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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/08/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 683/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 5 dicembre 2024, promossa in questo grado
DA
nata a [...] il [...] ( C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Licata, via Bellini n.2, presso lo studio dell'avv. Annamaria Carlino che la rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
nato a [...] il [...] ( C.F. ), , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
nato a [...] il [...] ( C.F. ), , nato a [...] il C.F._3 Parte_3
21 luglio 1987 ( C.F. ), elettivamente domiciliati in Canicattì, via Ten. Col. C.F._4
La Carrubba n. 28, presso lo studio dell'avv. Luigi Mulone dal quale sono rappresentati e difesi, per procura in atti
APPELLATI 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 19 settembre 2018, il Tribunale di Agrigento, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e nei confronti di Controparte_1 Parte_3 Parte_2
così disponeva: Parte_1
“Accoglie la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo del
19/05/2013 e per l'effetto revoca e dichiara non valido il decreto ingiuntivo n. 64/13 R.D.I. emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicatti Dr. Paolo Santoro il 5/04/2013 con conseguente caducazione di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti degli odierni opponenti, ivi compresa l'accordata esecutorietà. condanna l'opposta in favore degli opponenti alle spese di giudizio che liquida in E. 2.800,00 oltre
IVA e CPA rimborso forfettario 15% sugli imponibili ed oltre accessori di legge e di rito.
Condanna definitivamente l'opposta alle spese di CTU, liquidate in favore del Dr. Parte_4
in complessive E. 1.400,00 oltre iva e CPA come per legge, come da provvedimento di
[...]
liquidazione del 13/12/2016 ”.
Esponeva il primo giudice che, nella fattispecie, era stato accertato dal c.t.u Dr. Persona_1
che il documento che aveva originato il decreto ingiuntivo opposto non era stato sottoscritto dal defunto e, pertanto, la prova scritta in ordine al giudizio monitorio era caducata, Parte_5
con la conseguenza che il decreto ingiuntivo de quo andava revocato.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che dalla Parte_1
documentazione prodotta, nonché dal contenuto delle deposizioni testimoniali assunte si rilevava l'esistenza del debito del defunto nei suoi confronti.
Rilevava inoltre che gli eredi del avevano riconosciuto l'esistenza del debito del defunto Pt_2
avendo parzialmente pagato l'importo di euro 17.000,00, restando debitori dell'importo residuo di euro 26.000,00 ( primo motivo ).
La sentenza impugnata era carente di motivazione in quanto non aveva tenuto conto della prova documentale che comprovava l'emissione di assegni a favore del per l'importo di euro Pt_2
43.000,00 e della prova per testi dalla quale si rilevava che il aveva sottoscritto la scrittura Pt_2
privata di riconoscimento del debito del 20 agosto 2007 che designava gli eredi, in caso di premorienza, quali obbligati ad effettuare il rimborso delle somme dallo stesso percepite dalla stessa
( secondo motivo). Pt_1 4
La motivazione della sentenza era anche insufficiente e contraddittoria in quanto le indagini grafiche cui era pervenuta il c.t.u. avevano condotto a risultanze incerte e perché il primo giudice aveva ignorato la ctp non accogliendo neppure la richiesta di invitare il c.t.u. a rendere i chiarimenti necessari ( terzo motivo ).
e si costituivano in giudizio ed esponevano che Controparte_1 Parte_3 Parte_2
l'avverso appello era infondato. Rilevavano che parte appellante non aveva tempestivamente proposto all'udienza di prima comparizione l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta e, pertanto, la circostanza che il giudice aveva disposto la CTU grafologica per l'accertamento della veridicità della firma sul documento in contestazione non valeva ad evitare la preclusione in cui l'appellante era incorsa non avendo rispettato il termine tassativamente stabilito dall'art. 216 cpc, con conseguente inutilizzabilità del documento.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc, parte opposta – odierna appellante - aveva proposto istanza di verificazione, ai sensi dell'art. 216 cpc. Tale istanza veniva di fatto rigettata dal Giudice e, esperita la prova testimoniale ammessa, era stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Essendo stata inizialmente rigettata l'istanza di verificazione, avendo il giudice disposto la prova per testi, detta istanza avrebbe dovuto essere riproposta con la precisazione delle conclusioni.
