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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5230/2023 depositato il 19/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUN.PAGAMENT n. 16253538 CONTRIBUTO CONS 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato ingiunzione di pagamento n. 906779 di cui al documento n. 16253538 del 20.03.2023, notificato in data 03/04/2023, emesso da Area srl società unipersonale, concessionario per la riscossione coattiva del Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini dello IO OS, per il pagamento della somma di euro 159,00 a titolo di quota consortile (anno 2017)
Il ricorrente ha eccepito:
· violazione dell'art 7 l 212/2000 e dell'art 3 l 241/90. difetto di motivazione;
· violazione dell'art. 23 comma 1 legge regione calabria n. 11/2003. carenza del potere impositivo.
Ha concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, con vittoria delle spese di lite.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello IO OS non si è costituito in giudizio.
AREA S.r.l., si è costituita in giudizio contestando il ricorso proposto ne ha chiesto il rigetto con condanna delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21-11-2025, il giudice monocratico , alla luce della documentazione in atti, accoglie il ricorso.
L'ingiunzione impugnata richiama l'avviso di accertamento14988694 del quale non è stata fornita prova della notifica.
Nel caso in cui il contribuente sia venuto a conoscenza delle pretese del Consorzio attraverso il ricevimento di un'ingiunzione di pagamento e non vi sia prova agli atti della notifica di un avviso di accertamento, egli può impugnarla anche nel merito.
L'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari dei beni compresi nel comprensorio, dalle opere di bonifica fatte o da fare.
La Corte Costituzionale con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma I. lett. a), della legge regione Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio», nonché, la Legge Reg.
Calabria n.13 del 2017 che ha modificato la legge reg. Calabria n.11 del 2003, statuendo, senza più distinguere tra quota a) e quota b), che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal
Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati, e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore (Cass. 26395/2019).
La legittimità del tributo è data solo a condizione che venga dimostrato l'effettivo beneficio apportato dal
Consorzio ai terreni ricompresi negli ambiti concretamente serviti dalle opere consortili. Nel caso in esame, il Consorzio non si è costituito in giudizio e non ha fornito alcuna prova dei benefici diretti e specifici ricevuti dal fondo di proprietà del socio consortile.
Assorbite le altre questioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza , in composizione monocratica , accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna Area al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 30,00 per spese vive e in euro 143,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore ove richiesta.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
ZULLI GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5230/2023 depositato il 19/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUN.PAGAMENT n. 16253538 CONTRIBUTO CONS 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato ingiunzione di pagamento n. 906779 di cui al documento n. 16253538 del 20.03.2023, notificato in data 03/04/2023, emesso da Area srl società unipersonale, concessionario per la riscossione coattiva del Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini dello IO OS, per il pagamento della somma di euro 159,00 a titolo di quota consortile (anno 2017)
Il ricorrente ha eccepito:
· violazione dell'art 7 l 212/2000 e dell'art 3 l 241/90. difetto di motivazione;
· violazione dell'art. 23 comma 1 legge regione calabria n. 11/2003. carenza del potere impositivo.
Ha concluso con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione, con vittoria delle spese di lite.
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello IO OS non si è costituito in giudizio.
AREA S.r.l., si è costituita in giudizio contestando il ricorso proposto ne ha chiesto il rigetto con condanna delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21-11-2025, il giudice monocratico , alla luce della documentazione in atti, accoglie il ricorso.
L'ingiunzione impugnata richiama l'avviso di accertamento14988694 del quale non è stata fornita prova della notifica.
Nel caso in cui il contribuente sia venuto a conoscenza delle pretese del Consorzio attraverso il ricevimento di un'ingiunzione di pagamento e non vi sia prova agli atti della notifica di un avviso di accertamento, egli può impugnarla anche nel merito.
L'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari dei beni compresi nel comprensorio, dalle opere di bonifica fatte o da fare.
La Corte Costituzionale con la sentenza 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma I. lett. a), della legge regione Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto « indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio», nonché, la Legge Reg.
Calabria n.13 del 2017 che ha modificato la legge reg. Calabria n.11 del 2003, statuendo, senza più distinguere tra quota a) e quota b), che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal
Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati, e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore (Cass. 26395/2019).
La legittimità del tributo è data solo a condizione che venga dimostrato l'effettivo beneficio apportato dal
Consorzio ai terreni ricompresi negli ambiti concretamente serviti dalle opere consortili. Nel caso in esame, il Consorzio non si è costituito in giudizio e non ha fornito alcuna prova dei benefici diretti e specifici ricevuti dal fondo di proprietà del socio consortile.
Assorbite le altre questioni. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza , in composizione monocratica , accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna Area al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 30,00 per spese vive e in euro 143,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore ove richiesta.