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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/12/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.867 del R.G.A.C. per l'anno 2025 e promossa da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA DANTE 23 09100 CAGLIARI ITALIA, presso lo studio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI (C.F. ) che la P.IVA_2
rappresenta, giusta procura in atti, e la difende
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA A. CP_1 P.IVA_3
MANZONI N. 33 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. ARNALDI ANDREA
ID (C.F. ) che la rappresenta, giusta procura in atti, e la C.F._1
difende
OPPOSTA
Oggetto: Cessione dei crediti.
All'udienza del 4.12.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale del 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In fatto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n.89/2025 a mezzo del quale le intimava il pagamento della somma Controparte_1
di euro 10.317,59, oltre interessi, nonché l'importo di euro 80 a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2022 e spese della procedura monitoria.
Allegava che il credito avversamente azionato derivava dall'asserito mancato pagamento di due fatture (nn. 6233008743 e 6233008743 entrambe di importo 5040 euro) emesse nei suoi confronti da e successivamente da quest'ultima Parte_3
cedute, unitamente ai vari accessori, a pretesa cui si aggiungeva anche la CP_2
nota di credito n.90011515 di euro 237,59, emessa direttamente dalla banca cessionaria a titolo di interessi moratori.
L'opponente rappresentava che le due note di credito emesse dalla società cedente erano state rifiutate dal proprio Dipartimento poiché non conformi all'ordine di fornitura effettuato e, riconosciuta l'erroneità della richiesta, venivano annullate dalla stessa società mediante la fattura n. 6233009382, recante l'importo di euro 1800, che l' rappresentava di aver regolarmente liquidato con ordinativo di Parte_2
pagamento in data 26.9.2023.
Evidenziando come l'annullamento delle fatture in questione emergesse anche dal contratto di cessione posto a fondamento della pretesa creditoria, lamentava l'illegittimità dell'ingiunzione opposta nella parte in cui il relativo importo azionato a titolo di capitale risultava, di fatto, inesistente.
L'Università ammetteva invece la debenza dell'importo di euro 237,59, di cui alla nota di credito n.90011515, dall'opposta domandato a titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento di ulteriori note di credito cedutele da Repas Lunch Coupon
s.r.l.
In proposito assumeva tuttavia che, all'esito di verifiche contabili interne, la suddetta fattura emessa da non era mai pervenuta all'Ateneo prima della domanda CP_1
monitoria e neppure risultava presente nel suo sistema di protocollazione o sul
Sistema di Interscambio per la gestione della fatturazione elettronica, sicché, non
2 potendosi imputare all'opponente la tardività del pagamento, non poteva considerarsi dovuto alcun pagamento accessorio su tale somma.
In conclusione, l'opponente domandava la revoca dell'ingiunzione opposta, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio che, pur contestando l'infondatezza CP_1
dell'opposizione, riconosceva in primo luogo come la documentazione offerta dall'opponente comprovasse l'integrale estinzione dell'importo ingiunto per sorte capitale.
Insisteva invece sulla legittimità dell'importo domandato sulla scorta della fattura n.90011515, assumendo la riconducibilità di tale credito alla disciplina di cui all'art. 2 del Dlgs. n. 231/2002 e la conseguente applicazione automatica degli interessi di mora di cui al successivo art. 4 della normativa richiamata.
Concludeva domandando il rigetto della domanda attorea con conferma dell'ingiunzione opposta e, in subordine, di dichiarare la debenza dell'importo di
237,59 euro dovuto a titolo di interessi di mora, oltre gli interessi anatocistici da questi prodotti e, in ogni caso, con vittoria di spese di lite dei due giudizi.
Nelle more del presente giudizio le parti pervenivano ad accordo, l'opponente provvedeva al versamento della somma di euro 237,59 in favore di e CP_1
all'udienza del 4.12.2025 le parti concludevano per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza tuttavia trovare accordo in ordine al pagamento delle spese di lite;
in occasione della medesima udienza il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione.
In diritto
In ragione dell'intervenuta cessazione dei motivi del contendere tra le odierne parti e stante l'assenza di accordo tra queste sul pagamento delle spese di lite occorse tanto nel presente giudizio, quanto nella fase monitoria, le determinazioni in ordine a tali spese dovranno assumersi facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale.
3 Ciò premesso, deve evidenziarsi che le doglianze sollevate dall' Parte_2
in ordine all'ingiunzione opposta sono risultate fondate in primo luogo con riferimento alla voce di credito, pari a 10.317,59 euro, azionata dalla a titolo di CP_3
sorte capitale per il mancato pagamento delle due fatture nn. 6233008743 e
6233008743.
