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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 6674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6674 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Paola Giovene di
Girasole, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, nella causa civile iscritta sotto il numero
26860 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
, nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Kon- Parte_1
ST TO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Tasso
n. 147, giusta procura in atti ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.7.24 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver prestato attività lavorativa in Italia dal 2002 al 2019, con regolare permesso di soggiorno, e di essere
CP_ rientrata definitivamente in Ucraina l'8.6.2020; di aver presentato all' in data 29.1.21 domanda di pensione di vecchiaia con sistema di calcolo contributiva per emigrati rimpa- triati, che era stata respinta per mancato raggiungimento del requisito contributivo delle 1040 settimane;
di aver invano presentato ricorso amministrativo. Deducendo l'illegittimità del diniego, ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla pensione di vecchiaia da calcolarsi con il sistema di calcolo contributivo, ai sensi dell'art. 22, comma 13, D. Lgs. n. 286/1998, con conseguente condanna del convenuto al versamento dei relativi ratei di pensione, con decor- renza dall'1.02.2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica, l' non si è costituito in giudizio, sicchè ne CP_1
va dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta di parte ricorrente, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione. 2
CP_ L' con provvedimento del 23.12.21, ha respinto la domanda di pensione della ricorrente, inoltrata in data 29.01.2021, con la seguente motivazione: “non ha raggiunto il requisito contributivo delle 1040 settimane” (doc. 6 prod. ricorr.).
Il ricorso amministrativo è stato presentato al Comitato provinciale il 28.4.23, CP_1
senza alcun esito.
Ciò posto, l'art. 22, comma 13, D. Lgs. n. 286/1998, dispone: “Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore ex- tracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della matura- zione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.” Come chiarito nella Circolare n. CP_1
45/2003, “Per effetto di tale disposizione spetta ai lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati la pensione di vecchiaia al com- pimento del 65° anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo. […]
Resta fermo che anche in quest'ipotesi il trattamento pensionistico si consegue al compi- mento del 65° anno di età sia per gli uomini che per le donne” (doc. 11 prod. ricorr.).
Alla stregua della suddetta disciplina, dunque, i lavoratori extracomunitari rimpatriati che hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del si- stema contributivo, possono conseguire la pensione di vecchiaia a decorrere dal compimento del 65° anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi, laddove invece siffatta deroga non opera per coloro che hanno diritto alla pensione secondo il sistema retributivo o misto.
Alla luce del surrichiamato quadro normativo, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi fondata. L'interpretazione sostenuta dall'ente è errata, posto che la legge àncora il diritto alla pensione al solo requisito del raggiungimento dell'età pensionabile, in presenza di tutti gli altri presupposti.
In proposito, la ricorrente ha ottemperato al proprio onere probatorio Essa, infatti, ha documentato la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla citata disposizione normativa
(rimpatrio e compimento del 67° anno di età), oltre che la pregressa residenza in Italia con svolgimento di attività lavorativa di natura subordinata dal 2002 al 2019, producendo il cer- tificato storico di pregressa residenza in Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti CP_ di lungo periodo, l'estratto contributivo attestante lo svolgimento di attività lavorativa di collaboratrice familiare dal giugno 2002 al gennaio 2019, il certificato di residenza attuale 3
all'estero (Ucraina), il passaporto da cui risulta che la suddetta non è rientrata nello spazio
Schengen dopo il rimpatrio dell'8.6.2020, e non presta attività lavorativa né in Italia né in
Ucraina, la domanda di pensione presentata 29.1.21 (docc.
1-8 prod. ricorr.)
CP_ L' va quindi condannato a corrispondere alla ricorrente la pensione di vecchiaia con sistema di calcolo contributivo nel fondo F.P.L.D. ex art. 22, comma 13, D. Lgs. n.
286/1998, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della do- manda amministrativa (01.02.2021). Sui ratei di pensione spetta la maggior somma tra inte- ressi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiara il diritto di Parte_1
alla pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo, ai sensi dell'art.
[...]
