig. avrà cura di riportare il bambino presso CP_1
l'abitazione materna in Turate;
4. Disporre che il pernotto anche della piccola presso l'abitazione paterna potrà iniziare Pt_5
dal compimento del terzo anno di età della bambina;
5. Disporre il contributo al mantenimento in favore dei due figli minori da parte del padre nella misura di € 300.00 mensili complessivamente (€ 150,00 per ciascun figlio), da versarsi sul conto corrente intestato alla madre dei minori entro il giorno 18 di ogni mese, con aggiornamento Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo
d'Intesa siglato dal Tribunale di Como, sottoposto ed accettato da entrambi i ricorrenti;
6. sull'assegno unico universale per € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) i due genitori acconsentono che li percepisca interamente la madre;
7. sulle festività comandate si seguirà il criterio dell'alternanza (anni pari col papà e anni dispari con la mamma), precisando che il giorno della Vigilia di Natale staranno con la madre, mentre il giorno di Natale col padre che andrà a prelevarli entrambi presso l'abitazione materna alle ore 11,00 ca per riportarli entro le ore 20,30 la sera dopo cena;
dal 26 dicembre al 31 dicembre negli anni pari i bambini staranno col padre, mentre con la madre dal 01 gennaio al 06 gennaio con la madre, per la Santa Pasqua i genitori prevedono che il giorno di Pasqua come per il
Santo Natale negli anni pari il padre potrà stare coi minori dalle ore 11,00 alle ore 20,30 dopo cena, mentre il giorno di Pasquesta staranno con la madre, il criterio dell'alternanza varrà per tutte le altre festività previste da calendario;
8. per il periodo feriale il figlio di anni 8 potrà trascorrere 15 giorni anche non Pt_4
consecutivi col padre, per la piccola le vacanze col padre potranno avvenire dal 3 anno Pt_5
di età per 7 giorni anche non consecutivi.
9. giornalmente i genitori assicureranno una videochiamata o una chiamata al genitore non collocatario tra le ore 19,00 e le ore 20,00; 10. si specifica ulteriormente che durante le malattie o nei giorni in cui i minori fossero indiposti il padre non li preleverà nel suo turno di cura, che potrà recuperare.
11. entro il mese di giugno di ogni anno i genitori si comunicheranno il rispettivo periodo feriale;
12. i genitori si impegnano a mantenere un dialogo sereno nell'interesse dei figli minori;
13. i genitori si rilasciano il consenso per i documenti validi per l'espatrio.
14. i sig.ri e dichiarano al contempo di rinunciare Parte_1 Persona_2
all'impugnazione dell'emananda sentenza.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 10.1.2025 .
SI COMUNICHI
IL PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18/10/2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. Pt_2 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Annalisa Foti
e
2) CP_1 Parte_3
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Annalisa Foti
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI: – 1) nato il [...] a [...] - nato in Parte_4 CodiceFiscale_3
costanza di matrimonio
– 2) C.F. nata il [...] a [...] - nata ad Parte_5 C.F._4
avvenuto scioglimento del matrimonio (a seguito di divorzio delle parti)
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1. disporre per la piccola e confermare per il figlio l'affidamento condiviso ai Per_1 Pt_4
sensi di legge, in favore di entrambi i genitori;
2. confermare la collocazione prevalente di e disporre la collocazione prevalente di Pt_4
presso l'abitazione materna;
Pt_5
3. confermare i turni di cura come da calendario già in uso tra i genitori di , come segue: Pt_4
il sig. potrà vedere e tenere con sè il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola, CP_1 Pt_4
ovvero alle ore 16,30 alloquando lo andrà a prelevare per trascorrere la serata ed il pernotto con presso l'abitazione paterna (precisando che il giorno seguente a ciascun pernotto verrà accompagnato a scuola dai nonni); inoltre, il padre potrà vedere e tenere con Pt_4
sè a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 12,20 (uscita da scuola) sino alla Pt_4
domenica alle ore 20,30 allorquando il sig. avrà cura di riportare il bambino presso CP_1
l'abitazione materna in Turate;
4. Disporre che il pernotto anche della piccola presso l'abitazione paterna potrà iniziare Pt_5
dal compimento del terzo anno di età della bambina;
5. Disporre il contributo al mantenimento in favore dei due figli minori da parte del padre nella misura di € 300.00 mensili complessivamente (€ 150,00 per ciascun figlio), da versarsi sul conto corrente intestato alla madre dei minori entro il giorno 18 di ogni mese, con aggiornamento Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo
d'Intesa siglato dal Tribunale di Como, sottoposto ed accettato da entrambi i ricorrenti;
6. sull'assegno unico universale per € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) i due genitori acconsentono che li percepisca interamente la madre;
7. sulle festività comandate si seguirà il criterio dell'alternanza (anni pari col papà e anni dispari con la mamma), precisando che il giorno della Vigilia di Natale staranno con la madre, mentre il giorno di Natale col padre che andrà a prelevarli entrambi presso l'abitazione materna alle ore 11,00 ca per riportarli entro le ore 20,30 la sera dopo cena;
dal 26 dicembre al 31 dicembre negli anni pari i bambini staranno col padre, mentre con la madre dal 01 gennaio al 06 gennaio con la madre, per la Santa Pasqua i genitori prevedono che il giorno di Pasqua come per il
Santo Natale negli anni pari il padre potrà stare coi minori dalle ore 11,00 alle ore 20,30 dopo cena, mentre il giorno di Pasquesta staranno con la madre, il criterio dell'alternanza varrà per tutte le altre festività previste da calendario;
8. per il periodo feriale il figlio di anni 8 potrà trascorrere 15 giorni anche non Pt_4
consecutivi col padre, per la piccola le vacanze col padre potranno avvenire dal 3 anno Pt_5
di età per 7 giorni anche non consecutivi.
9. giornalmente i genitori assicureranno una videochiamata o una chiamata al genitore non collocatario tra le ore 19,00 e le ore 20,00; 10. si specifica ulteriormente che durante le malattie o nei giorni in cui i minori fossero indiposti il padre non li preleverà nel suo turno di cura, che potrà recuperare.
11. entro il mese di giugno di ogni anno i genitori si comunicheranno il rispettivo periodo feriale;
12. i genitori si impegnano a mantenere un dialogo sereno nell'interesse dei figli minori;
13. i genitori si rilasciano il consenso per i documenti validi per l'espatrio.
14. i sig.ri e dichiarano al contempo di rinunciare Parte_1 Persona_2
all'impugnazione dell'emananda sentenza.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 10.1.2025 .
SI COMUNICHI
IL PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Barbara Cao