In ogni caso le conclusioni cui era pervenuto la c.t.u. d.ssa erano del tutto Persona_1
condivisibili in quanto il c.t.u. aveva concluso affermando che la firma apposta sulla dichiarazione di debito non era riconducibile al ed infondate erano le critiche a detta consulenza formulate Pt_2
dall'appellante.
Accertata l'apocrificità della sottoscrizione del documento posto a fondamento del ricorso per D.I. era evidente che era inutilizzabile.
A nulla poteva valere – se non per eventuali successive restituzioni – i pagamenti parziali in precedenza effettuati (peraltro da uno solo degli odierni appellati). Il riconoscimento per comportamenti concludenti, cui l'appellante faceva riferimento, non poteva certamente estendersi agli eredi del presunto debitore. Se, infatti, il riconoscimento operato da uno debitori in solido non aveva effetto riguardo agli altri, a maggior ragione non poteva avere effetto riguardo agli eredi del
(presunto) debitore.
In ordine al secondo motivo di appello con il quale l'appellante rilevava una presunta carenza di motivazione della sentenza impugnata, asserendo che essa non consentiva di comprendere l'iter logico 5
posto a fondamento della decisione, osservava .che detta sentenza impugnata, ritenuta apocrifa la sottoscrizione in calce alla dichiarazione (peraltro predisposta e stampata), aveva correttamente ritenuto non sussistente la prova del credito e, di conseguenza, aveva revocato il DI opposto.
Con il terzo motivo l'appellante criticava la sentenza per supposta insufficiente e contraddittoria motivazione in conseguenza della condivisione, da parte del giudice di prime cure, delle conclusioni della CTU.
In proposito si opponeva alla richiesta di eventuale rinnovo della CTU formulata dall'appellante e ribadiva la tardività della proposizione dell'istanza di verificazione, con conseguente decadenza dalla stessa, già verificatasi in primo grado e oggetto delle note allegate al verbale di udienza del 26.5.2016; in ogni caso, era evidente che la relazione della dr.ssa era esaustiva nelle premesse, Per_1
nell'indicazione del criterio adottato per la verificazione e, di conseguenza, nelle conclusioni.
Il 5 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Il primo motivo di appello è fondato e va, pertanto, accolto. Invero la teste chiamata Testimone_1
a deporre nell'udienza del 2 aprile 2015 sul seguente articolato di prova: “ Vero che il Sig.
[...]
in data 20/08/2007 ha scritto di proprio pugno e sottoscritto una dichiarazione con cui si Parte_5
riconosceva debitrice della Sig,ra della somma di Euro 43.000,00 ricevuta in Parte_1
prestito a titolo di amicizia direttamente ”, ha risposto affermativamente ed ha dichiarato che era presente al momento della sottoscrizione. La teste ha pur risposto affermativamente Testimone_2
all'articolato e ha dichiarato di essere stata presente al momento della sottoscrizione che era avvenuta presso il negozio di pelletteria del in Canicattì. Pt_2
Non essendosi motivo di dubitare della veridicità di dette dichiarazione non risultando che le testi abbiano interesse alcuno in relazione alla controversia in oggetto esse vanno ritenute attendibili.
Peraltro la documentazione prodotta dall'appellante costituisce riscontro alle deposizioni testimoniali idoneo a provare l'esistenza del debito del defunto nei confronti della Pt_2 Pt_1
Invero agli atti del giudizio si rinvengono le copie di due assegni bancari tratti dalla in Pt_1
favore del in data 30 settembre 2004 e 29 ottobre 2004, rispettivamente di euro 15.000,00 Pt_2
ed euro 28.000,00 che risultano posti all'incasso dal Pt_2
L'importo complessivo dei due assegni corrisponde all'importo indicato nella dichiarazione debitoria a firma del che ha originato il decreto ingiuntivo. Pt_2 6
Orbene, tanto premesso, si osserva che è irrilevante la circostanza che le risultanze della perizia grafica a firma del c.t.u. -di cui l'appellante ha chiesto la rinnovazione - abbia escluso che il documento che ha originato il decreto ingiuntivo opposto sia stato stato sottoscritto dal defunto
. Parte_5
Invero lo stesso c.t.u. d.ssa ha così concluso la sua indagine tecnica “ è emerso Persona_1
dall'analisi e dal confronto tra i documenti in verifica e quelli comparativi, valutati e riassunti precedentemente, è possibile affermare che la firma apposta sulla “dichiarazione di riconoscimento di debito” con alta probabilità non è riconducibile al Sig. ”. Parte_5
Il giudizio espresso dalla c.t.u. circa la riconducibilità o meno al della sottoscrizione apposta Pt_2
sul documento esaminato è stato espresso quindi in termini meramente probabilistici.
