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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2025, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4694 del Ruolo Generale dell'anno 2021
avente ad oggetto: responsabilità professionale
TRA
, con sede in Eboli (Sa) in via M. Vignola n. 12, in persona Parte_1 dell'amm.re p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Vito Falcone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Eboli, alla via Umberto Nobile, 32
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il , con sede in Eboli (Sa) Parte_1 in via M. Vignola n. 12, in persona dell'amm.re p.t., ha convenuto in giudizio il sig. CP_1 al fine di ottenere il riconoscimento della responsabilità professionale di quest'ultimo e per
[...]
l'effetto condannarlo a risarcire tutti i danni arrecati allo stesso per un ammontare pari Parte_1
a € 26.000. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio come per legge.
Dichiarata la contumacia del convenuto ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per le conclusioni. All'udienza del 23.06.25, il procedimento veniva assegnato a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Risulta depositato agli atti telematici il verbale relativo al procedimento di mediazione avente esito negativo per mancata comparizione della parte convenuta sig. . Controparte_1
La causa ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni dovuti per una cattiva amministrazione e gestione da parte del , amministratore del . CP_1 Parte_1
Secondo parte attrice, la cattiva gestione riguarderebbe varie situazioni riconducibili alla responsabilità del convenuto. Deduce, infatti, il , la presenza di un debito nei confronti Parte_1 della pari a € 6.010,01 per il mancato pagamento dei canoni di manutenzione ascensori Pt_2 dall'anno 2013 all'anno 2016, il mancato accantonamento, anche di quanto consegnatogli dal precedente amministratore, delle somme destinate al TFR della portiera per un Controparte_2 importo complessivo di circa € 10.000, i mancati versamenti all'agenzia delle entrate, oltre alla richiesta economica per insoluto da parte di per lavori effettuati nel 2015 e mancati Parte_3 pagamenti di fornitori vari. A tutto questo si aggiunge la mala gestio relativa alla pratica risarcitoria azionata da un condomino, sig. , a seguito dei danni patiti nei suoi locali per Persona_1 la rottura della colonna fecale. Asserisce ancora il Condominio che, a causa dell'inerzia del sig.
[...]
, l'azione giudiziaria iniziata dal suddetto condomino ( ) si concludeva con una CP_1 Persona_1 transazione a seguito della quale il Condominio versava euro 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
Nel merito occorre premettere che l'amministratore del configura un ufficio di diritto Parte_1 privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell'art. 1713 с.c., alla scadenza l'amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato per conto del , vale a dire tutto ciò che ha in cassa, Parte_1 indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (Cass. n. 10815/00; conformi, in relazione alla configurabilità di un rapporto di mandato con rappresentanza, Cass. n. 10204/10, n.
14197/11, n. 5014/18).
Si osserva che l'amministratore di condominio ha diverse responsabilità, sia di natura civile che penale, legate alla gestione e alla manutenzione delle parti comuni dell'edificio. In pratica, egli è responsabile della corretta gestione del condominio, della manutenzione delle parti comuni, della sicurezza, della contabilità e del rispetto delle normative. L'amministratore è certamente responsabile nei confronti dei condomini per i danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e, in genere, da qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari. In relazione all'aspetto contabile, l'amministratore è responsabile della corretta gestione finanziaria del condominio, che comprende la tenuta accurata delle scritture contabili, la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e la gestione delle eventuali situazioni di morosità. Questo non solo per rispettare gli obblighi legali ma anche per fornire ai condomini una chiara visione della situazione finanziaria del . Parte_1
Egli deve anche garantire che la documentazione in suo possesso sia facilmente accessibile per eventuali consultazioni da parte dei condomini. Pertanto, è responsabile della conservazione e gestione di tutti i documenti relativi alla vita del , inclusi quelli storici, contratti, fatture Parte_1
e verbali delle assemblee.
Nell'ambito della sua gestione, quindi, l'amministratore di condominio abbraccia un insieme complesso di responsabilità legali e finanziarie, che richiedono un esercizio costante di diligenza e professionalità.
Si può verificare una negligenza dell'amministratore di condominio. Ciò avviene quando questi non adempie ai propri doveri e obblighi, causando danni o disagi ai condomini. Questo può manifestarsi in varie forme, come la mancata esecuzione di lavori necessari, la mancata convocazione dell'assemblea, o una cattiva gestione finanziaria.
È pacifico che la responsabilità per mala gestio dell'amministratore deve essere rigorosamente provata. La collettività condominiale deve fornire la prova degli addebiti ascritti al precedente amministratore e dimostrare gli effettivi pregiudizi subiti dal condominio, atteso che egli è tenuto ad un obbligo di totale trasparenza nei confronti di tutti i condomini.
Nel caso esaminato, si può desumere dalla documentazione fornita che si siano verificati alcuni pregiudizi a seguito di una non corretta gestione da parte dell'amministratore del condominio sig.
. Il ha provato, in parte, l'inadempimento delle obbligazioni Controparte_1 Parte_1 dell'amministratore, dove, invece, quest'ultimo, non essendosi costituito, non ha prodotto elementi di segno contrario. Nello specifico, in relazione alle somme destinate al TFR della portiera la Controparte_2 circostanza risulta provata dall'esposizione dei fatti dichiarati dalla stessa , escussa come CP_2 teste in sede di prova testimoniale. Ella conferma la circostanza asserendo che i condomini del dovettero procedere alla ripetizione dei pagamenti, mediante Parte_1 Parte_4 una raccolta straordinaria di fondi, per un totale ammontante ad euro 14.000,00. Dichiara inoltre
“preciso di avere ricevuto unicamente un versamento di euro 12.000,00, mentre gli altri 2.000,00 euro non li ho mai ricevuti;
preciso che, sebbene non abbia ricevuto gli ultimi 2.000,00 euro ho deciso di non andare avanti con la mia pretesa, in quanto so che il Condominio attore ha dovuto fare fronte anche ad altre spese impreviste”.
Altra circostanza provata è quella relativa all'esposizione debitoria nei confronti della di €. Pt_2
6.010,00, ove viene allegato il piano di rientro per i pagamenti ( all. documenti e mail ).
In ordine alle altre richieste, non è stata fornita prova da parte del diretta a delineare Parte_1
l'effettiva responsabilità del convenuto (sia in ordine alla somma di cui al d.i. del GdP di Eboli a favore dell'impresa , sia alla somma richiesta per il pagamento al geometra ). Parte_3 CP_3
Il danno complessivamente arrecato dal convenuto ammonta, quindi, ad €. 18.010,00, di cui €
6.010,00 per i debiti nei confronti della ed € 12.000,00 per il pagamento in favore della Pt_2 portiera (mancato accantonamento delle somme destinate a TFR). Al pagamento della CP_2 predetta somma, pertanto, va condannato il convenuto, in favore di parte attrice, oltre interessi legali.
La domanda va dunque accolta nei termini di cui in motivazione.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), stante la semplicità della lite. A carico del convenuto vanno, altresì, poste le spese di mediazione. Infine, il convenuto, non avendo partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo (cfr. verbale di mediazione del 6.04.22), va condannato al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8, co. 5, d.lgs. n.
28/10, nella formulazione "ratione temporis" vigente.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice nei limiti esposti in motivazione, e, per l'effetto, accertata la responsabilità del convenuto quale amministratore p.t. del istante, Parte_1 lo condanna al pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 18.010,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo risarcitorio;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte attrice delle spese giudiziali, che si liquidano in € 250,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, nonché delle spese del procedimento di mediazione, che si liquidano in € 400,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
3) condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Salerno, 15.10.25
Il gop
Dott.ssa Paola Corabi