L'opponente ha infatti allegato che le note in questione, poiché erroneamente emesse, erano state precedentemente annullate dalla società di cui l'odierna opposta si è resa cessionaria che aveva provveduto all'emissione di nuova fattura sostitutiva dell'originaria pretesa, nota di credito che era stata poi regolarmente evasa dall'Ateneo.
Le difese spiegate dall , nonché le produzioni documentali offerte sul Parte_2
punto, non hanno incontrato alcuna contestazione della controparte che, al contrario, ha riconosciuto l'intervenuta estinzione del credito vantato a tal titolo, evidenziando conseguentemente l'infondatezza della relativa pretesa azionata in via monitoria.
Avuto riguardo alla residuale porzione oggetto d'ingiunzione richiesta a titolo di interessi moratori, di importo pari a euro 237,59, deve invece evidenziarsi che oggetto del contendere non è stata la debenza del pagamento, che risulta pacifica tra le parti, quanto piuttosto l'illegittimità dell'applicazione su tale somma degli interessi di mora richiesti dalla poiché l ha eccepito l'incolpevole ritardo nel CP_3 Parte_2
pagamento di quanto ingiunto.
In particolare, l'opponente ha asserito di aver avuto conoscenza della fattura detta solo al momento della comunicazione dell'ingiunzione di cui è causa e rappresentato altresì che la mancata inclusione della nota nel Sistema di Interscambio per la gestione della fatturazione elettronica ha precluso il relativo pagamento sin dall'origine e anche nelle more del presente giudizio.
Ritenuto che nel caso in esame trovi applicazione la disciplina speciale sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, si veda che l'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2002 prevede l'esclusione del diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori allorquando il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è
4 stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Orbene, non essendo contestato tanto il momento in cui l'Ateneo ha avuto conoscibilità della fattura in esame, quanto il fatto che la stessa non fosse presente Contr all'interno del persino nel corso della presente causa, quindi che il relativo pagamento fosse precluso all'Ateneo sino al tal momento, non può che ritenersi infondata la richiesta di volta a ottenere il riconoscimento degli interessi CP_1
moratori previsti dalla normativa per le transazioni commerciali per le ipotesi di pagamento tardivo.
***
Sulle determinazioni concernenti le spese dei due giudizi intercorsi tra le odierne parti si rendono quindi opportune le seguenti considerazioni.
All'esito del presente giudizio la pretesa in via monitoria azionata da è CP_1
risultata legittima nei limiti del solo importo di 237,59 euro richiesto a titolo di interessi moratori, laddove sia la richiesta degli accessori asseritamente dovuti su tale importo, sia la pretesa del maggiore importo di 10.317,59 euro richiesto a titolo di sorte capitale per le fatture nn. 6233008743 e 6233008743 sono invece apparse prive di ogni fondamento.
Ne deriva che l'opposta deve senz'altro considerarsi soccombente sotto tali prevalenti profili e, conseguentemente, deve essere condannata alla rifusione in favore dell delle spese di lite occorse in sede monitoria e nel Parte_2
presente giudizio.
In ragione dell'accertata fondatezza della pretesa circa la nota di credito n.90011515
(di importo 237,59 euro), vista l'esiguità di tale valore rispetto al complessivo credito azionato, si ritiene di porre le spese di lite a carico dell'opposta. equa la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/20.
Infine, pur evidenziandosi come la Banca opposta abbia tenuto un contegno processuale quantomeno poco trasparente poiché, pur riconoscendo la prevalente
5 inesistenza del credito dedotto, ha comunque domandato la conferma dell'ingiunzione opposta, deve osservarsi che la condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. richiede, in ogni caso, la totale soccombenza della parte in giudizio, presupposto che non sussiste nel caso di specie, sicché la relativa domanda avanzata dall'opponente non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
revoca il decreto opposto e dichiara cessata la materia del contendere;
- Liquida le spese del presente giudizio come di seguito indicato
- Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
- Fase Compenso
- Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
- Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
- Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
- oltre Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 761,55
- CA AT ( 4% ) € 233,54
- Totale imponibile € 6.072,09
- IVA 22% su Imponibile € 1.335,86, per complessivi euro 7.407,95.
- Dispone la compensazione in ragione di 1/20 e pone la restante quota a carico Contr di
- Dispone la compensazione in ragione di 1/20 delle spese del giudizio monitorio e pone la restante quota a carico dell'opposto.
Sassari li, 22/12/2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa G.M. Mossa)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.867 del R.G.A.C. per l'anno 2025 e promossa da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in VIA DANTE 23 09100 CAGLIARI ITALIA, presso lo studio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI (C.F. ) che la P.IVA_2
rappresenta, giusta procura in atti, e la difende
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA A. CP_1 P.IVA_3
MANZONI N. 33 CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. ARNALDI ANDREA
ID (C.F. ) che la rappresenta, giusta procura in atti, e la C.F._1
difende
OPPOSTA
Oggetto: Cessione dei crediti.
All'udienza del 4.12.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da verbale del 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In fatto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n.89/2025 a mezzo del quale le intimava il pagamento della somma Controparte_1
di euro 10.317,59, oltre interessi, nonché l'importo di euro 80 a titolo di risarcimento ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2022 e spese della procedura monitoria.
Allegava che il credito avversamente azionato derivava dall'asserito mancato pagamento di due fatture (nn. 6233008743 e 6233008743 entrambe di importo 5040 euro) emesse nei suoi confronti da e successivamente da quest'ultima Parte_3
cedute, unitamente ai vari accessori, a pretesa cui si aggiungeva anche la CP_2
nota di credito n.90011515 di euro 237,59, emessa direttamente dalla banca cessionaria a titolo di interessi moratori.
L'opponente rappresentava che le due note di credito emesse dalla società cedente erano state rifiutate dal proprio Dipartimento poiché non conformi all'ordine di fornitura effettuato e, riconosciuta l'erroneità della richiesta, venivano annullate dalla stessa società mediante la fattura n. 6233009382, recante l'importo di euro 1800, che l' rappresentava di aver regolarmente liquidato con ordinativo di Parte_2
pagamento in data 26.9.2023.
Evidenziando come l'annullamento delle fatture in questione emergesse anche dal contratto di cessione posto a fondamento della pretesa creditoria, lamentava l'illegittimità dell'ingiunzione opposta nella parte in cui il relativo importo azionato a titolo di capitale risultava, di fatto, inesistente.
L'Università ammetteva invece la debenza dell'importo di euro 237,59, di cui alla nota di credito n.90011515, dall'opposta domandato a titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento di ulteriori note di credito cedutele da Repas Lunch Coupon
s.r.l.
In proposito assumeva tuttavia che, all'esito di verifiche contabili interne, la suddetta fattura emessa da non era mai pervenuta all'Ateneo prima della domanda CP_1
monitoria e neppure risultava presente nel suo sistema di protocollazione o sul
Sistema di Interscambio per la gestione della fatturazione elettronica, sicché, non
2 potendosi imputare all'opponente la tardività del pagamento, non poteva considerarsi dovuto alcun pagamento accessorio su tale somma.
In conclusione, l'opponente domandava la revoca dell'ingiunzione opposta, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio che, pur contestando l'infondatezza CP_1
dell'opposizione, riconosceva in primo luogo come la documentazione offerta dall'opponente comprovasse l'integrale estinzione dell'importo ingiunto per sorte capitale.
Insisteva invece sulla legittimità dell'importo domandato sulla scorta della fattura n.90011515, assumendo la riconducibilità di tale credito alla disciplina di cui all'art. 2 del Dlgs. n. 231/2002 e la conseguente applicazione automatica degli interessi di mora di cui al successivo art. 4 della normativa richiamata.
Concludeva domandando il rigetto della domanda attorea con conferma dell'ingiunzione opposta e, in subordine, di dichiarare la debenza dell'importo di
237,59 euro dovuto a titolo di interessi di mora, oltre gli interessi anatocistici da questi prodotti e, in ogni caso, con vittoria di spese di lite dei due giudizi.
Nelle more del presente giudizio le parti pervenivano ad accordo, l'opponente provvedeva al versamento della somma di euro 237,59 in favore di e CP_1
all'udienza del 4.12.2025 le parti concludevano per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, senza tuttavia trovare accordo in ordine al pagamento delle spese di lite;
in occasione della medesima udienza il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione.
In diritto
In ragione dell'intervenuta cessazione dei motivi del contendere tra le odierne parti e stante l'assenza di accordo tra queste sul pagamento delle spese di lite occorse tanto nel presente giudizio, quanto nella fase monitoria, le determinazioni in ordine a tali spese dovranno assumersi facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale.
3 Ciò premesso, deve evidenziarsi che le doglianze sollevate dall' Parte_2
in ordine all'ingiunzione opposta sono risultate fondate in primo luogo con riferimento alla voce di credito, pari a 10.317,59 euro, azionata dalla a titolo di CP_3
sorte capitale per il mancato pagamento delle due fatture nn. 6233008743 e
6233008743.