Invero lo stesso c.t.u., rispondendo alle osservazioni del c.t.p. di parte, ha così esposto: “ Pensare di poter sempre concludere con certezza una perizia, è impossibile poiché tante le varianti ( qualità e quantità dei documenti, documenti coevi o meno fra loro, qualità scrittoria, età, etc) ”.
Consegue che appare conforme a giustizia disattendere le conclusioni cui è pervenuto in C.T.U. e ritenere – in conformità al contenuto della produzione documentale e delle deposizioni testimoniali in precedenza citate - che il documento in oggetto è a firma del defunto e, conseguentemente, Pt_2
i suoi eredi devono ritenersi obbligati a corrispondere – pro quota ereditaria – l'importo residuo del debito, pari ad euro 26.000,00, alla Pt_1
Non appare superfluo rilevare che nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia della sottoscrizione disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità ( Cass.
n. 6443 del 09/06/1993 ).
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di appello proposti dalla Pt_1
Va, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo del
19/05/2013 proposta da e nei confronti di Controparte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
. Parte_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il giudizio di primo grado in euro 3.850,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, ponendo le spese di c.t.u. a carico dei soccombenti, e per questo grado del giudizio in euro 7
3.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, ed oltre l'importo del contributo unificato se corrisposto.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 19 settembre 2018 dal Tribunale di Agrigento, appellata da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 Parte_3 Parte_2
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da questi ultimi nei confronti della Pt_1
Condanna e al pagamento delle spese di entrambi Controparte_1 Parte_3 Parte_2
i gradi del giudizio in favore di che liquida per il giudizio di primo grado in Parte_1
euro 3.850,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, ponendo le spese di c.t.u. a carico dei soccombenti, e per questo grado del giudizio in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta ed oltre l'importo del contributo unificato se corrisposto.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 683/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 5 dicembre 2024, promossa in questo grado
DA
nata a [...] il [...] ( C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Licata, via Bellini n.2, presso lo studio dell'avv. Annamaria Carlino che la rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
nato a [...] il [...] ( C.F. ), , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
nato a [...] il [...] ( C.F. ), , nato a [...] il C.F._3 Parte_3
21 luglio 1987 ( C.F. ), elettivamente domiciliati in Canicattì, via Ten. Col. C.F._4
La Carrubba n. 28, presso lo studio dell'avv. Luigi Mulone dal quale sono rappresentati e difesi, per procura in atti
APPELLATI 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 19 settembre 2018, il Tribunale di Agrigento, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e nei confronti di Controparte_1 Parte_3 Parte_2
così disponeva: Parte_1
“Accoglie la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo del
19/05/2013 e per l'effetto revoca e dichiara non valido il decreto ingiuntivo n. 64/13 R.D.I. emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento Sezione Distaccata di Canicatti Dr. Paolo Santoro il 5/04/2013 con conseguente caducazione di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti degli odierni opponenti, ivi compresa l'accordata esecutorietà. condanna l'opposta in favore degli opponenti alle spese di giudizio che liquida in E. 2.800,00 oltre
IVA e CPA rimborso forfettario 15% sugli imponibili ed oltre accessori di legge e di rito.
Condanna definitivamente l'opposta alle spese di CTU, liquidate in favore del Dr. Parte_4
in complessive E. 1.400,00 oltre iva e CPA come per legge, come da provvedimento di
[...]
liquidazione del 13/12/2016 ”.
Esponeva il primo giudice che, nella fattispecie, era stato accertato dal c.t.u Dr. Persona_1
che il documento che aveva originato il decreto ingiuntivo opposto non era stato sottoscritto dal defunto e, pertanto, la prova scritta in ordine al giudizio monitorio era caducata, Parte_5
con la conseguenza che il decreto ingiuntivo de quo andava revocato.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che dalla Parte_1
documentazione prodotta, nonché dal contenuto delle deposizioni testimoniali assunte si rilevava l'esistenza del debito del defunto nei suoi confronti.