22, comma 13, D. Lgs. n. 286/1998, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente il predetto trattamento pensionistico a far data dall'1.02.2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
con- danna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella CP_1 complessiva somma di €. 2.500,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 9 giugno 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Paola Giovene di
Girasole, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, nella causa civile iscritta sotto il numero
26860 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
, nata in [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Kon- Parte_1
ST TO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Tasso
n. 147, giusta procura in atti ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.7.24 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver prestato attività lavorativa in Italia dal 2002 al 2019, con regolare permesso di soggiorno, e di essere
CP_ rientrata definitivamente in Ucraina l'8.6.2020; di aver presentato all' in data 29.1.21 domanda di pensione di vecchiaia con sistema di calcolo contributiva per emigrati rimpa- triati, che era stata respinta per mancato raggiungimento del requisito contributivo delle 1040 settimane;
di aver invano presentato ricorso amministrativo. Deducendo l'illegittimità del diniego, ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla pensione di vecchiaia da calcolarsi con il sistema di calcolo contributivo, ai sensi dell'art. 22, comma 13, D. Lgs. n. 286/1998, con conseguente condanna del convenuto al versamento dei relativi ratei di pensione, con decor- renza dall'1.02.2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica, l' non si è costituito in giudizio, sicchè ne CP_1
va dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, tenutasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta di parte ricorrente, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione. 2
CP_ L' con provvedimento del 23.12.21, ha respinto la domanda di pensione della ricorrente, inoltrata in data 29.01.2021, con la seguente motivazione: “non ha raggiunto il requisito contributivo delle 1040 settimane” (doc. 6 prod. ricorr.).
Il ricorso amministrativo è stato presentato al Comitato provinciale il 28.4.23, CP_1
senza alcun esito.
Ciò posto, l'art. 22, comma 13, D. Lgs. n. 286/1998, dispone: “Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore ex- tracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della matura- zione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.” Come chiarito nella Circolare n. CP_1
45/2003, “Per effetto di tale disposizione spetta ai lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati la pensione di vecchiaia al com- pimento del 65° anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo. […]
Resta fermo che anche in quest'ipotesi il trattamento pensionistico si consegue al compi- mento del 65° anno di età sia per gli uomini che per le donne” (doc. 11 prod. ricorr.).
Alla stregua della suddetta disciplina, dunque, i lavoratori extracomunitari rimpatriati che hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del si- stema contributivo, possono conseguire la pensione di vecchiaia a decorrere dal compimento del 65° anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi, laddove invece siffatta deroga non opera per coloro che hanno diritto alla pensione secondo il sistema retributivo o misto.
Alla luce del surrichiamato quadro normativo, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi fondata. L'interpretazione sostenuta dall'ente è errata, posto che la legge àncora il diritto alla pensione al solo requisito del raggiungimento dell'età pensionabile, in presenza di tutti gli altri presupposti.
In proposito, la ricorrente ha ottemperato al proprio onere probatorio Essa, infatti, ha documentato la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla citata disposizione normativa
(rimpatrio e compimento del 67° anno di età), oltre che la pregressa residenza in Italia con svolgimento di attività lavorativa di natura subordinata dal 2002 al 2019, producendo il cer- tificato storico di pregressa residenza in Italia, il permesso di soggiorno CE per soggiornanti CP_ di lungo periodo, l'estratto contributivo attestante lo svolgimento di attività lavorativa di collaboratrice familiare dal giugno 2002 al gennaio 2019, il certificato di residenza attuale 3
all'estero (Ucraina), il passaporto da cui risulta che la suddetta non è rientrata nello spazio
Schengen dopo il rimpatrio dell'8.6.2020, e non presta attività lavorativa né in Italia né in
Ucraina, la domanda di pensione presentata 29.1.21 (docc.
1-8 prod. ricorr.)
CP_ L' va quindi condannato a corrispondere alla ricorrente la pensione di vecchiaia con sistema di calcolo contributivo nel fondo F.P.L.D. ex art. 22, comma 13, D. Lgs. n.
286/1998, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della do- manda amministrativa (01.02.2021). Sui ratei di pensione spetta la maggior somma tra inte- ressi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiara il diritto di Parte_1
alla pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo, ai sensi dell'art.
[...]
22, comma 13, D. Lgs. n. 286/1998, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente il predetto trattamento pensionistico a far data dall'1.02.2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
con- danna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella CP_1 complessiva somma di €. 2.500,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 9 giugno 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole