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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 4153/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4153/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 17.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4153/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso per procura in atti, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Emanuela Natoli e Carola Magistro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Catania, Corso Italia n. 213
-Ricorrente- 1 CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Maria Rosaria
Battiato ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2025 00002995 51 000, notificato in data
27/03/2025, avente ad oggetto contributi a titolo di Gestione Commercianti riferiti al periodo che va dal 1/2021 al 12/2024, per un importo complessivo di € 14.501,45.
Precisava che l'avviso di addebito impugnato è illegittimo e va annullato per Infondatezza ed insussistenza della pretesa ex adverso formulata.
Precisava, a tal riguardo, che la somma ingiunta con l'avviso di addebito impugnato è illegittima in quanto non dovuta atteso che l'odierno ricorrente non è tenuto a versare alcuna somma contributiva a titolo di Gestione Commercianti. Richiamava, a tal riguardo, l'art. 1, comma 203, l. della L. n. 662 del 1996 il quale stabilisce che per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti occorre la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente ed abituale. Precisava, quindi, che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività, di licenze e qualifiche professionali. Richiamava, ancora, le Sezione Unite della Suprema Corte di
Cassazione (n. 3240 del 12/02/2010) secondo le quali “Invero detta assicurazione è posta a protezione fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività
2 lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”. Precisava, pertanto, che la mera qualifica di socio ed eventualmente anche amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non è sufficiente a fondare l'obbligo di iscrizione del socio alla gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, della specifica attività di impresa.
Precisava, che nella fattispecie, il ricorrente non partecipa al lavoro aziendale né con carattere di abitualità né di prevalenza, pertanto, è evidente che l'iscrizione nella gestione commercianti, di cui chiedeva l'annullamento, nel caso de quo, risulta del tutto illegittima
Richiamava, ancora, sul punto, la risposta del Ministero del Lavoro all'interpello n. 78/2009, CP_ che, relativamente ai soci di Snc, ha chiarito che l'iscrizione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è dovuta solo se gli stessi prestino la propria attività nell'impresa con carattere di abitualità e prevalenza. Valendo, ovviamente, tale principio, anche per i soci di società di capitali: per cui sono esclusi dall'obbligo contributivo i soci che conferiscono solo capitali ed i soci non partecipanti all'attività con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, come nel caso de quo.
Precisava, quindi, che ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. - per cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. ex multis Tribunale
Catania - Sez. Lavoro – n. 4458 del 08/11/2017) - l'onere della prova fosse, comunque, CP_ demandato all' che dovrà procedere a una verifica attenta e puntuale della fattispecie concreta, al fine di garantire la legittimità del provvedimento.
Concludeva chiedendo: previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato: annullare l'avviso di addebito impugnato perché illegittimo per tutti i motivi suesposti;
accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti per la iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti e, per l'effetto, ordinare la cancellazione del ricorrente dalla
Gestione commercianti. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertare la propria competenza territoriale ed in subordine rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata nel merito;
condannare il ricorrente a spese, diritti e onorari di lite.
3 Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo più dettagliatamente indicato in ricorso, e fissata l'udienza del 28.11.2025, il Giudice disponeva che la predetta udienza fosse sostituita dal
“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. Con successivo provvedimento del 29.11.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 17.11.2025, da tenersi sempre in modalità cartolare, ed il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione
L'udienza del 17.12.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
Nel merito, giova rammentare che a mente dell'art. 29 comma 1 della legge n. 160/1975, come riformulato dall'art. 1 comma 203 della legge n. 662/96 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non
è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Per quanto concerne il requisito di cui alla citata lett. c) il più recente orientamento della
Suprema Corte di Cassazione – che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sezioni Unite n. 3240 del 12.2.2010 – ha chiarito che: “il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non Pa
4 già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (Cass.
n. 5360 del 2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto
l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 35181/2021).
Ne discende, quindi, che la mera qualifica di amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non è sufficiente a giustificare l'obbligo d'iscrizione del socio alla gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, dell'attività di impresa.
Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, deve invece rilevarsi che le opposizioni ad avviso di addebito si configurano come domande di accertamento negativo del credito, con la conseguenza che sarà onere dell'intimante opposto - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale - fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Tanto chiarito da un punto di vista generale, deve rilevarsi come nella fattispecie in esame CP_ l' sul quale incombe, come detto, il relativo onere probatorio non ha fornito alcuna prova circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione previdenziale per i commercianti,
Or bene, in disparte il fatto che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente abbia ricoperto la carica di amministratore unico anche in altre società e nel dettaglio degli importi dovuti non è riportata la denominazione della società per la cui attività sono stati richiesti i CP_ contributi calcolati a carico del ricorrente dal 1/2021 al 12/2024, la difesa dell' si è limitato a dichiarare che “Il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti dal 10/2020 in quanto socio ed amministratore unico della società CIVICO 19 S.R.L di cui si produce visura camerale” invocando meri elementi presuntivi quali la mancanza di dipendenti nell'espletamento dell'attività sociale a fronte di un esercizio di attività commerciale turistico
5 alberghiera e di locazione immobili che certamente necessita di risorse umane per l'espletamento dell'attività.
Nulla ha, tuttavia, allegato e provato a sostegno dell'effettivo svolgimento da parte dell'istante, dell'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno della società.
Ciò esclude in radice la legittimità dell'avviso di addebito opposto, con assorbimento di ogni ulteriore motivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 si liquidano, tenuto conto della natura e del valore e applicando i minimi in considerazione della durata infratriennale del giudizio, in €. 1.865,00 di cui 43 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4153/2025 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 593 2025
00002995 51 000, e l'inesistenza a carico del ricorrente del relativo debito nei confronti CP_ dell'
CP_ Condanna l' a rimborsare all'opponente le spese del giudizio, liquidate in 1.865,00 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 29 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6 7
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4153/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 17.12.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17 DICEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4153/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso per procura in atti, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Emanuela Natoli e Carola Magistro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Catania, Corso Italia n. 213
-Ricorrente- 1 CONTRO
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Maria Rosaria
Battiato ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26, 95125 CATANIA presso l'Avvocatura dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2025 00002995 51 000, notificato in data
27/03/2025, avente ad oggetto contributi a titolo di Gestione Commercianti riferiti al periodo che va dal 1/2021 al 12/2024, per un importo complessivo di € 14.501,45.
Precisava che l'avviso di addebito impugnato è illegittimo e va annullato per Infondatezza ed insussistenza della pretesa ex adverso formulata.
Precisava, a tal riguardo, che la somma ingiunta con l'avviso di addebito impugnato è illegittima in quanto non dovuta atteso che l'odierno ricorrente non è tenuto a versare alcuna somma contributiva a titolo di Gestione Commercianti. Richiamava, a tal riguardo, l'art. 1, comma 203, l. della L. n. 662 del 1996 il quale stabilisce che per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti occorre la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la cui contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente ed abituale. Precisava, quindi, che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività, di licenze e qualifiche professionali. Richiamava, ancora, le Sezione Unite della Suprema Corte di
Cassazione (n. 3240 del 12/02/2010) secondo le quali “Invero detta assicurazione è posta a protezione fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività
2 lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa”. Precisava, pertanto, che la mera qualifica di socio ed eventualmente anche amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non è sufficiente a fondare l'obbligo di iscrizione del socio alla gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, della specifica attività di impresa.
Precisava, che nella fattispecie, il ricorrente non partecipa al lavoro aziendale né con carattere di abitualità né di prevalenza, pertanto, è evidente che l'iscrizione nella gestione commercianti, di cui chiedeva l'annullamento, nel caso de quo, risulta del tutto illegittima
Richiamava, ancora, sul punto, la risposta del Ministero del Lavoro all'interpello n. 78/2009, CP_ che, relativamente ai soci di Snc, ha chiarito che l'iscrizione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è dovuta solo se gli stessi prestino la propria attività nell'impresa con carattere di abitualità e prevalenza. Valendo, ovviamente, tale principio, anche per i soci di società di capitali: per cui sono esclusi dall'obbligo contributivo i soci che conferiscono solo capitali ed i soci non partecipanti all'attività con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, come nel caso de quo.
Precisava, quindi, che ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. - per cui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. ex multis Tribunale
Catania - Sez. Lavoro – n. 4458 del 08/11/2017) - l'onere della prova fosse, comunque, CP_ demandato all' che dovrà procedere a una verifica attenta e puntuale della fattispecie concreta, al fine di garantire la legittimità del provvedimento.
Concludeva chiedendo: previa sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato: annullare l'avviso di addebito impugnato perché illegittimo per tutti i motivi suesposti;
accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti per la iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti e, per l'effetto, ordinare la cancellazione del ricorrente dalla
Gestione commercianti. Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: accertare la propria competenza territoriale ed in subordine rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata nel merito;
condannare il ricorrente a spese, diritti e onorari di lite.
3 Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo più dettagliatamente indicato in ricorso, e fissata l'udienza del 28.11.2025, il Giudice disponeva che la predetta udienza fosse sostituita dal
“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”. Con successivo provvedimento del 29.11.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 17.11.2025, da tenersi sempre in modalità cartolare, ed il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione
L'udienza del 17.12.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
Nel merito, giova rammentare che a mente dell'art. 29 comma 1 della legge n. 160/1975, come riformulato dall'art. 1 comma 203 della legge n. 662/96 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non
è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Per quanto concerne il requisito di cui alla citata lett. c) il più recente orientamento della
Suprema Corte di Cassazione – che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sezioni Unite n. 3240 del 12.2.2010 – ha chiarito che: “il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non Pa
4 già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa; in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (Cass.
n. 5360 del 2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto
l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 35181/2021).
Ne discende, quindi, che la mera qualifica di amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non è sufficiente a giustificare l'obbligo d'iscrizione del socio alla gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, dell'attività di impresa.
Per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio, deve invece rilevarsi che le opposizioni ad avviso di addebito si configurano come domande di accertamento negativo del credito, con la conseguenza che sarà onere dell'intimante opposto - che riveste la posizione di attore in senso sostanziale - fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Tanto chiarito da un punto di vista generale, deve rilevarsi come nella fattispecie in esame CP_ l' sul quale incombe, come detto, il relativo onere probatorio non ha fornito alcuna prova circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione previdenziale per i commercianti,
Or bene, in disparte il fatto che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente abbia ricoperto la carica di amministratore unico anche in altre società e nel dettaglio degli importi dovuti non è riportata la denominazione della società per la cui attività sono stati richiesti i CP_ contributi calcolati a carico del ricorrente dal 1/2021 al 12/2024, la difesa dell' si è limitato a dichiarare che “Il ricorrente è stato iscritto alla gestione commercianti dal 10/2020 in quanto socio ed amministratore unico della società CIVICO 19 S.R.L di cui si produce visura camerale” invocando meri elementi presuntivi quali la mancanza di dipendenti nell'espletamento dell'attività sociale a fronte di un esercizio di attività commerciale turistico
5 alberghiera e di locazione immobili che certamente necessita di risorse umane per l'espletamento dell'attività.
Nulla ha, tuttavia, allegato e provato a sostegno dell'effettivo svolgimento da parte dell'istante, dell'attività lavorativa abituale e prevalente all'interno della società.
Ciò esclude in radice la legittimità dell'avviso di addebito opposto, con assorbimento di ogni ulteriore motivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 si liquidano, tenuto conto della natura e del valore e applicando i minimi in considerazione della durata infratriennale del giudizio, in €. 1.865,00 di cui 43 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4153/2025 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 593 2025
00002995 51 000, e l'inesistenza a carico del ricorrente del relativo debito nei confronti CP_ dell'
CP_ Condanna l' a rimborsare all'opponente le spese del giudizio, liquidate in 1.865,00 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 29 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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