Rilevava inoltre che gli eredi del avevano riconosciuto l'esistenza del debito del defunto Pt_2
avendo parzialmente pagato l'importo di euro 17.000,00, restando debitori dell'importo residuo di euro 26.000,00 ( primo motivo ).
La sentenza impugnata era carente di motivazione in quanto non aveva tenuto conto della prova documentale che comprovava l'emissione di assegni a favore del per l'importo di euro Pt_2
43.000,00 e della prova per testi dalla quale si rilevava che il aveva sottoscritto la scrittura Pt_2
privata di riconoscimento del debito del 20 agosto 2007 che designava gli eredi, in caso di premorienza, quali obbligati ad effettuare il rimborso delle somme dallo stesso percepite dalla stessa
( secondo motivo). Pt_1 4
La motivazione della sentenza era anche insufficiente e contraddittoria in quanto le indagini grafiche cui era pervenuta il c.t.u. avevano condotto a risultanze incerte e perché il primo giudice aveva ignorato la ctp non accogliendo neppure la richiesta di invitare il c.t.u. a rendere i chiarimenti necessari ( terzo motivo ).
e si costituivano in giudizio ed esponevano che Controparte_1 Parte_3 Parte_2
l'avverso appello era infondato. Rilevavano che parte appellante non aveva tempestivamente proposto all'udienza di prima comparizione l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta e, pertanto, la circostanza che il giudice aveva disposto la CTU grafologica per l'accertamento della veridicità della firma sul documento in contestazione non valeva ad evitare la preclusione in cui l'appellante era incorsa non avendo rispettato il termine tassativamente stabilito dall'art. 216 cpc, con conseguente inutilizzabilità del documento.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 cpc, parte opposta – odierna appellante - aveva proposto istanza di verificazione, ai sensi dell'art. 216 cpc. Tale istanza veniva di fatto rigettata dal Giudice e, esperita la prova testimoniale ammessa, era stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Essendo stata inizialmente rigettata l'istanza di verificazione, avendo il giudice disposto la prova per testi, detta istanza avrebbe dovuto essere riproposta con la precisazione delle conclusioni.
In ogni caso le conclusioni cui era pervenuto la c.t.u. d.ssa erano del tutto Persona_1
condivisibili in quanto il c.t.u. aveva concluso affermando che la firma apposta sulla dichiarazione di debito non era riconducibile al ed infondate erano le critiche a detta consulenza formulate Pt_2
dall'appellante.
Accertata l'apocrificità della sottoscrizione del documento posto a fondamento del ricorso per D.I. era evidente che era inutilizzabile.
A nulla poteva valere – se non per eventuali successive restituzioni – i pagamenti parziali in precedenza effettuati (peraltro da uno solo degli odierni appellati). Il riconoscimento per comportamenti concludenti, cui l'appellante faceva riferimento, non poteva certamente estendersi agli eredi del presunto debitore. Se, infatti, il riconoscimento operato da uno debitori in solido non aveva effetto riguardo agli altri, a maggior ragione non poteva avere effetto riguardo agli eredi del
(presunto) debitore.
In ordine al secondo motivo di appello con il quale l'appellante rilevava una presunta carenza di motivazione della sentenza impugnata, asserendo che essa non consentiva di comprendere l'iter logico 5
posto a fondamento della decisione, osservava .che detta sentenza impugnata, ritenuta apocrifa la sottoscrizione in calce alla dichiarazione (peraltro predisposta e stampata), aveva correttamente ritenuto non sussistente la prova del credito e, di conseguenza, aveva revocato il DI opposto.
Con il terzo motivo l'appellante criticava la sentenza per supposta insufficiente e contraddittoria motivazione in conseguenza della condivisione, da parte del giudice di prime cure, delle conclusioni della CTU.
In proposito si opponeva alla richiesta di eventuale rinnovo della CTU formulata dall'appellante e ribadiva la tardività della proposizione dell'istanza di verificazione, con conseguente decadenza dalla stessa, già verificatasi in primo grado e oggetto delle note allegate al verbale di udienza del 26.5.2016; in ogni caso, era evidente che la relazione della dr.ssa era esaustiva nelle premesse, Per_1
nell'indicazione del criterio adottato per la verificazione e, di conseguenza, nelle conclusioni.
Il 5 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Il primo motivo di appello è fondato e va, pertanto, accolto. Invero la teste chiamata Testimone_1
a deporre nell'udienza del 2 aprile 2015 sul seguente articolato di prova: “ Vero che il Sig.
