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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/09/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3294/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappr. e dif., giusta procura speciale in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
Micali;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura generale in atti, dagli avv. Michela Foti e Maria Cammaroto;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P. - accertamento requisito sanitario (inabilita' totale / invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età e impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore) legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve ritenersi fondata per quanto di ragione.
, con il ricorso introduttivo della fase di ATP, ha chiesto accertarsi Parte_1 il requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. , nella relazione scritta depositata in Persona_1 atti ha concluso che non ricorrevano i presupposti per la fruizione della prestazione richiesta.
1 Nella relazione peritale espletata nella presente opposizione, depositata in atti, il nominato consulente, dott. , ha accertato che parte ricorrente deve ritenersi Persona_2 totalmente inabile ed impossibilitata a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua dal dicembre 2024.
La relazione di CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, l'opposizione va parzialmente accolta.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario, le spese di lite vanno compensate.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio (della presente fase e della fase di ATP), come CP_ liquidate in separati decreti, vengono poste carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il CP_1
19.06.2023, a seguito di ATP;
in parziale accoglimento della domanda, dichiara totalmente Parte_1 inabile e non autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua dal dicembre 204, come accertato nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 14.05.2025 dal dott. ; Persona_2 compensa interamente le spese di lite;
pone le spese di c.t.u. di entrambe le fasi del giudizio a carico dell' come liquidate CP_1 in separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 12.09.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3294/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, rappr. e dif., giusta procura speciale in atti, dall'avv. Francesco Parte_1
Micali;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta CP_1 procura generale in atti, dagli avv. Michela Foti e Maria Cammaroto;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P. - accertamento requisito sanitario (inabilita' totale / invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età e impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore) legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve ritenersi fondata per quanto di ragione.
, con il ricorso introduttivo della fase di ATP, ha chiesto accertarsi Parte_1 il requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. , nella relazione scritta depositata in Persona_1 atti ha concluso che non ricorrevano i presupposti per la fruizione della prestazione richiesta.
1 Nella relazione peritale espletata nella presente opposizione, depositata in atti, il nominato consulente, dott. , ha accertato che parte ricorrente deve ritenersi Persona_2 totalmente inabile ed impossibilitata a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua dal dicembre 2024.
La relazione di CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1,
Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, l'opposizione va parzialmente accolta.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario, le spese di lite vanno compensate.
Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio (della presente fase e della fase di ATP), come CP_ liquidate in separati decreti, vengono poste carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il CP_1
19.06.2023, a seguito di ATP;
in parziale accoglimento della domanda, dichiara totalmente Parte_1 inabile e non autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua dal dicembre 204, come accertato nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 14.05.2025 dal dott. ; Persona_2 compensa interamente le spese di lite;
pone le spese di c.t.u. di entrambe le fasi del giudizio a carico dell' come liquidate CP_1 in separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 12.09.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face
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