L'opponente ha infatti allegato che le note in questione, poiché erroneamente emesse, erano state precedentemente annullate dalla società di cui l'odierna opposta si è resa cessionaria che aveva provveduto all'emissione di nuova fattura sostitutiva dell'originaria pretesa, nota di credito che era stata poi regolarmente evasa dall'Ateneo.
Le difese spiegate dall , nonché le produzioni documentali offerte sul Parte_2
punto, non hanno incontrato alcuna contestazione della controparte che, al contrario, ha riconosciuto l'intervenuta estinzione del credito vantato a tal titolo, evidenziando conseguentemente l'infondatezza della relativa pretesa azionata in via monitoria.
Avuto riguardo alla residuale porzione oggetto d'ingiunzione richiesta a titolo di interessi moratori, di importo pari a euro 237,59, deve invece evidenziarsi che oggetto del contendere non è stata la debenza del pagamento, che risulta pacifica tra le parti, quanto piuttosto l'illegittimità dell'applicazione su tale somma degli interessi di mora richiesti dalla poiché l ha eccepito l'incolpevole ritardo nel CP_3 Parte_2
pagamento di quanto ingiunto.
In particolare, l'opponente ha asserito di aver avuto conoscenza della fattura detta solo al momento della comunicazione dell'ingiunzione di cui è causa e rappresentato altresì che la mancata inclusione della nota nel Sistema di Interscambio per la gestione della fatturazione elettronica ha precluso il relativo pagamento sin dall'origine e anche nelle more del presente giudizio.
Ritenuto che nel caso in esame trovi applicazione la disciplina speciale sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, si veda che l'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2002 prevede l'esclusione del diritto del creditore alla corresponsione degli interessi moratori allorquando il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è
4 stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Orbene, non essendo contestato tanto il momento in cui l'Ateneo ha avuto conoscibilità della fattura in esame, quanto il fatto che la stessa non fosse presente Contr all'interno del persino nel corso della presente causa, quindi che il relativo pagamento fosse precluso all'Ateneo sino al tal momento, non può che ritenersi infondata la richiesta di volta a ottenere il riconoscimento degli interessi CP_1
moratori previsti dalla normativa per le transazioni commerciali per le ipotesi di pagamento tardivo.
***
Sulle determinazioni concernenti le spese dei due giudizi intercorsi tra le odierne parti si rendono quindi opportune le seguenti considerazioni.
All'esito del presente giudizio la pretesa in via monitoria azionata da è CP_1
risultata legittima nei limiti del solo importo di 237,59 euro richiesto a titolo di interessi moratori, laddove sia la richiesta degli accessori asseritamente dovuti su tale importo, sia la pretesa del maggiore importo di 10.317,59 euro richiesto a titolo di sorte capitale per le fatture nn. 6233008743 e 6233008743 sono invece apparse prive di ogni fondamento.
Ne deriva che l'opposta deve senz'altro considerarsi soccombente sotto tali prevalenti profili e, conseguentemente, deve essere condannata alla rifusione in favore dell delle spese di lite occorse in sede monitoria e nel Parte_2
presente giudizio.
In ragione dell'accertata fondatezza della pretesa circa la nota di credito n.90011515
(di importo 237,59 euro), vista l'esiguità di tale valore rispetto al complessivo credito azionato, si ritiene di porre le spese di lite a carico dell'opposta. equa la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/20.
Infine, pur evidenziandosi come la Banca opposta abbia tenuto un contegno processuale quantomeno poco trasparente poiché, pur riconoscendo la prevalente
5 inesistenza del credito dedotto, ha comunque domandato la conferma dell'ingiunzione opposta, deve osservarsi che la condanna per responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. richiede, in ogni caso, la totale soccombenza della parte in giudizio, presupposto che non sussiste nel caso di specie, sicché la relativa domanda avanzata dall'opponente non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
revoca il decreto opposto e dichiara cessata la materia del contendere;
- Liquida le spese del presente giudizio come di seguito indicato
- Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
- Fase Compenso
- Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
- Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
- Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
- Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
- oltre Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 761,55
- CA AT ( 4% ) € 233,54
- Totale imponibile € 6.072,09
- IVA 22% su Imponibile € 1.335,86, per complessivi euro 7.407,95.
- Dispone la compensazione in ragione di 1/20 e pone la restante quota a carico Contr di
- Dispone la compensazione in ragione di 1/20 delle spese del giudizio monitorio e pone la restante quota a carico dell'opposto.
Sassari li, 22/12/2025.
IL GIUDICE
(Dott.ssa G.M. Mossa)
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