[...]
in data 20/08/2007 ha scritto di proprio pugno e sottoscritto una dichiarazione con cui si Parte_5
riconosceva debitrice della Sig,ra della somma di Euro 43.000,00 ricevuta in Parte_1
prestito a titolo di amicizia direttamente ”, ha risposto affermativamente ed ha dichiarato che era presente al momento della sottoscrizione. La teste ha pur risposto affermativamente Testimone_2
all'articolato e ha dichiarato di essere stata presente al momento della sottoscrizione che era avvenuta presso il negozio di pelletteria del in Canicattì. Pt_2
Non essendosi motivo di dubitare della veridicità di dette dichiarazione non risultando che le testi abbiano interesse alcuno in relazione alla controversia in oggetto esse vanno ritenute attendibili.
Peraltro la documentazione prodotta dall'appellante costituisce riscontro alle deposizioni testimoniali idoneo a provare l'esistenza del debito del defunto nei confronti della Pt_2 Pt_1
Invero agli atti del giudizio si rinvengono le copie di due assegni bancari tratti dalla in Pt_1
favore del in data 30 settembre 2004 e 29 ottobre 2004, rispettivamente di euro 15.000,00 Pt_2
ed euro 28.000,00 che risultano posti all'incasso dal Pt_2
L'importo complessivo dei due assegni corrisponde all'importo indicato nella dichiarazione debitoria a firma del che ha originato il decreto ingiuntivo. Pt_2 6
Orbene, tanto premesso, si osserva che è irrilevante la circostanza che le risultanze della perizia grafica a firma del c.t.u. -di cui l'appellante ha chiesto la rinnovazione - abbia escluso che il documento che ha originato il decreto ingiuntivo opposto sia stato stato sottoscritto dal defunto
. Parte_5
Invero lo stesso c.t.u. d.ssa ha così concluso la sua indagine tecnica “ è emerso Persona_1
dall'analisi e dal confronto tra i documenti in verifica e quelli comparativi, valutati e riassunti precedentemente, è possibile affermare che la firma apposta sulla “dichiarazione di riconoscimento di debito” con alta probabilità non è riconducibile al Sig. ”. Parte_5
Il giudizio espresso dalla c.t.u. circa la riconducibilità o meno al della sottoscrizione apposta Pt_2
sul documento esaminato è stato espresso quindi in termini meramente probabilistici.
Invero lo stesso c.t.u., rispondendo alle osservazioni del c.t.p. di parte, ha così esposto: “ Pensare di poter sempre concludere con certezza una perizia, è impossibile poiché tante le varianti ( qualità e quantità dei documenti, documenti coevi o meno fra loro, qualità scrittoria, età, etc) ”.
Consegue che appare conforme a giustizia disattendere le conclusioni cui è pervenuto in C.T.U. e ritenere – in conformità al contenuto della produzione documentale e delle deposizioni testimoniali in precedenza citate - che il documento in oggetto è a firma del defunto e, conseguentemente, Pt_2
i suoi eredi devono ritenersi obbligati a corrispondere – pro quota ereditaria – l'importo residuo del debito, pari ad euro 26.000,00, alla Pt_1
Non appare superfluo rilevare che nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia della sottoscrizione disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità ( Cass.
n. 6443 del 09/06/1993 ).
Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di appello proposti dalla Pt_1
Va, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo del
19/05/2013 proposta da e nei confronti di Controparte_1 Parte_3 Parte_2 [...]
. Parte_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per il giudizio di primo grado in euro 3.850,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, ponendo le spese di c.t.u. a carico dei soccombenti, e per questo grado del giudizio in euro 7
3.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, ed oltre l'importo del contributo unificato se corrisposto.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 19 settembre 2018 dal Tribunale di Agrigento, appellata da nei confronti di e , Parte_1 Controparte_1 Parte_3 Parte_2
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da questi ultimi nei confronti della Pt_1
Condanna e al pagamento delle spese di entrambi Controparte_1 Parte_3 Parte_2
i gradi del giudizio in favore di che liquida per il giudizio di primo grado in Parte_1
euro 3.850,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta, ponendo le spese di c.t.u. a carico dei soccombenti, e per questo grado del giudizio in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta ed oltre l'importo del contributo unificato se corrisposto.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE