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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/05/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
RG 77/2022
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliere
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 77/2022 RGAC vertente tra:
), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Balboni Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
( ), in persona legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.1018/2021, pubblicata il 06.07.2021, nel giudizio iscritto al n. RG. 1934/2020
1 1. Con ricorso depositato in data 07.02.2022, ha spiegato appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1018/2021, pubblicata in data 06.07.2021, nella causa avente RG n. 1934/2020 con cui il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione dalla stessa proposta, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito sotteso alle cartelle di pagamento n. 09420100001328140000, n. 09420160003877341000, n.
09420160003877240000 e n. 09420200005606863000, la dichiarazione di “nullità, illegittimità e/o inefficacia delle cartelle di pagamento impugnate” e di intervenuta prescrizione della pretesa impositiva azionata con le cartelle in questione concernenti il pagamento dell'indennità di occupazione di beni appartenenti al Demanio Marittimo.
Con la presente impugnazione l'appellante ha domandato l'integrale riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta erronea per non aver applicato al giudizio il rito locatizio ed omesso pertanto di dichiarare l'inammissibilità della documentazione depositata dall'Agenzia delle
Entrate tardivamente costituitasi e per non aver riconosciuto l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento.
Fissata l'udienza collegiale di discussione della causa con decreto presidenziale del
21.02.2022, l'appellante è stato onerato di notificare alla controparte copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. L'appellata non si è costituita in giudizio né l'appellante ha fornito prova di aver ritualmente notificato alla controparte il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza.
All'udienza del 06.02.2025, quale prima effettiva udienza di trattazione, l'appellante non ha depositato note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza), sicché il giudizio è stato rinviato ex art. 348 comma 2 c.p.c. all'udienza del 06.03.2025.
Neppure a tale nuova udienza l'appellante ha depositato note scritte;
pertanto, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
2. Alla luce di quanto precede, atteso il verificarsi dei presupposti di legge, occorre dichiarare l'improcedibilità del gravame per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva, essendo pacifico, ex art. 348 comma 2 c.p.c., che “se una parte, allora, pur avendo dato impulso mediante la proposizione di un'impugnazione ed essersi costituita, per due volte di seguito non compare davanti al giudice, è ragionevole ritenere che l'impulso sia venuto meno”, a ciò non potendo che conseguire, senza alcuna discrezionalità, la declaratoria di improcedibilità (cfr., da ultimo, Cass. civ. 6/03/2019, n. 6439).
2 3. Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata, restano a carico della parte appellante che le ha sostenute.
Infine, trattandosi di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della Legge n. 228/2012) e risultando il “regime del raddoppio del contributo unificato
… previsto per” tutte “le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante”, “categoria”, “quest'ultima”, in cui “rientra l'improcedibilità comminata dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Corte cost., 30/05/2016, n. 120), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13 comma 1 quater T.U.S.G. (cfr. Cass. civ. SU 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara improcedibile, ex art. 348 comma 2 c.p.c., il gravame avanzato;
2) pone le spese processuali a carico della parte appellante che le ha anticipate;
3) dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 29 aprile
2025
Il consigliere rel. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
3
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliere
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 77/2022 RGAC vertente tra:
), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Balboni Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
( ), in persona legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.1018/2021, pubblicata il 06.07.2021, nel giudizio iscritto al n. RG. 1934/2020
1 1. Con ricorso depositato in data 07.02.2022, ha spiegato appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1018/2021, pubblicata in data 06.07.2021, nella causa avente RG n. 1934/2020 con cui il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione dalla stessa proposta, avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito sotteso alle cartelle di pagamento n. 09420100001328140000, n. 09420160003877341000, n.
09420160003877240000 e n. 09420200005606863000, la dichiarazione di “nullità, illegittimità e/o inefficacia delle cartelle di pagamento impugnate” e di intervenuta prescrizione della pretesa impositiva azionata con le cartelle in questione concernenti il pagamento dell'indennità di occupazione di beni appartenenti al Demanio Marittimo.
Con la presente impugnazione l'appellante ha domandato l'integrale riforma della pronuncia di primo grado, ritenuta erronea per non aver applicato al giudizio il rito locatizio ed omesso pertanto di dichiarare l'inammissibilità della documentazione depositata dall'Agenzia delle
Entrate tardivamente costituitasi e per non aver riconosciuto l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento.
Fissata l'udienza collegiale di discussione della causa con decreto presidenziale del
21.02.2022, l'appellante è stato onerato di notificare alla controparte copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. L'appellata non si è costituita in giudizio né l'appellante ha fornito prova di aver ritualmente notificato alla controparte il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza.
All'udienza del 06.02.2025, quale prima effettiva udienza di trattazione, l'appellante non ha depositato note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza), sicché il giudizio è stato rinviato ex art. 348 comma 2 c.p.c. all'udienza del 06.03.2025.
Neppure a tale nuova udienza l'appellante ha depositato note scritte;
pertanto, il Collegio ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
2. Alla luce di quanto precede, atteso il verificarsi dei presupposti di legge, occorre dichiarare l'improcedibilità del gravame per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva, essendo pacifico, ex art. 348 comma 2 c.p.c., che “se una parte, allora, pur avendo dato impulso mediante la proposizione di un'impugnazione ed essersi costituita, per due volte di seguito non compare davanti al giudice, è ragionevole ritenere che l'impulso sia venuto meno”, a ciò non potendo che conseguire, senza alcuna discrezionalità, la declaratoria di improcedibilità (cfr., da ultimo, Cass. civ. 6/03/2019, n. 6439).
2 3. Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata, restano a carico della parte appellante che le ha sostenute.
Infine, trattandosi di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della Legge n. 228/2012) e risultando il “regime del raddoppio del contributo unificato
… previsto per” tutte “le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante”, “categoria”, “quest'ultima”, in cui “rientra l'improcedibilità comminata dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Corte cost., 30/05/2016, n. 120), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13 comma 1 quater T.U.S.G. (cfr. Cass. civ. SU 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara improcedibile, ex art. 348 comma 2 c.p.c., il gravame avanzato;
2) pone le spese processuali a carico della parte appellante che le ha anticipate;
3) dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 29 aprile
2025
Il consigliere rel. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
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