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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/10/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.1939/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. ALDO NATALE, presso il quale elettivamente domicilia, e
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. DANIELE NATALE, presso il quale elettivamente domicilia, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 28/09/2005;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 03/02/2022 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in data 09/05/22. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno una figlia , nata il [...]) – hanno concordato le seguenti Per_1 condizioni regolatrici del divorzio:
1. I coniugi esentano ciascuno l'altro da responsabilità civile e penale, reciprocamente ed espressamente autorizzandosi al rilascio di passaporto ed all'espatrio;
2. Per quanto concerne la regolamentazione degli accordi di natura economica, il sig.
verserà entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese alla sig.ra Parte_2
, a titolo di assegno di mantenimento della figlia Parte_1 Per_2
, la somma complessiva di € 450,00=, oltre le spese straordinarie nella misura del
[...] 50% (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: quelle mediche non rimborsabili dal SSN, quelle dei ticket per visite SSN e mensa scolastica, quelle di istruzione, ecc.). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: - Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette universitarie, tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, mensa, viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto), oltre relative spese di bollo ed assicurazione. I coniugi, per la concreta qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie ed al fine di prevenire eventuali contrasti circa la loro corretta distinzione, terranno conto delle “Linee guida” per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 15 luglio 2017.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
p.q.m.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/09/2005 in Caserta da
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 44, P. II, S. A, Anno 2005).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 24/10/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.1939/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. ALDO NATALE, presso il quale elettivamente domicilia, e
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. DANIELE NATALE, presso il quale elettivamente domicilia, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 28/09/2005;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 03/02/2022 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in data 09/05/22. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno una figlia , nata il [...]) – hanno concordato le seguenti Per_1 condizioni regolatrici del divorzio:
1. I coniugi esentano ciascuno l'altro da responsabilità civile e penale, reciprocamente ed espressamente autorizzandosi al rilascio di passaporto ed all'espatrio;
2. Per quanto concerne la regolamentazione degli accordi di natura economica, il sig.
verserà entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese alla sig.ra Parte_2
, a titolo di assegno di mantenimento della figlia Parte_1 Per_2
, la somma complessiva di € 450,00=, oltre le spese straordinarie nella misura del
[...] 50% (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: quelle mediche non rimborsabili dal SSN, quelle dei ticket per visite SSN e mensa scolastica, quelle di istruzione, ecc.). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: - Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette universitarie, tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, mensa, viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto), oltre relative spese di bollo ed assicurazione. I coniugi, per la concreta qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie ed al fine di prevenire eventuali contrasti circa la loro corretta distinzione, terranno conto delle “Linee guida” per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, approvate dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 15 luglio 2017.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
p.q.m.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/09/2005 in Caserta da
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 44, P. II, S. A, Anno 2005).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 24/10/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso